Sentenza n. 188/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/1985 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
citata
- art. 4d.P.R. 1077/1970
- art. 68d.P.R. 1077/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico
della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 1974, n. 31
(norme di adattamento al personale regionale di alcune disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077), promosso con l'ordinanza emessa il 19 gennaio 1977 dal TAR
per il Friuli-Venezia Giulia sui ricorsi riuniti proposti da Altobelli
Vito ed altri contro Regione Friuli-Venezia Giulia ed altri, iscritta
al n. 414 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 293 dell'anno 1977.
Visti gli atti di costituzione di Altobelli e Benedetti nonché gli
atti di intervento del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore
Francesco Greco;
udito l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Vito Altobelli, Giovanni Vezil, Luigi Benedetti, direttori di
servizio di II classe, impugnavano dinanzi al TAR del Friuli-Venezia
Giulia - Trieste i decreti nn. 0275/Pres. e 0276/Pres. del 6 febbraio
1975, con i quali erano stati promossi direttori di servizio di I
classe il dr. Francesco Udina e il dr. Salvatore Anfuso (dec. 1 gennaio
1974) ed il dr. Gioacchino Tringale (dec. 1 luglio 1974).
La difesa dei ricorrenti Altobelli e Benedetti sollevava
preliminarmente eccezione di illegittimità costituzionale della legge
regionale 17 luglio 1974, n. 31 che aveva mutato la disciplina
normativa delle promozioni suddette per contrasto con gli artt. 4 e 68
dello Statuto per la Regione Friuli-Venezia Giulia (L.C. 31 gennaio
1963, n. 1).
Sosteneva che la legge regionale suddetta n. 31/74, in quanto
rinviava alla data di entrata in vigore della legge regionale sul
riordinamento delle carriere l'applicazione degli artt. 36, 37, 38 del
d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (recepiti già dalla legge regionale
n. 46 del 9 novembre 1971), violava gli artt. 4 e 68 dello Statuto
regionale che disponevano il rispetto dei principi generali
dell'ordinamento statale anche per quanto riguarda lo stato giuridico
ed il trattamento economico del personale di ruolo regionale.
L'Avvocatura dello Stato, per la Regione, ed il ricorrente Vezil
contestavano l'eccezione.
L'Avvocatura dello Stato rilevava che il legislatore regionale era
vincolato ai soli principi generali in materia di pubblico impiego i
quali non risultavano violati dal semplice rinvio dei termini di
decorrenza; che la norma del 1970, alla quale la Regione non si sarebbe
uniformata, era un decreto legislativo delegato il quale, in quanto
tale non può contenere principi e criteri nuovi se la legge di delega
non li prevede specificamente e la legge di delega 18 marzo 1968, n.
249, modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775, non contiene una
previsione del genere.
La difesa del Vezil osservava che, se era vero che l'art. 4 dello
Statuto regionale per il Friuli-Venezia Giulia si richiama "ai principi
generali dell'ordinamento giuridico dello Stato", tali limiti non erano
superati né con la legge 31/1974 né con le altre leggi regionali; e
che, comunque, le norme contenute nel d.P.R. 1077/70 erano solo di
dettaglio.
Il TAR, con ordinanza depositata il 29 marzo 1977, sollevava la
questione di illegittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge regionale 17 luglio 1974, n. 31 in relazione agli artt. 4 e 68,
secondo comma, dello Statuto regionale approvato con L.C. 31 gennaio
1963, n. 1, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata e la
sottoponeva al giudizio di questa Corte.
Considerava che la decisione dei ricorsi richiedeva il giudizio
sull'applicabilità o meno ai dipendenti regionali delle norme del
d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077; che la norma dell'art. 68 dello
Statuto regionale, che imponeva l'obbligo di uniformarsi, nella
disciplina del rapporto del pubblico impiego regionale, alle norme
statali, obbligava il legislatore regionale di rendere noto
all'interprete lo scopo di pubblico interesse che aveva determinato la
divergente normazione; che detto scopo non era percepibile in quanto la
norma statale derogata riguardava il punteggio da attribuire
all'anzianità di servizio nelle promozioni per merito comparativo e
che essa era stata recepita dalla legge regionale n. 46 del 9 novembre
1971; che la valutazione del legislatore regionale si inseriva in una
prospettiva generale di riforma della burocrazia regionale di cui non
erano enunciate le linee direttive.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 5 ottobre 1977.
Nel susseguente giudizio si sono costituiti i dott.ri Vito
Altobelli e Luigi Benedetti, parti ricorrenti nel giudizio a quo, i
quali hanno depositato memorie di contenuto adesivo alle argomentazioni
con le quali l'esposta ordinanza motiva la non manifesta infondatezza
della questione.
Ha proposto intervento il Presidente della Giunta regionale del
Friuli-Venezia Giulia, osservando, all'opposto, l'infondatezza della
questione: in quanto la normativa statale derogata con l'impugnata
legge non contiene alcun principio fondamentale dell'ordinamento in
materia di pubblico impiego, tutto riducendosi ad un marginale problema
di decorrenza dell'applicabilità di una determinata disciplina sulla
cui sostanziale ricezione nell'ordinamento regionale non vi sono dubbi.
D'altra parte, mentre è erroneo ritenere che la sussistenza di un
pubblico interesse costituisca un prius rispetto ad una determinata
legge e non, piuttosto, il portato e la conseguenza della medesima, le
motivazioni di fondo dell'impugnata norma emergono dal suo stesso
contesto; essendo prevista una legge organica di ristrutturazione della
burocrazia regionale, era apparso congruo che l'ugualmente prevista
ricezione della normativa statale in materia di promozioni - peraltro,
già disposta con la recente legge regionale n. 46 del 1971 - avesse
effetto unitamente alle devisate innovazioni organizzative. Considerato in diritto :
1. - Il TAR del Friuli-Venezia Giulia dubita della legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1974, n. 31
della Regione Friuli-Venezia Giulia il quale ha statuito che le
disposizioni di cui agli artt. 36, 37 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 1970,
n. 1077 avessero effetto dalla data di entrata in vigore della legge
regionale, concernente il riordinamento delle carriere e la
ristrutturazione della burocrazia regionale. Ed ha posto il dubbio di
costituzionalità in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia), il quale articolo, anche in materia di stato giuridico ed
economico del personale della Regione (n. 1), subordina la potestà
legislativa della suddetta Regione al rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico dello Stato ed all'art. 68, secondo comma,
della stessa legge costituzionale, il quale, nella menzionata materia,
stabilisce il principio secondo cui le norme regionali devono
uniformarsi a quelle dettate per il personale statale.
2. - La questione non è fondata.
La Regione Friuli-Venezia Giulia, siccome a statuto speciale, ha
potestà legislativa autonoma, primaria o esclusiva, in un numero
determinato di materie e di vasti settori di intervento tra cui
l'ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e
dello stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto.
Detta potestà, però, è soggetta a dei limiti, tra i quali, per
quello che interessa la fattispecie, vi sono quelli dell'osservanza dei
principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 4 dello
Statuto Regionale) e della uniformità alle norme sullo stato giuridico
e sul trattamento economico del personale statale (art. 68 dello
Statuto Regionale).
Queste due norme costituzionali, secondo la giurisprudenza di
questa Corte (sent. n. 100/67; n. 8/67), si integrano a vicenda ed in
particolare la norma dettata dall'art. 68 Stat. Reg., di natura
accessoria, chiarisce la portata del precedente art. 4 dello stesso
statuto; e più propriamente, come quella contenuta nel precedente art.
67 dello stesso statuto, tutela piuttosto rigorosamente l'esigenza del
contenimento delle spese regionali in materia di impiego pubblico
regionale.
Del resto, proprio perché la Regione gode di autonomia legislativa
primaria, non può assolutamente ritenersi che la legislazione da essa
creata debba, pedissequamente ed integralmente, recepire quella statale
in materia. Se ciò fosse, la legislazione regionale verrebbe ad
assumere inammissibilmente contenuto meramente integrativo e
l'autonomia legislativa, costituzionalmente assicurata, risulterebbe
irreparabilmente compromessa.
In tale situazione, quindi, i principi generali dell'ordinamento
statale sullo stato giuridico degli impiegati che in materia di
progressione della carriera dei propri dipendenti la Regione doveva
osservare ed ai quali doveva uniformarsi, erano quelli essenziali
dell'attribuzione dei posti in parte per concorso interno ed in parte
per scrutinio per merito comparativo.
E tali limiti, nella fattispecie, la Regione ha osservato avendo
fatto ricorso, per la promozione di alcuni dipendenti, allo scrutinio
per merito comparativo. Solo che, per effetto della norma impugnata,
non ha utilizzato rapporti informativi redatti secondo le modalità
stabilite dall'art. 36, integrato dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. n.
1077 del 1970.
In definitiva, quindi, la difformità o la inosservanza ha
riguardato un mero dettaglio del tutto trascurabile, come ha
riconosciuto lo stesso giudice a quo, che non poteva certamente
vincolare l'autonomia legislativa della Regione.
Del resto, la legge impugnata ha solo sospeso l'attuazione della
legge statale in punti non importanti e non rilevanti ma secondari, per
un breve periodo di tempo e cioè dal 17 luglio 1974 al 5 agosto 1975,
data di entrata in vigore della legge regionale che ha riordinato le
carriere e ristrutturato la burocrazia regionale.
Peraltro, lo stesso legislatore statale aveva rinviato l'attuazione
dei predetti articoli (36, 37, 38) al 1 gennaio 1973 (art. 153, quarto
comma, d.P.R. n. 1077 del 1970).
Va anche osservato che il riordino delle carriere e la
ristrutturazione della burocrazia regionale è avvenuta in armonia con
i principi fondamentali della legislazione statale in materia di
impiego pubblico, valorizzandosi la professionalità ed attuandosi la
responsabilizzazione del personale mentre la progressione è fondata su
criteri diversi dalle risultanze dei rapporti informativi e cioè, in
ispecial modo, sull'anzianità e consiste nell'attribuzione di livelli
funzionali progressivi.
3. - Né può essere condivisa la ragione sulla quale il giudice a
quo ha, in definitiva, principalmente fondato la denunciata violazione
dei principi costituzionali e cioè la mancanza di chiarezza e di
manifestazione dello scopo di pubblico interesse che, a suo parere,
avrebbe determinato la legiferazione regionale in modo diverso da
quella statale.
Anzitutto, detta ragione non integra un vero e proprio principio
costituzionale da osservarsi dalla Regione. Inoltre, non si è trattato
di un diverso modo di legiferare ma di una sospensione di breve durata
di una norma statale di mero dettaglio.
Infine, la Regione ha manifestato la ragione della norma di
sospensione e cioè l'opportunità di attendere l'attuazione della
radicale riforma della disciplina del rapporto di impiego pubblico
regionale e dello stato giuridico dei propri dipendenti che, in armonia
con la disciplina statale, anche essa in via di riforma, avrebbe dovuto
tendere verso modelli capaci di offrire una maggiore rispondenza
dell'azione amministrativa ai bisogni ed alle esigenze di ordine
sociale e collettivo, per un migliore utilizzo delle attitudini e delle
capacità professionali del personale.
La norma impugnata, quindi, oltre a rientrare nell'esercizio
dell'autonomia legislativa di cui la Regione gode, risulta avere una
propria razionalità ed una ragionevole giustificazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 17
luglio 1974, n. 31 (norme di adattamento al personale regionale di
alcune disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) in riferimento agli artt. 4 e 68
dello Statuto regionale, sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte