Sentenza n. 19/1969
Altra decisione · depositata il 17/02/1969 · relatore Giuseppe Branca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi:
1) con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,
notificato il 3 luglio 1968, depositato in cancelleria il 17 successivo
ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1968;
2) con ricorso del Presidente della Regione sarda, notificato il 29
luglio 1968, depositato in cancelleria l'8 agosto successivo ed
iscritto al n. 19 del Registro ricorsi 1968;
per conflitti di attribuzioni tra lo Stato e la Regione sarda
sorti, rispettivamente, a seguito;
1) della nota 4 maggio 1968 della Regione sarda, relativa alla
nomina, da parte del Consiglio regionale, di una Commissione speciale
di indagine sulla gestione e sui compiti dell'E.T.F.A.S.;
2) del provvedimento con cui il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste ha approvato il bilancio preventivo dell'E.T.F.A.S. per
l'esercizio 1967.
Visti gli atti di costituzione della Regione sarda, del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
udita nell'udienza pubblica del 5 gennaio 1969 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Gastone Dallari,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministro per
l'agricoltura e foreste, e l'avv. Pietro Gasparri, per la Regione
sarda.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso depositato il 17 luglio 1968 il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha denunciato, per conflitto di attribuzione, la
nota 4 maggio 1968 con cui la Regione sarda lo informava che, in seno
al Consiglio regionale e in attuazione d'un ordine del giorno di
quest'ultimo, s'era provveduto alla nomina d'una Commissione speciale
di indagine sulla gestione e sui compiti dell'E.T.F.A.S. (ente di
sviluppo dell'agricoltura in Sardegna).
Secondo la Presidenza del Consiglio questi atti regionali (ordine
del giorno, nomina della Commisisone e atti connessi) sarebbero
illegittimi perché toccano "materie riservate in via originaria allo
Stato" (situazione patrimoniale, attrezzature dell'E.T.F.A.S., riforma
e trasformazione agraria e rapporti cogli assegnatari di terreni: cioè
riforma fondiaria, di competenza statale) o "materie ritenute non
delegate" dallo Stato (personale dell'E.T.F.A.S.) o "materie delegate
al Presidente della Giunta regionale" e, perciò stesso, di competenza
statale, estranee ai poteri del Consiglio della Regione. Ne
risulterebbero violati: l'art. 3, lett. a, dello Statuto poiché
l'E.T.F.A.S. è ente statale; l'art. 6 poiché si tratta d'un campo in
cui mancherebbe la potestà amministrativa regionale, originaria o
delegata; l'art. 47 poiché alle funzioni affidate al Presidente della
Giunta regionale non corrispondono affatto poteri del Consiglio.
2. - La Regione sarda, con atto e con memoria depositati il 18
luglio 1968 e il 2 gennaio 1969, eccepisce innanzi tutto
l'improponibilità del ricorso non essendovi stato nel caso un
provvedimento dell'esecutivo regionale o un atto legislativo regionale,
ma solo un ordine del giorno, atto interno del Consiglio della Regione,
che non dà luogo a conflitto.
D'altronde il Consiglio ha esercitato un potere d'inchiesta, già
riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1966 e
spettantegli in tutte le materie che interessino la Regione "ai fini di
presentare alle Camere voti e proposte" (art. 51 Statuto).
Del resto l'E.T.F.A.S., pur essendo un ente statale, svolge anche
compiti della Regione, "sotto le direttive e la vigilanza dei
competenti organi regionali", come hanno stabilito il D.P.R. 14
febbraio 1966, n. 257 (che inoltre ha delegato alla Regione le funzioni
amministrative spettanti al Ministero ex legge 14 luglio 1965, n. 901)
e la sentenza del 1966 n. 37 della Corte costituzionale. L'E.T.F.A.S.
"lavora anche per la Regione", che perciò è interessata alla
situazione patrimoniale dell'ente (tanto che partecipa alla gestione),
al modo come viene utilizzato il suo personale, alla sua attività di
"trasformazione" ed è cointerassata con lo Stato all'attività di
riforma (espropri, assegnazioni e riscatto di terreni). Ma l'inchiesta
del Consiglio regionale è soprattutto necessaria ai fini d'una
"razionale, democratica ed efficiente organizzazione dell'ente" per
l'attuazione del piano di rinascita (legge il giugno 1962, n. 588):
punto, dell'ordine del giorno denunciato, sul quale il ricorso "non ha
trovato nulla da dire".
3. - Il Presidente del Consiglio, nella memoria depositata il 2
gennaio 1969, afferma la proponibilità del ricorso, poiché la
deliberazione consiliare seguita da un atto esecutivo è un
provvedimento che ha l'effetto esterno di consentire il sindacato
sull'azione di un ente statale. Nel merito, il richiamo alla sentenza
del 1966 n. 29 è inconferente poiché questa ha precisato che sono
legittime solo le inchieste consiliari "riconosciute di spettanza" del
Consiglio e perché l'art. 51 dello Statuto, consentendo di presentare
voti o proposte alle Camere, si riferisce soltanto a materie di
competenza regionale.
4. - Dopo il ricorso dello Stato la Regione ha impugnato, per
conflitto d'attribuzione, il provvedimento con cui il Ministero
dell'agricoltura ha approvato il bilancio preventivo dell'E.T.F.A.S.
per l'esercizio 1967. Esso violerebbe gli artt. 3, lett. d, 4, lett.
c, e 6 dello Statuto insieme con la legge 14 luglio 1965, n. 901 e il
D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, poiché l'istituzione dell'E.T.F.A.S.,
pur essendo questo un organo statale e uno strumento della riforma
fondiaria, non ha svuotato la competenza regionale in materia di
agricoltura, di bonifiche, di miglioramento e trasformazione fondiaria
(sentenza n. 37 del 1966 della Corte costituzionale). Perciò il
D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, art. 1, comma quinto, deve essere
interpretato nel senso che contenga una delega alla Regione sarda di
tutte le funzioni amministrative affidate al Ministero dallo stesso
decreto (oltreché dalla legge 14 luglio 1965, n. 901) salvo "quelle
concernenti l'amministrazione del personale". Ne deriverebbe che anche
l'approvazione del bilancio dell'E.T.F.A.S. (art. 5 D.P.R. cit.)
rientra nella potestà regionale, che, là dove è previsto "un
concerto" col Ministero del tesoro, si eserciterebbe parallelamente a
quella di quest'ultimo.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro per
l'agricoltura e foreste, nell'atto depositato il 14 agosto 1968, negano
che all'art. 1, comma quinto, del D.P.R. del 1966 n. 257 debba darsi
l'interpretazione estensiva difesa dalla Regione: infatti le norme con
cui lo Stato delega l'esercizio di proprie potestà sono, per ciò
stesso, di stretta interpretazione, tanto più che, là dove col D.P.R.
si sono delegati poteri diversi da quelli attribuiti al Ministero della
legge del 1965 n. 901, lo si è detto espressamente (artt. 3, 4, 7
D.P.R. cit.); e questa legge - si precisa nella memoria depositata il 2
gennaio 1969 - delega alla Regione soltanto compiti di amministrazione
attiva (integrazione e incentivazione di attività agricole), non di
vigilanza e di controllo.
5. - La Regione sarda, nella memoria depositata il 2 gennaio 1969,
replica osservando che l'art. 1, comma quinto, del D.P.R. non è un
precetto eccezionale di stretta interpretazione; che, delegando alla
Regione i poteri spettanti al Ministero dell'agricoltura ex legge del
1965 n. 901, non si riferisce soltanto alla competenza in questa legge
espressamente attribuita, ma anche a quelle derivantigli implicitamente
da essa: cioè a tutte le funzioni amministrative inerenti alla
materia, escluse solo quelle relative al personale (ché altrimenti i
poteri delegati alla Regione sarebbero scarsissimi, anzi uno solo); che
l'interpretazione estensiva è suggerita dal confronto della norma con
quella successiva (art. 5) da cui derivano le funzioni ministeriali di
controllo; che infine gli artt. 4 e 7, richiamati dalla difesa statale,
non provano niente in contrario, ma anzi rivelano l'ampiezza della
delegazione di poteri.
6. - Nella discussione orale le parti hanno illustrato
ulteriormente le proprie tesi. Considerato in diritto :
1. - Le due cause, avendo ad oggetto analoghe questioni, si
decidono con unica sentenza.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha denunciato, per
conflitto di attribuzione, il provvedimento con cui il Presidente del
Consiglio regionale sardo, attuando una deliberazione di quest'ultimo,
ha nominato una speciale "commissione consiliare di indagine". Poiché
essa ha il compito di indagare e riferire "sulla gestione e sui
compiti" dell'E.T.F.A.S., ente statale (sentenza n. 37 del 1966),
l'atto di nomina ha rilevanza esterna ed è idoneo a determinare un
conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione. Perciò non può
accogliersi l'eccezione di improponibilità avanzata dalla difesa
regionale.
Il ricorso è fondato.
Se al compito di attingere notizie non si accompagnassero
corrispondenti obblighi o soggezioni di organi, funzionari od agenti
dell'E.T.F.A.S., il provvedimento impugnato sarebbe incensurabile.
L'indagine della Commissione si arresterebbe alla soglia
dell'E.T.F.A.S. mentre, esercitandosi dall'esterno con la raccolta di
informazioni su di esso, potrebbe giovare alla politica agraria della
Sardegna; il Consiglio regionale ne trarrebbe orientamenti per la
propria attività legislativa (art. 3, lett. d, Stat.) o per avanzare
alle Camere voti e proposte (art. 51); né i confini della competenza
statale sarebbero varcati ché l'ente di sviluppo non ha verso la
Regione un diritto alla propria "riservatezza".
Ma la Commissione nominata dalla Presidenza del Consiglio regionale
è una vera Commissione "d'inchiesta" con poteri d'intervento
all'interno dell'E.T.F.A.S.: lo si ricava dalla natura dei compiti che
le sono stati assegnati, non potendosi indagare sulla situazione
patrimoniale e sulla struttura concreta dell'ente senza l'esame di
documenti interni e senza l'interrogazione di funzionari; lo si legge
nelle premesse della deliberazione consiliare, che ricollega
l'inchiesta all'inefficienza del "controllo" del Presidente della
Giunta regionale e alla necessità di "avere un quadro completo,
aggiornato e diretto della situazione dell'ente"; lo si scorge nelle
deduzioni della stessa Regione, che tra l'altro individua
nell'E.T.F.A.S. "uno strumento della politica e dell'amministrazione
regionale".
Sotto questo aspetto il provvedimento impugnato eccede la
competenza regionale poiché presuppone una potestà di vigilanza e di
controllo consiliare su un ente di Stato che svolge essenzialmente
funzioni statali di riforma fondiaria ed agraria (cit. sent. 1966 n.
37); funzioni che non mutano natura se vengono delegate alla Regione.
Che questa abbia la legislazione esclusiva in materia di agricoltura e
foreste e che perciò l'E.T.F.A.S. operi anche in un campo riservato
alla Regione, è innegabile: tanto e vero che alla nomina del consiglio
di amministrazione e del collegio sindacale partecipa l'esecutivo
regionale (art. 2 della legge di delegazione n. 901 del 1965 e artt.
4, 7 della legge delegata n. 257 del 1966); ma l'interesse e l'azione
propriamente regionale sono così amalgamati, nella struttura e nei
compiti dell'E.T.F.A.S., con l'interesse e l'azione statale che il
controllo giustificato da quelli non può svolgersi senza incidere
profondamente su questi: come dire che la Commissione inquirente,
indagando nel nome della competenza regionale, colpirebbe
necessariamente la potestà dello Stato; conseguenza del difetto d'un
coordinamento che, richiesto dal sistema oltreché dalla legge di
delegazione n. 901, non è stato ancora attuato (v. anche sentenza
citata della Corte, n. 37 del 1966).
La Regione sarda ha osservato che l'art. 51 dello Statuto non
potrebbe attuarsi se non si consentisse al suo Consiglio di raccogliere
elementi per far voti e proposte alle Camere su materie che interessano
la Sardegna; ma l'argomento prova troppo e, se fosse esatto,
permetterebbe alla Regione di esercitare, a quello scopo, un controllo
penetrante su tutti gli uffici e gli enti statali che operano nel suo
territorio: l'art. 51, piuttosto, deve essere inteso nel senso che
quegli elementi potranno essere raccolti dal Consiglio regionale solo
nell'esercizio di poteri derivantigli, sulle singole materie, da altre
norme statutarie, come s'è detto che avverrebbe nel caso della
semplice raccolta di notizie.
È vero che la Regione, sotto la "vigilanza" dei suoi organi, può
affidare all'ente di sviluppo altri compiti "nell'ambito della propria
competenza" (art. 1, penultimo comma del D.P.R. 1966 n. 257): in questo
campo una Commissione consiliare d'inchiesta sarebbe legittima se il
suo potere si limitasse al controllo dell'efficienza dell'E.T.F.A.S.
rispetto all'applicazione di tali compiti; ma la deliberazione del
Consiglio regionale va tanto oltre quei limiti che non è possibile
isolare, in seno ad essa e giudicandosi un conflitto di attribuzione,
la parte da ritenere legittima: insomma il vizio già rilevato travolge
necessariamente l'intero atto.
3. - Quanto alla seconda causa, il contrasto fra Stato e Regione si
pone in questi termini: l'uno ritiene che col D.P.R. del 1966 n. 257 si
siano delegate alla Regione solo le funzioni attribuite espressamente
al Ministero dell'agricoltura dalla precedente legge del 1965 n. 901
(escluse quelle relative al personale); l'altra nel suo ricorso afferma
che le siano state delegate tutte le funzioni amministrative spettanti
al Ministero (escluse quelle relative al personale e perciò) comprese
quelle di vigilanza e di tutela: poiché in queste rientra
l'approvazione del bilancio preventivo dell'E.T.F.A.S. (art. 5, lett.
c), il provvedimento con cui il Ministro lo ha approvato per l'anno
finanziario 1967 sarebbe illegittimo.
Il ricorso è infondato.
Nel testo dell'art. 1, comma quinto, del D.P.R. del 1966 n. 257
("Sono delegate alla Regione sarda le funzioni amministrative che la
legge 14 luglio 1965, n. 901, demanda al Ministero dell'agricoltura
salvo ecc.") la delegazione è limitata alle potestà attribuite al
Ministero dalla legge precedente (escluse quelle relative al
personale): potestà inerente a materie (piani di valorizzazione, studi
e ricerche) delle quali non fa parte l'approvazione del bilancio (v.
art. 3, ultimi due commi, e art. 6, penultimo comma, legge del 1965 n.
901). Il terzo comma dello stesso art. 1 sottopone gli enti di sviluppo
alla vigilanza e alla tutela del Ministero dell'agricoltura: se
l'esercizio di tali potestà, in cui rientra l'approvazione del
bilancio, si fosse voluto delegare alla Regione, anche a questo terzo
comma si sarebbe richiamato il successivo comma quinto, anziché alla
sola legge precedente.
Del resto, che i poteri di vigilanza e di tutela non siano stati
delegati alla Regione, si può dedurre anche dai lavori preparatori
della legge del 1965 n. 901: la proposta di delegare alla Sardegna
l'esercizio di ampie potestà amministrative, presentata in ciascuno
dei rami del Parlamento, fu immediatamente respinta e il Ministro per
l'agricoltura osservò che, dopo l'approvazione della legge, si sarebbe
soltanto dato "corso ad una delega per alcuni "compiti" (Atti
parlamentari del Senato, IV leg., vol. XV, pagg. 14413, 14753, 14755 e
della Camera, IV leg., vol. XVII, pagg. 16819, 16812): è per lo meno
improbabile che poco dopo lo stesso Governo, col successivo D.P.R.,
abbia concesso alla Regione proprio quanto aveva negato di poterle
attribuire.
L'approvazione del bilancio da parte del Ministero dell'agricoltura
è perciò atto legittimo, emanato da esso nell'esercizio di propria
potestà.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta al Consiglio regionale sardo la nomina
d'una Commissione d'indagine sull'E.T.F.A.S. avente i poteri indicati
nella deliberazione consiliare (ordine del giorno) del 23 gennaio 1968,
e annulla pertanto la detta deliberazione e il successivo decreto
presidenziale regionale di nomina;
dichiara inoltre che spetta allo Stato (Ministro per l'agricoltura
di concerto col Ministro per il tesoro) l'approvazione del bilancio
preventivo dell'E.T.F.A.S. per l'anno finanziario 1967.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte