Corte costituzionale

Ordinanza n. 189/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1973 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 545,

quarto ed ultimo comma, del codice di procedura civile, e dell'art. 1

del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (testo unico delle leggi concernenti

il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 aprile 1971 dal pretore di Tortona nel

procedimento civile vertente tra Cattaneo Maria e Bazzo Vittorio,

iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971;

2) ordinanza emessa il 5 gennaio 1971 dal pretore di Firenze nel

procedimento civile vertente tra Arinci Antonio e D'Amico Antonio,

iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971;

3) ordinanza emessa il 31 luglio 1972 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Arditi Mariano e Assonitis Romeo,

iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 7 febbraio 1973;

4) ordinanza emessa il 16 gennaio 1973 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Cimarra Giovanni e Bondani Franco,

iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza 7 aprile 1971 il pretore di Tortona ha

sollevato le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 545,

quarto ed ultimo comma, del codice di procedura civile, e dell'art. 1

del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante il testo unico delle leggi

concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,

salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 28 della

Costituzione;

che i pretori di Firenze e Roma, con le ordinanze pronunciate il 5

gennaio 1971 dal primo, il 31 luglio 1972 e il 16 gennaio 1973 dal

secondo, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale

del citato art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950, in riferimento agli artt.

3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione. che nei giudizi

innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti, né

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che le questioni risultano già esaminate da questa

Corte e ritenute non fondate con la sentenza n. 88 del 1963 e

manifestamente infondate con le successive ordinanze n. 131 del 1967 e

n. 37 del 1970;

che non è stato enunciato alcun altro motivo che possa indurre a

modificare le predette decisioni neppure sotto il profilo dell'art. 24,

primo comma, Cost., quale specificazione del più generale principio di

uguaglianza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 545, quarto ed ultimo comma, del codice di

procedura civile, e dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180

(testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la

cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle

pubbliche Amministrazioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 24, primo comma, e 28 della Costituzione, con le ordinanze

di cui in epigrafe, e già dichiarate non fondate con sentenza n. 88

del 25 maggio 1963.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte