Corte costituzionale

Ordinanza n. 188/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1971 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 596,

primo comma, del codice penale, nonché dell'art. 5, primo comma, lett.

d, della legge di delegazione per la concessione d'amnistia e indulto

21 maggio 1970, n. 282, e dell'art. 5, primo comma, lett. d, e

penultimo comma, del relativo decreto presidenziale 22 maggio 1970, n.

283, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 ottobre 1970 dal tribunale di Bologna nel

procedimento penale a carico di Borghi Gianfranco, iscritta al n. 121

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;

2) ordinanza emessa l'8 marzo 1971 dal pretore di Venasca nel

procedimento penale a carico di Panero Giuseppina, iscritta al n. 168

del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971;

3) ordinanza emessa il 23 marzo 1971 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Ravelli Rocco e Foti Giovanni Battista,

iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che con ordinanza 1 ottobre 1970, pronunciata nel corso

del procedimento penale contro Borghi Gianfranco, il tribunale di

Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

5, lett. d, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, recante concessione di

amnistia e indulto, nella parte in cui esclude dall'amnistia il delitto

di diffamazione commesso col mezzo della stampa e mediante attribuzione

di un fatto determinato, quando sia stata concessa la facoltà di

prova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che con ordinanza 8 marzo 1971, pronunciata nel corso del

procedimento penale contro Panero Giuseppina, il pretore di Venasca ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,

penultimo comma, dello stesso decreto presidenziale, nella parte in cui

esclude dall'amnistia il reato di frode in commercio (art. 515, codice

penale), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;

che con ordinanza 23 marzo 1971, pronunciata nel corso del

procedimento penale contro Ravelli Rocco e Foti Giovanni Battista, il

tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 596, primo comma, del codice penale, che preclude di dedurre,

a discolpa dell'imputato di diffamazione, ogni prova della verità o

della notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, in

riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, nonché

dell'art. 5, lett. d, della legge 21 maggio 1970, n. 282, di

delegazione per la concessione di amnistia e indulto, nella parte in

cui esclude dall'amnistia il reato di diffamazione commesso col mezzo

della stampa e mediante attribuzione di un fatto determinato, quando

sia stata data facoltà di prova, in riferimento all'art. 3, primo

comma, della Costituzione;

che nessuno si è costituito nei relativi giudizi, i quali possono

essere riuniti avendo oggetti attinenti alla stessa materia.

Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,

con la sentenza n. 175 del 5 luglio 1971, questa Corte ha dichiarato

infondate le questioni come sopra proposte, che erano state sollevate

anche da altri giudici in termini strettamente corrispondenti;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 596, primo comma, del codice penale, nonché

dell'art. 5, primo comma, lett. d, della legge di delegazione per la

concessione di amnistia e indulto 21 maggio 1970, n. 282, e dell'art.

5, primo comma, lett. d, e penultimo comma, del relativo decreto

presidenziale 22 maggio 1970, n. 283, sollevate con le ordinanze dei

tribunali di Bologna e di Roma e del pretore di Venasca e già

dichiarate non fondate con sentenza n. 175 del 5 luglio 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte