Sentenza n. 189/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/05/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 304/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento
costituzionale), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1994 dal
Tribunale di sorveglianza di Napoli sull'istanza proposta da Mallardo
Giovanni, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, chiamato a
pronunciarsi in merito ad una istanza intesa ad ottenere la
declaratoria di estinzione della pena principale e di quelle
accessorie a seguito di concessione della liberazione condizionale a
suo tempo disposta a norma dell'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n.
304, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 della medesima legge, nella parte in cui prevede la
revoca della liberazione condizionale "in ogni tempo" ove si
realizzino le condizioni che la norma stessa individua (commissione
di un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della
reclusione superiore nel massimo a quattro anni ovvero se risulti che
la liberazione condizionale è stata ottenuta a mezzo di
dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsità).
Dopo aver posto in risalto le notevoli peculiarità che
caratterizzano - rispetto all'istituto previsto dall'art. 176 del
codice penale - la liberazione condizionale "speciale" introdotta a
favore dei condannati per fatti di eversione che abbiano beneficiato
delle attenuanti della dissociazione o della collaborazione stabilite
dagli artt. 2 e 3 della stessa legge n. 304 del 1982, il giudice a
quo segnala anche le profonde diversità che separano nettamente fra
loro il regime della revoca sancito dalla norma oggetto di
impugnativa, rispetto alla disciplina che l'art. 177 del codice
penale detta in tema di revoca della liberazione condizionale ed
estinzione della pena. Diversità di disciplina, prosegue il giudice
rimettente, che ha indotto la giurisprudenza a ritenere inapplicabile
all'istituto previsto dalla legge speciale la libertà vigilata a
norma dell'art. 230, primo comma, numero 2, del codice penale,
proprio perché, non essendo prevista come causa di revoca la
violazione dei relativi obblighi, l'eventuale inottemperanza della
misura risulterebbe priva di qualsiasi sanzione.
Da ciò una "differenziazione ontologica" fra i due istituti posti
a raffronto, giacché, mentre quello disciplinato dall'art. 176 del
codice penale si atteggia nella prassi giudiziaria come misura
alternativa diretta a favorire il reinserimento sociale, in quanto la
reclusione è convertita in una misura limitativa della libertà
personale (tale dovendosi infatti qualificare la libertà vigilata,
anche alla luce della sentenza di questa Corte n. 282 del 1989),
l'istituto previsto dalla legge speciale non assume certo le
caratteristiche di misura alternativa, proprio perché non opera la
sostituzione della pena con un'altra ma si limita a far cessare
l'esecuzione della pena. Gli istituti, dunque, anche se nominalmente
uguali, presentano una diversa natura, al punto da indurre il giudice
a quo a ritenere la liberazione condizionale "speciale" più vicina
alla sospensione condizionale della pena (o al nuovo istituto
introdotto dall'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), in quanto
si sarebbe "in presenza di una rinuncia da parte dello Stato
all'esecuzione della condanna, che interviene nella fase esecutiva e
non in quella di cognizione". Tenuto conto, quindi, di tale
assimilazione "sul piano sistematico" e considerate le previsioni
dettate in tema di estinzione del reato dall'art. 167 del codice
penale (la cui disciplina generale è ripresa dall'art. 7 della legge
n. 304 del 1982) e di estinzione della pena dall'art. 93 del d.P.R.
n. 309 del 1990, la mancata previsione di un termine nell'art. 9
della legge n. 304 del 1982 determina, secondo il giudice a quo, una
ingiustificata disparità di trattamento "tra condannati ammessi, sia
pure con modalità e presupposti diversi, a fruire dello stesso
beneficio".
D'altra parte, osserva ancora il rimettente, la possibilità di
revocare in ogni tempo la liberazione condizionale non consente di
individuare il momento a partire dal quale può calcolarsi il decorso
del termine per ottenere la riabilitazione ed impedisce il decorso
dei termini di prescrizione della pena. L'impossibilità, quindi, di
conseguire la riabilitazione e, dunque, l'estinzione delle pene
accessorie e degli altri effetti penali della condanna,
contrasterebbe, secondo il giudice a quo, con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto si crea senza alcuna valida ragione "una
categoria di condannati diversi", e con l'art. 27, terzo comma, della
medesima Carta, giacché la riabilitazione "rappresenta il punto
terminale del cammino del condannato verso il completo reinserimento
sociale" e l'impossibilità di ottenere per suo tramite l'estinzione
delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna
mantiene in vita una serie di vincoli che non tengono alcun conto del
ravvedimento del condannato e del suo reinserimento sociale. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di sorveglianza di Napoli dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 29 maggio 1982,
n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale), nella
parte in cui stabilisce che è possibile "in ogni tempo" la revoca
della liberazione condizionale concessa ai sensi dell'art. 8 della
stessa legge. A parere del giudice a quo, la revocabilità sine die
del beneficio, sancita dalla norma oggetto di impugnativa al
realizzarsi delle condizioni ivi previste, determina effetti
confliggenti con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
in quanto l'impossibilità di conseguire la riabilitazione, e con
essa l'estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della
condanna, da un lato "crea senza alcun giustificato e plausibile
motivo una categoria di condannati diversi", generando una disparità
di trattamento tra persone ammesse a godere di benefici analoghi,
dall'altro si pone in contrasto con il principio costituzionale della
funzione rieducativa della pena, giacché "lascia persistere una
serie di limitazioni a prescindere dal ravvedimento e dal
reinserimento sociale del condannato".
2. - Sono note le ragioni di politica criminale che hanno ispirato
la disciplina di particolare favore dettata dalla legge n. 304 del
1982; e sulla "logica" sottesa a tale provvedimento sono fin troppo
eloquenti gli animati dibattiti svoltisi nel corso dei lavori
parlamentari, dal cui serrato dipanarsi traspare con chiarezza la
precisa scelta di introdurre un complesso di strumenti normativi
eccezionali, volti ad assecondare la dissociazione dall'allora
tristemente avvertito fenomeno della criminalità di tipo eversivo.
La liberazione condizionale speciale si iscriveva appieno in quella
logica, appalesandosi come strumento di natura squisitamente premiale
che relegava sullo sfondo la funzione rieducativa che, al contrario,
costituisce l'essenza dell'omonimo istituto ordinario. Come dottrina,
giurisprudenza e lo stesso giudice a quo ammettono, infatti, alla
liberazione condizionale prevista dalla normativa impugnata non si
accompagna la libertà vigilata, rendendosi così evidente come il
provvedimento liberatorio non sia volto al recupero "controllato" del
condannato ma, assai più semplicemente, ad impedire la prosecuzione
della esecuzione della pena. È significativo, a tale proposito, che
nel disegno di legge di iniziativa governativa (n. 1562 presentato al
Senato della Repubblica il 12 settembre 1981) fosse espressamente
prevista, all'art. 11, la inapplicabilità della "disposizione di cui
all'art. 230, n. 2, del codice penale" e si motivasse tale scelta
osservando come gli obblighi connessi alla libertà vigilata potevano
costituire "un ostacolo di fatto ad un eventuale espatrio" quando,
invece, si intendeva "non impedire che fra le misure adottabili nel
corso del Programma per la protezione dei testimoni" si potesse "far
ricorso anche all'espatrio".
La possibilità di revocare in ogni tempo la liberazione
condizionale, pertanto, si correlava intimamente al carattere
eminentemente premiale dell'istituto, così da fungere come adeguata
remora a commettere altri delitti o a rendere false dichiarazioni
collaborative per ottenere i benefici: un aspetto, quest'ultimo, che
trovava poi un simmetrico complemento nella eccezionale revisione in
peius prevista dall'art. 10 della stessa legge n. 304 del 1982, non a
caso recepita più di recente, in tema di criminalità mafiosa,
nell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Una eventuale
dichiarazione di illegittimità costituzionale, dunque, inciderebbe
direttamente su una precisa scelta operata dal legislatore, facendo
venir meno proprio quella funzione di remora che la revocabilità del
beneficio deve assumere nel sistema: il tutto, per di più, aggravato
dal fatto che si verrebbe a creare un istituto "nuovo" e tale da
generare esso stesso conseguenze di assai dubbia ragionevolezza, dal
momento che si assisterebbe al paradosso di far dipendere la
possibilità di revoca della liberazione condizionale dalla
circostanza, del tutto occasionale, che la sentenza la quale accerti
la falsità delle dichiarazioni sia divenuta irrevocabile prima o
dopo l'estinzione della pena in relazione alla quale il beneficio è
stato concesso. D'altra parte, non si vede per quale ragione, stante
proprio la peculiarità dell'istituto, il termine per la
riabilitazione dovrebbe essere assimilato in toto a quello previsto
per la riabilitazione ordinaria, ben potendo il legislatore prevedere
una diversità di regime in funzione della eterogeneità delle
situazioni, una delle quali - va aggiunto - connotata da quella
"eccezionalità" tipica dei provvedimenti di emergenza, fra i quali
va certamente iscritta la legge n. 304 del 1982.
D'altronde, è lo stesso rimettente a mostrarsi consapevole delle
notevoli peculiarità che caratterizzano la liberazione condizionale
"speciale" rispetto all'omonimo istituto disciplinato dall'art. 176
del codice penale, al punto da tentare ardite assimilazioni con altri
istituti che per la verità presentano caratteristiche quanto mai
variegate, quali la sospensione condizionale della pena che, pure,
riceve disciplina anch'essa speciale ad opera dell'art. 7 della
medesima legge n. 304 del 1982, ovvero la particolare ipotesi di
sospensione dell'esecuzione della pena detentiva prevista dall'art.
90 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in favore dei condannati
tossicodipendenti che abbiano in corso un programma terapeutico di
recupero. Tentativi, quelli accennati, che rivelano la sostanziale
impossibilità di ricondurre all'interno di un fenomeno unitario
istituti che per caratteristiche, disciplina positiva e ratio che li
ispira, presentano connotazioni fra loro profondamente eterogenee e
che pertanto si appalesano del tutto inidonei a fungere da adeguati
tertia comparationis agli effetti della soluzione delle censure che
il giudice a quo propone.
Ecco svelarsi, dunque, l'intima contraddittorietà che inficia la
premessa stessa da cui ha tratto alimento la questione. Da un lato,
infatti, si postula la "differenziazione ontologica" che separerebbe
nettamente tra loro la liberazione condizionale ordinaria da quella
speciale; dall'altro si enuncia un petitum meramente caducatorio che
dovrebbe rendere omologhi i due istituti. In sostanza, nella
prospettiva che il giudice a quo sembra coltivare, le due forme di
liberazione condizionale manterrebbero inalterate le proprie
caratteristiche, ma produrrebbero i medesimi effetti estintivi,
attraverso la vanificazione del meccanismo della revoca in ogni tempo
che costituisce proprio la connotazione più saliente della
liberazione condizionale speciale. Ove accolta, pertanto, la
soluzione che il rimettente sollecita darebbe vita ad una sorta di
ibrido tertium genus del tutto nuovo nel panorama degli istituti
positivamente disciplinati.
La pluralità delle possibili soluzioni, nessuna delle quali
costituzionalmente imposta, determina, quindi, l'inammissibilità
della questione, giacché spetta soltanto al legislatore il potere di
individuare un adeguato meccanismo correttivo che determini
l'auspicabile effetto di non escludere da un importante strumento di
emenda, quale è la riabilitazione, i condannati che si siano avvalsi
della normativa oggetto di censura, specie nelle ipotesi in cui, come
nel caso dedotto, si trovavano nelle condizioni per beneficiare della
liberazione condizionale ordinaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa
dell'ordinamento costituzionale), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
sorveglianza di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte