Sentenza n. 189/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1974 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 32d.P.R. 636/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, lett e,
del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle
imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1972 dal
tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Gazza
Fernanda e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n.
223 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello
Stato;
udito nell'udienza pubblica del 15 maggio 1974 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione
finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 18 aprile
1972 nel procedimento civile vertente tra Gazza Fernanda e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, ha proposto questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38, lettera e, del testo unico
sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,
per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata, la quale esonera
il messo notificatore dall'obbligo di dare notizia al destinatario,
della notificazione effettuata ai sensi dell'art 140 c.p.c., si pone in
contrasto con tutti i principi ritenuti essenziali nel caso di notifica
non fatta a mani del destinatario, in quanto esimendo l'Amministrazione
dalla formalità più importante prevista dall'art. 140 c.p.c. e cioè
dall'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, essa autorizza
una forma incompleta di notificazione da cui deriva una semplice
presunzione legale di conoscenza che crea, in violazione del diritto di
difesa del contribuente, un incomprensibile ed ingiustificato
privilegio della P.A. nei confronti del cittadino.
L'ordinanza è stata notificata comunicata e pubblicata a norma di
legge.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri e l'Amministrazione delle finanze dello Stato chiedendo che la
Corte dichiari infondata la questione sollevata dal tribunale di
Bologna.
Secondo l'Avvocatura, l'esonero del messo notificatore dall'obbligo
di inviare la raccomandata non costituisce un elemento idoneo a
determinare la illegittimità costituzionale della norma impugnata, in
quanto anche la osservanza di tutte le formalità previste dall'art.
140 c.p.c. non garantisce affatto la sicura conoscenza dell'atto da
notificare da parte del destinatario.
D'altronde, nel contesto delle disposizioni che disciplinano la
notificazione degli atti del procedimento amministrativo tributario, la
norma impugnata avrebbe un ambito di applicabilità limitato in
concreto alle ipotesi in cui il contribuente pur non potendo ignorare
di avere dei precisi obblighi verso il fisco, si pone volontariamente
in una situazione di irreperibilità. Questa situazione escluderebbe
che possa ipotizzarsi una violazione del diritto di difesa, il quale,
comunque, sarebbe costituzionalmente tutelato e garantito soltanto con
riguardo a procedimenti giurisdizionali di qualsiasi specie e non anche
con riguardo ai procedimenti amministrativi.
In ogni caso, secondo la difesa dello Stato, la inviolabilità del
diritto di difesa non è pregiudicata dalla mera possibilità che
l'interessato non prenda cognizione dell'atto notificatogli, perché
l'oggetto della tutela non è costituito dalla acquisizione di una
conoscenza sicura e assoluta dell'atto notificato, ma soltanto
dall'osservanza delle forme idonee a consentirla.
All'udienza l'Avvocatura si è riportata alle già rassegnate
conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Il testo unico sulle imposte dirette, approvato col d.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645, contiene, all'art. 38, norme sulle notificazioni,
che, per il loro contenuto generale, si ritengono applicabili anche
alle altre imposte.
Secondo il detto articolo, le notificazioni degli avvisi ed altri
atti che la legge dispone siano notificati al contribuente, è eseguita
secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di
procedura civile, ma con alcune modificazioni. Tra esse è compresa
quella contenuta nella lettera e, in cui si dispone che in tutti i casi
in cui la notificazione non è fatta in mani proprie del destinatario,
il messo è esonerato dall'obbligo di darne notizia al destinatario
medesimo. Per ragioni di semplificazione e di celerità si è inteso
con ciò omettere l'invio della lettera raccomandata, con o senza
avviso di ricevimento, quando la notifica non è effettuata in mani
proprie, ma ai sensi di cui agli artt. 139. quarto comma, e 140 del
codice di procedura civile.
Il tribunale di Bologna ritiene che la disposizione dell'art. 38,
lett. e, del citato t.u., nella parte in cui dispensa il messo
dall'obbligo di inviare la lettera raccomandata al contribuente cui gli
avvisi e gli atti non sono stati recapitati in mani proprie, violi
l'art. 24, secondo comma, della Costituzione perché mette quanto meno
in pericolo il suo diritto di difesa. Questo può infatti restare
compromesso dalla mancata conoscenza del contenuto di quegli avvisi e
di quegli atti se essi non sono fatti pervenire nella effettiva sfera
di conoscibilità del destinatario.
2. - La questione è fondata.
Va osservato preliminarmente come la proposta questione di
costituzionalità è circoscritta alla sola forma della notificazione,
anzi alla sola cautela aggiuntiva della spedizione della raccomandata,
e non tocca altri aspetti di essa: in particolare quella del luogo ove
la notifica debba essere effettuata. Il contribuente deve essere
perciò ricercato nel suo "domicilio fiscale" indicato nelle lettere c
e d dello stesso art. 38, e che egli è tenuto ad indicare in tutti gli
atti, contratti, denunzie e dichiarazioni da presentarsi agli uffici
finanziari, e ciò ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello stesso
testo unico ed ora ai sensi dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi.
La precisa indicazione del luogo ove il contribuente debba essere
ricercato, se da un lato facilita il compito dell'Amministrazione
finanziaria, dall'altro rende necessario l'adempimento puntuale di
tutte le altre formalità utili a raggiungere lo scopo delle
notificazioni. Non può pertanto dubitarsi che l'omissione di una
formalità di semplice esecuzione, come la spedizione di una lettera
raccomandata a un indirizzo che sia già noto, non trovi una
giustificazione razionale. Come non può dubitarsi che il recapito di
una comunicazione raccomandata in un luogo idoneo a realizzare la
conoscenza da parte del contribuente, aumenti assai notevolmente la
possibilità del destinatario di pervenire alla conoscenza effettiva
del contenuto di ciò che l'Amministrazione finanziaria ha inteso di
dovergli notificare. Ed è ovvio che la possibilità di una mancata
conoscenza compromette, almeno potenzialmente, il diritto di difesa del
contribuente.
3. - Su tale punto, relativo alla denunziata incostituzionalità
della norma impugnata, la difesa dello Stato osserva che gli "avvisi e
gli altri atti" da notificarsi ai sensi dell'art. 38, attengono al
procedimento amministrativo tributario, nel quale, come in ogni
procedimento amministrativo, il diritto di difesa non è tutelato
dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché questo
articolo, secondo la giurisprudenza della Corte, ha riferimento ai soli
procedimenti giurisdizionali.
Ma questa osservazione non può essere ritenuta al caso pertinente,
perché, a prescindere che almeno "gli atti", di cui all'art. 38,
attengono, tra l'altro, a decisioni delle commissioni amministrative
tributarie, sta in fatto che anche i semplici "avvisi", di cui parla lo
stesso articolo, e che comprendono gli avvisi di accertamento dei
tributi, danno luogo all'apertura di termini entro i quali, a pena di
decadenza, il contribuente è tenuto ad espletare iniziative per la
tutela di suoi diritti soggettivi, proponendo anche azioni avanti la
stessa magistratura ordinaria.
Per le ragioni esposte, la lettera e dell'art. 38 del t.u. del
1958 va pertanto dichiarata illegittima perché in contrasto con l'art.
24. secondo comma, della Costituzione.
4. - Al riguardo è opportuno precisare che la dichiarazione di
incostituzionalità della lettera e dell'art. 38 non può colpire
quella parte di essa enunciata nelle parole "compreso quello (e cioè
il caso) previsto dalla lettera f" che si riferisce alla ipotesi in
cui, nel comune ove deve eseguirsi la notificazione, non vi sia
abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
Con riferimento a quanto avanti già esposto, e che concerne il
luogo ove la notifica deve essere effettuata, individuato in quello del
"domicilio fiscale" del contribuente, si ha che se egli in quel luogo,
per sua errata indicazione, o per avvenuto trasferimento, o per altra
causa, non ha né abitazione, né ufficio, né azienda, la notifica va
effettuata come se egli fosse irreperibile, perché non può addossarsi
all'Amministrazione finanziaria l'onere di ricercarlo fuori del suo
domicilio fiscale.
In tal caso la notifica si attua, secondo prescrive la lettera f,
col solo deposito della copia dell'atto nella casa del comune e
l'affissione dell'avviso nell'albo dello stesso, senza che nessuna
comunicazione raccomandata debba inviarsi, essendo ignoto ogni recapito
del contribuente entro l'ambito del territorio in cui egli debba essere
ricercato. Il che è conforme a quanto l'art. 143 del codice di
procedura civile prescrive per la notifica agli irreperibili, applicato
analogicamente, anche se con giustificabili adattamenti e
semplificazioni.
Prima di concludere, va rilevato che la disposizione come sopra
dichiarata illegittima è ripetuta nell'art. 32, lettera c, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636, relativo alla revisione della disciplina del
contenzioso tributario.
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si
ritiene doversi parimenti dichiarare la illegittimità costituzionale
dell'art. 32, lettera c, dell'anzidetto decreto presidenziale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 38, lettera e,
esclusa la parte enunciata con le parole "compreso quello previsto
dalla lettera f", del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato col d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;
dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 32, lettera c, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, contenente "Revisione della disciplina
del contenzioso tributario".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte