Sentenza n. 19/1957
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1957 · relatore Antonino Papaldo
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 2 successivo ed iscritto al n. 50 del Reg. ric.
1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 26 luglio 1955,
n. 532, che determinava l'aliquota dell'imposta sull'entrata per il
commercio delle specialità medicinali.
Udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1956 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il ricorrente e l'avv. Giuseppe Chiarelli per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto 26 luglio 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 26 novembre dello stesso anno, l'Assessore
per le finanze di detta Regione determinava l'aliquota dell'imposta
sull'entrata per il commercio delle specialità medicinali. Con ricorso
depositato nella cancelleria di questa Corte il 21 marzo 1956, previa
notifica fattane al Presidente della Giunta regionale, con atto del
giorno precedente, il Presidente del Consiglio dei Ministri sollevava
conflitto di attribuzione, deducendo la violazione degli artt. 14, 15,
17 e 20 dello Statuto speciale per la Sicilia, nonché degli articoli
23 e 119 della Carta costituzionale in relazione all'art. 36 del
citato Statuto.
Premesso che gli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto non prevedono
attribuzione alla Regione di potestà legislativa, né primaria né
concorrente, in materia tributaria, e che l'art. 36 dello stesso
Statuto avrebbe il contenuto limitato di consentire alla Regione la
deliberazione di tributi propri, il ricorrente deduce che resta escluso
ogni potere della Regione di legiferare sui tributi erariali,
modificandone le aliquote.
Né in questa materia può ammettersi una potestà amministrativa
primaria della Regione, in quanto la norma contenuta nella prima parte
del primo comma dell'art. 20 dello Statuto siciliano, richiamando
soltanto gli artt. 14, 15 e 17, non contempla tale potestà
amministrativa rispetto alla materia tributaria. Non è, poi,
attualmente applicabile la seconda parte del primo comma dello stesso
art. 20, non essendo state ancora impartite direttive da parte del
Governo dello Stato.
Concludeva chiedendo che la Corte dichiari che ogni attribuzione in
materia di tributi erariali spetta allo Stato e che in particolare
spetta allo Stato (Ministro per le finanze) determinare le aliquote
dell'imposta sull'entrata, per l'effetto annullando il provvedimento
impugnato.
Si è costituito in giudizio il Presidente della Giunta regionale,
depositando, in data 9 aprile 1956, deduzioni, con le quali ha chiesto
che la Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso e comunque lo
respinga, dichiarando la competenza della Regione nella materia.
La difesa della Regione sostiene che, se fosse vero il presupposto
che l'atto in questione sia stato compiuto dalla Regione in esecuzione
di una legge statale, la inosservanza delle direttive del Governo dello
Stato provocherebbe un vizio dell'atto, che dovrebbe ricondursi
all'ipotesi della violazione di legge e non a quella dell'incompetenza,
facendo venire meno il presupposto del conflitto di attribuzione.
Soggiunge che altra tesi del ricorso è che l'attività di cui all'art.
20 dello Statuto avrebbe natura statale delegata. Se ciò fosse, "il
ricorso sarebbe irricevibile poiché il conflitto di attribuzione non
sorge se i due organi hanno natura parimenti statale".
Nel merito, premesso che è fuori discussione la natura
amministrativa dell'attività posta in essere con il provvedimento che
ha dato luogo al conflitto, la difesa della Regione sostiene che in
materia tributaria la Regione siciliana, sulla base dell'art. 36 del
proprio Statuto, dispone di una competenza legislativa primaria ed
esclusiva, salvo per quel che si riferisce alle imposte di produzione
ed alle entrate dei tabacchi e del lotto.
La competenza amministrativa spetterebbe alla Regione anche se, per
ipotesi, la competenza legislativa regionale in materia tributaria
avesse carattere concorrente e secondario: e ciò si evince, sia da un
principio generale collegato con l'art. 118 della Costituzione, in
virtù del quale spettano alla Regione le funzioni amministrative anche
nelle materie nelle quali la Regione disponga di sola competenza
legislativa secondaria, sia dalla considerazione che la competenza
legislativa tributaria della Sicilia, se intesa di carattere
complementare, dovrebbe essere ricondotta all'art. 17, lett. i, dello
Statuto e troverebbe, quindi, un aggancio formale, oltre a quello
sostanziale, con il conferimento di potere amministrativo attribuito
dall'art. 20 dello Statuto.
In ipotesi ancora più subordinata, la difesa della Regione deduce
che la competenza amministrativa della Sicilia trova il suo fondamento
nello stesso art. 20 che conferisce tale potestà non solo nelle
materie di cui agli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto, ma anche nelle
altre materie disciplinate da leggi statali, di modo che la Regione
siciliana ha una competenza amministrativa di carattere generale vuoi
per l'esecuzione delle leggi regionali, vuoi per l'esecuzione delle
leggi dello Stato. Né potrebbe ritenersi che la competenza
amministrativa attribuita alla Regione per la esecuzione delle leggi
statali resti sospesa in mancanza della formulazione di apposite o
specifiche direttive da parte del Governo, sia perché la direttiva
dello Stato, nell'ipotesi di mancata espressa formulazione, così come
per ogni altro atto discrezionale, è già contenuta, espressamente o
implicitamente, nella legislazione, nella quale l'atto amministrativo
trova il suo fondamento, sia perché l'opposta interpretazione
condurrebbe all'assurda conseguenza di ritenere che lo Statuto,
anziché allargare, abbia ristretto la sfera di decentramento già
realizzata per la Sicilia con la istituzione dell'Alto Commissariato.
All'udienza i difensori hanno illustrato le rispettive tesi,
insistendo nelle già dedotte conclusioni. Considerato in diritto :
Con sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957 in una controversia identica
a quella in oggetto, la Corte ha rigettato le eccezioni di
inammissibilità dedotte dalla difesa della Regione siciliana negli
stessi termini in cui sono state qui prospettate. Per le regioni
esposte nella richiamata decisione le eccezioni devono essere
rigettate.
La stessa sentenza ha risoluto tutte le questioni sollevate con
questo ricorso. Anche nel caso già deciso trattavasi di stabilire se
spettino alla Regione siciliana i poteri che, in base alle leggi dello
Stato, competono al Ministro per le finanze in materia di imposta
generale sulla entrata, poteri esercitati dall'Assessore per le finanze
della Regione con il decreto qui impugnato, analogo a quello che diede
luogo alla impugnazione definita con la sentenza più volte ricordata.
Tale decisione, premesso che alla Regione siciliana spetta, in virtù
dell'art. 36 dello Statuto, la potestà legislativa in materia
tributaria, dichiara che, per il necessario collegamento con tale
potestà, spetta anche alla Regione la potestà amministrativa nella
stessa materia. La decisione soggiunge che la legislazione regionale,
nella materia di che trattasi, non essendo questa menzionata nell'art.
14 dello Statuto, non può avere se non carattere concorrente e
sussidiario; da ciò si deduce che le leggi regionali riguardanti i
tributi debbono rispettare, non soltanto le leggi costituzionali ed i
limiti territoriali, ma anche quelli derivanti dai principi e dagli
interessi generali cui si uniformano le leggi dello Stato, secondo
quanto dispone la prima parte dell'art. 17 dello Statuto siciliano.
Inoltre, poiché risponde ad una esigenza fondamentale per l'economia e
per l'uguaglianza di tutti i cittadini, a qualsiasi parte del
territorio della Repubblica appartengano, che l'obbligazione tributaria
si ricolleghi ad un sistema unitario, in ordine alle caratteristiche di
ciascun tributo, ai cespiti colpiti ed alle modalità della
riscossione, occorre che anche a questa esigenza sia subordinata la
legislazione regionale, la quale deve essere quindi coordinata con la
finanza dello Stato e degli altri enti locali, affinché non derivi
turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale, e
deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della
legislazione statale per ogni singolo tributo.
Per quanto si riferisce alla fattispecie sottoposta al giudizio
della Corte, fattispecie analoga a quella ora in esame, la sentenza
più volte richiamata ha considerato che, non essendo state finora
emanate leggi per il passaggio dallo Stato alla Regione delle funzioni
e degli uffici statali in materia di tributi in genere e di imposta
sull'entrata in particolare, ad eccezione di quanto riguarda la
riscossione, le norme statali e regionali in atto vigenti non
contengono una sistemazione completa e definitiva dei rapporti
finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana. Ciò stante,
l'Assessore ha esercitato poteri che le leggi dello Stato demandano al
Ministro per le finanze e che, in mancanza di esplicite disposizioni,
non erano consentiti all'Assessore quando il decreto assessoriale è
stato emanato.
Per tali ragioni, che nella ricordata sentenza sono state
ampiamente esposte e che qui basta semplicemente richiamare in sintesi,
l'impugnato decreto dell'Assessore, avendo invaso la sfera di
competenza riservata allo Stato, deve essere annullato ai sensi degli
artt. 41 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando sul conflitto di attribuzione fra lo Stato e la
Regione siciliana, sollevato dallo Stato con ricorso 20 marzo 1956 in
relazione al decreto dell'Assessore per le finanze della Regione
siciliana 26 luglio 1955, n. 532:
respinta l'eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione
siciliana;
riconosciuta la potestà legislativa e amministrativa della Regione
in materia tributaria entro i limiti indicati nella motivazione;
dichiara la competenza dello Stato sulla materia di cui nel decreto
impugnato e
annulla il decreto dell'Assessore per le finanze 26 luglio 1955, n.
532.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte