Sentenza n. 19/1964
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/03/1964 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 29d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 77Costituzione
- art. 37legge 218/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa
il 23 gennaio 1963 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile
vertente tra Annoni Agnese e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 102 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 145 del 1 giugno 1963.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Annoni Agnese;
udita nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
udito l'avv. Franco Agostini, per Annoni Agnese.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione notificato il 12 dicembre 1961, la signora
Agnese Annoni in Rimoldi conveniva davanti al Tribunale di Milano
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, esponendo di avere
inutilmente richiesto le prestazioni antitubercolari in favore del
proprio marito invalido, perché la domanda era stata respinta dal
Comitato esecutivo competente in base all'art. 29 del decreto
presidenziale 26 aprile 1957, n. 818, il quale richiede che il marito
di donna assicurata sia "vivente a carico della stessa". Affermava
peraltro che, in ogni caso, la norma doveva ritenersi illegittima,
avendo introdotto innovazioni restrittive rispetto alle leggi vigenti,
e perciò chiedeva che l'Istituto fosse condannato a corrispondere al
marito le prestazioni assicurative antitubercolari, con ogni pronuncia
conseguenziale.
L'Istituto si costituiva regolarmente e chiedeva di essere assolto
dalla domanda, sostenendo la legittimità del rifiuto opposto ad essa
in base alla disposizione ricordata e la infondatezza della questione
di costituzionalità proposta in via subordinata dalla attrice.
Il Tribunale, dopo avere escluso che la disposizione dell'art. 29
citato potesse essere interpretata nel senso sostenuto dall'attrice, e
cioè distinguendo due categorie di beneficiari, il marito invalido ed
il marito a carico della moglie, ancorché non invalido, riteneva
peraltro fondato il dubbio che la prima parte della disposizione possa
avere introdotto una innovazione restrittiva, esorbitando dai limiti
fissati dalla legge delegante, e ciò in violazione dell'art. 76 della
Costituzione.
Di conseguenza, con ordinanza 23 gennaio 1963, sospendeva il
giudizio in corso e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per la
soluzione della questione di legittimità del primo comma dell'art. 29
del decreto presidenziale 26 aprile 1957, n. 818, ove si "richiede, per
il marito di donna assicurata, il requisito della vivenza a carico
della stessa".
L'ordinanza, iscritta al n. 102 del Registro ordinanze del 1963, è
stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata
ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati in data 18 aprile
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 1 giugno
1963, n. 145.
Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la signora Agnese
Annoni Rimoldi, mentre non si è avuta costituzione dell'Istituto, né
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gli argomenti dell'attrice si trovano illustrati nella memoria
depositata il 28 novembre 1963, nella quale si richiamano le
considerazioni esposte nell'ordinanza del Tribunale; si sostiene poi
che la disposizione non può essere compresa né fra le norme di
attuazione della legge delegante, né fra le transitorie, ma che anzi
essa contrasta decisamente con il sistema costruito dalle leggi
precedenti, subordinando il diritto alle prestazioni per la tubercolosi
a una nuova condizione, la vivenza a carico, e restringendo così il
contenuto dei diritti soggettivi degli assicurati. Inversamente,
l'equiparare la moglie al marito invalido non solo corrisponderebbe
all'indirizzo di parificazione fra l'uomo e la donna sancito dalla
Costituzione, ma corrisponderebbe a corretti principi assicurativi, nei
confronti dei quali interessa solo la posizione del coniuge
dell'assicurato o dell'assicurata, e ai fini particolari
dell'assicurazione, che deve tutelare i lavoratori e familiari dalla
tubercolosi.
All'udienza la difesa della Annoni insisteva nelle conclusioni già
formulate. Considerato in diritto :
Nella ordinanza del Tribunale di Milano si afferma nel modo più
esplicito che la controversia principale pendente davanti ad esso non
potrebbe essere definita indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 29
del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ove si richiede, per il marito di
donna assicurata, il requisito della vivenza a carico della stessa; e
si premette una esauriente dimostrazione, oltre che della rilevanza
della questione, della non manifesta infondatezza del dubbio che la
disposizione citata, richiedendo il requisito della vivenza a carico
della moglie da parte del marito invalido, possa avere introdotto una
innovazione restrittiva, esorbitando dai limiti fissati dalla legge
delegante.
In realtà, l'art. 69 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nel testo
già modificato dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1116, e poi sostituito
dall'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, disponeva che le
prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura della tubercolosi si
estendevano a favore della famiglia dell'assicurato, e precisava che
quali componenti della famiglia dovevano intendersi, oltre alla moglie
dell'assicurato e al marito invalido di donna assicurata, altri parenti
dell'assicurato; ma per questi ultimi prevedeva il requisito che essi
fossero "viventi a carico" dell'assicurato, mentre non faceva menzione
del requisito stesso né per la moglie dell'assicurato, né per il
marito di donna assicurata, richiedendo rispetto a quest'ultimo la
condizione di "invalido".
L'esame del primo comma dell'art. 29 del D.P.R. n. 818 del 1957,
sottoposto al giudizio della Corte, sembra sufficiente a dimostrare la
illegittimità della disposizione per eccesso di delega, poiché esso
risulta chiaramente dettato al solo scopo di inserire la condizione che
il marito di donna assicurata per la tubercolosi risulti "vivente a
carico della stessa"; e l'inserzione avrebbe dovuto essere ritenuta
superflua, ove quella condizione fosse già stata preveduta nelle
disposizioni vigenti.
L'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non conteneva alcuna
delegazione al Governo a provvedere a limitare il diritto alle
prestazioni assicurative o a subordinarlo a condizioni o presupposti
non previsti da norme anteriori (compito che, all'occorrenza, avrebbe
dovuto essere espletato dalla legge medesima, nella quale non mancano
disposizioni contenenti modificazioni e integrazioni della legislazione
precedente); pertanto la restrizione introdotta con l'art. 29 del
decreto legislativo presidenziale configura un caso di violazione
dell'art. 77 della Costituzione, da cui deriva la illegittimità
costituzionale della norma stessa;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta nel
primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile
1952, n. 218, e in riferimento all'art. 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte