Sentenza n. 19/1956
Altra decisione · depositata il 12/07/1956 · relatore Antonino Papaldo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Regione autonoma della Sardegna in persona
del Presidente "pro tempore" della Giunta regionale, in base a
deliberazione della stessa Giunta in data 24 gennaio 1956, con atto
notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 1956
e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 28
successivo, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale,
limitatamente alla "parte che attiene ai servizi automobilistici e
tramviari", del D.P. 28 giugno 1955, n. 771, contenente norme sul
"Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione",
ed iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1956:
Udita nella pubblica udienza del 30 maggio 1956 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
Uditi gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la Regione
della Sardegna ed il sostituto avvocato generale dello Stato Elio
Vitucci per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto, in fatto:
Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il
20 febbraio 1956 e depositato in cancelleria il 28 successivo, la
Regione autonoma della Sardegna in persona del Presidente "pro tempore"
della Giunta regionale, in base a deliberazione della stessa Giunta in
data 24 gennaio 1956, impugnò innanzi a questa Corte il decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, intitolato
"Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione"
limitatamente alla "parte che attiene ai servizi automobilistici e
tramviari". È, premesso che il decreto anzidetto, a differenza
dell'altro per il decentramento dei servizi del Ministero
dell'industria (D.P. 28 giugno 1955, n. 620, art. 15), non contiene
alcuna riserva riguardo alle competenze statutarie delle Regioni ad
autonomia speciale, dedusse:
con il primo mezzo: la violazione dello Statuto speciale per la
Sardegna, art. 3, lettere a) e g), perché "se il decreto impugnato è
da ritenersi applicabile nella Regione sarda, esso invade un settore
affidato dallo Statuto alla competenza esclusiva, salvi i noti limiti
generali, del legislatore sardo, sia in quanto legifera in materia di
"trasporti" su linee automobilistiche e tramviarie (art. 3, lett. g),
sia in quanto detta norme circa la organizzazione degli uffici
destinati ad operare in questo settore (art. 3, lett. a);
con il secondo mezzo: la violazione degli articoli 3, lett. g), e 6
dello Statuto, perché "se il decreto impugnato è da applicarsi alla
Regione sarda, nel senso che gli Ispettorati compartimentali e gli
uffici distaccati della motorizzazione devono operare nell'Isola come
organi decentrati del Ministero (dei) trasporti, risulta invasa la
competenza amministrativa data alla Regione con il combinato disposto"
delle norme statutarie anzidette;
con il terzo mezzo: la violazione dell'art. 54 dello Statuto
speciale, perché il decreto impugnato, nell'ipotesi che si dovesse
ritenere applicabile nella Regione sarda, "concreterebbe una arbitraria
modificazione delle sopra menzionate disposizioni statutarie, posta in
essere senza la osservanza del procedimento speciale predisposto
dall'art. 54 (dianzi detto) e quindi con invasione delle competenze che
in... (tale) procedimento spettano sia al Parlamento della Repubblica,
sia all'organo legislativo ed eventualmente al Corpo elettorale della
Regione".
Concluse chiedendo che la Corte, "premesse le declaratorie che
riterrà del caso circa la portata del Decreto impugnato, ne
dichiarasse la illegittimità costituzionale per la parte che attiene
ai servizi automobilistici e tramviari".
Nel giudizio è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo (deduzioni
depositate il 12 marzo 1956):
A) che l'Alta Corte per la Sicilia aveva fermato "i seguenti
principii: a) le leggi dello Stato hanno efficacia simultaneamente in
tutto il territorio nazionale, senza che occorra alcun provvedimento di
ricezione da parte della Regione; b) qualora la legge nazionale abbia
dettato disposizioni in uno dei settori attribuiti alla competenza
regionale, i precetti di essa restano applicabili anche alla Regione
fin quando questa, nell'esercizio della propria autonomia, non
disciplini diversamente la materia. Che se, invece, la norma regionale
abbia preceduto quella statale, quest'ultima non è applicabile alla
Regione. Tra le due fonti legislative, quella generale (dello Stato) e
quella speciale (della Regione), prevale la seconda, in quanto,
appunto, norma speciale che deroga alla generale";
B) che questi principii "erano di comune conoscenza allorché venne
esaminato dalla Commissione parlamentare, istituita a norma della legge
di delega 11 marzo 1953, n. 150, lo schema preliminare del decreto per
il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, una parte del
quale è stata ora denunciata per illegittimità costituzionale", e
detta Commissione "deliberò la soppressione (verbale n. 25, pag. 172)"
di un certo art. 77, con tenuto nello schema originario, "in quanto non
può" , essa osservò, "non confermarsi il principio secondo il quale
le disposizioni delle leggi statali, emanate per la generalità del
territorio, entrano in vigore anche nel territorio delle Regioni a
statuto speciale dotate di particolare autonomia, fino a quando, nelle
attribuzioni della loro competenza legislativa per le materie a queste
riservate, tali Regioni non ritengano di adottare proprie e diverse
disposizioni";
C) che alla "citata giurisprudenza dell'Alta Corte siciliana... si
adeguarono tutte le altre magistrature, ordinarie ed amministrative,
che dovettero occuparsi della questione";
D) che alla stregua dei cennati principii giurisprudenziali e della
determinazione della menzionata Commissione parlamentare, "il conflitto
di carattere costituzionale, fra Stato e Regione, si pone allorché in
una delle materie "attribuite" (alla Regione) già esista una
disciplina regionale e ad essa lo Stato pretenda di sostituire la
propria, emanando una legge che venga esplicitamente dichiarata
applicabile proprio nel territorio di quella Regione", e "non sorge
qualora una legge nazionale, ancorché riguardi in tutto o in parte
materie attribuite alla competenza degli organi legislativi regionali,
venga emanata con carattere di generalità. Questa legge, secondo i
principii surriferiti, entra in vigore e si applica anche nelle
Regioni, a meno che venga ad incontrarsi con una legge regionale che
disciplini diversamente la materia. Si tratterà di accertare in fatto
l'esistenza di una legge regionale contraria o comunque incompatibile
con quella emanata dallo Stato, per dedurne se la materia ricada nella
disciplina generale o in quella speciale. Ma la individuazione della
norma giuridica applicabile al caso concreto, presupposto di ogni
interpretazione, è compito di ogni organo chiamato ad applicare la
legge; la questione, comunque, è del tutto estranea alla giurisdizione
della Corte costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità
delle leggi, ma non certo a pronunziare nel caso concreto quale tra le
varie leggi debba trovare applicazione". Sicché il ricorso è
inammissibile;
E) che, peraltro, non constando che la Regione abbia legiferato
nella materia de qua, essa manca d'interesse alla impugnazione proposta
e questa deve dirsi inammissibile anche per tale ragione.
La Regione ha replicato con note depositate il 16 maggio 1956,
dichiarando di essere "d'accordo nel ritenere che, in via di principio,
le leggi dello Stato hanno efficacia nel territorio delle Regioni
autonome, anche quando riguardano materia di competenza legislativa
regionale, fino a che le Regioni, nei limiti dei loro poteri, non
abbiano emanato una diversa legge regionale". Ha però soggiunto di
doversi "osservare (che essa) non ha impugnato il decreto legislativo
delegato 28 giugno 1955, n. 771, per la sola astratta ragione che il
decreto stesso detta norme in materia di trasporti su linee
automobilistiche e tramviarie, materia di competenza legislativa
regionale, ma per il fatto che esso, inteso ad un certo decentramento
della competenza amministrativa del Ministero dei trasporti nella
materia indicata, viene ad invadere la competenza amministrativa
riservata alla Regione, giusta l'articolo 6 dello Statuto". "Così
posta, - conclude la ricorrente - la questione rientra indubbiamente
nella giurisdizione della Corte costituzionale" , in quanto "si tratta
di stabilire se il decreto impugnato, che si pretende avere efficacia
anche nel territorio della Sardegna, sia o no conforme alle norme più
volte citate dello Statuto speciale per la Sardegna". Sicché
"l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di
giurisdizione della Corte costituzionale" è infondata. E "cade di
conseguenza anche la seconda eccezione di inammissibilità del ricorso
(per) difetto di interesse ad agire della ricorrente. La Regione non
intende far prevalere sulla legge statale una legge regionale che non
ha ancora emanata. Essa intende salvaguardare le competenze legislative
e amministrative che le derivano direttamente dallo Statuto avente
forza di legge costituzionale".Considerato, in diritto:
Le parti sono d'accordo nel riconoscere che l'intervento di una
legge statale in materia di competenza regionale non implica
limitazione dei poteri legislativi della Regione sarda, in quanto la
legge statale resterà in vigore, a norma dell'art. 57 dello Statuto
speciale, fino a quando la Regione non avrà esercitato, nella stessa
materia, la sua potestà legislativa. E poiché fino ad oggi è certo,
in fatto, che la Regione non ha emanato alcuna disposizione relativa ai
servizi automobilistici e tramviari, è fuori contestazione, in
diritto, che le norme impugnate costituiscono legittima emanazione del
potere legislativo dello Stato e non ledono la sfera di competenza
della Regione, la quale resta libera, per l'avvenire, di esercitare nel
medesimo campo le sue attribuzioni legislative a norma dello Statuto
speciale e nei limiti di esso, con l'effetto che le leggi regionali, in
quanto legittime nel loro contenuto, verranno a sostituirsi a quelle
statali ora in vigore.
Queste constatazioni, sulle quali la Corte concorda con le parti,
importano che una controversia circa la violazione della competenza
legislativa della Regione non esiste e non è mai esistita, non essendo
sorta alcuna causa sostanziale di dissidio fra Stato e Regione su
questo punto. Onde il primo motivo del ricorso è improponibile, per
inesistenza della materia del contendere.
È anche improponibile il secondo motivo del ricorso, con il quale
si deduce la violazione della sfera di competenza amministrativa della
Regione.
Intanto, si potrebbe osservare che, anche nei riguardi del secondo
motivo del ricorso, varrebbero le considerazioni fatte a proposito del
primo motivo. Se, infatti, la Regione può, con sue norme, disciplinare
questi servizi e attuare l'ordinamento degli uffici che vi sono
preposti, non si vede come si potrebbe verificare una sostanziale
lesione degli interessi della Regione dal momento che essa può, quando
vuole, emanare delle norme per creare propri organi in questo ramo di
amministrazione o per meglio definire, nei confronti degli uffici
statali, la competenza dei suoi organi amministrativi già esistenti.
Ed una questione di legittimità costituzionale potrebbe sorgere solo
se ed in quanto queste future norme regionali venissero ad esorbitare
dalla sfera di competenza della Regione. Ma la Corte ritiene di non
potersi astenere dal prospettare altre e più importanti ragioni che
inibiscono l'esame delle doglianze della Regione.
In primo luogo, si deve rilevare che la richiesta di dichiarazione
di illegittimità costituzionale di un intero testo legislativo "per la
parte che attiene ai servizi automobilistici e tramviari" non è
conforme, nel rito, al disposto dell'art. 23, primo comma, lettera a),
della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione all'art. 34 della legge
stessa, secondo cui debbono essere indicate le disposizioni della legge
o dell'atto avente forza di legge, viziate da illegittimità
costituzionale. La esigenza di una puntuale osservanza di questa norma
procedurale è manifesta, essendo essenziale alla struttura di questo
giudizio la precisa identificazione delle norme che la Corte dovrebbe
dichiarare illegittime. È questa esigenza risalta particolarmente nel
caso in esame. Dato che non tutte le norme del decreto presidenziale
impugnato potrebbero esser dichiarate illegittime nei confronti della
Regione, ma solo quelle che importassero menomazione della competenza
amministrativa della Regione stessa, è evidente che, in caso di
accoglimento del ricorso per questa parte, la Corte o dovrebbe
dichiarare, in via generica, illegittime tutte le norme del decreto
presidenziale solo in quanto violino la competenza amministrativa della
Regione o dovrebbe ricercare per proprio conto, ad una ad una, le norme
del decreto stesso da dichiarare illegittime. Ora, ognuno vede come la
seconda eventualità sia contraria a tutte le esigenze della struttura
di questo giudizio, non essendo lecito al Giudice sostituirsi alla
parte ricorrente nella identificazione delle norme della cui
legittimità si dovrebbe discutere. Ma non sarebbero meno rilevanti le
conseguenze, giuridiche e pratiche, che deriverebbero dalla prima
eventualità. Una pronuncia di questa Corte che dichiarasse
indiscriminatamente illegittime tutte le norme del decreto
presidenziale impugnato, solo se ed in quanto esse violino la sfera di
competenza amministrativa della Regione, creerebbe grande confusione,
perché lascerebbe a tutti, amministratori, funzionari e cittadini
chiamati ad interpretare, applicare ed osservare la legge, una
latitudine di indagine che servirebbe ben poco alla certezza del
diritto.
Ma questa deficienza di ordine formale, che potrebbe giustificare
una dichiarazione di inammissibilità dell'intero ricorso, viene nel
caso di specie a perdere d'importanza di fronte ad una ragione che
rende improponibile il secondo motivo del ricorso stesso. È questa
ragione di improponibilità appare alla Corte preminente, in quanto
attiene ai poteri dell'organo giudicante. In verità, la deficiente
indicazione delle norme di cui si deduce l'illegittimità è segno
manifesto di quella che è la reale portata della pretesa della
Regione, la quale, in sostanza, non chiede una dichiarazione di
illegittimità, bensì una positiva statuizione con cui la Corte
dovrebbe stabilire che le norme del decreto presidenziale impugnato non
si applichino alla Regione per quanto attiene alla competenza degli
organi amministrativi. Ora, la Corte deve notare che, così posto in
luce il vero significato della domanda della Regione, tale domanda non
può avere ingresso in questa sede, giacché nel giudizio di
legittimità costituzionale non possono, nel caso di accoglimento del
ricorso, essere adottate decisioni diverse dalla dichiarazione
d'illegittimità di determinate norme; e non è possibile che questo
giudizio abbia, in via principale, per oggetto la definizione di un
contrasto fra Stato e Regione basato sopra dissensi relativi alla
interpretazione di norme. Certo, anche al giudizio di legittimità
costituzionale è connaturale l'esigenza della interpretazione delle
norme giuridiche; ma è evidente che in tale sede la esatta
interpretazione deve essere mezzo al fine, ma non può costituire
l'oggetto principale della pronuncia.
È quindi, chiaro che non può essere esaminata qui la tesi della
Regione, secondo cui la competenza dei suoi organi amministrativi nasce
immediatamente dallo Statuto speciale senza bisogno di alcuna legge
statale o regionale che determini tale competenza e disciplini
l'esercizio dei relativi poteri. Una questione siffatta non può
essere introdotta in un giudizio di legittimità costituzionale nei
confronti di norme che, emanate per tutto il territorio nazionale, non
hanno regolato i rapporti fra gli organi dello Stato e quelli della
Regione. L'eventuale contrasto in ordine alla competenza
amministrativa potrebbe, se mai, dar luogo ad una pronuncia di questa
Corte in sede di decisione sopra un conflitto di attribuzione. Ma non
può la Corte considerare come un giudizio proposto per conflitto di
attribuzioni quello che, senza equivoco, è stato instaurato come
giudizio di legittimità costituzionale.
La improponibilità del primo e del secondo motivo del ricorso
travolge anche il terzo motivo. È manifesto che il decreto impugnato
non ha inteso modificare e non ha modificato - come, del resto, non
poteva modificare - lo Statuto speciale per la Sardegna, le cui
disposizioni circa la competenza legislativa e amministrativa della
Regione in materia di servizi automobilistici e tramviari restano
inalterate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improponibile il ricorso di cui in epigrafe, proposto
dalla Regione della Sardegna avverso il decreto del Presidente della
Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, relativo al decentramento dei
servizi del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in Concessione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Cosulta, il giorno 5 luglio 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI.
ECLI:IT:COST:1956:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte