Sentenza n. 188/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge
riapprovato il 13 luglio 1983 dal Consiglio Provinciale della
Provincia Autonoma di Bolzano recante "Modifiche alla legge
provinciale 26 marzo 1982, n. 10" promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 29 luglio 1983, depositato
in cancelleria il 5 agosto 1983 ed iscritto al n. 33 del registro
ricorsi 1983;
Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente e
l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 29 luglio 1983 il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, ha impugnato l'articolo unico della delibera
legislativa riapprovata, in seguito a rinvio governativo, dal
Consiglio della Provincia di Bolzano in data 13 luglio 1983, recante
"Modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10".
L'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982 cit. prevede che
"per onorare dignitosamente esempi di fedele e
lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di
generazione in generazione, la Giunta provinciale
riconosce la denominazione "maso avito", rispettivamente "Erbhof" ai
masi chiusi, rimasti da almeno duecento anni
nell'ambito della stessa famiglia in linea diretta o in linea
collaterale fino al secondo grado, trasmessi sia per causa di
morte che per atti fra vivi, e coltivati e abitati dal proprietario
stesso". Il testo ora riportato costituisce il frutto d'un
contenzioso sviluppatosi, in sede di controllo governativo, tra il
Governo e la Provincia di Bolzano. Infatti, la delibera legislativa
provinciale venne rinviata per due volte (con telegrammi del 22
giugno e del 26 novembre 1981) in quanto non conteneva la traduzione
della denominazione "Erbhof" e prevedeva la possibilità di rilascio
del relativo certificato di riconoscimento nella lingua, italiana o
tedesca, richiesta dall'interessato e non in testo bilingue.
Successivamente, la Provincia, ottemperando ai rilievi del Governo,
ha approvato il testo dell'art. 16 della legge provinciale n. 10
nella stesura prima ricordata.
Nel marzo del 1983, tuttavia, il Consiglio Provinciale ha
approvato un nuovo disegno di legge, denominato "Modifiche alla legge
provinciale 26 marzo 1982, n. 10", il cui unico articolo mira a
reintrodurre il testo originario dell'art. 16 di quest'ultima legge,
privo delle modifiche apportate a seguito dei rilievi governativi; ed
inoltre dispone che "gli attestati di riconoscimento vengono
rilasciati a richiesta dell'interessato in lingua italiana oppure
tedesca".
Il provvedimento legislativo è stato rinviato, per un nuovo esame
del Consiglio Provinciale, dal Governo, con telegramma del 22 aprile
1983. Il Consiglio Provinciale ha riapprovato, a maggioranza assoluta
e nel medesimo testo, la delibera legislativa rinviata. Nella
relazione al disegno di legge in discussione venivano contestati i
rilievi governativi, in quanto, in primo luogo, il concetto di
"Erbhof" sarebbe sconosciuto all'ordinamento giuridico italiano e
mancherebbe un termine che lo traduca adeguatamente e, pertanto, il
legislatore provinciale dovrebbe imporsi di inventare una traduzione
basata sulla fantasia. Secondariamente, l'attestato di cui all'art.
16 della legge provinciale n. 10 del 1982 non si riferirebbe a tutti
i cittadini ma ad un singolo richiedente e quindi rientrerebbe tra
gli atti per i quali l'art. 100 dello Statuto per il Trentino-Alto
Adige prevede l'uso disgiunto delle due lingue.
2. - Secondo l'Avvocatura Generale dello Stato, il fatto che
l'ordinamento giuridico italiano non conosce il concetto di "Erbhof"
sarebbe circostanza irrilevante ai fini dell'osservanza dei principii
sull'uso della lingua italiana e tedesca di cui al Titolo XI dello
Statuto speciale di autonomia. Anche l'istituto ed il concetto di
geschlossen Hof non trovavano riscontro nell'ordinamento giuridico
italiano; tuttavia il concetto è stato tradotto nelle leggi
costituzionali italiane - già con l'art. 11, n. 9, legge Cost. 26
febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige) - con l'espressione "maso chiuso".
D'altronde, neanche gli ordinamenti tirolese ed austriaco
conoscevano il concetto di "Erbhof", che è stato introdotto,
appunto, dalla legge provinciale n. 10 del 1982; e la locuzione "maso
avito", usata dalla medesima legge provinciale, indica con
sufficiente approssimazione il concetto espresso dal termine tedesco
"Erbhof". Non sussistendo dunque l'asserita intraducibilità del
termine, l'uso della sola denominazione tedesca costituisce
violazione del principio dell'uso congiunto delle due lingue, fissato
non solo per le leggi dall'art. 52 ma anche per gli atti ad uso
pubblico dall'ultimo comma dell'articolo 100 dello Statuto del
Trentino-Alto Adige.
Afferma, pertanto, l'Avvocatura dello Stato, che non è esatta
l'ulteriore considerazione secondo la quale gli attestati previsti
dalla legge non si riferiscono a tutti i cittadini bensì ad un
singolo richiedente, sicché dovrebbe riconoscersi, ai sensi dello
stesso ultimo comma dell'articolo 100 dello Statuto, l'uso disgiunto
dell'una o dell'altra delle lingue italiana e tedesca.
Invero, la denominazione "Erbhof", o "maso avito", non attiene
alla persona dell'interessato, bensì, oggettivamente, al maso
chiuso; inoltre, lo stesso provvedimento legislativo definisce
"attestato di riconoscimento" l'atto rilasciato dalla Giunta
provinciale, definizione che, nel nostro linguaggio giuridico, sta ad
indicare la dichiarazione di scienza rilasciata da una pubblica
autorità intesa a determinare, erga omnes una certezza legale.
Costituisce, dunque, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato
contraddizione in termini parlare, a proposito dell'attestazione in
discorso, di atto destinato ad un singolo cittadino, per il quale
atto l'ultimo comma dell'articolo 100 dello Statuto del Trentino-Alto
Adige prevede l'uso disgiunto delle due lingue. Si tratterebbe,
piuttosto, d'un atto destinato ad uso pubblico, per il quale la
medesima disposizione prevede l'uso congiunto, delle due lingue,
riservando alle norme d'attuazione la disciplina per l'uso delle
stesse.
3. - La Provincia di Bolzano s'è costituita in giudizio,
rilevando l'infondatezza dei profili d'incostituzionalità sollevati,
in quanto, in primo luogo, la denominazione "Erbhof" non trova
corrispondenza nella lingua italiana, e non può, pertanto,
applicarsi il principio del bilinguismo. Anzi, a ben vedere, non si
tratta nemmeno di parola tedesca ma d'un neologismo creato dalla
Provincia utilizzando radici di parole e parole esistenti.
In secondo luogo, l'attestato di riconoscimento attiene al maso in
quanto appartenente alla medesima famiglia da più secoli ed ha
pertanto un'indubbia connotazione personale più che reale; consegue
che, non avendo l'attestato carattere oggettivo, riferito a tutti i
cittadini, bensì riguardando l'ultimo richiedente, non è, nella
specie, applicabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 100 dello
Statuto del Trentino-Alto Adige, il principio del bilinguismo.
La Provincia di Bolzano ha, pertanto, richiesto che il ricorso sia
dichiarato inammissibile o comunque infondato.
4. - In prossimità dell'Udienza pubblica, la Provincia di Bolzano
ha depositato memoria illustrativa, insistendo sulle precedenti
conclusioni. Considerato in diritto
1. - Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel
chiedere la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del disegno
di legge della Provincia di Bolzano, riapprovato, in seguito a rinvio
governativo, il 13 luglio 1983, dal titolo "Modifiche alla legge
provinciale 26 marzo 1982, n. 10", fa riferimento al precedente
rinvio che, con telegrammi del 22 giugno e 26 novembre 1981, era
avvenuto, da parte dello stesso attuale ricorrente, al Consiglio
provinciale di Bolzano, in ordine alla mancata traduzione italiana,
nel testo della legge, della denominazione "Erbhof" (da attribuire ad
alcuni masi chiusi) ed alla riserva di rilascio dei relativi
attestati in una delle due lingue, italiana o tedesca.
Va, anzitutto, rilevato che la Provincia resistente non ha
contestato che le eccezioni, proposte con il ricorso che qui viene in
esame, erano state già sollevate dallo stesso ricorrente, in
occasione della prima redazione del testo dell'art. 16 della legge
provinciale 26 marzo 1982, n. 10; né ha contestato d'aver
modificato, in accoglimento delle eccezioni sollevate, con i
telegrammi del 22 giugno e 26 novembre 1981 dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la prima redazione dell'emanando art. 16
della legge provinciale n. 10 del 1982.
D'altra parte, dal testo definitivo di quest'ultimo articolo
risulta, in maniera inequivocabile, non soltanto che, nel momento
stesso in cui era stata creata ed attribuita una nuova denominazione
ad alcuni masi chiusi, erano state usate due locuzioni, italiana
("maso avito") e tedesca ("Erbhof") ma che nulla, nell'articolo in
esame, era stato disposto in ordine ad eventuali deroghe alla
normativa attinente al rilascio degli attestati di riconoscimento
della qualità di cui allo stesso articolo. Correttamente, infatti,
l'art. 16 della legge n. 10 del 1982, già nella rubrica, anteponendo
la locuzione italiana a quella tedesca, così si esprime: "Creazione
ed attribuzione della denominazione di "maso avito" rispettivamente
"Erbhof". Ed il testo dello stesso articolo è conforme alla rubrica:
"Per onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione
delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione,
la giunta provinciale riconosce la denominazione di "maso avito",
rispettivamente "Erbhof", ai masi chiusi, rimasti da almeno duecento
anni nell'ambito della stessa famiglia in linea diretta od in linea
collaterale fino al secondo grado, trasmessi sia per causa di morte
che per atti tra vivi e coltivati e abitati dal proprietario stesso".
Né alcun rilievo può meritare, ai fini qui in discussione,
l'intromissione del termine "rispettivamente" prima della locuzione
tedesca "Erbhof" oppure le "virgolette" che, peraltro, contrassegnano
insieme la locuzione italiana ("maso avito") e quella tedesca
("Erbhof"). D'altra parte, dal testo definitivo dell'articolo in
esame non risulta alcuna deroga alla redazione bilingue degli
attestati di riconoscimento della qualità in discorso.
La provincia di Bolzano non ha precisato le ragioni per le quali
le motivazioni oggi proposte, in controdeduzione
al ricorso in esame, non siano state eccepite in sede di prima
redazione della legge n. 10 del 1982. Né è ipotizzabile, in
proposito, una "banale" dimenticanza, tenuto conto che l'attuale
ricorrente aveva già reagito ad un primo tentativo di
mancata indicazione del termine italiano atto ad identificare il
legale riconoscimento attribuito ad alcuni masi chiusi e di rilascio,
in unica lingua, dell'attestato del riconoscimento predetto,
richiamando, attraverso il "rinvio" delle deliberazioni legislative
provinciali, allora predisposte, l'attenzione del consiglio
provinciale di Bolzano appunto sulle eccezioni ora nuovamente
sollevate. Queste eccezioni sembra siano state, allora, accolte dal
consiglio provinciale, in sede di redazione definitiva dell'art. 16
della legge 26 marzo 1982, n. 10, perché - si è già sottolineato -
l'articolo da ultimo citato è pienamente rispettoso delle norme
allora ed oggi richiamate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
In ogni caso, poiché il consiglio provinciale di Bolzano, con
l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, a
seguito di rinvio governativo, ha concretamente respinto le eccezioni
di cui al telegramma del 22 aprile 1983 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, occorre qui riferirsi al testo
dell'articolo unico, oggi impugnato, della citata
delibera legislativa provinciale del 1983. Quest'ultimo articolo, nel
sostituire l'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982, ne
modifica la rubrica (che diventa: "Creazione ed attribuzione della
denominazione di 'Erbhof'") ed il testo, nella parte in cui non fa
precedere alla denominazione di "Erbhof" la locuzione italiana "maso
avito" e nella parte in cui aggiunge "gli attestati di riconoscimento
vengono rilasciati a richiesta dell'interessato in lingua italiana
oppure in lingua tedesca".
2. - Le questioni da esaminare sono, pertanto, due: la prima
attiene alla mancata indicazione del termine atto ad individuare,
nella lingua italiana, l'istituto denominato, nel testo della
delibera legislativa provinciale impugnata, "Erbhof" mentre la
seconda riguarda la statuizione relativa al rilascio, in unica
lingua, a seguito di richiesta degli interessati, degli attestati del
legale riconoscimento dato ai masi chiusi indicati nella predetta
delibera.
In ordine alla prima questione va anzitutto ricordato che l'art.
57 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recita: "Le leggi regionali e
provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati
nel "Bollettino Ufficiale" della Regione nei testi italiano e
tedesco..." e che l'art. 99 dello stesso decreto, nel parificare,
nella Regione Trentino Alto-Adige, la lingua tedesca a quella
italiana, ribadisce che la lingua ufficiale dello Stato è l'italiana
e testualmente aggiunge: "La lingua italiana fa testo negli atti
aventi carattere legislativo...".
Va, a questo punto, disatteso l'assunto della resistente, secondo
il quale "lo speciale attestato di riconoscimento racchiuso nella
parola "Erbhof" non trova corrispondenza nella lingua italiana, onde
nella specie non può applicarsi il principio del bilinguismo".
Poiché soltanto con l'art. 16 della legge provinciale n. 10 del
1982 è stata riconosciuta la denominazione di "maso avito"
("Erbhof") ai masi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della
stessa famiglia, è fin troppo evidente che soltanto nel 1982 il
Consiglio provinciale di Bolzano ha "creato" ed "attribuito" il
riconoscimento e la denominazione qui in esame: si è già innanzi
rilevato che, nella rubrica dell'art. 16 della legge da ultimo
citata, testualmente si dichiara: "Creazione ed attribuzione della
denominazione di "maso avito" rispettivamente 'Erbhof'". Se, prima
del 1982, la locuzione "Erbhof" non trovi corrispondenza nella lingua
italiana, non vi sarebbe alcunché di "eccezionale". Senonché, va
notato, anzitutto, che già nel precitato articolo 16, la locuzione
"Erbhof" risulta preceduta dall'espressione italiana "maso avito". Ma
va, poi, particolarmente sottolineato che nei dizionari della lingua
tedesca esisteva già, e non da poco tempo, il vocabolo "Erbhof" e
che quest'ultimo, pertanto, è termine antico; dagli stessi dizionari
la predetta locuzione è tradotta con l'espressione italiana "podere
ereditario".
Il consiglio provinciale di Bolzano, nel marzo 1982, non ha,
pertanto, fatto altro che attribuire alla locuzione "Erbhof" una più
specifica accezione che, tradotta in lingua italiana, equivale a
quella di "maso avito". Lo stesso consiglio ha, cioè, creando un
nuovo istituto giuridico, esteso il termine "Erbhof", rendendolo
comprensivo anche del nuovo istituto, ed indicato in lingua italiana
quest'ultimo con l'espressione "maso avito". La novità del
riconoscimento ufficiale, di cui alla citata legge provinciale, si
riflette nella novità dell'accezione attribuita all'antico termine
"Erbhof" e nella novità dell'espressione italiana "maso avito". Se
nuova è l'espressione italiana "maso avito" nuova è anche
l'accezione attribuita all'antico termine "Erbhof".
In tutto ciò non solo non v'è nulla di "arbitrario" ma si
riscontra la volontà di dare piena attuazione alla citata normativa
vigente, in materia, nella provincia di Bolzano.
Né è condividibile l'opinione della resistente, secondo la quale
l'ordinamento italiano (che, attraverso i principii della sua
Costituzione, valorizza particolarmente le minoranze linguistiche)
non accettando l'esclusività della predetta qualificazione
consuetudinaria, "impoverirebbe", e non "onorerebbe", la stessa
qualificazione: la traduzione italiana del termine "Erbhof", sempre
secondo la resistente, non potrebbe, in altre parole,
convenientemente esprimere la dimensione ed il valore storico,
consuetudinario e popolare, dello stesso termine.
Intanto, va, di contro, osservato che il valore storico e popolare
risiede nell'istituto del "maso chiuso", come tale, e
non nel "nuovo" riconoscimento che ad alcuni "masi chiusi" viene
attribuito con l'art. 16 della legge provinciale n. 10
del 1982. Di poi, va particolarmente sottolineato che non si tratta,
propriamente, nella specie, d'una "traduzione" d'un
termine tedesco. Quest'ultimo ("Erbhof") è, certamente, come s'è
notato, termine antico: ma è usato, nella legge citata,
in un nuovo significato, appunto per identificare il "nuovo" istituto
creato con la stessa legge. Sicché, creato il "nuovo
istituto", questo viene, per la prima volta, identificato con una
antica locuzione tedesca, assunta, tuttavia, in una nuova accezione,
e, per la prima volta, identificato con una nuova espressione
italiana, "maso avito". Com'è evidente, non si tratta di tradurre
alcunché, né dal tedesco in italiano né dall'italiano in tedesco
ma d'identificare in italiano ed in tedesco il legale riconoscimento
dato ad alcuni "masi chiusi".
Né va dimenticato che, invece, già dal 1948 (cfr., infatti,
l'art. 11, n. 9, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5)
era stata utilizzata un'espressione ("maso chiuso") atta ad
identificare, in lingua italiana, un istituto certamente antico,
ideologicamente caratterizzato ed estraneo all'ordinamento giuridico
italiano (cfr. la sentenza di questa Corte del 26 giugno 1956, n. 4).
Né, infine, si può consentire con la resistente allorché
sostiene che il termine "Erbhof" non è neppure parola tedesca ed è
stato creato ex novo dalla provincia di Bolzano, utilizzando radici
di parole e parole esistenti. Come s'è in precedenza notato, da un
canto la locuzione "Erbhof" è antica e non è stata creata nel 1982
dal consiglio provinciale di Bolzano e dall'altro canto, lo stesso
consiglio ha utilizzato un antico termine tedesco assumendolo in una
nuova accezione, valida ad identificare, in tedesco, il "nuovo"
riconoscimento legale attribuito ad alcuni masi chiusi. Quanto, poi,
all'utilizzazione, nella locuzione "Erbhof", di radici di parole e di
parole esistenti, che renderebbe intraducibile la predetta locuzione,
v'è appena da ricordare che è difficile ritrovare, in tedesco,
"parole semplici". La maggior parte delle locuzioni tedesche è a
struttura complessa; vengono, infatti, congiunti, in uno stesso
termine, diversi significati che nelle lingue neolatine hanno i
propri referenti in termini separati. Non è, dunque, certamente
un'anomalia che, estratta la radice "Erb" (das "Erbe" equivale ad
"eredità", der "Erbe" ad erede) la si sia congiunta con il termine
"Hof" (podere). Basta scorrere qualsiasi vocabolario della lingua
tedesca per notare l'elevato numero delle locuzioni "composte" con
l'uso della radice "Erb". Se la parola "Erbhof" non è traducibile,
ciò non avviene certamente perché è una locuzione "composta" da
una radice congiunta al termine "Hof".
Da quanto osservato discende che la prima questione sollevata dal
ricorso in esame è fondata: l'articolo unico della delibera
legislativa riapprovata dal consiglio provinciale di Bolzano in data
13 luglio 1983 è incostituzionale nella parte in cui non fa
precedere alla locuzione tedesca "Erbhof", usata per identificare il
particolare, legale riconoscimento, attribuito ad alcuni masi chiusi
che da almeno duecento anni sono rimasti nell'ambito della stessa
famiglia, la corrispondente espressione italiana ("maso avito"), atta
ad identificare, appunto nella lingua italiana, il predetto legale
riconoscimento.
3. - La seconda questione, sollevata con il ricorso in esame,
attiene, come s'è già precisato, alla statuizione, contenuta nella
citata delibera legislativa del consiglio provinciale di Bolzano,
riapprovata in data 13 luglio 1983, relativa al rilascio, in unica
lingua, degli attestati del legale riconoscimento dato ai masi chiusi
indicati nella stessa delibera.
Vengono in rilievo, a questo proposito, l'ultimo comma dell'art.
100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed il primo comma dell'art. 1
del d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688.
L'ultimo comma dell'art. 100 del d.P.R. n. 670 del 1972 riconosce
l'uso disgiunto dell'una o dell'altra lingua soltanto "negli altri
casi" e, cioè, soltanto quando, per le ipotesi di specie, non sia
previsto l'uso bilingue oppure le stesse ipotesi non rientrino
espressamente in una regolamentazione delle norme d'attuazione, che
stabiliscano l'uso congiunto delle due lingue "negli atti destinati
alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad
uso pubblico e negli atti destinati ad una pluralità di uffici".
Già in base al disposto dell'art. 100, ora citato, può rilevarsi
l'incostituzionalità della delibera legislativa: l'attestato di
riconoscimento della denominazione "Erbhof", da essa previsto,
rientra almeno in due delle tre categorie per le quali l'art. 100
prevede, obbligatoriamente, la redazione bilingue. Infatti, lo stesso
attestato, rilasciato a richiesta di privati, costituisce, in primo
luogo, un atto diretto alla generalità dei cittadini e non di
singoli. La denominazione "Erbhof" attiene al fondo e, di
conseguenza, interessa tutti i proprietari, attuali e futuri, di
"masi chiusi". Secondariamente, l'attestato in parola è destinato ad
uso pubblico. Non si vede come la denominazione di "Erbhof",
attribuita al "maso chiuso", particolarmente qualificato, possa
essere utilizzata per "onorare dignitosamente esempi di fedele e
lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di
generazione in generazione" senza essere finalisticamente destinato a
tutti coloro che si auspica seguano l'esempio in parola. Il fatto
d'additare come esempio il mantenimento d'un fondo "nell'ambito della
stessa famiglia" implica la destinazione pubblica dell'attestato.
"Esempio" è termine che indica un modello da imitare e pertanto
l'uso di tale parola comporta l'inclusione dell'attestato fra gli
"atti destinati ad uso pubblico" di cui al citato art. 100. Negare la
destinazione pubblica dell'atto equivarrebbe a vanificare le
finalità dell'istituto.
E vale anche ricordare che tra le norme d'attuazione, alle quali
il più volte citato art. 100 del d.P.R. n. 670 del 1972
rinvia, l'art. 1 del d.P.R. n. 688 del 1959 prevede che, "In
applicazione delle norme contenute nel titolo X dello statuto
speciale per il Trentino Alto-Adige, gli organi e gli uffici delle
amministrazioni dello Stato anche con ordinamento
autonomo operanti nella provincia di Bolzano o aventi competenza
regionale, nonché quelli della Regione, della Provincia di Bolzano,
dei comuni e degli altri enti pubblici operanti nel territorio
dell'anzidetta provincia, usano congiuntamente la lingua italiana e
la lingua tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi
al territorio della provincia di Bolzano, salvo quanto disposto nel
comma successivo". Dal momento che il "comma successivo" attiene agli
atti istruttori ed interlocutori, non v'è dubbio che, anche per
l'art. 1 del d.P.R. n. 688 del 1959 - poiché gli atti ed i
provvedimenti, di qualsiasi natura (ad eccezione di quelli istruttori
ed interlocutori) rilasciati dagli organi citati dallo stesso
articolo vanno redatti, congiuntamente, in lingua italiana ed in
lingua tedesca - l'attestato in discussione va rilasciato in testo
bilingue.
Pur se si ritenga di prescindere dal rilievo per il quale gli
"attestati di riconoscimento", di cui all'articolo unico della
delibera legislativa del 13 luglio 1983, attuano in concreto il
disposto relativo al legale riconoscimento previsto nella stessa
delibera e pur non considerando, per un momento, la destinazione
dell'atto ad uso pubblico, l'obbligo dell'uso congiunto delle due
lingue, nella redazione degli attestati in discussione, discende
inequivocabilmente anche dalla sopra riportata norma d'attuazione
dello statuto regionale.
A chi ponesse in dubbio la vigenza del suindicato d.P.R. del 1959,
assumendo che le sue norme abbiano perduto efficacia in conseguenza
dell'abrogazione dell'originario statuto del Trentino Alto-Adige
(approvato con legge Cost. n. 5 del 26 febbraio 1949) potrebbe
rispondersi che si è venuta consolidando la tesi secondo la quale,
le norme d'attuazione in questione continuano invece ad avere vigenza
nei limiti in cui non contrastino con le più recenti norme
statutarie e finché non vengano emanate nuove norme d'attuazione: in
questo senso è la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con
riferimento alle norme di cui al d.P.R. n. 688 del 1959, nonché
quella della Corte di cassazione, anche se con riferimento ad altre
norme d'attuazione. Sulla base di questa giurisprudenza può quindi
ritenersi vigente l'art. 1, primo comma, del d.P.R. n. 688 del 1959
là dove prevede l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca
"nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio
della provincia di Bolzano". Infatti, il disposto di tale articolo
non contraddice quanto previsto dall'art. 100 del vigente statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, che si limita a restringere il
novero degli atti bilingue (oltre a quelli destinati a pluralità di
uffici) agli atti diretti alla generalità dei cittadini ed a quelli
individuali destinati ad uso pubblico.
Né può ritenersi applicabile alla specie l'art. 12 del d.P.R. 3
gennaio 1960 n. 103 (come, sia pure in subordine, è orientata a
credere la resistente) giacché, quale che sia l'interpretazione
dello stesso articolo, l'attestato di riconoscimento, previsto nella
delibera legislativa regionale impugnata, non è certo equiparabile,
neppure analogicamente, ad un "estratto" di atti di stato civile o ad
un certificato relativo ad atti di stato civile: in nulla, infatti,
l'istituto del riconoscimento legale in discussione può incidere
sullo stato civile (del bene, del maso?) essendo tale incidenza
neppure assurdamente ipotizzabile.
Di fronte alle precise, tassative statuizioni innanzi riportate,
ogni discussione sulla "natura" del legale riconoscimento, di cui qui
si discute e sulla "natura" del relativo attestato, viene superata.
Per non lasciare, tuttavia, senza risposta le osservazioni e
controdeduzioni proposte in questa sede, va anzitutto rilevato che,
se anche fosse vero che il legale riconoscimento in discussione
"attualmente" non produca alcun effetto giuridico, non si potrebbe
certamente vietare che a tale riconoscimento vengano, in avvenire,
collegati effetti giuridici.
Va, in più, sottolineato che gli effetti giuridici non devono
essere confusi con gli effetti "pratici", economicamente e
patrimonialmente rilevanti. Sembra davvero insostenibile che un
riconoscimento, attuato con legge, "per onorare dignitosamente esempi
di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine
tramandate di generazione in generazione..." costituisca un atto
estraneo al mondo giuridico.
Il riconoscimento di "maso avito" ("Erbhof"), effetto
dell'esercizio della potestà legislativa, non può non causare, in
presenza dei requisiti di fatto che ne condizionano l'attuazione, una
particolare situazione giuridica del "maso chiuso", riconosciuto
"maso avito" ("Erbhof") che, se anche non produce conseguenze
"pratiche", rilevanti ad altri fini, vale, per sé, ad esprimere
un'esperienza consuetudinaria, e quindi giuridica, lodevole ed
esemplare, da additare, cioè, alla pubblica estimazione. La qualità
di "maso avito" ("Erbhof") essendo il segno, il riassunto, in altre
parole, legalmente riconosciuto, di un'esperienza da ricordare ed
onorare, non può non assumere la natura dell'esperienza che essa
qualità appunto esprime ed esalta.
Quanto poi alla connotazione personale ("più che reale")
dell'attestato di riconoscimento, di cui alla delibera legislativa
provinciale impugnata, sono sufficienti poche parole per ribadire
ancora una volta che "maso avito" ("Erbhof") è connotazione che
caratterizza il fondo: è, dunque, qualità oggettiva che il maso
assume nell'essere stato coltivato ed abitato, da proprietari,
"pro-tempore", appartenenti, da almeno duecento anni, ad una stessa
famiglia in linea diretta o collaterale fino al secondo grado. Ed è
qualità che il fondo, il maso chiuso, conserva anche quando,
trascorsi duecento o più anni di coltivazione ed abitazione da parte
di proprietari appartenenti alla stessa famiglia, passa in proprietà
di soggetti estranei alla medesima.
In conseguenza, è inaccoglibile la tesi secondo la quale
l'attestato di riconoscimento della qualità di "maso avito"
("Erbhof") riguardi il singolo richiedente. Non sembra che possa
riguardare il singolo richiedente o costituire "affare privato" un
attestato relativo ad un istituto finalisticamente creato per
"onorare dignitosamente" casi di "fedele e lodevole conservazione
delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione';
né si vede come tali casi possano essere additati ad "esempio"
senza, come s'è più volte avvertito, essere usati pubblicamente.
Anche il secondo motivo di ricorso è, dunque, fondato. L'articolo
unico della delibera legislativa riapprovata dal consiglio
provinciale di Bolzano il 13 luglio 1983 è da dichiarare
incostituzionale pure nella parte in cui dispone che "gli attestati
di riconoscimento", ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana
oppure in lingua tedesca e non in redazione bilingue.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della
delibera legislativa riapprovata, in seguito a rinvio governativo,
dal consiglio provinciale di Bolzano in data 13 luglio 1983 recante
"modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982 n. 10", nella parte
in cui non fa precedere, nella rubrica e nel testo, alla locuzione
tedesca "Erbhof", usata per identificare il riconoscimento attribuito
ad alcuni masi chiusi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito
della stessa famiglia, in linea diretta o collaterale fino al secondo
grado, e coltivati ed abitati dagli stessi proprietari, la
corrispondente espressione italiana "maso avito", ugualmente atta ad
identificare, appunto in lingua italiana, il predetto riconoscimento;
Dichiara lo stesso articolo unico della delibera legislativa
riapprovata, in data 13 luglio 1983, dal consiglio provinciale di
Bolzano, costituzionalmente illegittimo anche nella parte in cui
dispone che "gli attestati di riconoscimento", ivi previsti, siano
rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca anziché in
redazione bilingue.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte