Sentenza n. 188/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 2/1978
usata come parametro
citata
- art. 117legge 2/1978
- art. 1legge 2/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3
della legge 3 gennaio 1978, n. 2, recante "Interventi per le zone del
Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta, colpite dalle recenti
alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione
stralcio nella Provincia di Udine", promossi con ricorsi dei Presidenti
delle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, notificati il 13
febbraio 1978, depositati in cancelleria il 17, 22 e 23 febbraio 1978
ed iscritti ai nn. 7, 9 e 10 del registro ricorsi 1978.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1982 il giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi gli avvocati Enrico Romanelli per la Regione Piemonte,
Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia, Massimo Severo Giannini
per la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorsi notificati il 13 febbraio 1978 le Regioni
Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna hanno impugnato l'art. 3 della l.
3 gennaio 1978, n. 2 (interventi per le zone del Piemonte, Liguria,
Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni) nella parte
in cui riserva alla competenza dello Stato i lavori di sistemazione e
completamento delle opere idrauliche di terza categoria, per contrasto
con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.
La norma impugnata in particolare, autorizza la spesa di L. 50
miliardi per i lavori suddetti relativi ad opere idrauliche
"attualmente" di competenza dello Stato classificate nella II e III
categoria da eseguirsi nel territorio delle regioni indicate nell'art.
1 (Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta), "o anche in altre
regioni, ma da eseguirsi in dipendenza degli eventi alluvionali... che
hanno interessato il fiume Po e i suoi affluenti".
Le Regioni ricorrenti, oltre a denunciare la lesione delle
rispettive sfere di competenza garantite, nella materia dei lavori
pubblici di interesse regionale, dai citati artt. 117 e 118 Cost.,
deducono anche la violazione dell'art. 89, ultimo comma, del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, che avrebbe attribuito alla competenza regionale,
con decorrenza 1 gennaio 1978 le opere idrauliche di terza categoria.
Né il contrasto tra la norma predetta e l'impugnato art. 3 della legge
n. 2 del 1978 potrebbe risolversi applicando i principi sulla
successione della legge nel tempo, perché il d.P.R. costituirebbe
attuazione, specificazione ed applicazione dell'art. 117 Cost..
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l'infondatezza della questione.
Innanzitutto - rileva l'Avvocatura - il d.P.R. n. 616 del 1977 non
assume, malgrado il suo indiscutibile rilievo (trasferimento alle
regioni delle funzioni amministrative inerenti alle materie indicate
nell'art. 117 Cost.), una posizione particolare nella gerarchia delle
fonti. Le attribuzioni alle regioni di cui all'art. 117 Cost. possono
essere ampliate solo con legge costituzionale, mentre altre funzioni
amministrative possono essere loro attribuite solo in forza di delega e
quindi con legge ordinaria, la quale è di per sé sempre modificabile.
Il solo parametro, pertanto, - sostiene sempre l'Avvocatura - cui
confrontare l'impugnato art. 3 è l'art. 117 Cost. e nessun contrasto
sussiste tra le due norme. Invero l'interesse nazionale, o comunque
sovraregionale che costituisce il limite della competenza regionale
nelle materie elencate dal citato art. 117 Cost. e in particolare nella
materia dei lavori pubblici, va ravvisato nella particolare natura
straordinaria degli interventi, imposti da una calamità naturale che
aveva interessato tutto il bacino del Po, cosicché le opere da
eseguire non potevano non ricevere un indirizzo unitario.
L'Avvocatura, inoltre, ha contestato che vi sia comunque un
contrasto fra la norma impugnata e l'art. 89 d.P.R. n. 616 del 1977,
ultimo comma (che stabilisce al 1 gennaio 1978 la decorrenza per
l'attribuzione alle Regioni delle opere idrauliche di terza categoria),
in quanto quest'ultimo deve essere interpretato nel senso che tale
trasferimento si sarebbe verificato nel caso che lo Stato non avesse
provveduto, nel termine previsto dal primo comma dello stesso art. 89,
a delimitare i bacini interregionali. Considerato in diritto :
1. - La questione sulla quale si deve pronunciare la Corte è se
l'art. 3 (primo e secondo comma) della legge 3 gennaio 1978, n. 2
contrasti o meno con gli artt. 117 e 118 Cost. nella parte in cui
esclude le Regioni ricorrenti dagli stanziamenti straordinari previsti
(in occasione delle alluvioni dell'ottobre 1977) per i lavori di
sistemazione e completamento delle opere idrauliche di terza categoria,
che dichiara essere attualmente di competenza dello Stato.
Osservano le Regioni che tale esclusione contraddice il disposto
dell'art. 89 ultimo comma del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 il quale, a
partire dal 1 gennaio 1978, attribuisce alle Regioni la competenza per
le opere idrauliche di terza categoria. La norma impugnata, quindi,
sostengono le Regioni ricorrenti, invaderebbe la sfera di competenza
legislativa regionale riconosciuta dall'art. 117 Cost., nonché quella
di competenza amministrativa prevista dall'art. 118 primo comma Cost..
Tale essendo i termini della questione i giudizi possono essere
riuniti.
2. - La questione è infondata.
La legge n. 2 del 1978 aveva lo scopo di intervenire d'urgenza per
il completamento o per il ripristino delle opere idrauliche danneggiate
dalla alluvione del 1977 nella Valle Padana.
Nel momento in cui il provvedimento veniva discusso e approvato le
disposizioni vigenti in materia non dettavano e d'altra parte non
dettano neanche attualmente una disciplina compiuta e permanente.
Infatti il d.P.R. n. 616 del 1977 al secondo comma dell'art. 89
dispone: "Per le opere idrauliche relative ai bacini idrografici
interregionali si provvederà in sede di legge di riforma della
Amministrazione dei LL.PP.. In mancanza di tale legge le funzioni sono
delegate a far data dal 1 gennaio 1980 alle Regioni interessate che le
esercitano sulla base di programmi fissati e coordinati dai competenti
organi statali". Il predetto termine del 1 gennaio 1980 è stato
ulteriormente prorogato con successive leggi e infine è stato
differito fino all'entrata in vigore delle norme di ristrutturazione
dell'Amministrazione LL.PP. dal d.L. 12 agosto 1983 n. 372, convertito
in L. 11 ottobre 1983, n. 547.
D'altra parte già all'epoca della legge impugnata si prevedeva la
necessità di adottare una disciplina organica della difesa del suolo
anche allo scopo di fornire un definitivo criterio per la ripartizione
di competenza fra Stato e Regioni in materia di opere idrauliche
ricadenti nei bacini idraulici interregionali.
La stessa interpretazione dell'art. 89 del d.P.R. n. 616 del 1977
era fino da allora nettamente contrastata. Infatti le Regioni davano
alla sopra citata norma una determinata interpretazione nel senso che a
partire dal 1 gennaio 1978 venivano attribuite alle Regioni tutte le
opere di III categoria, anche se appartenenti a bacini interregionali;
mentre la Presidenza del Consiglio, con l'intervento dell'Avvocatura
generale dello Stato, seguiva l'interpretazione ministeriale,
avvalorata poi dalla decisione della Corte dei Conti in sede di esame
di controllo resa l'8 giugno 1978, n. 881 e dal parere del Consiglio di
Stato dato il 24 marzo 1982, nel senso che rimanessero di competenza
statale le opere di II e III categoria, rientranti in bacini
interregionali.
La legge n. 2 del 1978 con la norma impugnata non ha sottratto in
concreto competenze dalla sfera delle Regioni perché al momento della
sua entrata in vigore le opere di terza categoria, purché ricadenti
nei bacini idrografici interregionali, non erano mai state trasferite -
e non solo nelle zone alluvionate - alla competenza delle Regioni ma
erano state trattenute nella sfera di competenza dello Stato dal 1978
in poi, come si evince oltre che dalla citata legge n. 2 del 1978,
dall'analoga legge 19 gennaio 1979, n. 17, che per interventi in zone
colpite da calamità naturali, ripete all'art. 3 lo stesso dettato
della norma impugnata, esplicitando che la competenza statale per le
opere di II e III categoria riguarda quelle ricadenti nei bacini a
carattere interregionale, e da tutte le leggi di bilancio susseguitesi
dal 1978 in poi e precisamente: la legge 4 agosto 1978, n. 482
(relativa alle variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del
decentramento regionale), che reca nei capitoli 3402 e 7701 del
bilancio del Ministero dei Lavori pubblici la nuova denominazione, e
cioè rispettivamente "manutenzione e riparazione" - oppure
"costruzione, sistemazione e riparazione - di opere idrauliche di I e
II categoria, nonché di quelle di III categoria ricadenti in bacini
idrografici a carattere interregionale"; le leggi 28 marzo 1979, n. 88
(bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1979), 30 aprile 1980,
n. 149 (bilancio di previsione dello Stato per il 1980), 23 aprile
1981, n. 164 (bilancio di previsione dello Stato per il 1981), 20
novembre 1981, n. 652 (assestamento del bilancio di previsione dello
Stato per il 1981), 30 aprile 1982, n. 188 (bilancio di previsione
dello Stato per il 1982), che tutte ripetono la stessa denominazione ai
capitoli di spesa 3402 e 7701 del bilancio dei lavori pubblici
(rientranti rispettivamente nelle spese correnti e nelle spese in conto
capitale). Né il lamentato contrasto con l'ultimo comma dell'art. 89
del d.P.R. n. 616 del 1977 vale ad integrare il vizio denunciato di
legittimità costituzionale. In ogni caso, infatti, il d.P.R. n. 616,
sebbene disciplini in via generale il trasferimento alle Regioni di
competenze statali, ed abbia pertanto particolare rilievo nella
ripartizione delle sfere di competenza tra Stato e Regioni, non assume
- per ciò solo - natura di legge costituzionale o comunque rinforzata
cosicché esso, per il suo carattere di legge ordinaria, ben può
essere modificato da una legge successiva purché questa non violi
l'art. 117 Cost..
Infine è certamente da escludere che la norma impugnata leda
direttamente la sfera di autonomia garantita alle Regioni dagli artt.
117 e 118 Cost. nella quale rientrano - secondo il dettato
costituzionale - i "lavori pubblici di interesse regionale".
Infatti nel caso in esame il legislatore, trattandosi di interventi
che si rendevano urgenti e indilazionabili e che, riguardando il bacino
del Po, esigevano un indirizzo unitario, vuoi dal punto di vista
programmatico, vuoi da quello organizzativo che solo lo Stato con i
suoi organi all'uopo preposti poteva adeguatamente assicurare, ha
ravvisato un interesse nazionale da tutelare; e la Corte trattandosi di
bacini interregionali non ritiene che ricorra l'ipotesi di violazione
degli artt. 117 e 118 Cost. laddove si riservano alle Regioni i soli
lavori pubblici di interesse regionale.
Con la norma impugnata non si è quindi verificata violazione della
sfera di competenza regionale costituzionalmente garantita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 2 sollevata, in via
principale, in relazione agli artt. 117 e 1 18 Cost. dalle Regioni
Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte