Sentenza n. 19/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1968 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre
1951, n. 1425, promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1966 dal
Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Di Francia
Alfonsina ed altri e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta
al n. 104 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 175 del 16 luglio 1966.
Visti gli atti di costituzione di Di Francia Alfonsina, Esterina e
Francesco e dell'Opera per la valorizzazione della Sila;
udita nell'udienza pubblica del 28 febbraio 1968 la relazione del
Giudice Enzo Capalozza;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per i Di Francia, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera Sila.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1951,
n. 1425, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n.
299 del 31 dicembre dello stesso anno), vennero espropriati in danno
del signori Alfonsina, Esterina e Francesco Di Francia e trasferiti in
proprietà dell'Opera per la valorizzazione della Sila, terreni per una
superficie di ettari 319, 48, 20, siti in contrada Spineto dell'agro di
Aprigliano.
Nel corso del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Cosenza con
citazione 1 febbraio 1965, diretto ad ottenere la restituzione del
terreni, i Di Francia sollevavano la questione di legittimità
costituzionale del citato decreto di esproprio, sotto il profilo che in
esso decreto si era fatto riferimento alle risultanze del nuovo catasto
entrato in conservazione nella zona il 1 agosto 1953, anziché alle
risultanze in atto alla data del 15 novembre 1949.
Costituitosi il contradittorio, l'Opera per la valorizzazione della
Sila, resistendo alla domanda, deduceva che gli attori non avevano mai
lamentato il mancato rispetto del limite di trecento ettari posto
dall'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. "legge Sila").
Sul mancato riferimento nel decreto di esproprio alle risultanze del
catasto in atto alla data del 15 novembre 1949, l'Ente convenuto
osservava che la legge n. 230 del 1950 (c.d. "legge Sila"), a
differenza della successiva legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. "legge
stralcio"), non richiede alcun riferimento alle risultanze catastali e
che, pertanto, per determinare la quota di scorporo ai sensi della
legge de qua, si deve fare riferimento unicamente alla consistenza
patrimoniale effettiva. A giudizio dell'Ente convenuto, una conferma
della sua tesi si trarrebbe dall'ordinanza n. 173 del 23 dicembre 1963
con la quale questa Corte, in una controversia in tema di riforma
fondiaria, nella quale era parte la stessa Opera per la valorizzazione
della Sila, per giudicare della legittimità del decreto di esproprio
in relazione alla quota espropriata, rinviava gli atti al giudice a quo
perché fosse accertata l'effettiva consistenza del terreni, senza
tener conto delle risultanze né del vecchio né del nuovo catasto.
Il Tribunale di Cosenza con ordinanza del 12 marzo 1966 rimetteva a
questa Corte la questione di legittimità costituzionale, in relazione
agli artt. 76 e 77 della Costituzione, del suindicato decreto di
esproprio per il mancato riferimento alle risultanze del catasto in
conservazione alla data del 15 novembre 1949.
Sulla non manifesta infondatezza della questione osserva il
Tribunale che, per quanto sia esatto il rilievo dell'Ente convenuto che
gli attori non hanno mai lamentato la violazione del limite di trecento
ettari, è nondimento incontestato che il piano ed il decreto di
esproprio hanno tenuto conto del dati catastali non ancora attivati
nella zona alla data del 15 novembre 1949, mentre il riferimento ai
dati catastali in vigore a tale data, nel sistema della legislazione
della riforma fondiaria, è requisito di natura procedurale essenziale
per la legittimità dei decreti di scorporo, requisito che, sebbene
prescritto esplicitamente soltanto per la c.d. "legge stralcio" (legge
n. 841 del 1950), varrebbe anche per la c.d. "legge Sila". Di qui
l'incostituzionalità del denunziato decreto di esproprio per eccesso
di delega, indipendentemente dalla circostanza che, in concreto, sia
stato violato o meno il limite di trecento ettari.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 16 luglio 1966.
Nei termini di legge si sono costituiti nel presente giudizio i
signori Di Francia e l'Opera per la valorizzazione della Sila, difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato.
La difesa degli espropriati chiede che sia dichiarata
l'illegittimità del decreto di esproprio, sostenendo che anche per le
espropriazioni disposte ai sensi della c.d. "legge Sila", la quota di
scorporo sia determinata sulla base delle risultanze catastali in atto
alla data del 15 novembre 1949; ed al riguardo deduce che in entrambe
le leggi di riforma si è adottato tale criterio formale e si è
scartato quello fondato sulle effettive misurazioni del terreni, a
motivo delle lungaggini e delle difficoltà cui avrebbero dato luogo; e
aggiunge che, essendo stata accertata la violazione del criterio
accolto dal legislatore, si era, nel giudizio di merito, ritenuto
superfluo accertare se, in concreto, fosse stato rispettato il limite
di trecento ettari per ciascuno degli espropriati, ma che, in effetti,
per taluno di essi, tale limite è stato violato.
L'Avvocatura generale dello Stato chiede, invece, che la questione
sia dichiarata infondata, e ripropone anche in questa sede gli
argomenti già addotti in tal senso, dall'Opera, nel giudizio di
merito.
Entrambe le parti hanno presentato nei termini brevi memorie
illustrative a conforto delle rispettive conclusioni. La difesa delle
parti private sottolinea, tra l'altro, che la tesi dell'Ente di
riforma, secondo cui dovrebbe farsi riferimento alle effettive
estensioni del terreni, è contraddetta dallo stesso provvedimento
denunziato che si riferisce invece ai dati del nuovo catasto e pertanto
ad un criterio formale e non effettivo; e contesta la tesi, data per
pacifica dall'Ente di riforma, secondo la quale non sarebbe stato
violato il limite di trecento ettari, deducendo che il relativo
accertamento dovrà, occorrendo, essere compiuto dal giudice di merito.
L'Avvocatura insiste invece nel sostenere che non v'è questione fra le
parti sul rispetto del suddetto limite alla cui tutela sarebbero
predisposte tutte le garanzie previste dalla c.d. "legge Sila" circa
l'estensione del suolo da espropriare, e deduce che l'avere gli
espropriati ripiegato sull'assunto della violazione del limite suddetto
è un indice della debolezza delle loro argomentazioni difensive.
All'udienza di trattazione i difensori delle parti hanno insistito
nelle rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
Il D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1425, emanato in applicazione della
legge 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. "legge Sila"), viene denunziato a
questa Corte per il solo fatto d; non essersi riferito alle risultanze
del catasto in conservazione nella zona alla data del 15 novembre 1949.
Non si deduce, nell'ordinanza di rinvio, la violazione del limite del
trecento ettari né si lamenta che non sia stata tenuta presente la
consistenza terriera effettiva degli espropriati alla data sopra
indicata.
La questione è infondata.
La "legge Sila", nell'assoggettare ad espropriazione i terreni di
proprietà privata, suscettibili di trasformazione, ha adottato, come
criterio determinante, quello della loro appartenenza a persone o
società che "al 15 novembre 1949 avevano più di trecento ettari", e
non quello basato su un riferimento a dati catastali, a motivo
dell'uniformità del terreni e della vetustà del catasto nel
territorio considerato (cfr. Relazione al Senato del Ministro
proponente, doc. n. 744). Consegue da ciò che, nel sistema della
"legge Sila", le proprietà soggette ad espropriazione, in quanto
superiori al limite sopra indicato, non possono essere determinate se
non sulla base della consistenza terriera effettiva degli espropriandi
alla data del 15 novembre 1949, a prescindere da qualsiasi riferimento
a risultanze catastali. L'adozione di questo diverso criterio di
espropriazione, riferito immediatamente alla superficie del terreni da
espropriare, dà anche ragione della differente disciplina seguita
nelle due leggi di riforma fondiaria per determinare la proprietà
esente dallo scorporo, che, nel sistema della "legge Sila", deve essere
individuata con esclusivo riferimento alla sua superficie effettiva,
anziché sulla base del reddito dominicale, quale risulta dalle tavole
catastali, secondo il sistema seguito, invece, dalla legge 21 ottobre
1950, n. 841 (c.d. "legge stralcio").
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Cosenza
con ordinanza 12 marzo 1966 sulla legittimità costituzionale del
D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1425, in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte