Sentenza n. 188/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27d.P.R. 1077/1970
- art. 28d.P.R. 1077/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27,
secondo comma, e 28, quinto comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
(Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato),
promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dal Consiglio di Stato
- sezione IV - sul ricorso di Italiano Francesca ed altri contro il
Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 2 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 62 del 6 marzo 1974.
Visto l'atto di costituzione del Ministero di grazia e giustizia;
udito nell'udienza pubblica del 15 maggio 1974 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Ministero di grazia e giustizia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto notificato il 14 ottobre 1972 i coadiutori dattilografi
giudiziari Italiano Francesca, Montin Liliana, D'Eredità Silvana e
Balducci Franca proponevano ricorso al Consiglio di Stato per
l'annullamento del decreto 16 febbraio 1972 con il quale il Ministro di
grazia e giustizia aveva bandito un concorso - in base all'art. 27 del
d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 - a settanta posti di coadiutore
dattilografo giudiziario (con attribuzione della quarta classe di
stipendio, parametro 183) riservato agli impiegati della carriera
ausiliaria ed agli operai dipendenti dall'Amministrazione della grazia
e giustizia.
Deducevano in primo luogo i ricorrenti che il concorso non poteva
essere bandito per mancanza di posti disponibili nel 1971 nella
qualifica iniziale del ruolo coadiutori. A norma dell'art. 27 del
d.P.R. n. 1077 del 1970 il passaggio dalle categorie inferiori a quella
dei coadiutori è infatti testualmente previsto nei limiti di un sesto
dei posti disponibili nella qualifica iniziale ed errato doveva perciò
ritenersi il calcolo fatto, invece, dall'Amministrazione sulla base
dell'intera dotazione organica del ruolo coadiutori.
Si costituiva in giudizio il Ministro di grazia e giustizia
osservando che la determinazione dei posti, effettuata sulla base della
situazione complessiva dell'organico e non su quella della qualifica
iniziale, era giustificata dall'interpretazione logica e sistematica
del ripetuto art. 27 in collegamento con gli artt. 1 e 148 dello stesso
d.P.R.
Questa tesi non veniva però accolta dal Consiglio di Stato il
quale - dopo aver osservato che, ai fini del concorso riservato al
personale della carriera ausiliaria e della categoria degli operai per
la nomina a coadiutore dattilografo, può tenersi conto delle sole
disponibilità sussistenti nella detta qualifica e non pure delle
complessive disponibilità del ruolo - ha sollevato, con ordinanza 19
giugno 1973, la questione di legittimità costituzionale del comma
secondo dell'art. 27, in riferimento all'art. 97 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo il disposto della norma impugnata
costituisce motivo di inefficienza amministrativa nella misura in cui
preclude la possibilità di provvedere all'assunzione di personale
malgrado la disponibilità complessiva di posti nell'intero ruolo
organico, previsto per l'assolvimento di un servizio che presenta bassi
livelli di eterogeneità qualitativa. Non essendo valutabili ai fini
del concorso le disponibilità nelle qualifiche superiori e in difetto
di promozioni a dette qualifiche si verifica una situazione di
insufficienza di posti nella qualifica iniziale che preclude il
completamento di un organico con evidente pregiudizio dell'efficienza
dei servizi.
Altra questione sollevata con l'ordinanza e che viene ritenuta
connessa alla precedente è quella relativa all'art. 28, comma quinto,
del d.P.R. n. 1077 del 1970 che si assume in contrasto con l'art. 3
della Costituzione.
Si denuncia l'irrazionalità del disposto di tale norma che per la
promozione a coadiutore superiore riserverebbe un ingiusto
differenziato trattamento ai coadiutori appartenenti al ruolo
dattilografi - i quali possono essere scrutinati solo dopo sedici anni
di effettivo servizio - rispetto a coloro che provengono dalla
categoria inferiore, che, invece, sono ammessi a scrutinio dopo cinque
anni dal passaggio alla categoria superiore.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono
costituite. Si è costituito, invece, il Ministero di grazia e
giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.
Nelle proprie deduzioni e successiva memoria depositate in
cancelleria il 26 marzo e il 2 maggio 1974, l'Avvocatura conclude per
l'infondatezza delle questioni proposte.
Per quanto concerne l'art. 27, comma secondo, del d.P.R. n. 1077
del 1970, l'Avvocatura sostiene che se tale norma viene interpretata
giustamente, come ha fatto l'Amministrazione, ossia nel senso che nel
calcolo per la disponibilità dei posti per il concorso di passaggio
dalla carriera ausiliaria e degli operai a quella dei dattilografi,
deve tenersi conto di tutte le vacanze esistenti in organico, il dubbio
di incostituzionalità sollevato dal Consiglio di Stato, in riferimento
all'art. 97 Cost., non ha ragion d'essere.
La premessa da cui muove il giudice a quo, basata su una
interpretazione strettamente letterale della citata norma, è errata.
L'Amministrazione, invece, ha dato una corretta interpretazione
alla norma coordinandola col disposto dell'art. 1 dello stesso decreto,
secondo cui i posti disponibili nella qualifica iniziale si
identificano con quelli disponibili nel ruolo, nonché con l'art. 148
del ripetuto d.P.R. che recepisce il medesimo criterio di calcolo in
cui vengono in considerazione sia le eccedenze nelle qualifiche
iniziali che le vacanze in quelle superiori.
L'eccezione di incostituzionalità si risolve quindi solo sulla
base di una retta interpretazione della norma.
Circa la doglianza mossa all'art. 28, comma quinto, della legge
impugnata, l'Avvocatura osserva che, a seguito del concorso per
passaggio di carriera, il personale ausiliario accede alla qualifica di
coadiutore giudiziario, quarta classe di stipendio parametro 183, che
corrisponde a quella di coadiutore principale della carriera esecutiva,
la quale si articola nelle tre qualifiche di coadiutore, coadiutore
principale e coadiutore superiore.
Orbene, poiché, l'art. 28, comma primo, dispone che i coadiutori
principali possono partecipare agli scrutini per la promozione alla
qualifica di coadiutore superiore quando abbiano compiuto cinque anni
di anzianità nella qualifica, ugualmente cinque anni sono richiesti
dall'art. 28, comma quinto, per i coadiutori provenienti dai concorsi
per passaggio di carriera, i quali sono collocati nel parametro 183 (e
non 120) proprio in virtù del servizio in precedenza prestato nella
carriera di provenienza. Considerato in diritto :
1. - La prima questione sollevata dal Consiglio di Stato ha ad
oggetto l'art. 27, comma secondo, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n.
1077, il quale, nel disciplinare il passaggio degli impiegati della
carriera ausiliaria e degli operai alla carriera dei coadiutori
dattilografi, dispone che tale passaggio "avviene nella qualifica
iniziale nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente
disponibili". Ad avviso del giudice a quo la norma sarebbe in
contrasto col principio dell'efficienza dei pubblici uffici enunciato
dall'art. 97 Cost. giacché, prescrivendo che il calcolo dei posti per
i concorsi riservati al suddetto passaggio di carriera debba essere
effettuato sulla base delle sole disponibilità sussistenti nella
iniziale qualifica dei dattilografi e non anche della complessiva
disponibilità del ruolo, essa non consentirebbe, in caso di
insufficienza di posti in tale qualifica, l'espletamento del concorso
e precluderebbe il completamento dell'organico con evidente
pregiudizio del buon andamento del servizio.
2. - La questione proposta trae origine da una interpretazione
meramente letterale della norma denunciata.
Per cogliere la giusta portata dell'art. 27, comma secondo, del
d.P.R. n. 1077 del 1970 non basta però fermarsi al suo dettato
testuale, ma è necessario chiarirlo in correlazione a quanto stabilito
dall'art. 1 dello stesso testo legislativo in tema di concorsi di
ammissione agli impieghi civili dello Stato. Il criterio generale
fissato da questa norma al fine della "determinazione del numero dei
posti da mettere a concorso" è che "potrà tenersi conto, oltre che
dei posti già disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel
ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo".
Ora è chiaro che, se per la determinazione del numero dei posti da
mettere a concorso per la qualifica di coadiutore dattilografo può
tenersi conto delle vacanze esistenti nella qualifica di coadiutore
superiore, anche il sesto dei posti da riservare al passaggio dei
commessi e degli operai alla qualifica iniziale del personale di
dattilografia può essere calcolato sulla effettiva totale vacanza dei
posti nel ruolo organico di detto personale. L'applicazione di questo
criterio consente l'utilizzazione, come posti di risulta nella
qualifica iniziale di coadiutore dattilografo, delle vacanze esistenti
nella qualifica superiore nel pieno rispetto del limite invalicabile
della complessiva dotazione dei posti previsti in organico. In tal modo
l'Amministrazione è posta in grado di completare la dotazione
dell'intero organico e di assicurare l'efficienza dei pubblici uffici.
Interpretata ed applicata nei termini dinanzi precisati la
disposizione risulta conforme al precetto dell'art. 97 della
Costituzione.
3. - La seconda questione sollevata dal Consiglio di Stato riguarda
l'art. 28, comma quinto, del d.P.R. n. 1077 del 1970 che si assume in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Secondo l'ordinanza la norma
darebbe luogo ad una disparità di trattamento, ai fini della
promozione alla qualifica di coadiutore dattilografo superiore, fra
coadiutori dattilografi giudiziari provenienti da normali concorsi di
accesso alla carriera, i quali sono ammessi a scrutinio per la
promozione dopo sedici anni di servizio effettivo nella qualifica
inferiore, e coadiutori dattilografi provenienti da concorsi per
passaggi di carriera, per i quali, invece, è richiesta la minore
anzianità di anni cinque per partecipare allo scrutinio.
Anche questa eccezione non è fondata in quanto formulata
sull'inesatta premessa di una identità di situazione tra i soggetti
che qui vengono in considerazione. Esiste invece una sostanziale
diversità di posizione tra vincitori di concorso normale che accedono
all'iniziale qualifica di coadiutore dattilografo con diritto alla
prima classe di stipendio (parametro 120) e vincitori di concorso
riservato per passaggi di categoria con diritto alla quarta classe di
stipendio (parametro 183), che corrisponde alla prima classe di
stipendio spettante al coadiutore principale della carriera esecutiva.
Per l'ammissione al concorso dei primi non è richiesta alcuna
anzianità in pregressi servizi mentre, per la partecipazione al
concorso interno riservato ai secondi è richiesta, per contro, la
condizione ch'essi abbiano già maturato una considerevole anzianità
di effettivo servizio nella carriera ausiliaria o degli operai dalla
quale provengono.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma secondo, del d.P.R.
28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il "Riordinamento delle carriere
degli impiegati civili dello Stato" sollevata con l'ordinanza indicata
in epigrafe, in riferimento all'art. 97 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28, comma quinto, del citato decreto, sollevata con la stessa
ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte