Corte costituzionale

Sentenza n. 189/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/05/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 7legge 1338/1962
  • art. 24legge 153/1969

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,

n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel

testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 novembre 1990 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Stefania Parodi e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 23 novembre 1990 dal Pretore di Torino

nel procedimento civile vertente tra Margarete Palme e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Stefania Parodi, Margarete Palme

e dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv.to Pasquale Vario per l'I.N.P.S.;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 16 novembre 1990 (R.O. n. 758 del

1990) il Pretore di Genova, nel procedimento civile vertente tra

Stefania Parodi e I.N.P.S., ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, 29, 31 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2, della legge 12 agosto

1962 n. 1338 (come riformulato dall'art. 24 della legge 30 aprile

1969 n. 153), nella parte in cui esclude dal diritto alla pensione

prevista dall'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (modificato

dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218), il coniuge del

pensionato che abbia contratto matrimonio in età superiore a 72

anni, quando il matrimonio sia durato meno di due anni.

L'ordinanza premette che Stefania Parodi vedova Valle aveva, a

seguito del decesso in data 17 marzo 1984 del proprio coniuge,

presentato all'I.N.P.S. domanda per ottenere la pensione di

riversibilità, che peraltro era stata respinta dall'Istituto per

essere il matrimonio con il Valle (nato il 26 luglio 1908 e coniugato

con la Parodi il 31 gennaio 1983) durato meno di due anni, sicché

non sussistevano i requisiti di legge.

Secondo il giudice a quo la norma appare in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, giacché introduce discriminazioni della cui

ragionevolezza è a dubitarsi anche alla luce dell'evolvere del costume sociale, apparendo carente di giustificazione la presunzione,

posta a fondamento della norma stessa, di non rispondenza del

matrimonio contratto dal pensionato di oltre 72 anni, qualora durato

meno di un biennio, ai contenuti ed agli scopi del vincolo coniugale.

Le limitazioni sarebbero, poi, in contrasto anche con i principi

di tutela del matrimonio e dell'istituto familiare posti dagli artt.

29 e 31 della Costituzione, per la remora alla formazione di un

nucleo familiare nei confronti di una categoria di soggetti

individuati solo in base all'età; in contrasto, infine, con l'art.

38 della Costituzione, atteso che viene negata, in assenza di una

apprezzabile esigenza di interesse generale, la garanzia

costituzionale di assistenza e previdenza che, anche nella pensione

di riversibilità, trova concreta attuazione.

A ulteriore sostegno delle motivazioni addotte rileva l'ordinanza

che, con sentenza n. 123 del 16 marzo 1990, è stata dichiarata la

illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R.

29 dicembre 1973 n. 1092, che subordinava, appunto, il diritto alla

pensione di riversibilità per il coniuge superstite, in caso di

matrimonio avvenuto dopo la cessazione dal servizio e dopo il

compimento di 65 anni, alla condizione che il matrimonio fosse durato

almeno due anni.

2. - Con ordinanza emessa il 23 novembre 1990 (R.O. n. 67 del

1991) il Pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra

Margarete Palme ed I.N.P.S., ha dichiarato "infondata ma certo non in

maniera manifesta" la medesima questione di legittimità

costituzionale, senza peraltro indicare direttamente alcun parametro

di raffronto.

Premesso che Margarete Palme, coniugata in data 14 novembre 1979,

aveva chiesto la pensione di riversibilità a seguito della morte del

marito Luigi Sessa, nato il 18 agosto 1897 e deceduto il 18 novembre

1979, l'ordinanza, pur precisando di non condividere la

considerazioni formulate dalla Corte nella sentenza n.123 del 1990,

afferma nondimeno di non poter utilmente aggiungere nulla a quanto

forma oggetto della sentenza stessa.

3.1 - Con atto depositato il 15 febbraio 1991 - nel giudizio

iscritto al R.O. n. 67 del 1991 - si è costituita la Signora Palme

rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cabibbo, insistendo

perché venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 24

della legge n. 153 del 1969 per violazione del principio di cui

all'art. 3 della Costituzione.

In entrambi i giudizi, con atto depositato, rispettivamente, il 5

febbraio e il 9 marzo 1991, si è costituito l'I.N.P.S. deducendo che

la pensione di riversibilità al coniuge superstite non può

assurgere a causa giustificativa di un sentito bisogno per la vita di

coppia ovvero per l'attuazione di una unione per meglio affrontare

insieme le esigenze quotidiane della esistenza.

D'altra parte, pur avendo previsto la sentenza della Corte n. 123

del 1990 un tendenziale avvicinamento fra il rapporto di lavoro

pubblico e privato, non risulta essersi ancora verificato un processo

di osmosi integrale fra i diversi tipi di rapporto.

Dal che discenderebbe che la disomogeneità fra lavoro pubblico e

privato comporta la non comparabilità degli specifici differenti

sistemi pensionistici, restando pertanto ininfluente, in punto, la

sentenza n. 123, inapplicabile ai trattamenti pensionistici previsti

dall'assicurazione generale obbligatoria. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze concernono identica questione: i relativi

giudizi vanno riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2.1 - L'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n.

1338 (Disposizioni per il miglioramento del trattamento di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti) nel testo riformulato dall'art. 24 della legge 30 aprile

1969, n.153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale, subordina il diritto alla

pensione di riversibilità per il coniuge, quando il lavoratore

pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del

settantaduesimo anno d'età, alla condizione che il matrimonio sia

durato almeno due anni.

2.2 - Il Pretore di Genova (ord. n. 758/90) dubita della

legittimità del disposto, assumendolo discriminatorio - ex art. 3

Cost. - e carente di ragionevole giustificazione la presunzione,

posta a fondamento della norma, di mancata rispondenza del

matrimonio, così contratto, ai contenuti e agli scopi del vincolo

coniugale. Le anzidette limitazioni si porrebbero in contrasto

altresì, secondo il remittente, tanto con i principi di tutela del

matrimonio e dell'istituto familiare posti dagli artt. 29 e 31 della

Costituzione, quanto - venendo meno la garanzia di assistenza e

previdenza - con quelli insiti nel successivo art. 38.

3. - La questione è fondata.

La Corte ha avuto già modo di riconoscere ed affermare come nella

sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il matrimonio non

possa, e non debba di conseguenza, sfavorevolmente incidere alcunché

che vi sia assolutamente estraneo, al di fuori cioè di quelle sole

regole, anche limitative, proprie dell'istituto: infatti, il relativo

vincolo, cui tra l'altro si riconnettono valori costituzionalmente

protetti, è e deve rimanere frutto di una libera scelta

autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della

persona umana e alle sue fondamentali istanze. In conclusione, esso

si sottrae a ogni forma di condizionamento indiretto ancorché

eventualmente imposto, in origine, dall'ordinamento.

Così, ricorda la Corte, sono stati già espunti, di recente,

dall'ordinamento medesimo disposizioni di stato, nell'ambito della

subordinazione militare, introducenti remore ostative alla libera

contrazione del vincolo (sentenza n. 73 del 1987); così, ancora,

normative consimili a quella ora in esame ed influenti sulla

regolamentazione previdenziale nell'area dell'impiego pubblico

(sentenza n. 123 del 1990). D'altronde, in punto di tale ultima

vicenda, si è rilevato come con il crescere dell'età media sempre

più va considerata, in tutte le sue implicazioni sociali, la

propensione da parte di soggetti in età non giovanile per un

rapporto di rimedio alla solitudine individuale.

Talché va osservato e riconfermato che per la loro immediata

incidenza sull'istituto matrimoniale, principi e disposizioni del

genere qui descritto si pongono del tutto irrazionali nel quadro

specifico, proprio al vincolo di coniugio.

Il che comporta, assorbita ogni altra prospettazione, anche per la

fattispecie odierna una declaratoria di illegittimità, ex art. 3

della Costituzione.

4. - Il Pretore di Torino (ord. n. 67 del 1991) solleva incidente

con analoghi contenuti. Tuttavia, il remittente, a parte il non aver

indicato i puntuali parametri costituzionali che si assumono violati,

dichiara espressamente "infondata, ma certo non in maniera manifesta,

la questione": la contraddittoria rimessione in tali ambigui termini

comporta l'inammissibilità dell'incidente medesimo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della

legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con

l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),

sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,

n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel

testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte