Corte costituzionale

Ordinanza n. 189/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 310 del codice

di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 16

settembre 1996 dal Tribunale di Catanzaro nei procedimenti di appello

proposti da Giovanni Saporito e da Giuseppe Notarianni, iscritte ai

nn. 1312 e 1319 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50 e 51, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, chiamato a decidere

sull'appello proposto da due imputati, in distinti procedimenti

penali, avverso i provvedimenti con i quali la corte d'assise

d'appello e la corte d'assise avevano respinto le istanze di revoca o

di sostituzione di misure coercitive personali, con due ordinanze di

analogo contenuto emesse il 16 settembre 1996 (rispettivamente reg.

ord. n. 1312 e n. 1319 del 1996) ha sollevato, in riferimento

all'art. 97, primo comma, della Costituzione, questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 310 cod. proc. pen., nella

parte in cui, prevedendo l'appello sulle decisioni in materia di

misure cautelari personali, attribuisce la competenza a decidere al

tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio

del giudice che ha emesso l'ordinanza (così come prevedeva l'art.

309, comma 7, cod. proc. pen., cui rinvia l'art. 310, comma 2, cod.

proc. pen.) anche quando i provvedimenti impugnati siano stati

adottati dalla corte d'assise o dalla corte d'assise d'appello;

che il giudice rimettente considera riservata alla

discrezionalità del legislatore l'individuazione del giudice

competente a deliberare sulla libertà personale dell'imputato

sottoposto a giudizio ed a decidere sulle relative impugnazioni di

merito, ma ritiene, tuttavia, che il giudice dell'appello debba

possedere - per struttura, composizione e qualificazione dei

magistrati - requisiti non inferiori a quelli del giudice che ha

adottato il provvedimento impugnato;

che l'attribuzione della cognizione delle impugnazioni dei

provvedimenti di un giudice collegiale ad un giudice equiordinato o,

addirittura, sottordinato viene denunciata come contraria ad ogni

criterio di "buon andamento", richiesto per i pubblici uffici

dall'art. 97 della Costituzione;

che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate,

giacché la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che

il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è

estraneo ai criteri di ripartizione delle competenze tra organi

giudiziari.

Considerato che le due questioni di legittimità costituzionale

hanno identico oggetto, investendo la stessa disposizione di legge in

riferimento al medesimo parametro costituzionale, e prospettano

profili analoghi, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere

decisi con unica pronuncia;

che le questioni riguardano l'appello contro le ordinanze in

materia di misure cautelari personali (art. 310 cod. proc. pen.),

venendo posta in discussione la legittimità costituzionale della

competenza del tribunale a decidere sull'appello contro tali

provvedimenti, anche se emessi dalla corte d'assise d'appello o dalla

corte d'assise;

che è denunciata la violazione del principio di buon andamento

dell'amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione),

giacché non sarebbe ragionevole devolvere alla cognizione di giudici

inferiori l'impugnazione di provvedimenti emessi da giudici che, per

struttura, composizione e qualificazione professionale dei magistrati

addetti, sono da considerare superiori;

che l'organizzazione dei pubblici uffici deve assicurare il buon

andamento della amministrazione (art. 97 della Costituzione), secondo

una regola che può riferirsi anche agli organi dell'amministrazione

della giustizia per quanto attiene all'ordinamento degli uffici

giudiziari ed al loro funzionamento, ma non riguarda l'esercizio

della funzione giurisdizionale (sentenza n. 122 del 1997; ordinanze

nn. 103 e 7 del 1997; ordinanze nn. 275, 159 e 99 del 1996) né le

regole processuali che disciplinano la ripartizione delle competenze

tra diversi giudici (sentenza n. 84 del 1996; ordinanze n. 147 del

1996 e n. 257 del 1995);

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 310 cod. proc.

pen., sollevate, in riferimento all'art. 97, primo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte