Sentenza n. 19/1960
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/1960 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 130Costituzione
- art. 48d.P.R. 28/1959
citata
- art. 1d.P.R. 28/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dal dal Consiglio provinciale di Bolzano nella seduta del 13 novembre
1959 recante "Norma per l'attuazione delle competenze provinciali in
materia di case popolari", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 28 novembre 1959, depositato
nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 dicembre 1959 ed
iscritto al n. 21 del Registro ricorsi 1959.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano;
udita nell'udienza pubblica del 2 marzo 1960 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La
Greca, per il ricorrente, e gli avvocati Karl Tinzl e Giuseppe Guarino,
per la Provincia di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato alla Regione Trentino - Alto Adige e alla
Provincia di Bolzano il 28 novembre 1959 il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha impugnato innanzi a questa Corte la legge recante
"Norme per l'attuazione delle competenze provinciali in materia di case
popolari", approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano per la
seconda volta (a seguito di rinvio da parte del Commissario di Governo)
nella seduta del 13 novembre precedente.
La legge impugnata si compone di sette articoli. Di essi, il primo
demanda alla Giunta provinciale l'approvazione dei bilanci del locale
Istituto autonomo per le case popolari e il potere di annullare le
deliberazioni dello stesso Istituto non conformi alle leggi o agli
interessi dell'Istituto. L'art. 2 dispone che la legge statale 9 agosto
1954, n. 640 (contenente norme per l'eliminazione delle abitazioni
malsane), "si applica come legge della Provincia, salvo quanto disposto
nel D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, e negli articoli seguenti". Gli
artt. 3, 4, 5, 6, modificano gli artt. 1, 4, 6 e 8 dell'anzidetta legge
del 1954, sostituendo, nelle rispettive disposizioni, allo Stato la
Provincia e al Ministro dei lavori pubblici la Giunta provinciale.
L'art. 7 dispone che agli oneri finanziari che la nuova legge comporta
si provvederà "ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, ed;
occorrendo, con ulteriore apposito stanziamento nel bilancio della
Provincia".
Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri investe in
primo luogo l'intera legge: arbitrariamente la Provincia avrebbe
ritenuto di poter emanare norme di attuazione dello Statuto, mentre
l'art. 95, St. T. A. A. riserva allo Stato siffatta potestà normativa;
inoltre l'intera legge sarebbe illegittima perché contrasterebbe con
le norme di attuazione emanate dallo Stato col D.P.R. 26 gennaio 1959,
n. 28, e per di più pretenderebbe di modificarle. Passando poi
all'esame dei singoli articoli, il ricorso lamenta che:
1) il controllo di merito e la potestà di annullamento attribuiti
dall'art. 1 alla Provincia nei confronti degli atti dell'Istituto
autonomo case popolari contrasterebbero con le norme statali di
attuazione, da un lato, non potendo la Provincia ingerirsi nelle
attività edilizie dell'Istituto "non trasferite alla competenza
provinciale", e dall'altro perché interferirebbero con l'autonomia
dell'Istituto, salvaguardata da quelle norme; inoltre l'attribuzione
alla Provincia degli anzidetti poteri di controllo, esorbitanti dalla
sua competenza, rappresenterebbe violazione dell'art. 130 Cost. e
dell'art. 48, n. 5, St.T.A.A.;
2) gli artt. 3 - 6, modificativi della legge 9 agosto 1954, n. 640,
contrasterebbero anch'essi con le norme statali di attuazione dello
Statuto, dato che queste considerano tuttora operante nella Provincia
quella legge; inoltre esse contrasterebbero con l'art. 11, n. 11,
dello. Statuto, in quanto la materia delle abitazioni malsane - cui ha
riguardo la legge del 1954 - non rientra tra quelle attribuite alla
Provincia dall'anzidetta disposizione statutaria;
3) l'art. 7 violerebbe l'art. 81 Cost. per non avere indicato gli
specifici mezzi di copertura in relazione agli oneri inerenti alla
nuova legge.
Resiste al ricorso la Provincia di Bolzano, la quale si è
costituita nella cancelleria della Corte il 15 dicembre 1959, deducendo
in primo luogo che la potestà statale di emanare norme di attuazione
degli Statuti regionali si riferisce soltanto al passaggio del
personale e degli uffici dallo Stato alle Regioni o alle Provincie, e
non alle altre materie, per le quali non può esser disconosciuta
potestà normativa pienamente autonoma, nei limiti dello Statuto, agli
anzidetti enti. Comunque, - indipendentemente dal giudizio di
costituzionalità a quell'epoca pendente avverso le norme di attuazione
emanate al D. P. R; 26 gennaio 1959, n. 28, e deciso nelle more del
presente giudizio con la sentenza di questa Corte 26 gennaio 1960, n. 2
- la legge provinciale di cui si discute non contrasterebbe affatto con
quelle norme di attuazione.
Quanto all'art. 1, si rappresenta che l'art. 6 del D.P.R. n. 28,
riconosce esplicitamente alla Provincia la competenza legislativa, e
con ciò anche quella amministrativa, in ordine agli Istituti case
popolari (che sono istituti provinciali), "e, per quanto riguarda la
vigilanza, contiene soltanto nell'ultimo comma una riserva circa le
case costruite dallo. Stato a totale suo carico". Di conseguenza,
"salva questa eccezione, del resto impugnata", spetterebbe alla
Provincia, ai sensi degli artt. 13 e 48, n. 5, St., la vigilanza e la
tutela (e quindi anche la possibilità di annullare atti viziati nel
merito) nei confronti degli Istituti.
Quanto agli artt. 3 - 6 della legge impugnata, la Provincia deduce
che le norme di attuazione contenute nel D.P.R. n. 28 non
escluderebbero affatto il passaggio alla competenza provinciale della
"sottomateria" regolata dalla legge 9 agosto 1954, n. 640; che anzi,
riconoscendo espressamente gli artt. 3 e 11 di quelle norme la
competenza amministrativa della Provincia in tale "sottomateria", ciò
implicherebbe - ai sensi dell'art. 13 St. il riconoscimento alla
Provincia anche della potestà legislativa. Né lo Stato può dolersi
del fatto che la Provincia abbia dichiarato di far propria, in parte
conservandola, in parte modificandola, la legge del 1954, inerendo ciò
ai naturali poteri della Provincia in conseguenza del passaggio a essa
della potestà normativa: ai sensi dell'art. 92 St., infatti, nelle
materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, le
leggi statali conservano vigore solo fin quando non sia diversamente
disposto con leggi regionali o provinciali.
Quanto, infine, all'art. 7 della legge impugnata, la Provincia
deduce che, siccome la legge non contiene alcuna precisa indicazione di
spesa, e soltanto nel bilancio del 1960 potrà eventualmente esservi
bisogno di una spesa, "per ora deve bastare la previsione e l'impegno
generico per lo stanziamento della rispettiva copertura In quel
bilancio".
Come si è detto, il giudizio avverso le norme di attuazione dello
Statuto speciale pel Trentino-Alto Adige, approvate con D.P.R. 26
gennaio 1959, n. 28, è stato deciso, successivamente alla
presentazione del ricorso di cui si discute, con la sentenza di questa
Corte 22 gennaio 1960, n. 2, la quale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale soltanto di alcune disposizioni dell'art. 6, e
precisamente dell'ultima parte del primo comma (relativa al trattamento
da usare agli assegnatari degli alloggi degli Istituti di case
popolari) e dell'ultima parte del terzo comma (relativa alla nomina
degli amministratori degli Istituti stessi). Per il resto, il D.P.R. è
rimasto in vigore.
Nell'imminenza dell'udienza di trattazione, sia la difesa dello
Stato che quella della Provincia hanno depositato memorie illustrative
delle rispettive tesi. Oltre a ribadire i punti di vista già
enunciati, in esse vengono precisate le rispettive posizioni con
riferimento alla sopravvenuta sentenza n. 2.
Richiamandosi a quest'ultima, la difesa dello Stato osserva che,
sopravvivendo la disposizione del D.P.R. n. 28 del 1959, in virtù
della quale nella Regione Trentino-Alto Adige "gli Istituti aut. delle
case popolari continuano ad esser sottoposti alla vigilanza del
Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le loro attribuzioni
relative alle case costruite dallo Stato a totale suo carico", gli
Istituti case popolari del Trentino-Alto Adige sono, sì, soggetti,
oltre che al controllo statale, anche a quello della Provincia (per
ciò che riguarda l'attività relativa alle case non costruite a totale
carico dello Stato); ma, pure nell'ambito della competenza provinciale
di controllo, la determinazione della "intensità" e delle' "forme e
modalità" dei controlli non potrebbero spettare se non alla
legislazione statale: e ciò, da un lato, per la "logica del sistema",
in quanto, dovendo il controllo essere esercitato da due enti diversi,
"è evidente che un'unica norma debba disciplinarne l'attuazione, e
tale norma, in vista anche dell'interesse, che non può considerarsi
localizzato al territorio della Provincia, deve promanare dallo Stato";
dall'altro, perché così risulta dall'art. 1 del D.P.R. n. 28, in base
al quale è di competenza legislativa dello Stato "l'ordinamento e il
funzionamento degli enti ed istituti che hanno per fine la costruzione
e la gestione di case economiche e popolari e che svolgono la loro
attività anche al di fuori del territorio della Regione" (tra i quali
enti e istituti rientrerebbero appunto gli Istituti case popolari).
Donde l'illegittimità dell'art. 1 della legge impugnata.
Illegittimità rincarata dal fatto che l'articolo prevede un controllo
di merito destinato a essere esercitato in una forma diversa da quella
prevista dall'art. 130 Cost. e a incidere profondamente nell'autonomia
del l'ente controllato, del quale pretenderebbe "salvaguardare gli
interessi".
Con riferimento agli artt. 3 - 6 della legge impugnata, si aggiunge
agli argomenti già svolti che la legge 9 agosto 1954, n. 640, sulle
abitazioni malsane è volta alla tutela di interessi ultraregionali, i
quali impongono una soluzione unitaria, affidata allo Stato, tanto che
l'art. 3 del D.P.R. n. 28 del 1959 non ha voluto che passasse alle
Provincie la proprietà delle case costruite nella Regione in
attuazione di quella legge: "con la conseguenza che, almeno per queste
case, costruite dallo Stato con danaro proprio, neanche le attribuzioni
amministrative possono intendersi trasferite alla Provincia (sent. 2
del 1960, punto 5)". Inoltre, nel trasferire funzioni statali a organi
provinciali, il legislatore della Provincia non avrebbe tenuto conto
"che, comunque, a tanto può procedersi solo mediante specifiche norme
di attuazione (sent. 2 del 1960, punto 15, ult. parte)".
Nelle memorie della Provincia si afferma, innanzi tutto, che in
virtù del D.P.R. n. 28, si è operato il trasferimento alla Provincia
delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di case popolari:
donde la legittimità dell'attribuzione da parte della legge impugnata
agli organi provinciali di competenze già di organi statali. Si
aggiunge poi che la legge impugnata non ha invaso il campo attribuito
allo Stato dall'art. 95 St., in quanto le norme in essa contenute non
sono norme di attuazione dello, Statuto, nel senso del cit. art. 95,
bensì norme "emanate in base ed in conseguenza, e, si può aggiungere
senz'altro, in conformità alle norme di attuazione emanate dallo
Stato".
Con specifico riferimento all'art. 1 della legge impugnata si
osserva che la sent. n. 2 ha riconosciuto la competenza della Provincia
al controllo sull'Istituto case popolari, e si aggiunge che l'art. 1
contempla esclusivamente controlli di legittimità, tale dovendo esser
considerato anche quello in base al quale la Provincia può annullare
le deliberazioni dell'Istituto case popolari che importino evidente
lesione degli interessi propri.
Con riferimento agli artt. 2 - 6, si sottolinea che dagli artt. 1,
3 e 11 del D.P.R. n. 28 risulta il passaggio alla Provincia della
competenza legislativa e amministrativa nella materia di cui alla legge
9 agosto 1954, n. 640; e si aggiunge che nel ricorso dello Stato non si
presenta come motivo d'impugnativa il fatto che la Provincia abbia
"recepito" il testo di una legge statale. A parte che un tale sistema
di legislazione degli enti autonomi non è illegittimo .(come
risulterebbe anche dalla sentenza n. 2), un siffatto argomento non
potrebbe dunque esser posto a base dell'accoglimento del ricorso.
Con riferimento all'art. 7, la memoria ribadisce che l'art. 81
Cost. non esige l'indicazione "della cifra che sarà impiegata" ma
soltanto "l'indicazione di massima della fonte di copertura"; e tale
indicazione, sufficiente allo scopo, nella legge impugnata non manca.
All'udienza di trattazione del giudizio le difese hanno illustrato
e sviluppato le rispettive tesi. Considerato in diritto :
1. Il primo motivo del ricorso, col quale si denuncia la violazione
dell'art. 95 St. spec. T. A. A., in quanto con la legge impugnata la
Provincia di Bolzano si sarebbe arrogato il potere, non spettantele, di
emanare norme di attuazione dello Statuto, non ha fondamento.
Con la legge in esame - la quale si intitola "Norme per
l'attuazione delle competenze provinciali in materia di case popolari"
- anche se, come si dirà, ha esorbitato dai limiti della propria
potestà normativa, la Provincia infatti non ha preteso di dettar norme
di attuazione dello Statuto, bensì semplicemente di legiferare
nell'ambito della competenza, che ha ritenuto spettarle ai sensi dello
Statuto e delle norme di attuazione emanate dallo Stato.
2. - Nel trattare delle altre censure contenute nel ricorso
conviene esaminarle con riferimento ai singoli articoli della legge
impugnata e nell'ordine di questi.
L'art. 1 della legge sottopone al controllo della Provincia il
bilancio preventivo e il conto consuntivo del locale Istituto autonomo
per le case popolari, nonché tutte le deliberazioni da esso adottate,
disponendo che tale controllo si esercita, per quanto riguarda il
bilancio e il conto, sottoponendoli all'approvazione della Giunta
provinciale, e, per quanto riguarda le altre deliberazioni, consentendo
alla stessa Giunta di chiederne copia e di annullarle allorché esse
siano illegittime (in quanto "violino le leggi ed i regolamenti e lo
statuto dell'Istituto") o siano palesemente non opportune (in quanto
"importino una evidente lesione degli interessi dell'Istituto"). Nei
confronti del bilancio e del conto la legge prevede dunque un controllo
di merito (mediante approvazione), mentre nei confronti delle altre
deliberazioni prevede un controllo di legittimità (possibilità di
annullamento di quelle illegittime) e di merito (possibilità di
annullamento di quelle palesamente inopportune).
Nel ricorso si denuncia che gli anzidetti controlli di merito e la
potestà di annullamento contrasterebbero con le norme di attuazione
dello Statuto regionale contenute nel D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28
(dato che queste "salvaguardano il carattere autonomo del suddetto
Istituto"), e, inoltre, contrasterebbero con l'art. 130 Cost. e con
l'art. 48, n. 5, St. speciale. Ma l'assunto, nei suoi termini
generali, non ha fondamento. È da osservare innanzitutto che è
improprio il richiamo all'art. 130 Cost. (il quale, mentre ammette
illimitatamente il controllo regionale di legittimità sugli atti degli
enti locali, limita il controllo di merito sugli atti stessi alla
richiesta motivata di riesame), in quanto il controllo sugli atti degli
enti locali nel Trentino-Alto Adige è disciplinato dall'art. 48, n.
5, St. spec., che affida alle Provincie "la vigilanza e la tutela" su
tali enti. Orbene, tale formula statutaria (e in particolare la
possibilità della "tutela") certamente consentono alla legislazione
autonoma, nelle materie di sua competenza, sia la possibilità di
sottoporre ad approvazione gli atti degli enti soggetti a controllo,
sia la possibilità di sottoporli ad annullamento quando siano
"evidentemente" contrastanti con gli interessi degli enti stessi;
quanto poi alla possibilità di sottoporre ad annullamento gli atti
comunque contra jus, essa è sempre stata considerata, nella nostra
legislazione, come manifestazione tipica della "vigilanza". Né alcuna
disposizione del D.P.R. n. 28 e in specie l'art. 6, che riguarda
espressamente gli Istituti autonomi case popolari - si oppone, in via
generale e assoluta, a controlli di legittimità e di merito del tipo
di quelli esaminati.
Il ricorso aggiunge però che le denunciate illegittimità
sussisterebbero quanto meno per ciò che riguarda il controllo sugli
atti posti in essere dall'Istituto autonomo case popolari di Bolzano in
relazione ad attività edilizie non trasferite dal D.P.R. n. 28 alla
competenza provinciale. In effetti, se l'annullamento delle
deliberazioni dell'Istituto da parte della Giunta provinciale previsto
dai commi secondo e terzo dell'articolo in esame, e la richiesta da
parte della stessa Giunta di qualsiasi deliberazione o atto
dell'Istituto, prevista dal 2 periodo del primo comma, fossero
consentiti anche in relazione a simili attività edilizie, le
disposizioni anzidette sarebbero in insanabile contrasto col disposto
della la parte del terzo comma dell'art. 6 D.P.R. n. 28 (riconosciuta
legittima dalla sentenza 22 gennaio 1960, n. 2, di questa Corte), in
base alla quale "gli Istituti autonomi per le case popolari continuano
ad essere sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici
per quanto riguarda le loro attribuzioni relative alle case costruite
dallo Stato a totale suo carico". La Corte ritiene però di aderire
all'interpretazione delle anzidette disposizioni, data, durante la
discussione orale, dai rappresentanti della Provincia, nel senso che
esse riguardano semplicemente le deliberazioni inerenti alle attività
edilizie passate alla competenza provinciale, e non anche quelle
inerenti alle altre attività dell'Istituto. In questa interpretazione
conforta anche il titolo della legge, il quale la dichiara volta alla
"attuazione delle competenze provinciali in materia di case popolari".
Accettata tale interpretazione - come la Corte ritiene di dover
fare - la denunciata illegittimità non sussiste nelle riferite
disposizioni.
A diversa conclusione bisogna giungere per la disposizione -
contenuta nel 1 periodo del primo comma - che sottopone i bilanci
preventivi e i conti consuntivi dell'Istituto all'approvazione della
Giunta provinciale. Dato il carattere unitario di tali atti di
amministrazione, nei quali, anche in considerazione della
indissociabilità delle spese generali dell'Istituto, la parte relativa
alla gestione dei fondi, delle attività e delle spese di pertinenza
statale non può essere avulsa dalle altre parti, qui non è possibile
che il controllo si eserciti rispettivamente, dallo Stato e dalla
Provincia, limitatamente a una parte soltanto o a singole parti. E
siccome il sistema instaurato dall'art. 6 del D.P.R. n. 28 non consente
alla Provincia il sindacato sull'attività dell'Istituto relativa ai
settori di pertinenza finanziaria dello Stato, è da ritenere che
occorrono norme di attuazione destinate a coordinare controllo statale
e controllo provinciale sui bilanci e sui conti consuntivi
dell'Istituto.
Sussiste dunque, per il lo periodo del primo comma dell'art. 1, il
contrasto col sistema dell'art. 6 D.P.R. n. 28. Onde va dichiarata
l'illegittimità costituzionale della disposizione.
3. - In ordine ai successivi articoli della legge provinciale
impugnata, l'illegittimità denunciata consiste, in sostanza, nel fatto
che con essi la legge avrebbe valicato i limiti fissati alla
legislazione provinciale dalle norme di attuazione emanate col D.P.R.
26 gennaio 1959, n. 28, dato che questo - come si esprime l'Avvocatura
dello Stato - "conferma operante nella Provincia di Bolzano" la legge
statale 9 agosto 1954, n. 640.
L'art. 2 della legge impugnata dispone: "La legge 9 agosto 1954, n.
640, si applica come legge della Provincia, salvo quanto disposto nel
decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, e negli
articoli seguenti"; e gli artt. 3, 4, 5 e 6 apportano modificazioni al
contenuto di vari articoli della stessa legge 640. In tal modo la
Provincia ha ritenuto di essere sottentrata interaramente allo Stato e
di avere acquistato potere di legiferazione nel campo governato
dall'anzidetta legge statale del 1954.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri contesta alla Provincia -
appellandosi al D.P.R. n. 28, e alla citata sentenza di questa Corte
22 gennaio 1960, n. 2, che ebbe a giudicare di esso - ogni potestà
legislativa in detto settore.
Si potrebbe in primo luogo osservare - con riferimento a uno dei
rilievi contenuti nel ricorso - che molte disposizioni della legge 640
attengono a materie estranee all'edilizia popolare ed economica. E di
esse, mentre taluna rientra nella competenza provinciale (così la
materia urbanistica, cui si riferiscono gli artt. 16 e 17 della legge,
e che è riconosciuta alla Provincia dall'art. 11, n. 6, dello Statuto
speciale), non ugualmente può dirsi per varie altre. Gli artt. 2, 10,
li della legge attengono infatti, rispettivamente, alla dichiarazione
di inabitabilità dei locali malsani e allo sgombero di essi, nonché
alle misure per eliminare materialmente la possibilità che essi
vengano ridestinati ad alloggio; mentre gli artt. 14 e 15 riguardano
materia tributaria. Ciò solo potrebbe bastare a far dichiarare
l'illegittimità costituzionale - quanto meno parziale - dell'art. 2
della legge impugnata. Ma, ad avviso della Corte, esiste una ragione
unitaria e assorbente per escludere che la Provincia possa far propria
qualsiasi parte del contenuto della legge statale del 1954, e quindi.
modificare la relativa disciplina.
Se è vero, infatti - come sottolinea nel suo argomentare la difesa
della Provincia di Bolzano -, che la recente sentenza n. 2 di questa
Corte ha affermato che - salvo le riserve di competenza statale
enunciate nell'art. 1 del D.P.R. n. 28 - le Provincie del Trentino-Alto
Adige dispongono oggi nella materia dell'edilizia popolare di tutta la
potestà normativa, occorre altresì tener presente che quella sentenza
ha dichiarato inoltre non costituire lesione dell'autonomia delle
Provincie il fatto che, per la necessità di soddisfare particolari
interessi di carattere nazionale, lo Stato emani in materia proprie
leggi destinate a favorire, a carico della propria finanza,
l'incremento edilizio in singoli settori. Beninteso - e ciò va subito
precisato - la sussistenza di tale potestà statale e l'esercizio di
essa non escludono, né fanno venir meno in tutta la materia e nei
singoli settori di essa - salvo quelli elencati nell'art. 1 D.P.R. n.
28 -, la potestà della Provincia di operare con proprie leggi e con
propri mezzi.
Orbene, se in particolari settori - tra i quali appunto quello
dell'edilizia destinata a consentire la sistemazione degli allocati in
abitazioni malsane (art. 10 legge n. 640) - lo Stato ha ritenuto di
assumere a totale suo carico le spese necessarie, evidentemente nel
presupposto del preminente interesse nazionale dei relativi bisogni (e
per lo più sollecitato da gravi ragioni contingenti delle quali non
può non prendere diretta cura); e se, relativamente a tali settori, il
D.P.R. n. 28, in occasione del trasferimento alle Provincie di Trento e
di Bolzano dei poteri in materia di edilizia popolare ed economica, ha
ritenuto di non trasferire anche il carico finanziario e la proprietà
degli immobili (v. l'art. 3, comma secondo, del decreto n. 28, nonché
la sentenza n. 2 citata) - con ciò dimostrando il perdurante interesse
statale a che le esigenze in questione continuino a esser soddisfatte
anche in quelle Provincie autonome - ; è da escludere che per i
settori stessi lo Stato abbia voluto col decreto n. 28 rinunciare alla
potestà normativa, e anzi addirittura (dato che ciò consegue
necessariamente al trasferimento della potestà normativa ad altri
enti) abbia voluto disinteressarsi della conservazione della normativa
già instaurata e vigente.
La verità è che, se non può negarsi che anche nei settori di cui
trattasi - e in particolare in quello dell'edilizia destinata a dare
alloggio agli occupanti di abitazioni malsane - le Provincie del
Trentino-Alto Adige hanno acquistato il potete di provvedere
autonomamente con proprie leggi e con propri mezzi, non per questo deve
considerarsi venuto meno il potere dello Stato di provvedere anche in
quella Regione con proprie leggi e con propri mezzi alla soddisfazione
dei perduranti interessi nazionali, sia per integrare le provvidenze
previste dalla legislazione provinciale, sia per sopperire alla carenza
di esse.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, e in armonia col
secondo comma, il primo comma dell'art. 3 del decreto n. 28, per la
parte che riguarda il trasferimento alle Provincie di Trento e di
Bolzano delle "attribuzioni amministrative che la legge 9 agosto 1954,
n. 640, demanda agli organi centrali e periferici del Ministero dei
lavori pubblici in materia di edilizia popolare ed economica", non va
dunque inteso - come vorrebbe la Provincia di Bolzano - come una norma
di attuazione dello Statuto regionale volta a operare il trasferimento
alle Provincie delle funzioni amministrative statali inerenti a una
materia passata (ai sensi degli artt. 11 e 13 St. spec.) alla
competenza legislativa e amministrativa delle Provincie stesse. Esso va
invece considerato (in armonia con le disposizioni attinenti allo
stesso settore contenute nell'art. 11 del decreto n. 28) come una norma
(emanata in base a un potere discrezionale) di contenuto specificativo
delle disposizioni statutarie (norma cioè del tipo di quelle comprese
nell'art. 1 dello stesso decreto n. 28), volta ad attribuire alle
Provincie la sola potestà amministrativa in un settore del quale lo
Stato ritiene di non disinteressarsi, e nel quale continua a operare
con proprie leggi e propri mezzi. Norma destinata dunque (al pari delle
disposizioni contenute nell'art. 11) a trasferire alle Provincie
attribuzioni amministrative, che, volendo, lo Stato avrebbe anche
potuto ritenere. Le potestà amministrative delle Provincie nello
specifico settore regolato dalla legge 640 del 1954 traggono quindi il
titolo non dallo Statuto regionale, bensì dal decreto n. 28 del 1959.
Una volta operato, da quest'ultimo provvedimento, il trapasso alle
Provincie delle attribuzioni amministrative anzidette, è evidente che
le Provincie hanno anche il potere (ex art. 11, n. 1 e n. 11, St.
spec.) di dettare le norme di organizzazione occorrenti per distribuire
tra i propri organi e uffici le attribuzioni in precedenza esercitate
dagli organi e uffici statali. Tuttavia ciò non le autorizza in alcun
modo a por mano alle disposizioni statali del 1954 in materia di
alloggi popolari per gli occupanti di abitazioni malsane.
Quanto precede dimostra peraltro, a un tempo, l'infondatezza
dell'affermazione contenuta nella memoria dell'Avvocatura dello Stato,
secondo la quale, nel campo regolato dalla legge del 1954, le Provincie
del Trentino-Alto Adige, oltre a non possedere potestà legislativa,
non possederebbero neanche potestà amministrativa. Nonostante
l'univoco dettato del primo comma dell'art. 3 decreto n. 28 del 1959,
l'Avvocatura invoca, a sostegno della sua affermazione, la sentenza n.
2 di questa Corte, più volte citata. Ma il richiamo non è
appropriato. La sentenza n. 2 infatti ha negato alla Provincia non
qualsiasi potestà amministrativa nel settore in questione, bensì
semplicemente quella specifica potestà della quale si .dibatteva nel
giudizio da essa deciso: e cioè la potestà amministrativa
strettamente inerente alla conservazione, al patrimonio statale, delle
case di cui trattasi - conservazione sancita nel secondo comma dello
stesso articolo, e contro la quale appunto (e soltanto) era rivolto il
motivo di impugnativa esaminato e deciso al punto 50 (cui l'Avvocatura
dello Stato si richiama) della sentenza della Corte.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,
nonché degli artt. 3, 4, 5, 6 della legge impugnata e, in conseguenza,
anche dell'art. 7, il quale ha riguardo alla copertura degli oneri
finanziari derivanti appunto dagli artt. da 2 a 6.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale: a) della disposizione,
contenuta nella prima parte del comma primo dell'art. 1 della legge
approvata per la seconda volta dal Consiglio provinciale di Bolzano
nella seduta del 13 novembre 1959, avente a oggetto "Norme per
l'attuazione delle competenze provinciali in materia di case popolari",
in base alla quale "sono sottoposti all'approvazione della Giunta
provinciale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto
autonomo per le case popolari"; b) degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 della
stessa legge;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale delle rimanenti disposizioni dell'art. 1
dell'anzidetta legge, in riferimento all'art. 130 Cost., all'art. 48,
n. 5, St. spec. T.A.A., e al D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 marzo 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte