Sentenza n. 188/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1986 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9r.d. 148/1931
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo
comma, lett. e), del regolamento all. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
(disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione),
promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1984 dal Pretore di Modena
nel procedimento civile vertente tra Neri Claudio e l'Azienda Trasporti
Consorziali di Modena ed altra, iscritta al n. 1105 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 13 giugno 1984 il Pretore di Modena,
in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3, primo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. e), del regolamento
(contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione) allegato sub "A" al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, in quanto
dispone che costituisce titolo preferenziale per l'assunzione ad agente
di ruolo l'essere orfano di ex agente o figlio di agente.
Espone il giudice a quo che il ricorrente Claudio Neri e la
chiamata in causa Lorena Ferrari erano stati classificati entrambi al
primo posto, a pari merito, nella graduatoria finale di un concorso per
esami indetto dall'"Azienda trasporti consorziali di Modena" e che il
direttore dell'azienda benché il primo fosse più anziano della
seconda, aveva deliberato l'assunzione di quest'ultima perché figlia
di un dipendente in servizio in base al disposto della norma impugnata,
applicabile anche al personale addetto agli autoservizi di linea
extraurbana ex art. 1, 1. 22 settembre 1960, n. 1054 e non
implicitamente abrogata, anche perché norma speciale, per effetto
dell'art. 15, quarto comma, 1. 19 aprile 1949, n. 264 e dell'art. 33,
quinto comma, 1. 20 maggio 1970, n. 300.
Premesso che già in numerose precedenti occasioni la Corte
costituzionale aveva sindacato la legittimità costituzionale di
disposizioni del "regolamento" in esame, così implicitamente
riconoscendone la forza di legge per gli effetti di cui all'art. 134
Cost. al di là della sua qualificazione formale, il Pretore di Modena
ritiene che la disparità di trattamento sia priva di ogni ragionevole
giustificazione. Attribuendo agli orfani ed ai figli degli agenti un
decisivo titolo preferenziale che trae origine unicamente dal rapporto
di filiazione e che in alcun modo è collegabile con la particolare
natura dell'attività da esercitarsi, il legislatore del 1931 avrebbe
inteso solo favorire il trapasso del rapporto di lavoro degli
autoferrotramvieri e delle categorie assimilate da una generazione
all'altra nell'ambito della stessa famiglia, così privilegiando una
sorte di assunzione jure sanguinis, integrante una situazione di
privilegio del tutto iniqua, la cui conservazione appare incompatibile
col principio costituzionale di uguaglianza.
2. - Nel giudizio di costituzionalità non si sono costituite parti
private né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (contenente
disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione)
stabilisce all'art. 9, terzo comma, lett. e), dell'allegato A, in tema
di "ammissioni in servizio", che "costituisce progressivamente titolo
preferenziale per la assunzione ad agenti di ruolo l'appartenenza", fra
le tante altre categorie previste nel detto articolo, anche a quella di
"figli di agenti" (oltre che di "orfani di ex agenti").
2. - In applicazione della disposizione di cui sopra, l'Azienda
trasporti consorziali di Modena (A.T.C.M.), dovendo - provvedere alla
copertura del posto di "capo tecnico", deliberò di assumere in
servizio tale Ferrari Lorena, la quale nell'apposito concorso era stata
classificata al primo posto, ma a pari merito con tale Neri Claudio, il
quale, deducendo che "egli avrebbe dovuto essere il preferito in
considerazione della sua maggiore età", propose ricorso contro il
suddetto provvedimento dinanzi al Pretore di Modena in qualità di
giudice del lavoro. E questi, premesso che la disciplina stabilita con
il regio decreto n. 148 del 1931 "ha forza di legge ai sensi dell'art.
134 della Costituzione" - tanto che è stata "ammessa implicitamente
dalla stessa Corte costituzionale, la quale più volte si è
pronunciata sulla legittimità costituzionale di alcune sue
disposizioni (sentenze nn. 140 del 1971, 168 del 1973, 124 del 1975 ed
ordinanze nn. 243 del 1975,23 del 1976,66 del 1976)" - , rileva che la
preferenza accordata ai "figli di agenti" (oltre che agli "orfani di ex
agenti"), traendo "origine unicamente dal rapporto di filiazione" e
risolvendosi perciò in "un'assunzione jure sanguinis", "non appare
razionalmente giustificata" ed è, anzi, "difficilmente concepibile
alla luce del vigente principio costituzionale di eguaglianza", per cui
impugna dinanzi a questa Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., la
surriportata disposizione di cui all'art. 9, terzo comma, lett. e)
dell'allegato A al regio decreto n. 148 del 1931.
3. - La questione, sorta in ordine alla categoria dei "figli di
agenti", e che perciò assume rilevanza solo limitatamente a questa, è
fondata.
Allorquando in un pubblico concorso si verifichi, come nella
specie, la collocazione di due o più concorrenti al medesimo posto
nella graduatoria, è inevitabile il ricorso ad un criterio che indichi
chi, fra i vincitori ex aequo, debba essere assunto in servizio. Nel
nostro ordinamento è di solito considerato titolo preferenziale la
maggiore anzianità anagrafica, ma non può non convenirsi che, come si
legge in ordinanza, non è compito del giudice "ricercare quale sia il
criterio da utilizzare", se, cioè, quello della "maggiore età... od
un altro criterio". Va, tuttavia, affermato che, in un ordinamento il
quale ripudia la "distinzione... di condizioni personali e sociali",
non può riconoscersi legittimità ad un criterio fondato proprio sulla
diversa condizione familiare di un concorrente rispetto agli altri.
Elevare a titolo preferenziale l'appartenenza ad una determinata
famiglia equivale ad assicurare che un posto di lavoro rimanga
nell'ambito di questa. E poiché non è rinvenibile una ragione
giustificatrice del suddetto criterio - tale non è certo il semplice
rapporto di filiazione, dal quale non è desumibile una maggiore
attitudine del figlio all'espletamento di mansioni analoghe a quelle
svolte dal padre - , la preferenza accordata ai "figli di agenti" si
configura come un ingiustificato privilegio, che palesemente contrasta
col principio di eguaglianza posto dall'art. 3, primo comma, Cost.
È appena il caso di precisare che dalla declaratoria di
illegittimità costituzionale, nei limiti sopra precisati, deriva la
caducazione anche di quella parte della disposizione che, per la sua
formulazione ("purché il posto cui questi ultimi aspirano non sia
moralmente o disciplinarmente incompatibile con la carica di cui è
rivestito il padre"), è evidentemente riferibile solo ai "figli di
agenti" e non anche agli "orfani di ex agenti".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma,
lett. e), del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148,
nella parte in cui prevede che costituisce titolo preferenziale per
l'assunzione in servizio l'appartenenza alla categoria dei "figli di
agenti".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte