Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

citata

  • art. 27legge 87/1953
  • art. 32d.P.R. 636/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, lett e,

del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle

imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1972 dal

tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Gazza

Fernanda e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n.

223 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello

Stato;

udito nell'udienza pubblica del 15 maggio 1974 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione

finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 18 aprile

1972 nel procedimento civile vertente tra Gazza Fernanda e

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, ha proposto questione di

legittimità costituzionale dell'art. 38, lettera e, del testo unico

sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,

per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata, la quale esonera

il messo notificatore dall'obbligo di dare notizia al destinatario,

della notificazione effettuata ai sensi dell'art 140 c.p.c., si pone in

contrasto con tutti i principi ritenuti essenziali nel caso di notifica

non fatta a mani del destinatario, in quanto esimendo l'Amministrazione

dalla formalità più importante prevista dall'art. 140 c.p.c. e cioè

dall'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, essa autorizza

una forma incompleta di notificazione da cui deriva una semplice

presunzione legale di conoscenza che crea, in violazione del diritto di

difesa del contribuente, un incomprensibile ed ingiustificato

privilegio della P.A. nei confronti del cittadino.

L'ordinanza è stata notificata comunicata e pubblicata a norma di

legge.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti, a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei

ministri e l'Amministrazione delle finanze dello Stato chiedendo che la

Corte dichiari infondata la questione sollevata dal tribunale di

Bologna.

Secondo l'Avvocatura, l'esonero del messo notificatore dall'obbligo

di inviare la raccomandata non costituisce un elemento idoneo a

determinare la illegittimità costituzionale della norma impugnata, in

quanto anche la osservanza di tutte le formalità previste dall'art.

140 c.p.c. non garantisce affatto la sicura conoscenza dell'atto da

notificare da parte del destinatario.

D'altronde, nel contesto delle disposizioni che disciplinano la

notificazione degli atti del procedimento amministrativo tributario, la

norma impugnata avrebbe un ambito di applicabilità limitato in

concreto alle ipotesi in cui il contribuente pur non potendo ignorare

di avere dei precisi obblighi verso il fisco, si pone volontariamente

in una situazione di irreperibilità. Questa situazione escluderebbe

che possa ipotizzarsi una violazione del diritto di difesa, il quale,

comunque, sarebbe costituzionalmente tutelato e garantito soltanto con

riguardo a procedimenti giurisdizionali di qualsiasi specie e non anche

con riguardo ai procedimenti amministrativi.

In ogni caso, secondo la difesa dello Stato, la inviolabilità del

diritto di difesa non è pregiudicata dalla mera possibilità che

l'interessato non prenda cognizione dell'atto notificatogli, perché

l'oggetto della tutela non è costituito dalla acquisizione di una

conoscenza sicura e assoluta dell'atto notificato, ma soltanto

dall'osservanza delle forme idonee a consentirla.

All'udienza l'Avvocatura si è riportata alle già rassegnate

conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Il testo unico sulle imposte dirette, approvato col d.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645, contiene, all'art. 38, norme sulle notificazioni,

che, per il loro contenuto generale, si ritengono applicabili anche

alle altre imposte.

Secondo il detto articolo, le notificazioni degli avvisi ed altri

atti che la legge dispone siano notificati al contribuente, è eseguita

secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di

procedura civile, ma con alcune modificazioni. Tra esse è compresa

quella contenuta nella lettera e, in cui si dispone che in tutti i casi

in cui la notificazione non è fatta in mani proprie del destinatario,

il messo è esonerato dall'obbligo di darne notizia al destinatario

medesimo. Per ragioni di semplificazione e di celerità si è inteso

con ciò omettere l'invio della lettera raccomandata, con o senza

avviso di ricevimento, quando la notifica non è effettuata in mani

proprie, ma ai sensi di cui agli artt. 139. quarto comma, e 140 del

codice di procedura civile.

Il tribunale di Bologna ritiene che la disposizione dell'art. 38,

lett. e, del citato t.u., nella parte in cui dispensa il messo

dall'obbligo di inviare la lettera raccomandata al contribuente cui gli

avvisi e gli atti non sono stati recapitati in mani proprie, violi

l'art. 24, secondo comma, della Costituzione perché mette quanto meno

in pericolo il suo diritto di difesa. Questo può infatti restare

compromesso dalla mancata conoscenza del contenuto di quegli avvisi e

di quegli atti se essi non sono fatti pervenire nella effettiva sfera

di conoscibilità del destinatario.

2. - La questione è fondata.

Va osservato preliminarmente come la proposta questione di

costituzionalità è circoscritta alla sola forma della notificazione,

anzi alla sola cautela aggiuntiva della spedizione della raccomandata,

e non tocca altri aspetti di essa: in particolare quella del luogo ove

la notifica debba essere effettuata. Il contribuente deve essere

perciò ricercato nel suo "domicilio fiscale" indicato nelle lettere c

e d dello stesso art. 38, e che egli è tenuto ad indicare in tutti gli

atti, contratti, denunzie e dichiarazioni da presentarsi agli uffici

finanziari, e ciò ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello stesso

testo unico ed ora ai sensi dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi.

La precisa indicazione del luogo ove il contribuente debba essere

ricercato, se da un lato facilita il compito dell'Amministrazione

finanziaria, dall'altro rende necessario l'adempimento puntuale di

tutte le altre formalità utili a raggiungere lo scopo delle

notificazioni. Non può pertanto dubitarsi che l'omissione di una

formalità di semplice esecuzione, come la spedizione di una lettera

raccomandata a un indirizzo che sia già noto, non trovi una

giustificazione razionale. Come non può dubitarsi che il recapito di

una comunicazione raccomandata in un luogo idoneo a realizzare la

conoscenza da parte del contribuente, aumenti assai notevolmente la

possibilità del destinatario di pervenire alla conoscenza effettiva

del contenuto di ciò che l'Amministrazione finanziaria ha inteso di

dovergli notificare. Ed è ovvio che la possibilità di una mancata

conoscenza compromette, almeno potenzialmente, il diritto di difesa del

contribuente.

3. - Su tale punto, relativo alla denunziata incostituzionalità

della norma impugnata, la difesa dello Stato osserva che gli "avvisi e

gli altri atti" da notificarsi ai sensi dell'art. 38, attengono al

procedimento amministrativo tributario, nel quale, come in ogni

procedimento amministrativo, il diritto di difesa non è tutelato

dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché questo

articolo, secondo la giurisprudenza della Corte, ha riferimento ai soli

procedimenti giurisdizionali.

Ma questa osservazione non può essere ritenuta al caso pertinente,

perché, a prescindere che almeno "gli atti", di cui all'art. 38,

attengono, tra l'altro, a decisioni delle commissioni amministrative

tributarie, sta in fatto che anche i semplici "avvisi", di cui parla lo

stesso articolo, e che comprendono gli avvisi di accertamento dei

tributi, danno luogo all'apertura di termini entro i quali, a pena di

decadenza, il contribuente è tenuto ad espletare iniziative per la

tutela di suoi diritti soggettivi, proponendo anche azioni avanti la

stessa magistratura ordinaria.

Per le ragioni esposte, la lettera e dell'art. 38 del t.u. del

1958 va pertanto dichiarata illegittima perché in contrasto con l'art.

24. secondo comma, della Costituzione.

4. - Al riguardo è opportuno precisare che la dichiarazione di

incostituzionalità della lettera e dell'art. 38 non può colpire

quella parte di essa enunciata nelle parole "compreso quello (e cioè

il caso) previsto dalla lettera f" che si riferisce alla ipotesi in

cui, nel comune ove deve eseguirsi la notificazione, non vi sia

abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

Con riferimento a quanto avanti già esposto, e che concerne il

luogo ove la notifica deve essere effettuata, individuato in quello del

"domicilio fiscale" del contribuente, si ha che se egli in quel luogo,

per sua errata indicazione, o per avvenuto trasferimento, o per altra

causa, non ha né abitazione, né ufficio, né azienda, la notifica va

effettuata come se egli fosse irreperibile, perché non può addossarsi

all'Amministrazione finanziaria l'onere di ricercarlo fuori del suo

domicilio fiscale.

In tal caso la notifica si attua, secondo prescrive la lettera f,

col solo deposito della copia dell'atto nella casa del comune e

l'affissione dell'avviso nell'albo dello stesso, senza che nessuna

comunicazione raccomandata debba inviarsi, essendo ignoto ogni recapito

del contribuente entro l'ambito del territorio in cui egli debba essere

ricercato. Il che è conforme a quanto l'art. 143 del codice di

procedura civile prescrive per la notifica agli irreperibili, applicato

analogicamente, anche se con giustificabili adattamenti e

semplificazioni.

Prima di concludere, va rilevato che la disposizione come sopra

dichiarata illegittima è ripetuta nell'art. 32, lettera c, del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636, relativo alla revisione della disciplina del

contenzioso tributario.

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si

ritiene doversi parimenti dichiarare la illegittimità costituzionale

dell'art. 32, lettera c, dell'anzidetto decreto presidenziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 38, lettera e,

esclusa la parte enunciata con le parole "compreso quello previsto

dalla lettera f", del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,

approvato col d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;

dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 32, lettera c, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, contenente "Revisione della disciplina

del contenzioso tributario".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte