Sentenza n. 188/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/05/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 990/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. b)
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio
1990 dal Tribunale di Crotone nel procedimento civile vertente tra
Rocca Salvatore ed altra e Fabiano Antonia ed altra iscritta al n. 39
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso in seguito a un
incidente stradale, avvenuto nel luglio 1983, nel quale era deceduto,
investito in una manovra di retromarcia, un minore discendente
legittimo (nipote ex filio) del conducente dei veicolo investitore,
il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 9 gennaio 1990, pervenuta
alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1991, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b) della legge 24
dicembre 1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, "nella parte in cui
dispone che non sono considerati terzi e non hanno diritto ai
benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria
stipulati a norma della presente legge il coniuge, gli ascendenti e i
discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate
alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini
fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste
o siano a loro carico".
Circa la rilevanza della questione il giudice remittente osserva
che nel caso di specie non è invocabile l'art. 3 della direttiva del
Consiglio della CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5, che vieta
l'esclusione, a motivo del legame di parentela, dal beneficio
dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alle
persone, dei membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o
di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a
causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione. La citata
norma comunitaria potrebbe essere applicata solo ai sinistri occorsi
dopo il 1° gennaio 1988, cioè dopo la scadenza del termine indicato
dall'art. 5 per il recepimento della direttiva negli ordinamenti
degli Stati membri, mentre il sinistro di cui è causa risale al
luglio 1983.
Nel merito la norma denunciata è ritenuta contrastante col
principio di eguaglianza perché discrimina alcune categorie di terzi
danneggiati, escludendole dai benefici dell'assicurazione
obbligatoria, per il solo fatto del vincolo di parentela col
proprietario o col conducente dall'autoveicolo, arbitrariamente
reputato di tale natura da ingenerare il sospetto di collusioni a
danno della società assicuratrice.
Sarebbe violato anche l'art. 2 Cost. dovendosi "riconoscere il
diritto inviolabile dell'uomo ad essere tutelato nella persona e
nelle sue cose dalla circolazione dei veicoli che per se stessa
rappresenta un'attività socialmente pericolosa".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura rileva che la questione è stata più volte ritenuta
manifestamente infondata dalla Corte di cassazione. Ricorda inoltre
come in una fattispecie normativa per certi versi analoga,
concernente il testo originario dell'art. 4, lettera c) della legge
n. 990 del 1969, che non ammetteva alla tutela dell'assicurazione i
terzi trasportati, questa Corte avesse escluso un contrasto con
l'art. 3 Cost. "proprio per la peculiarità della situazione dei
danneggiati contemplati nella norma, che giustificava una disciplina
differenziata rispetto agli altri terzi", finalizzata
all'introduzione del nuovo regime, e dei conseguenti oneri per
l'assicurato, "in modo graduale" (sentenze nn. 55 del 1975 e 264 del
1976). La direttiva CEE del 1983, confrontata con la precedente del
1972, confermerebbe che la gradualità dell'estensione
dell'assicurazione obbligatoria è stata ritenuta razionale anche a
livello comunitario.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 2 Cost. si obietta che
l'obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore non può
evidentemente essere annoverata tra i diritti inviolabili della
persona. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Crotone sospetta di contrarietà agli artt. 2
e 3 della Costituzione l'art. 4, lettera b) della legge 24 dicembre
1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui nega
la qualità di terzo, e il connesso diritto ai benefici dei contratti
di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivanti
dalla circolazione degli autoveicoli, al coniuge, agli ascendenti e
ai discendenti legittimi naturali o adottivi dell'assicurato, nonché
agli affiliati e agli altri parenti e affini fino al terzo grado con
lui conviventi o viventi a suo carico.
2. - Per stabilire la rilevanza della questione è sufficiente
osservare che da essa dipende l'applicabilità o l'inapplicabilità
della norma impugnata nel giudizio principale ai fini dell'esonero da
responsabilità della società assicuratrice in ragione del rapporto
di parentela in linea retta della vittima col conducente del veicolo
investitore. Resta impregiudicata la questione ulteriore, estranea al
campo della giustizia costituzionale, se e quali conseguenze
l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale possa
avere sulla validità del contratto di assicurazione de quo alla
stregua dei principi del diritto civile.
3. - La questione è fondata limitatamente alla responsabilità
per i danni alle persone.
Secondo la Corte di cassazione (sentenze nn. 5532 del 1978, 5106
del 1981, 5527 del 1986), "tra il danneggiato che sia estraneo
all'assicurato-danneggiante e quello che sia legato da un rapporto di
parentela vi è una differenza di situazione che ben può ispirare al
legislatore, nella sua discrezionalità, discipline diverse". Ciò
non significa che il vincolo di parentela del danneggiato con
l'assicurato sia per sé solo un criterio razionale di esclusione dai
benefici dell'assicurazione, ma soltanto che lo diventa se e nella
misura in cui sia qualificato da indici idonei a dimostrare la
ragionevolezza della discriminazione. Tale forza dimostrativa non è
riconoscibile, in ordine ai danni alle persone, ai due argomenti
addotti nei lavori preparatori della legge n. 990 del 1969 (cfr. Atti
parl.-Senato, V legisl., n. 895-A, pag. 14): a) la comunanza di
interessi dei soggetti indicati nell'art. 4, lettera b), con
l'assicurato giustifica la presunzione che il danno da essi sofferto
si converta in danno al patrimonio dello stesso assicurato; b) nei
loro confronti vi è il timore di facili collusioni con l'assicurato
per porre in essere sinistri non genuini o per inflazionare le
conseguenze di un sinistro realmente accaduto.
Il primo argomento presuppone l'esistenza tra i membri di un
gruppo parentale di una comunione giuridica di interessi patrimoniali
che non è riconosciuta nel nostro diritto; comunque potrebbe semmai
giustificare l'esclusione della tutela assicurativa per i danni alle
cose, non per i danni alle persone. Chiaramente inconsistente, con
riguardo a quest'ultima categoria di danni, è il secondo argomento,
come riconosce anche la relazione al disegno di legge n. 281 di
iniziativa parlamentare presentato al Senato il 23 luglio 1987,
successivamente fuso con altri nel testo unificato della proposta di
legge n. 5272 approvata il 21 novembre 1990, la quale prevede
l'estensione dei benefici dell'assicurazione obbligatoria ai
familiari del proprietario e del conducente per quanto concerne i
danni alle persone, in conformità dell'art. 3 della direttiva CEE 30
dicembre 1983, n. 84/5.
Nella prospettiva (incerta) di una prossima conclusione
dell'accennato iter legislativo in corso, l'Avvocatura dello Stato
richiama anche il criterio di gradualità dell'estensione del regime
di assicurazione obbligatoria, ammesso dalle sentenze di questa Corte
nn. 55 del 1975 e 264 del 1976 per giustificare l'originaria
esclusione dalla tutela assicurativa delle persone trasportate. Ma
questo criterio era legato al presupposto dell'inapplicabilità in
quel caso della responsabilità civile ex art. 2054 cod. civ., alla
quale il legislatore del 1969 aveva riferito l'obbligo di
assicurazione del proprietario del veicolo, mentre il caso in esame
cade sotto l'articolo citato. Indipendentemente da tale rilievo, il
criterio di gradualità non può essere invocato per giustificare una
inerzia legislativa che si prolunga da oltre ventun anni e che dal 1°
gennaio 1988 costituisce inadempimento di un preciso obbligo
giuridico dello Stato italiano derivante dall'art. 5 della citata
direttiva comunitaria.
Per quanto riguarda i danni alle persone, in relazione ai quali
assume rilievo preminente la tutela costituzionale della salute, la
disparità di trattamento prevista dalla norma impugnata non è
giustificata, e pertanto viola il principio di cui all'art. 3 Cost.
4. - Rimane assorbito il motivo di impugnativa riferito all'art. 2
Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b),
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti), modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n.
857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui
esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per
quanto riguarda i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti e i
discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate
alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini
fino al terzo grado delle medesime quando convivano con esse o siano
a loro carico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte