Sentenza n. 189/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/06/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Lazio notificato il 13 aprile 1983, depositato in cancelleria il 3
maggio successivo ed iscritto al n. 16 del registro 1983, per conflitto
di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Presidente della
Repubblica nn. 1082 e 1083 del 1982 concernenti rispettivamente,
l'"Approvazione della ristrutturazione degli Istituti Riuniti di S.
Girolamo della Carità in Roma" ed il "Riconoscimento della
personalità giuridica della fondazione di culto denominata Patronato
di S. Girolamo della Carità in Roma".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avv. Franco Gaetano Scoca per la Regione Lazio e l'Avvocato
dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Regione Lazio ha sollevato conflitto di attribuzione avverso i
decreti del Presidente della Repubblica nn. 1082 e 1083 del 1982,
concernenti l'approvazione della ristrutturazione degli Istituti
riuniti di S. Girolamo della Carità, in Roma ed il riconoscimento
della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata
Patronato di S. Girolamo della Carità, in Roma, chiedendo che questa
Corte annulli i decreti impugnati e dichiari che spetta alla Regione
provvedere in materia, o, in via del tutto subordinata, partecipare,
nella forma dell'intesa, al procedimento diretto alla ristrutturazione
ed al riconoscimento della personalità giuridica degli istituti di
assistenza e beneficenza pubblica operanti nel solo territorio della
Regione Lazio.
La Regione premette che, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 22 dicembre 1978, fu approvato l'elenco delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza escluse dal
trasferimento ai comuni (a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 616 del
1977), in quanto svolgenti in modo precipuo attività
educativo-religiose. In tale elenco fu ricompresa l'Opera "Istituti
riuniti di S. Girolamo della Carità". Successivamente, con decreto 18
aprile 1980, il Ministro dell'interno, nel presupposto che
dall'esclusione del trasferimento dell'Opera al Comune di Roma
derivasse l'esclusione di competenze regionali sull'ente, nominò un
Commissario straordinario all'Opera, con l'incarico di "avviare le
procedure per le modifiche statutarie". Tale atto non fu impugnato, ma
la Regione si limitò ad inviare al Ministro dell'interno un'istanza
avverso di esso.
Secondo il ricorso per conflitto di attribuzione, detti decreti
avrebbero violato gli artt. 5, 116 e 117 Cost., nonché il d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 9 e gli artt. 13 e 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, ledendo la sfera di attribuzioni regionali. Infatti, il d.P.R. n.
616 del 1977, per la parte in cui sottrae dal trasferimento ai Comuni
le IPAB, conferma la disposizione contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 9, che riserva "per il relativo territorio alle
regioni a statuto ordinario" "tutte le funzioni amministrative
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di
beneficenza pubblica", richiamando, in particolare, le funzioni
concernenti le IPAB "che operano nel territorio regionale".
L'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977, a sua volta, dispone il
trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate
dagli enti pubblici locali (tra cui sono le IPAB) operanti nelle
materie trasferite alle regioni. A ciò si aggiunge che l'art. 14 del
d.P.R. cit. attribuisce la competenza (sia pure delegata) alla Regione,
anche rispetto alle "persone giuridiche private", per ciò che riguarda
le funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato,
allorché tali persone operino esclusivamente nelle materie di cui al
d.P.R. n. 616/1977 e le loro finalità statutarie si esauriscano
nell'ambito di una sola regione.
Ove la Corte non ritenesse di accogliere la domanda principale, a
sostegno della domanda subordinata (relativa alla declaratoria del
diritto della Regione a partecipare, nella forma dell'intesa, con il
Ministro dell'interno, all'adozione dei provvedimenti predetti), la
Regione deduce che, anche se vi fosse una competenza statale nella
materia de qua, questa andrebbe pur sempre coordinata con le competenze
regionali in materia di IPAB, nella forma dell'intesa, come affermato
da questa Corte con la sentenza n. 175 del 1976.
Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepì in via
pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso perché tardivo, in quanto
il termine per rivendicare la propria competenza decorreva, per la
Regione, dalla data di conoscenza del decreto di nomina di un
commissario straordinario con l'incarico di avviare le procedure per le
modifiche statutarie: in quel provvedimento, infatti, vi era non
soltanto l'affermazione della competenza in questione da parte dello
Stato, ma anche il concreto esercizio di questa, in conseguenza del
quale sono stati poi emanati i due decreti impugnati, con i quali è
stata sanzionata l'opera di ristrutturazione dell'ente compiuta dal
commissario straordinario.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che
il ricorso sia dichiarato non fondato. Infatti, in primo luogo è
inesatto il presupposto sul quale esso si fonda, e cioè che l'Istituto
in questione fosse di natura regionale, quindi soggetto alla disciplina
di cui all'art. 13 d.P.R. n. 616/1977. Detto Istituto, invece, prima
della sua ristrutturazione era di natura mista, precisamente di culto,
con l'onere di provvedere "al culto divino della Chiesa di San
Girolamo", secondo le carte di donazione della medesima, e di
beneficenza, funzione svolta con attività educativo-religiosa. E non
possono classificarsi di natura regionale gli enti che perseguono fini
ed interessi di culto che trascendono la sfera regionale.
Comunque, anche per quanto riguarda le attività diverse da quelle
di culto (che erano preminenti ed alle quali era destinata la quasi
totalità del patrimonio), come ha espressamente precisato il d.m. 18
aprile 1980 con l'inclusione degli "Istituti Riuniti di San Girolamo
della Carità " nell'elenco previsto dal sesto comma dell'art. 25
d.P.R. 616/1977 ed approvato con il DPCM, è stato accertato che "le
funzioni proprie dell'Ente sono poste al di fuori dell'ambito della
competenza regionale". L'inclusione nell'elenco suddetto era infatti
conseguenza dell'avvenuto accertamento che la singola istituzione
svolge "in modo precipuo attività inerenti la sfera
educativo-religiosa", attività, cioè, estranee alla materia
beneficenza pubblica, come definita dal precedente art. 22 dello stesso
d.P.R. n. 616 del 1977.
Su ciò - deduce il Presidente del Consiglio dei ministri - non
spiega alcun effetto l'avvenuta declaratoria d'illegittimità
costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977 (sent. n. 173
del 1981), cosicché sulla base del suddetto accertamento, non
contestato dalla Regione ricorrente, deve escludersi l'applicabilità
degli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 616 del 1977, invocati nel ricorso a
fondamento della rivendicata competenza regionale, in quanto il primo
riguarda le funzioni amministrative concernenti gli enti pubblici
"operanti nelle materie di cui al presente decreto" e il secondo le
persone giuridiche private che "operano esclusivamente nelle materie di
cui al presente decreto". Considerato in diritto :
La Regione Lazio, con ricorso 13 aprile 1983, ha sollevato
conflitto di attribuzione avverso i decreti del Presidente della
Repubblica nn. 1082 e 1083 del 1982, concernenti l'approvazione della
ristrutturazione degli Istituti riuniti di S. Girolamo della Carità,
in Roma, ed il riconoscimento della personalità giuridica della
Fondazione di culto denominata Patronato di S. Girolamo della Carità,
scorporata da detti "Istituti", ritenendoli invasivi della propria
competenza in materia di beneficenza pubblica.
Peraltro, con decreto 18 aprile 1980, il Ministro per l'interno
aveva già affermato che, in virtù dell'esclusione dell'ente
denominato "Istituti Riuniti di S. Girolaino della Carità" dal
trasferimento ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, le funzioni di tale ente "son poste al di fuori
dell'ambito della competenza regionale", così chiaramente e
recisamente affermando la competenza dello Stato in materia e negando
ogni potere della Regione Lazio.
Si tratta, ovviamente, di affermazione idonea a ledere la sfera di
attribuzione costituzionalmente garantita della Regione, tanto più
che, come ha esattamente rilevato l'Avvocatura dello Stato,
l'affermazione è stata seguita e corroborata dal concreto esercizio
del potere ritenuto di spettanza dello Stato, con la nomina di un
commissario straordinario incaricato di amministrare l'ente e di
"avviare le procedure per le modifiche statutarie indispensabili".
In presenza di un atto amministrativo così preciso e dotato della
esecutorietà propria di qualsiasi atto amministrativo la Regione,
sentendosene lesa, avrebbe dovuto non già limitarsi a rivolgere una
semplice istanza allo stesso Ministero dell'interno, ma provvedere alla
impugnazione del provvedimento nella sede giurisdizionale competente e
nel termine perentorio di 60 giorni stabilito dall'art. 39 della legge
n. 87 del 1953.
Non essendosi a ciò provveduto tempestivamente, il ricorso per
conflitto di attribuzioni proposto con gli atti successivi che hanno
operato la ristrutturazione dell'Ente predetto e la scorporazione da
esso della Fondazione di culto "Patronato di S. Girolamo della Carità"
è da dichiarare inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso proposto il 13 aprile 1983 dalla
Regione Lazio avverso i dd.PP.RR. n. 1082 e 1083 del 1982, concernenti
rispettivamente l'approvazione della ristrutturazione degli Istituti
Riuniti di San Girolamo della Carità, in Roma, ed il riconoscimento
della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata
Patronato di S. Girolamo della Carità, in Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte