Sentenza n. 188/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53-bisOrdinamento penitenziario
- art. 17legge 663/1986
usata come parametro
citata
- art. 14-terOrdinamento penitenziario
- art. 2legge 663/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53- bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
inserito dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche
alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà) e dall'art. 14-ter,
terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dall'art. 2
della legge 10 ottobre 1986, n. 663, promosso con ordinanza emessa
l'11 luglio 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel
procedimento penale a carico di Pietropaolo Antonio, iscritta al n.
523 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46 dell'anno 1989;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 11 luglio 1989 (Reg. ord. n. 523/1989) emessa
nel procedimento promosso da Pietropaolo Antonio avverso il decreto
con il quale veniva disposta la non inclusione nel computo della pena
detentiva dei sei giorni trascorsi in permesso premiale ex art. 30-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, il
Tribunale di sorveglianza di Napoli ha sollevato due distinte
questioni di legittimità costituzionale.
Il predetto Tribunale ritiene anzitutto non conforme agli artt. 3
e 13 Cost. l'art. 53- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
introdotto dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella
parte in cui non consente alla magistratura di sorveglianza di
determinare in quale misura il tempo trascorso in permesso debba
considerarsi pena espiata. Osserva, al riguardo, il giudice a quo
che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986, la
giurisprudenza era concorde nel ritenere che il tempo trascorso dal
detenuto o dall'internato in permesso fosse computabile, ad ogni
effetto, nella durata della pena inflitta. L'art. 53- bis della legge
n. 354 del 1975, inserito dall'art. 17 della legge n. 663 del 1986,
ha affermato espressamente tale principio ma ha aggiunto che, "in
caso di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta
che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio", il
magistrato di sorveglianza può decidere l'esclusione dal computo di
tale tempo con decreto motivato.
L'autorità remittente sottolinea, in proposito, che il tempo
trascorso dal soggetto in permesso-premio non è tempo vissuto in
libertà. Per concedere i permessi, infatti, il magistrato di
sorveglianza deve adottare le cautele del caso (possibilità che il
detenuto debba essere scortato per tutto o per parte del tempo del
permesso; eventuale imposizione dell'obbligo di trascorrere la notte
in un istituto penitenziario, qualora il permesso sia di durata
superiore alle dodici ore); peraltro, normalmente i magistrati di
sorveglianza prescrivono al detenuto di tenere contatti con la forza
pubblica e di non allontanarsi dal domicilio. Pertanto, il tempo
trascorso in permesso può oscillare tra una forma di detenzione
domiciliare (permesso con divieto assoluto di allontanarsi dal
domicilio durante l'intera durata del permesso); di semilibertà
(obbligo di trascorrere la notte in un istituto penitenziario); di
libertà vigilata (permesso con divieto di allontanarsi dal domicilio
durante alcune ore e di tenere costanti contatti con le autorità di
pubblica sicurezza). È evidente che ciascuna di tali situazioni è
più prossima, se non proprio corrispondente, a quella di una misura
limitativa della libertà che a quella della libertà.
Ad avviso del giudice a quo, i permessi premiali, al pari della
licenza e dell'ammissione al lavoro all'esterno, favoriscono il
riacquisto di quote di libertà che il legislatore ritiene utili ai
fini della rieducazione, la quale, a sua volta, costituisce lo scopo,
costituzionalmente prescritto, della pena. Tuttavia, colui che
usufruisce dei permessi permane in uno status nel quale
l'afflittività della pena è più limitata rispetto alla detenzione
piena ma integra, pur sempre, un modo, sia pure diverso, di
espiazione.
Di conseguenza, prosegue sul punto l'ordinanza di rimessione, nel
momento in cui il magistrato di sorveglianza, ed eventualmente, in
sede di reclamo, il tribunale accertano "il mancato rientro" o "altri
gravi comportamenti dai quali risulta che il soggetto non si è
dimostrato meritevole del beneficio" devono anche poter determinare
quale parte del periodo di tempo trascorso in permesso od in licenza
non deve essere computato come pena espiata.
Pertanto, il giudice a quo ritiene che debbano essere estesi ai
casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti ex art. 53-bis
della legge n. 354/1975 e successive modificazioni i principi
affermati dalle sentenze nn. 343 del 1987 e 282 del 1989, della Corte
costituzionale, in sede di revoca dell'affidamento in prova al
servizio sociale e della liberazione condizionale.
In secondo luogo, il Tribunale di sorveglianza di Napoli solleva,
in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14-ter, terzo comma, della
legge n. 354/1975 cit., introdotto dall'art. 2, della legge n.
663/1986 cit., limitatamente al richiamo che ne fa il citato art.
53-bis, nella parte in cui non prevede il diritto dell'interessato a
partecipare all'udienza davanti al Tribunale.
In particolare, il giudice a quo ritiene che il procedimento
previsto dall'impugnato art. 14- ter della legge n. 354/1975 e
successive modificazioni non offre le stesse garanzie difensive
predisposte dalla disciplina del procedimento generale di
sorveglianza. Quest'ultimo, infatti, ha indiscussa natura
giurisdizionale, si svolge con la garanzia del contraddittorio e si
conclude con un provvedimento soggetto ad impugnazione.
L'oggetto principale, nei giudizi davanti al tribunale, riguarda
la modifica e l'estinzione d'una situazione afflittiva cui il
soggetto è sottoposto in esecuzione di una condanna a pena
detentiva. È diretto, pertanto, a modificare lo status del soggetto
consentendogli di riacquistare quote di libertà in rapporto ai gradi
di rieducazione raggiunti.
È previsto un invito (nel quale deve essere indicato l'oggetto
del procedimento) all'interessato ad esercitare la facoltà di
nominare un difensore; il Tribunale provvede alla nomina di un
difensore d'ufficio, qualora non venga nominato un difensore di
fiducia, nonché alla notificazione dell'avviso del giorno della
trattazione della causa, all'interessato, al procuratore generale ed
al difensore.
All'udienza, che si svolge con il rito camerale, l'interessato ha
diritto di intervenire personalmente, assistito dal difensore e può
concorrere all'acquisizione di documenti ed all'assunzione delle
prove. Per effetto dei poteri attribuitigli (cfr. il terzo comma
dell'art. 71- bis della legge n. 354/1975) l'organo di sorveglianza
può, tra l'altro, assumere informazioni, acquisire documenti,
ascoltare testimoni, procedere a perizie, ispezioni, ricognizioni,
confronti, esperimenti giudiziali, nel rispetto delle garanzie
proprie del processo di cognizione.
Il procedimento disciplinato dall'impugnato art. 14-ter, invece,
è "introdotto" dal magistrato di sorveglianza, che, con decreto
motivato ( ex art. 53- bis cit.) dispone la non computabilità, nella
pena detentiva, del periodo di tempo trascorso in permesso o licenza.
Avverso il decreto l'interessato può produrre reclamo al tribunale
nel termine di dieci giorni. Il tribunale provvede nell'ulteriore
termine di dieci giorni. Il procedimento si svolge con la
partecipazione del difensore e del procuratore generale.
L'interessato può presentare memorie; non ha diritto di partecipare
all'udienza.
Il magistrato di sorveglianza che ha emesso il decreto, non fa
parte del collegio che decide sul reclamo.
L'ordinanza di rimessione si sofferma, quindi, ad evidenziare la
differenza tra i due procedimenti.
Innanzi tutto, il procedimento generale, di norma (fatta eccezione
per le ipotesi di revoca) è finalizzato al riacquisto da parte
dell'interessato di quote di libertà, se non proprio della libertà
(liberazione anticipata); potrebbe perciò dirsi che tendenzialmente
è predisposto all'emanazione di "provvedimenti a favore". Il
secondo, invece, consente l'interruzione dell'esecuzione e, quindi,
sostanzialmente è diretto a prolungare il termine di scadenza della
pena; tende ad un "provvedimento in danno".
Secondariamente, il procedimento di sorveglianza generale si
configura come un "procedimento sul detenuto", il procedimento de quo
è invece ed anzitutto un "procedimento sul fatto", cioè, sui
comportamenti che il magistrato di sorveglianza ritiene abbiano dato
causa alla interruzione della esecuzione. L'oggetto del procedimento,
pertanto, è per molti versi simile al procedimento di cognizione.
In proposito, il giudice a quo sottolinea che proprio colui che
viene sottoposto ad un giudizio, che può sfociare in una decisione
restrittiva della sua libertà, incontra limitazioni nell'esercizio
del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost.
D'altra parte, la rilevata affinità con il processo di cognizione
induce il giudice a quo a ritenere che debba essere garantita
pienamente oltre alla difesa tecnica, anche quella materiale. A tal
fine, non è sufficiente la possibilità che l'interessato contesti
il "fatto", nel reclamo e nella memoria, in quanto non si può
escludere che nel corso dell'udienza sopravvenga l'opportunità di
assumere informazioni o prove ad integrazione o riscontro degli
elementi già acquisiti. In simili eventualità, l'assenza
dell'interessato, che è l'unico in grado di contestare circostanze
che lo riguardano personalmente, si traduce in una sostanziale
negazione del diritto di difesa.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per una declaratoria di non fondatezza delle due
questioni.
Invero, per quanto riguarda l'impugnativa dell'art. 53- bis della
legge n. 354/1975 cit., osserva l'Avvocatura che non è ipotizzabile,
in materia di permessi di cui all'art. 30- ter della legge n.
354/1975 cit., l'applicazione analogica dei principi affermati dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 343/1987, in riferimento alla
revoca dell'affidamento in prova e con la sentenza n. 282/1989, in
riferimento alla revoca della liberazione condizionale.
A differenza dell'affidamento in prova e della liberazione
condizionale, difatti, i permessi premiali hanno natura di misura
amministrativa di trattamento incidente sullo stato di detenzione e
solo marginalmente sullo stato di libertà.
A proposito della lamentata lesione del diritto alla difesa,
ritiene l'Avvocatura che la previsione dell'applicabilità, alla
fattispecie di cui al citato art. 53-bis, del procedimento
disciplinato dall'art. 14- ter della legge n. 354/1975 cit., per
reclamo avverso i provvedimenti relativi al regime di sorveglianza
particolare, non appare violare gli artt. 3 e 24 Cost., essendo
consentito al legislatore ordinario di graduare discrezionalmente le
modalità di esercizio del diritto di difesa con riguardo alla
diversità delle situazioni giuridiche sostanziali. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo, sottolineato il carattere "afflittivo"
delle limitazioni imposte al soggetto ammesso a godere del permesso
premio ex art. 30- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (introdotto
dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) solleva una prima
questione di costituzionalità chiedendo che l'art. 53- bis della
legge n. 354 del 1975 (introdotto dall'art. 17 della legge n. 663 del
1986) sia dichiarato incostituzionale nella parte in cui, nel caso di
mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulti che il
soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio, esclude che
il tempo trascorso in permesso sia sottratto, almeno parzialmente,
dalla durata della misura privativa o delle misure limitative della
libertà personale. In altre parole, lo stesso giudice chiede
l'estensione ai casi di mancato rientro o di altri gravi
comportamenti di cui all'art. 53- bis della legge n. 354 del 1975 dei
principi affermati dalle sentenze nn. 343 del 1987 e 282 del 1989 per
le ipotesi di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e
della liberazione condizionale.
L'ordinanza di rimessione, nel richiedere la parziale
dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 53- bis della legge
penitenziaria, identifica i "vincoli" imposti alla libertà personale
da alcune misure alternative alla detenzione (es. divieto
d'allontanarsi dal domicilio per alcune ore o per l'intera giornata,
obbligo di trascorrere la notte in un istituto penitenziario, di
mantenere contatti con le autorità di pubblica sicurezza ecc.) con
le cautele che possono essere determinate, ai sensi dell'art. 30- ter
della legge penitenziaria, all'atto della concessione del
permesso-premio.
La sollevata questione di costituzionalità non è fondata.
Se è vero che il permesso di cui all'art. 30- ter della legge
penitenziaria è espressione d'una nuova concezione della pena, del
carcere e della funzione rieducativa-promozionale di alcune misure
premiali e se è vero che lo stesso permesso, nel consentire al
detenuto, a fini rieducativi, i primi spazi di libertà, parte da una
visione della rieducazione entro e fuori le mura carcerarie comune
anche alle misure alternative alla detenzione, non per tal motivo il
predetto permesso-premio può esser ricondotto alla generale
categoria delle misure alternative: l'implicita premessa dalla quale
parte il giudice a quo, allorché identifica le limitazioni alla
libertà personale, di natura afflittiva, propria delle misure
alternative con le cautele dalle quali "può" esser accompagnata, ai
sensi dell'art. 30- ter della legge penitenziaria, la concessione del
permesso-premio, è appunto (pur, s'intende, nelle distinzioni
proprie di ciascuna "specie") l'inclusione del permesso-premio nella
nozione generale di misura alternativa alla detenzione.
L'indagine sulla fondatezza della proposta questione di
costituzionalità non può essere, pertanto, iniziata senza l'esame -
condotto, s'intende, nei limiti di questa sede - della particolare
natura premiale del permesso ex art. 30- ter della legge
penitenziaria e del "confronto" tra misure alternative alla
detenzione e permessi-premio.
2. - Va anzitutto precisato che alcune misure premiali - da non
confondere con i provvedimenti, assolutamente discrezionali, di
natura indulgenziale - allorché è stato emanato l'art. 9 della
legge 10 ottobre 1986, n. 663 (che ha inserito l'art. 30- ter nella
legge penitenziaria) sono state rese perfettamente compatibili con la
funzione rieducativa che è propria, ex art. 27, terzo comma, Cost.,
delle pene. Il citato art. 9 della legge n. 663 del 1986,
introducendo nel sistema della legge penitenziaria il nuovo istituto
del permesso-premio (nettamente diverso dal permesso di necessità ex
art. 30 della predetta legge) attesta che, con il superamento della
concezione esclusivamente custodialistica delle istituzioni
carcerarie, è ben configurabile una premialità
propulsivo-promozionale e che la funzione rieducativa delle pene, ex
art. 27, terzo comma, Cost., è legislativamente estesa anche ad
alcune delle misure premiali.
Il permesso-premio, infatti, costituisce incentivo alla
collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in
funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosità
sociale, quale conseguenza di regolare condotta ( ex art. 30-ter,
ottavo comma, della legge penitenziaria) ed insieme strumento, esso
stesso, di rieducazione, in quanto consente un iniziale reinserimento
del condannato nella società. Il permesso-premio qui in discussione,
oltre a consentire al condannato di coltivare interessi affettivi,
culturali e di lavoro, costituisce parte integrante del trattamento
rieducativo, ai sensi dell'espresso disposto del terzo comma
dell'art. 30- ter della legge penitenziaria; lo stesso permesso (che
pertanto autorizza anche - attraverso l'osservazione, da parte degli
operatori penitenziari, degli effetti sul condannato dell'esperienza
del temporaneo ritorno alla libertà a trarre utili elementi per
l'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione e,
comunque, per l'ulteriore prosecuzione della pena detentiva)
chiarisce la perfetta compatibilità tra misure premiali e finalità
rieducative dell'esecuzione penale, così ribadendo, fra l'altro,
quel che, da tempo, è ben noto alla pedagogia generale e cioè la
potente molla rieducativa che ogni premio, qualsiasi sanzione
"positiva", ha sull'educando almeno alla pari delle sanzioni
"negative".
Tutto ciò, tuttavia, ad una condizione: che la misura premiale
rimanga tale, nel significato attribuito al "premio" dalla legge 10
ottobre 1986, n. 663; che, cioè, il permesso-premio ex art. 30- ter
della legge penitenziaria rimanga, in sé, concreto ed effettivo
premio rieducativo-promozionale. Ove, invece, partendo da una
"estrema" concezione custodialistica della carcerazione e, prima, da
una visione esclusivamente afflittivo-retributiva della pena, si
ritenesse la funzione premiale incompatibile con finalità
rieducative, in realtà si tornerebbe ad una concezione del premio
quale misura esclusivamente discrezionale-clemenziale (pura
"indulgenza" dell'autorità che mantiene ogni potere sul detenuto)
disconosciuta, certamente, dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.
D'altra parte - ove s'accentuasse la funzione rieducativa del
permesso-premio, considerandolo esclusivamente come prima "prova" in
libertà, anticipatrice delle eventuali successive prove costituite
dalle misure alternative, dimenticandone, così, la natura premiale
(conseguenza della regolare condotta del detenuto) - ugualmente, non
cogliendo la particolare natura del permesso-premio di cui all'art.
30- ter della legge penitenziaria, paradossalmente si finirebbe col
confondere una misura premiale con sanzioni penali quali sono pur
sempre le misure alternative alla detenzione.
Vero è che il permesso-premio ex art. 30- ter della legge
penitenziaria in tanto è idoneo a svolgere la sua funzione
rieducativa (ed in tanto è "segno" del superamento sia dell'antica
visione esclusivamente "custodialistica" della carcerazione sia della
concezione secondo la quale soltanto entro le mura carcerarie può
esser realizzato il processo rieducativo del condannato) in quanto
venga configurato come incentivo "serio" all'autentica, "non
ambigua", collaborazione con l'istituzione carceraria (oltre che,
s'intende, come strumento, in sé, d'effettiva risocializzazione) e,
cioè rimanga premio, in assenza di particolare pericolosità
sociale, concesso in conseguenza della regolare condotta tenuta dal
detenuto entro le mura carcerarie, come precisato e voluto dalla
legge n. 663 del 1986.
3. - Va qui sottolineato che la funzione pedagogico-propulsiva
(incentivo a mantenere regolare condotta carceraria) svolta dal
permesso-premio come meta da raggiungere è accentuata dall'ulteriore
beneficio della computabilità del periodo trascorso in permesso
nella durata della detenzione: si tratta, chiaramente, d'una
premialità progressiva. L'esclusione da tale computabilità, nelle
ipotesi di mancato rientro in istituto o di altri gravi comportamenti
da cui risulti che il soggetto non si è dimostrato meritevole del
beneficio, equivale, in sede, propriamente, di premialità
regressiva, a "minaccia" di non concessione, nelle indicate ipotesi,
del predetto "ulteriore" beneficio. Il legislatore, cioè, senza
introdurre un'espressa ipotesi di revoca del permesso, ha previsto la
non concessione dell'ulteriore beneficio della computabilità del
periodo trascorso in permesso nella durata della detenzione
(concessione che è, sicuramente, una fictio iuris motivata da
necessità incentivanti la regolare condotta extracarceraria del
soggetto) nelle ipotesi di mancato rientro in istituto o di altri
gravi comportamenti di cui all'art. 53- bis della legge
penitenziaria.
L'incentivazione alla regolare condotta carceraria attraverso la
"promessa" del permesso premio e l'incentivazione alla regolare
condotta extracarceraria attraverso la "promessa" del computo del
periodo trascorso in permesso premio nella durata della pena
detentiva, da un canto ricostruiscono la completa struttura
dell'istituto di cui agli artt. 30- ter e 53- bis della legge
penitenziaria e dall'altro manifestano la chiara razionalità, dello
stesso istituto, nel quadro della "nuova" visione rieducativa della
pena e, in generale, del carcere e delle misure che consentano le
prime esperienze in libertà del condannato.
La fattispecie "meritoria", "positivamente" sanzionata dal
permesso-premio, è costituita, in assenza di particolare
pericolosità sociale, dalla manifestazione, durante la detenzione,
di "costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento
personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle
eventuali attività lavorative e culturali" (cfr. ottavo comma
dell'art. 30- ter della legge penitenziaria): e la sanzione positiva
del permesso premio è pienamente proporzionata al valore della
fattispecie meritoria. Quest'ultima, costituita dalla regolare
condotta extracarceraria tenuta durante il periodo del
permesso-premio, è "positivamente" sanzionata dal computo, nella
durata della pena detentiva, dello stesso periodo e tal sanzione è
pienamente proporzionata al valore della corrispondente fattispecie
meritoria. A ciò deve aggiungersi che la fattispecie dalla quale si
desume l'immeritevolezza del permesso-premio ex art. 53- bis della
legge penitenziaria, è integrata dal mancato rientro in istituto o
dagli altri gravi comportamenti di cui allo stesso articolo; e che,
nei confronti della stessa fattispecie, è sicuramente e
razionalmente proporzionata l'esclusione (in sede di premialità
regressiva) dell'ulteriore beneficio costituito dalla computabilità
del periodo trascorso in permesso-premio nella durata della pena
detentiva fissata dalla sentenza.
Da tutto ciò s'evince che il permesso-premio da un canto
dimostra che, con la nuova concezione rieducativa della pena,
costituzionalmente accolta, risultano mutate anche le concezioni del
carcere come mera "custodia" e delle misure di libertà come effetti,
sempre, di pura clemenza dell'autorità e dall'altro canto testimonia
la funzione rieducativa-propulsiva di alcune misure premiali,
conseguenza dell'estensione della finalità rieducativa delle pene
anche ad alcune delle stesse misure.
4. - Il salto di qualità che l'istituto del permesso-premio
evidenzia in ordine alle nuove visioni delle finalità delle pene,
del carcere e di alcune misure premiali, relative alla possibilità
di rieducazione anche fuori delle mura carcerarie, è alquanto
oscurata dalla natura fiduciaria del permesso-premio, che ancora non
costituisce un diritto del detenuto, come le misure alternative alla
detenzione.
I precedenti normativi della legge n. 663 del 1986 e l'esperienza
giurisprudenziale degli anni che vanno dal 1975 al 1986, nel ribadire
la polifunzionalità dei permessi-premio, rendono, tuttavia,
manifesta anche la natura "fiduciaria" dei medesimi.
È stato innanzi precisato che, a differenza dei permessi di
necessità (di cui all'art. 30 della legge penitenziaria)
esclusivamente attuativa del disposto costituzionale relativo
all'umanizzazione delle pene, i permessi-premio ex art. 30- ter della
legge penitenziaria costituiscono il primo gradino del trattamento
rieducativo "in libertà" del condannato.
È in questo quadro che il progetto di legge penitenziaria del
1975 prevedeva, oltre ai permessi di necessità, anche i permessi
speciali, anticipazione dei permessi-premio di cui alla legge 10
ottobre 1986, n. 663. Malgrado la non approvazione dei
permessi-speciali (nella legge penitenziaria del 1975 furono,
pertanto, previsti soltanto i permessi di necessità) i magistrati di
sorveglianza, ampliando il senso della norma prevedente questi
ultimi, hanno finito con l'applicare la stessa norma anche in casi
non eccezionali, interpretandola, comunque, in senso molto estensivo.
Si è venuta, così, a creare, ancor prima del 1986, una
caratteristica situazione per la quale da una parte il magistrato
concedeva i permessi-premio anche per la particolare fiducia nutrita
nei confronti di alcuni detenuti e questi ultimi rispondevano a tal
fiducia, di regola, con lealtà nei confronti del magistrato di
sorveglianza che gli aveva concesso il permesso.
La legge 10 ottobre 1986, n. 663, recependo le risultanze della
prassi già instauratasi in sede d'applicazione della norma relativa
ai permessi di necessità, ha sottolineato il requisito della
"meritevolezza" del beneficio del permesso-premio. Ed è qui
l'origine della disposizione impugnata, di cui all'art. 53- bis della
legge penitenziaria. Il soggetto che non rientra in istituto o che
realizza gravi comportamenti (dai quali risulti che non si è
mostrato meritevole del beneficio) tradisce la fiducia in lui riposta
e non è, dunque, meritevole dell'ulteriore beneficio dello scomputo,
dalla durata della pena detentiva, del tempo trascorso in
permesso-premio.
Tenuto conto di ciò, della discrezionalità della concessione del
permesso-premio, basata ancor oggi sulla fiducia riposta dal
magistrato nel detenuto beneficiario, la stessa concessione non
rappresenta, dunque, un diritto del detenuto, a differenza ad es.
della liberazione condizionale (cfr. sentenza n. 282 del 1989) e, in
genere, delle misure alternative alla detenzione. Ed anche, sotto
questo profilo, il permesso-premio si differenzia nettamente dalle
misure alternative alla detenzione.
5. - Ma che il permesso-premio ex art. 30- ter della legge
penitenziaria del 1975 non possa in alcun modo esser ricondotto alla
nozione generale di misura alternativa alla detenzione in istituto
risulta sicuramente dimostrato dalle considerazioni che seguono.
Va intanto chiarito che il permesso-premio, pur costituendo,
almeno per le pene medio-lunghe, di regola, come s'è già accennato,
il primo gradino del programma di trattamento rieducativo, rispetto
alle cronologicamente successive misure alternative (ad es. della
semilibertà o della liberazione condizionale) si distingue dalle
misure alternative alla detenzione, oltre che per la collocazione
sistematica dei permessi nell'ambito della legge penitenziaria (i
permessi sono, infatti, previsti dagli artt. 30 e 30-ter, inseriti
nel capo III, intitolato "modalità del trattamento" mentre le misure
alternative alla detenzione sono specificate nel capo VI, intitolato
appunto "misure alternative alla detenzione e remissione del debito",
agli artt. 47 e segg.) per le autorità competenti a decidere,
rispettivamente, sui permessi e sulle misure alternative: mentre il
potere di concedere i permessi è attribuito al magistrato di
sorveglianza, sentito, per i permessi-premio, il direttore
dell'istituto (e se ne comprende subito il perché, ove si ricordi la
minor valenza temporale dei permessi-premio rispetto alle misure
alternative alla detenzione) competente a provvedere alla concessione
di queste ultime è il Tribunale di sorveglianza (cfr. art. 70, primo
comma, della legge penitenziaria). E non solo: mentre a decidere, con
decreto motivato, sull'esclusione, dal computo della pena detentiva,
del tempo trascorso in permesso è ancora competente lo stesso
magistrato di sorveglianza, in materia di revoca delle misure
alternative è, invece, competente lo stesso Tribunale.
V'è, poi, un ancor più decisivo rilievo: le misure alternative
alla detenzione, nel sostituirsi, quali misure limitative della
libertà, alla classica misura privativa della medesima, costituita
dalla detenzione in istituto, sono ordinariamente destinate ad
esaurirsi, salvo revoca, nello stesso tempo in cui si sarebbe
esaurita la detenzione, determinata - salve le misure sostitutive e
le eventuali "riduzioni" applicate in sede esecutiva - nella sentenza
di condanna. Di regola, già nel momento della sua applicazione, la
misura alternativa viene fissata per un periodo eguale a quello della
pena detentiva. Basti ricordare qui l'art. 47, primo ed ultimo comma,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (l'affidamento in prova al
servizio sociale fuori dell'istituto è stabilito per un periodo
uguale a quello della pena da scontare; l'esito positivo della prova
estingue la pena ed ogni altro effetto penale) nonché gli artt. 176
e 177 del codice penale, tenuto conto della natura di misura
alternativa alla detenzione riconosciuta dalla sentenza di questa
Corte n. 282 del 1989.
I permessi-premio, invece, come sancito dal primo comma dell'art.
30- ter della legge penitenziaria, non possono avere la durata, ogni
volta, superiore a quindici giorni e non possono oltrepassare,
complessivamente, quarantacinque giorni in ciascun anno d'espiazione.
Esaurito il tempo determinato dal magistrato di sorveglianza per
ciascun permesso-premio, riprende, pertanto, vigore la precedente
ordinaria detenzione in istituto. Il permesso-premio è, dunque, a
differenza delle misure alternative, per sua natura, temporaneo
(anche se può esser concesso più volte) e, esaurita la singola
concessione, importa la ripresa dell'originaria detenzione. Lo stesso
permesso costituisce così una parentesi nell'ordinaria espiazione
della pena detentiva: si torna a sottolineare che la detenzione che
deve espiarsi dopo l'esaurimento del termine del permesso-premio in
nulla differisce dalla detenzione sospesa dalla concessione del
permesso.
Tal considerazione preclude di ricondurre i permessi-premio alla
categoria delle misure alternative alla detenzione. La temporaneità
dei permessi-premio, raffrontata all'ordinario svolgersi della misura
alternativa (come già rilevato per un periodo di tempo uguale a
quella che sarebbe stata, ove non fosse intervenuta, la normale
espiazione detentiva) è peraltro la spia attraverso la quale può
agevolmente spingersi più a fondo lo sguardo teso a cogliere le
ulteriori differenze tra gli stessi permessi e le misure alternative.
6. - Non v'è dubbio, invero, come s'è già innanzi sottolineato,
che anche il permesso-premio è parte integrante del programma di
trattamento rieducativo e deve esser seguito dagli educatori ed
assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori
sociali del territorio (cfr. il terzo comma dell'art. 30- ter della
legge n. 354 del 1975) e non può, altresì, dubitarsi che lo stesso
permesso riconosca e premi la "condotta regolare" del detenuto entro
gli istituti carcerari e, cioè, il costante senso di responsabilità
manifestato dal detenuto e la sua correttezza non soltanto nel
comportamento personale ma anche "nelle attività organizzate negli
istituti e nelle eventuali attività lavorative e culturali"
attività che, per l'art. 15 della legge in esame, costituiscono
elementi del trattamento rieducativo.
Ciò, tuttavia, non vale a confondere i permessi-premio con le
misure alternative alla detenzione: in definitiva, anche le
afflizioni inerenti all'espiazione della pena detentiva devono
tendere alla rieducazione del condannato ex art. 27, terzo comma,
Cost. A fortiori, tutte le decisioni assunte in esecuzione del
trattamento rieducativo hanno, con una comune origine, un'identica
finalità.
Quel che vale ad ulteriormente ed ancor più nettamente
differenziare le misure alternative alla detenzione dai
permessi-premio è, peraltro, l'attenta considerazione dei diversi
effetti che dalle une e dagli altri discendono.
Le prime, come tutte o gran parte delle fattispecie modificative,
nell'estinguere lo status di "detenuto", costituiscono altro status,
diverso e specifico rispetto a quello di semplice "condannato" (cfr.
sentenza di questa Corte n. 282 del 1989): la concessione del
permesso-premio, invece, non estingue alcunché né costituisce un
autonomo status bensì temporaneamente sospende l'esecuzione della
pena detentiva, destinata a ritornare effettiva allo scadere del
termine prefissato nell'atto di concessione dello stesso permesso.
Per il periodo di quest'ultimo il soggetto - temporaneamente sospesa,
si ripete, l'esecuzione della pena detentiva - torna nella primitiva
condizione di "condannato" alla pena detentiva (condizione dalla
quale deriva, quale specifica attuazione, lo stato di "detenuto").
D'altra parte è inconcepibile uno status di detenuto in libertà.
7. - È certamente un equivoco, infatti, quello di ritenere, in
ogni caso, mai sospesa l'esecuzione della pena detentiva: va, qui,
sottolineato che, se è vero che per il codice penale del 1930 tale
pena era identificata, salva la possibilità della liberazione
condizionale, con la detenzione in istituto, una volta intervenuta la
politica differenziata delle sanzioni penali (soprattutto ad opera
delle leggi n. 354 del 1975, n.689 del 1981 e n. 663 del 1986) una
volta, cioè, introdotte nel sistema diverse sanzioni o misure
alternative penali, da un canto la nozione d'esecuzione va estesa
fino a comprendere le modalità esecutive di tutte le misure, anche
solo limitative, della libertà e da altro canto, distinto il
rapporto giuridico punitivo (per chi lo ammetta) dai diversi rapporti
giuridici d'esecuzione (relativi alle diverse conseguenze penali
della condanna) va precisato che, pur derivando questi ultimi dal
primo, ben è possibile sospendere uno dei medesimi, o tutti, pur
nell'effettiva, costante vigenza del primo.
Quel che non vien mai sospeso od interrotto (fino all'esaurimento
delle diverse sanzioni o misure alternative penali) è il rapporto
giuridico punitivo. Il rapporto giuridico d'esecuzione della pena
detentiva viene, invece, sospeso (per l'accezione di questo termine,
cfr. sentenza n. 282 del 1989) sia dalle misure alternative sia,
temporaneamente, dai permessi-premio. Con l'ulteriore differenza,
tuttavia, che, mentre le misure alternative alla detenzione, che
costituiscono pur sempre sanzioni (negative) penali (anche se
concedono ampi spazi di libertà) sostituiscono al rapporto esecutivo
della pena carceraria altro, diverso rapporto esecutivo, attinente,
appunto, alla particolare misura alternativa applicata, il
permesso-premio - che, certo, non può ritenersi sanzione negativa
penale - non sostituisce, invece, alcun rapporto esecutivo alla
temporaneamente sospesa esecuzione della pena carceraria, rimanendo
il soggetto beneficiario nella condizione di condannato alla pena
detentiva (soggetto alla potestà punitiva statale) in libertà per
permesso-premio.
8. - Va qui particolarmente sottolineato che l'afflittività
limitativa della libertà del condannato, è essenziale, connaturale
alle misure alternative alla detenzione, mentre non costituisce
elemento essenziale del permesso-premio: le cautele, di cui al primo
comma dell'art. 30 richiamato dall'art. 30- ter della legge
penitenziaria, si applicano soltanto "ove del caso" ai
permessi-premio (cfr. il sesto comma dell'art. 30- ter). Questi
ultimi, dunque, per sé, non postulano come essenziali neppure le
"cautele", che, peraltro, come si preciserà fra breve, non vanno
ritenute esclusivamente ed intenzionalmente afflittive.
Come è stato opportunamente sottolineato, le misure alternative
partecipano della natura della pena, proprio per il loro coefficiente
di afflittività: esse, pertanto, sono alternative non alla pena in
generale ma alla pena detentiva, trattandosi di diverse forme di
penalità.
L'afflittività della misura alternativa, ove fosse "aggiunta" a
quella della originaria pena detentiva, condurrebbe certamente a
superare, in sede esecutiva, l'entità delle sofferenze insite nella
pena detentiva stabilita dalla sentenza di condanna: ed è per tal
motivo che le sentenze di questa Corte n. 343 del 1987 e n. 282 del
1989 hanno corretto l'automatismo che, in sede di revoca
dell'affidamento in prova al servizio sociale e della liberazione
condizionale, il legislatore aveva previsto attraverso la totale
esclusione, dal computo della durata della pena detentiva, del tempo
trascorso nei successivamente revocati affidamento e libertà
condizionale.
Per le ipotesi, invece, d'esclusione, dal computo della durata
della detenzione, del tempo trascorso in permesso-premio, nei casi ex
art. 53- bis della legge penitenziaria di mancato rientro o di altri
gravi comportamenti da cui risulti che il soggetto non si è
dimostrato meritevole del beneficio nessuna afflittività viene
annullata e, pertanto, sofferta "inutilmente", senza ragione e
giustificazione. Le "cautele", delle quali può esser stata munita la
concessione del permesso-premio, ordinariamente previste dal
regolamento carcerario e dagli artt. 30-ter, sesto comma, e 30, primo
comma, della legge penitenziaria (e che, peraltro, non
necessariamente, come s'è già avvertito, devono accompagnare la
stessa concessione) hanno natura ben diversa dalle "afflizioni" che,
invece, necessariamente, "connaturalmente", accompagnano l'esecuzione
della misura alternativa. Le predette "cautele", anche se possono
oggettivamente coincidere con alcune delle limitazioni alla libertà
individuale connesse con l'esecuzione delle misure alternative alla
detenzione, non soltanto non sono finalizzate a sostituire,
mitigandola, l'afflittività della pena detentiva ma vengono imposte
per cause attinenti alla personalità del detenuto e per la sua
stessa tutela, oltre che a garanzia della collettività.
Nelle ipotesi d'esclusione, dal computo della pena detentiva, del
tempo trascorso in permesso-premio ( ex art. 53-bis, primo comma,
della legge penitenziaria) non s'aggiunge, pertanto, nulla alla
"afflittività" dell'ordinaria pena detentiva, non si sposta verso
l'alto l'afflittività inerente alla pena detentiva determinata dalla
sentenza di condanna. Ciò che non è consentito, in sede esecutiva,
è l'aumento di misure afflittive (v. sentenza di questa Corte n. 282
del 1989, paragrafo 10 del considerato in diritto) ma il
permesso-premio non è, certamente (lo si è innanzi chiarito) misura
afflittiva, alternativa alla pena detentiva o che, comunque,
necessariamente comporti una particolare afflittività.
Che se, in casi eccezionali, che non possono, pertanto, costituire
criterio per generali "alterazioni del sistema", le limitazioni alla
libertà individuale, connesse alle cautele determinate con la
concessione del permesso-premio, abbiano, in concreto, prodotto
particolari sofferenze nel soggetto, ben potrà il magistrato di
sorveglianza tener conto di tali particolari "sofferenze" nel
valutare, per le ipotesi previste dall'art. 53-bis, primo comma,
della legge penitenziaria, la meritevolezza, o meno, del beneficio
del permesso-premio. Non soltanto non è stata legislativamente
prevista alcuna automatica revoca dei permessi-premio ma neppure è
stata determinata, dall'art. 53- bis ora citato, alcuna automatica
esclusione, nei casi ivi previsti, dal computo della pena detentiva,
del tempo trascorso in permesso-premio, dovendo decidere, su tale
esclusione, con decreto motivato, lo stesso magistrato di
sorveglianza, sulla base d'una valutazione per la quale i singoli
comportamenti del soggetto in libertà vanno inquadrati nell'ambito
di tutte le condizioni che hanno caratterizzato l'intero periodo del
permesso-premio.
D'altra parte ed infine il danno derivante dal non tener conto,
nei casi di mancato rientro in istituto o di altri gravi
comportamenti ex art. 53-bis, del tempo trascorso in permesso ai fini
della scomputabilità del predetto tempo dalla durata della pena
detentiva; e, di conseguenza, il danno derivante dal non tener conto
delle eventuali limitazioni alla libertà (pur sempre di natura
cautelativa) sofferte durante il permesso come della posticipazione
della data di scarcerazione e dell'eventuale posticipazione
dell'operatività di istituti (es. semilibertà o altri
permessi-premio) che hanno come presupposto il decorso di un
determinato periodo di detenzione, risulterebbero, in ogni caso,
ampiamente compensati dall'aver il soggetto beneficiario anticipato,
pur non essendone meritevole, il godimento di spazi di libertà che
soltanto dopo la definitiva scarcerazione sarebbe stato altrimenti
possibile godere.
La prima questione di costituzionalità sollevata dall'ordinanza
di rimessione va, pertanto, dichiarata non fondata.
9. - L'ordinanza di rimessione solleva anche una seconda questione
di costituzionalità relativa all'art. 14-ter, terzo comma, della
legge penitenziaria, inserito dall'art. 2 della legge 10 ottobre
1986, n. 663, limitatamente al richiamo che ne fa l'art. 53- bis
della predetta legge penitenziaria: il riferimento è agli artt. 24,
secondo comma, e 3 Cost.
Il giudice a quo lamenta che nel procedimento sul reclamo avverso
il decreto del magistrato di sorveglianza che decide sull'esclusione
dal computo, nella durata della pena detentiva, del tempo trascorso
in permesso-premio, pur essendo prevista la partecipazione del
difensore dell'interessato, non sia ammessa la personale
partecipazione di quest'ultimo. In sostanza, nel predetto
procedimento sarebbe garantita la piena difesa tecnica, non quella
materiale.
L'ora indicata questione di costituzionalità non è fondata.
Invero, la non prevista partecipazione personale dell'interessato,
nel procedimento di cui all'art. 14- ter della legge penitenziaria,
non viola l'art. 24 Cost.
Lo stesso articolo, infatti, al terzo comma, oltre a prevedere la
partecipazione, alla camera di consiglio, del difensore
dell'interessato, consente a quest'ultimo anche la presentazione di
proprie "memorie", oltre, s'intende, a quelle del difensore. Non si
preclude, dunque, con l'art. 14- ter della legge penitenziaria, il
diritto di difesa dell'interessato ma si disciplinano, dello stesso
diritto, le modalità d'esercizio: e la scelta di queste ultime, in
relazione alla peculiarità dell'oggetto del procedimento, compete
alla discrezionalità del legislatore.
Peraltro il consentire, nel "procedimento di sorveglianza
generale", un più ampio diritto di difesa dell'interessato (rectius:
una più ampia modalità d'esercizio dello stesso diritto) di quello
assicurato dall'art. 14- ter della legge penitenziaria non è
manifestamente irrazionale. Tutto quanto osservato nei precedenti
paragrafi in ordine alla particolare natura dei permessi-premio non
consente di ritenere intrinsecamente irrazionale la scelta
legislativa di cui all'art. 14-ter, richiamato dall'art. 53- bis
della legge penitenziaria, in ordine alla mancata previsione della
personale partecipazione alla camera di consiglio dell'interessato.
Con le "memorie" proprie di quest'ultimo, espressamente previste dal
terzo comma dell'art. 14- ter della stessa legge penitenziaria,
l'interessato può ben "aggiungere", alle deduzioni del difensore,
tutto quanto personalmente gli consta, ad integrazione e riscontro
degli elementi già acquisiti, all'interessato noti attraverso la
difesa tecnica.
Anche la seconda questione di costituzionalità proposta
dall'ordinanza di rimessione va, pertanto, dichiarata non fondata,
non violando le disposizioni impugnate né l'art. 24, secondo comma,
né l'art. 3, primo comma, Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) introdotto dall'art. 17 della
legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 13 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza
dell' 11 luglio 1989;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14-ter, terzo comma, della legge n. 354 del 1975,
introdotto dall'art. 2 della legge n. 663 del 1986, sollevata, in
riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost.,
dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli dell'11 luglio
1989.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte