Sentenza n. 188/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1975 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 403 e 405
del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1973 dal
tribunale di Trani nel procedimento penale a carico di Rubino Antonio,
iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 13 giugno 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 22 gennaio 1973 nel corso di un
procedimento penale a carico di Rubino Antonio, imputato del reato di
offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone e del
reato di turbamento delle funzioni religiose del culto cattolico, il
tribunale di Trani ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 403 e 405 del codice penale, in riferimento
all'art. 3 Cost. e della prima di queste due disposizioni anche in
riferimento agli artt. 21 e 25 della Costituzione.
Le norme impugnate sarebbero in contrasto con il principio
costituzionale di eguaglianza, in quanto determinano una disparità di
trattamento per i soggetti attivi del reato rispetto alle stesse
manifestazioni delittuose compiute nei confronti dei culti ammessi
nello Stato e punite con pena diminuita in base all'art. 406 del codice
penale. L'art. 403 cod. pen., inoltre, violerebbe sia la libertà di
manifestazione del pensiero, in quanto reprime quelle manifestazioni di
dissenso verso la religione cattolica che siano espresse in forma non
ortodossa; sia il principio di legalità delle fattispecie criminose,
per la indeterminatezza della nozione di vilipendio che concede al
giudice eccessiva discrezionalità nella individuazione delle
manifestazioni da considerare vietate.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,
con deduzioni depositate il 23 maggio 1973, nelle quali chiede una
pronuncia di manifesta infondatezza della questione, richiamandosi per
quanto attiene alle censure basate sull'art. 3 della Costituzione
all'insegnamento che emerge da precedenti decisioni di questa Corte in
tema di differenza nella tutela penale riservata alla religione
cattolica rispetto agli altri culti, quali le sentenze n. 125 del 1957,
n. 79 del 1958 e n. 39 del 1965; sostenendo che la protezione del
sentimento religioso, considerato come interesse fondamentale garantito
anch'esso dalla Costituzione, si pone come uno dei limiti posti alla
libertà di manifestazione del pensiero; ricordando, infine, che la
nozione di vilipendio ha formato oggetto di una copiosa elaborazione
dottrinale e di un costante indirizzo giurisprudenziale per cui in
questa, come del resto in moltissime altre fattispecie penali, si ha
soltanto una relativa ma necessaria indeterminatezza dell'oggetto
materiale del reato che è compito del giudice concretizzare. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza solleva questione di legittimità costituzionale
dell'art. 403 cod. pen. (offesa alla religione dello Stato mediante
vilipendio di persone) per contrasto:
a) con l'art. 3 Cost., stante la diversità di trattamento quood
poenam dei soggetti attivi del reato rispetto a chi sia ritenuto invece
colpevole del reato di cui all'art. 406, per gli stessi fatti, se
compiuti contro un culto ammesso nello Stato;
b) con l'art. 21 Cost., perché introdurrebbe un limite non
consentito dalla norma costituzionale alle manifestazioni di dissenso
dalla religione cattolica;
c) con l'art. 25 Cost., per la indeterminatezza della nozione di
vilipendio, che si assume incompatibile con l'esigenza di tassatività
e determinatezza delle fattispecie penali.
Solleva altresì, per considerazione identiche a quelle testé
riassunte sub a), questione di legittimità costituzionale dell'art.
405 cod. pen. (turbamento di funzioni religiose del culto cattolico),
con esclusivo riferimento all'art. 3 della Costituzione.
2. - Quest'ultima questione si rivela, peraltro, manifestamente
irrilevante; e ad analoghe conclusioni non può non pervenirsi anche in
ordine alle censure all'art. 403, con limitato riguardo al profilo di
violazione del principio di eguaglianza: giacché, ove la disparità di
trattamento risultante dal raffronto tra gli artt. 403 e 405, da un
lato, e l'art. 406, dall'altro, fosse da giudicare priva di
giustificazione e quindi costituzionalmente illegittima, la pronuncia
di questa Corte non precluderebbe l'applicazione delle norme degli
artt. 403 e 405 nel giudizio a quo, avente ad oggetto un caso di offesa
alla religione cattolica e di turbamento di funzioni della stessa.
Ed infatti, la formulazione dell'art. 406, che si limita a rinviare
agli artt. 403, 404 e 405, così per la previsione della condotta
criminosa come per la determinazione delle sanzioni, solo aggiungendo
che "la pena è diminuita", impedirebbe comunque di ristabilire
l'eguaglianza di situazioni estendendo alle ipotesi degli artt. 403 e
405 (dei quali è attualmente questione) la sanzione "diminuita"
dell'art. 406. Una eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale non potrebbe, pertanto, che incidere o sull'art. 406
(peraltro non direttamente denunciato, perché estraneo alla specie) o
sugli artt. 403 e 405, nella parte in cui limitano le rispettive
previsioni alle offese alla sola religione cattolica ed al solo
turbamento di riti della religione medesima: ma, in entrambe le ipotesi
(ed a prescindere dagli ulteriori problemi cui, sotto altri aspetti,
una siffatta pronuncia potrebbe dar luogo), gli anzidetti articoli
resterebbero tuttavia fermi ed applicabili, nella parte (la sola in
essi formalmente esplicitata) concernente la religione cattolica. Di
guisa che, non soltanto non muterebbe, nel merito, l'esito del giudizio
a quo, ma - ed è quel che conta - ad esso si perverrebbe facendo
applicazione delle medesime norme denunciate nell'ordinanza del
tribunale.
Ciò premesso, la sola questione di costituzionalità che deve ora
prendersi in esame è quella dell'art. 403, in riferimento agli artt.
21 e 25 della Costituzione.
Per quanto attiene alla pretesa violazione del secondo comma
dell'art. 25, che enuncia il principio della legalità dei reati e
delle pene, questa Corte ha già avuto più volte occasione di
affermare, anche e proprio di recente, in relazione alla nozione del
vilipendio (sent. n. 20 del 1974), che non sono, di per sé, in
contrasto con il detto principio le fattispecie criminose cosiddette a
forma libera, che richiamano, cioè, con locuzioni generiche, ma di
ovvia comprensione, concetti di comune esperienza o valori
etico-sociali oggettivamente accertabili dall'interprete. Com'è stato
rilevato in dottrina, la (necessaria) "tassatività" della fattispecie
non si risolve né si identifica nella (più o meno completa)
"descrittività" della stessa.
Deve soggiungersi che limiti ben precisi al potere, rimesso in tali
casi al giudice, di puntualizzare specificamente il contenuto di
riferimenti in apparenza indeterminati, derivano dalla stessa
correlazione, interna alla norma incriminatrice, tra la condotta
vietata e il bene protetto: da rapportarsi, a sua volta, ai principi
costituzionali che, garantendo l'esercizio di determinati diritti di
libertà, si traducono necessariamente in altrettanti limiti (esterni
alla norma, ma sempre interni al sistema) alla individuazione di quel
bene e pertanto alla configurabilità dell'illecito consistente nella
sua violazione.
4. - I rilievi da ultimo accennati valgono altresì, con le
precisazioni che seguono, a dimostrare la infondatezza anche
dell'ulteriore censura mossa all'art. 403, per contrasto con il diritto
di libera manifestazione del pensiero, solennemente affermato nell'art.
21 della Costituzione.
È da premettere che il sentimento religioso, quale vive
nell'intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi
più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della
professione di una fede comune, è da considerare tra i beni
costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e
19 Cost., ed è indirettamente confermato anche dal primo comma
dell'art. 3 e dall'art. 20. Perciò il vilipendio di una religione,
tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la
professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell'ipotesi
dell'art. 403 cod. pen., che qui interessa, legittimamente può
limitare l'ambito di operatività dell'art. 21: sempre che, beninteso,
la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti
confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico
della parola (che vuol dire "tenere a vile", e quindi additare al
pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza - cui
sopra si è accennato - di rendere compatibile la tutela penale
accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia
libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa,
con specifico riferimento alla quale non a caso l'art. 19 anticipa, in
termini quanto mai espliciti, il più generale principio dell'art. 21.
È evidente, ad esempio, a tacer d'altro, che non sussisterebbe quella
libertà di far "propaganda" per una religione, come espressamente
prevede e consente l'art. 19, se chi di tale diritto si avvale non
potesse altrettanto liberamente dimostrarne la superiorità nei
confronti di altre, di queste ultime criticando i presupposti o i
dogmi.
Il vilipendio, dunque, non si confonde né con la discussione su
temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo,
né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né
con l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi
a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o
positivistiche od altre che siano.
Sono, invece, vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia
dell'art. 21 (e dell'art. 19), la contumelia, lo scherno, l'offesa, per
dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al
credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai
valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso,
oggettivamente riguardato.
Nei sensi e nei limiti così indicati, la questione sollevata in
riferimento all'art. 21 deve anch'essa dichiararsi non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) inammissibili, per manifesta irrilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 405 del codice penale, nonché -
in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 403 dello stesso codice;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 403 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 25
della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe;
c) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 403 del codice penale,
sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione con l'ordinanza
predetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1975:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte