Sentenza n. 19/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/02/1970 · relatore Costantino Mortati
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 12 novembre 1969, concernente
conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale
dell'Amministrazione regionale, promosso con ricorso del Commissario
dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 20 novembre 1969,
depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 10 del
registro ricorsi 1969.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore
Costantino Mortati;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il ricorrente, e l'avv. Pietro Virga, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 20 novembre 1969, il Commissario dello
stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12 novembre 1969,
concernente conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del
personale dell'Amministrazione regionale. Si premette all'esposizione
dei motivi che la legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, ebbe all'art.
16 a regolare per la prima volta il trattamento di quiescenza del detto
personale con rinvio alle norme vigenti per i dipendenti dello Stato,
prevedendo all'uopo l'istituzione di un apposito Fondo speciale per le
pensioni: Fondo poi costituito, in gestione autonoma, secondo lo
Statuto approvato con D. P. Reg. 30 giugno 1962, n. 2, e già
disciplinato con la precedente legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2,
con cui si regolavano le due fonti di finanziamento (costituite da
erogazioni della Regione e da contributi dei dipendenti), ed a cui si
affidava, fra gli altri, il compito di curare la liquidazione di
un'indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio con
diritto a pensione. Si fa poi presente come la misura di detta
indennità venne elevata in virtù della successiva legge 1 febbraio
1963, n. 11, il cui art. 6 stabilì che la maggiorazione venisse
corrisposta con efficacia retroattiva, a decorrere dall'entrata in
vigore della citata precedente legge n. 2 del 1962, ai collocati a
riposo prima della sua entrata in vigore.
Finalmente la legge denunciata veniva a stabilire che la
rivalutazione dell'indennità di buonuscita fosse effettuata anche per
il personale cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della
legge 1 febbraio 1963, n. 11, e ciò sulla base degli emolumenti fissi
è continuativi vigenti alla data del 1 gennaio 1962, per il
coefficiente attribuito agli interessati all'atto della cessazione dal
servizio.
Quest'ultimo provvedimento legislativo sembra al Commissario dello
Stato incostituzionale per i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 17, lett. f, dello Statuto siciliano
perché, vertendosi in materia di legislazione per la previdenza ed
assistenza sociale non esclusiva della Regione, non sono stati
rispettati i minimi dei principi e degli interessi generali cui si
ispira l'analoga legislazione dello Stato; secondo tali principi,
infatti, la funzione dell'indennità di buonuscita consiste
nell'assicurare al dipendente un trattamento in capitale in modo da
consentirgli il nuovo inserimento nel contesto sociale e pertanto non
sono concepibili sue rivalutazioni successive, del genere di quelle
previste per il trattamento pensionistico, che ha diversa natura;
b) violazione dell'art. 14, lett. q, dello Statuto siciliano, in
quanto, ove anche si ritenga che l'indennità di buonuscita rientri
nella materia dello stato giuridico ed economico del personale
regionale, la riliquidazione retroattiva di essa si risolverebbe in una
misura di liberalità a favore degli ex dipendenti, che, anche se ne
riconoscesse l'ammissibilità, esulerebbe dalla competenza per detta
materia;
c) violazione del principio costituzionale di eguaglianza, poiché
la legge crea sperequazioni all'interno della stessa categoria dei
pensionati, rispetto a coloro che furono collocati a riposo
successivamente al 1 gennaio 1962;
d) altra violazione si avrebbe per la retrodatazione di effetti su
rapporti già esauriti nel tempo, e più specialmente con riferimento
alla elargizione di capitali rispetto a cui i principi precludono
l'applicazione di norme di carattere retroattivo;
e) violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto la legge
non prevede la copertura del nuovo onere gravante a carico della
Regione per effetto della legge impugnata.
Il Presidente della Regione siciliana, costituitosi in giudizio col
patrocinio dell'avv. prof. Pietro Virga con atto di deduzioni
depositato il 9 dicembre 1969, ha replicato:
a) che l'indennità di buonuscita non rientra nella materia
riguardante la "legislazione sociale" bensì in quella concernente lo
"stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione", in quanto
non ha natura assistenziale ma è collegata strettamente al trattamento
pensionistico che ne costituisce il presupposto; per cui la competenza
legislativa regionale non è vincolata al rispetto dei principi
generali dell'ordinamento statale; che comunque l'ordinamento statale
non esclude la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, come
risulta dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, che ha
analogamente disposto per i dipendenti degli enti locali, assicurati
presso l'INADEL, in posizione analoga con quella dei dipendenti della
Regione, sicché, anche ad ammettere che la materia rientri nella lett.
f dell'art. 17, vi sarebbe il rispetto dei principi della legislazione'
statale;
b) che, lungi dal determinare una disparità di trattamento, la
legge impugnata tende proprio a porre rimedio alla arbitraria
discriminazione compiuta dalla legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11,
la quale aveva stabilito che la riliquidazione dell'indennità
avvenisse soltanto a vantaggio degli impiegati collocati a riposo dopo
il 1 gennaio 1962 e non anche di quelli collocati a riposo prima di
tale data;
c) che la Costituzione vieta le leggi retroattive solo in materia
penale e che quindi nulla impedisce l'emanazione di leggi retroattive
in materia di indennità di buonuscita;
d) che disposizione retroattiva analoga all'attuale era stata
disposta con la legge regionale n. 11 del 1963, non impugnata dal
Commissario dello Stato: ciò che importa un'acquiescenza che rende
inammissibile la presente impugnativa;
e) che la violazione dell'art. 81 della Costituzione non sussiste
perché la legge non prevede spese gravanti sul bilancio dell'ente
Regione, ma sul bilancio dello speciale Fondo di quiescenza, alimentato
principalmente con i contributi versati dagli stessi dipendenti e
basato su un sistema attuariale, che non si presta ad una rigida
corrispondenza fra entrate e spese, né consente di stabilire l'esatta
incidenza dell'onere. Sulla base di queste argomentazioni la Regione
conclude quindi perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o
infondato.
L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato il 30 dicembre 1969
una memoria in cui svolge gli argomenti enunciati nel ricorso del
Commissario ed, innanzi tutto, nega ogni fondamento all'eccezione
d'inammissibilità per acquiescenza, sollevata ex adverso, richiamando
la giurisprudenza della Corte che ha escluso che la mancata
impugnazione di leggi anteriori abbia effetto preclusivo, specialmente
quando, come nella specie, si tratta di disposizioni chiaramente
innovative della situazione giuridica preesistente.
Nel merito l'Avvocatura osserva che l'accostamento, compiuto dalla
difesa della Regione, dell'indennità di buonuscita alla pensione, ai
fini della determinazione della "materia" di competenza regionale in
cui far rientrare la legge impugnata, se potrebbe essere valido in
costanza di uno svolgimento attuale del rapporto di impiego, non lo è
quando questo abbia avuto termine, in quanto, mentre la pensione
continua a saldarsi ad un rapporto ormai cessato, ma che proietta i
suoi effetti riflessi fino alla morte del titolare (o a quella dei suoi
eredi aventi titolo alla riversibilità), la buonuscita invece si
esaurisce nel momento in cui cessa il rapporto di impiego, perché in
quel momento nasce il relativo diritto, a quel momento esso va
soddisfatto e nel momento stesso si consuma. Donde la conseguenza che,
mentre è concepibile una riliquidazione della pensione in dipendenza
del variare del costo della vita o della concessione di miglioramenti
economici al personale in servizio, nulla di questo genere può aversi
per l'indennità di buonuscita.
Non vale richiamare in contrario la legge statale 8 marzo 1968, n.
152, poiché essa non può dirsi retroattiva in quanto, limitandosi ad
ammettere al diritto alla indennità-premio di servizio gli iscritti
all'INADEL con almeno due anni completi di iscrizione, nel concorso
degli altri requisiti di legge, era ovvio che essa si applicasse anche
a chi avesse già maturato il biennio alla data della sua entrata in
vigore, e cioè ai pensionati dal 1 marzo 1966 in avanti.
Illustrando il motivo di ricorso che deduce la violazione dell'art.
3 della Costituzione. l'Avvocatura mette quindi in rilievo come la
sperequazione di trattamento derivi dal fatto che i pensionati dal 1
gennaio 1962 in avanti hanno diritto alla liquidazione sulla base della
retribuzione percepita, ed in relazione al grado ricoperto, all'atto
della cessazione dal servizio, mentre, per converso, i pensionati prima
del 1 gennaio 1962 si vedono riliquidare l'indennità sulla base, non
dell'ultima retribuzione effettivamente percepita, ma di quella che
avrebbero percepito al 1 gennaio 1962 se fossero stati ancora in
servizio. Cosicché, a questa categoria di pensionati si viene a dare
un doppio beneficio: l'uno, comune anche all'altra categoria di
pensionati, consistente nell'elevazione della buonuscita da 1/25 a 1/12
della retribuzione per ogni anno di servizio; l'altro, esclusivo per
loro, della commisurazione del dodicesimo ad una retribuzione maggiore
di quella effettivamente percepita all'atto del collocamento a riposo.
Inoltre, guardando la questione dal lato delle contribuzioni, si ha
sperequazione fra chi ha corrisposto i contributi sulla retribuzione
effettiva, soggiacendo ad un sacrificio economico ben determinato, e
chi, pur avendo corrisposto contributi su di una base retributiva
minore, percepisce una liquidazione pari ai colleghi collocati a riposo
dal 1962 in avanti, sopportando così un sacrificio proporzionalmente
minore.
Per quanto riguarda infine la dedotta violazione dell'articolo 81
della Costituzione, l'Avvocatura replica alle deduzioni avversarie
osservando che la legge impugnata determina un sicuro aggravio per il
bilancio del Fondo, e quindi anche per la Regione che a tale bilancio
contribuisce nella misura del 22,45 per cento; donde risulta
sicuramente l'esistenza di una spesa cui non concorrono i maggiori
contributi dei beneficiari della norma impugnata, e che rimane non
coperta, come invece sarebbe prescritto dalla citata disposizione
costituzionale.
Anche la difesa della Regione ha depositato una memoria in data 30
dicembre 1969 in cui svolge ulteriormente i propri argomenti. Circa la
determinazione della "materia" di competenza regionale, essa aggiunge
alle precedenti osservazioni quella secondo cui la legislazione sociale
riguarda esclusivamente prestazioni assistenziali e previdenziali
erogate a favore di terzi estranei all'amministrazione, mentre una
legge che regoli prestazioni connesse ad un rapporto di pubblico
impiego istituito con dipendenti dell'amministrazione non può non
concernere lo stato giuridico ed economico di questi ultimi (cfr. le
decisioni della Corte costituzionale n. 47 del 1959 e n. 124 del 1968).
Dopo avere ulteriormente discusso la natura dell'indennità di
buonuscita onde confutare che essa esuli dal trattamento di quiescenza,
ed avere ricordato, a conferma, una deliberazione del consiglio di
amministrazione dell'ENPAS ed una pronuncia del Consiglio di Stato
circa la connessione dell'una all'altro, la difesa della Regione
ritorna anche sugli altri argomenti già svolti nel controricorso per
affermare la ammissibilità di una riliquidazione retroattiva
dell'indennità di buonuscita in base alla stessa legislazione'
statale, per negare che la legge impugnata determini alcuna
ingiustificata sperequazione di trattamento fra pensionati e per
dimostrare l'inapplicabilità alla fattispecie della norma
costituzionale sull'obbligo di copertura delle nuove spese. Osserva a
quest'ultimo riguardo che l'art. 30 legge n. 2 del 1962 ha creato il
Fondo di dotazione per i trattamenti in discorso, ciò che ha
dispensato le leggi successive regolatrici delle erogazioni dal
prevedere un'esplicita copertura, dato che il Fondo è alimentato dai
contributi dei beneficiari. Come del resto avviene anche per similari
leggi dello Stato, quale quella relativa all'INADEL gia ricordata.
Conclude insistendo nella richiesta di rigetto del ricorso. Considerato in diritto :
1 - L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla
difesa della Regione, in considerazione dell'omessa impugnativa da
parte dello Stato di una precedente legge regionale (n. 11 del 1963) la
quale, al pari di quella ora impugnata, riliquidava in modo più
favorevole, con efficacia retroattiva, l'indennità di buonuscita a
funzionari collocati a riposo in epoca precedente, non è fondata.
Infatti, come ha esattamente ricordato l'Avvocatura dello Stato, la
Corte ha costantemente escluso che siffatta omissione di impugnativa di
leggi anteriori dia luogo a preclusione di azione avverso un atto
normativo successivo, specie quando, come nel caso in esame,
quest'ultimo risulti innovativo rispetto all'altro (sentenze n. 44 del
1957, n. 54 del 1958, n. 49 del 1963, n. 113 del 1967).
2. - Passando al merito è anzitutto da respingere la tesi
accennata nel ricorso circa la inammissibilità della retrodatazione
degli effetti giuridici fatti derivare da una legge regionale su
rapporti già esauriti. La Corte ha avuto occasione di statuire, con la
sentenza n. 23 del 1967, in confronto di altra legge della Sicilia, che
il principio della irretroattività della legge è stato
costituzionalizzato soltanto riguardo alla materia penale, ed è chiaro
che, una volta ammesso il potere di disporre legislativamente con
efficacia su rapporti anteriori, non può venire in considerazione il
fatto che siano esauriti, dato che proprio in confronto ad essi si
presenterebbe, se esistesse, il divieto di successivi interventi in
ordine ai medesimi.
3. - Quanto all'indole da attribuire all'atto impugnato al fine di
determinare la specie di competenza, esclusiva o concorrente,
esercitata nell'emetterlo, non si può aderire alla affermazione del
ricorso che pretende ricondurlo a quelli attinenti alla materia di cui
alla lettera f dell'art. 17 dello Statuto, anziché all'altra dello
stato giuridico ed economico degli impiegati regionali, considerata
alla lettera q dell'art. 14.
Infatti non sembra contestabile che l'indennità di buonuscita
accordata al personale statale dapprima col R.D. n. 2480 del 1923,
disciplinata poi dal t. u. n. 619 del 1928 e successive modificazioni,
se pure erogata a cura di un'apposita opera di previdenza, faccia
parte integrante del trattamento di quiescenza, come vero e proprio
diritto patrimoniale connesso con lo status di dipendente di ruolo che
abbia maturato il diritto a pensione: e su ciò non influisce la
circostanza che per la sua determinazione e liquidazione valgano norme
non in tutto coincidenti con quelle regolative della pensione. Il fatto
poi che per la Sicilia anche il trattamento pensionistico, al pari di
quello dell'indennità, sia affidato ad uno stesso "fondo autonomo"
rende ancora più agevole ricondurre al medesimo fondamento e far
rientrare nella medesima materia le due specie di erogazioni.
4. - Del resto la stessa Avvocatura non contesta l'esattezza di
tale accertamento, ma afferma che, se miglioramenti del trattamento di
pensione a favore di dipendenti già collocati a riposo si rendono
possibili, viceversa non sono ammissibili riguardo all'indennità di
buonuscita già in precedenza liquidata. Ma poiché a base di tale
censura non si fa valere la Violazione di un autonomo principio
costituzionale, bensì quella risultante dal contrasto con i principi
della legislazione statale, essa è destinata a cadere con il venir
meno del suo presupposto, giusta quanto si desume dal già rilevato
carattere esclusivo della competenza regionale. Il che rende superfluo
ogni accertamento circa l'esattezza del richiamo che la difesa
regionale fa alla legge statale n. 152 del 1968 sull'INADEL.
5. - Del pari infondata è la denunciata violazione dell'art. 81
della Costituzione per la mancata previsione della copertura in
dipendenza del maggior onere a carico della Regione derivante
dall'aumento della quota del suo contributo al "fondo", in
corrispondenza ai benefici accordati a categorie che ne erano escluse.
A contestare l'esattezza di tale censura è da richiamare quanto prima
detto circa la posizione di autonomia del fondo, quale risulta dagli
artt. 16 e seguenti della legge regionale n. 2 del 23 febbraio 1962 e
del relativo statuto approvato con D.P.Reg. 30 giugno 1962, n. 2, che
prevedono appositi organi per la sua gestione ed apposite entrate ad
esso afferenti, iscritte insieme alle spese in un proprio bilancio, in
nessun modo collegato con quello della Regione. Il fatto che ad
integrare le entrate in parola siano previsti contributi a carico della
Regione, percentualmente alla misura annua contributiva, non è
sufficiente al sorgere dell'obbligo di copertura imposto dall'art. 81,
perché dalle nuove provvidenze disposte dalla legge impugnata non
deriva in modo diretto e sicuro un aggravio finanziario per la Regione
stessa. Se è certo che, come osserva l'Avvocatura, al maggiore onere
delle provvidenze medesime non corrisponde nessuna ulteriore
contribuzione da parte di quanti ne beneficiano, non è egualmente
certo né che esso debba necessariamente ricadere sul bilancio
regionale, né, nell'ipotesi che ciò accada, che sia determinabile
l'entità del maggiore contributo. Ciò perché, come ha fatto
osservare la difesa della Regione, dato il sistema attuariale di
gestione del fondo, eventi imprevedibili intervenienti durante ciascun
anno finanziario possono mutare l'entità dell'onere mutualistico. Solo
quando sarà dimostrato che una maggiorazione di quest'ultimo renderà
necessario un elevamento della misura del contributo finanziario da
parte della Regione, questa dovrà provvedere con apposita' legge
all'aumento del medesimo ed alla necessaria copertura. In questo senso
la Corte ha già statuito in casi analoghi, con le sentenze nn. 23 e
55 del 1967.
6. - Fondato si presenta invece il motivo di ricorso che si fa
discendere dalla violazione dell'art. 3 della Costituzione: violazione
che, secondo i chiarimenti risultanti dalla memoria dell'Avvocatura, si
concreterebbe nella ingiustificata differenza di trattamento effettuata
dalla legge fra i collocati a riposo dopo il 1 gennaio 1962 e gli altri
cessati dal servizio prima di tale data. Come risulta dall'esposizione
di fatto, la legge regionale n.11 del 1963 ebbe ad estendere il
beneficio dell'aumento percentuale dell'indennità di buonuscita (che
la precedente legge n. 2 del 1962 aveva fissato in 1/25) anche ai
dipendenti già cessati, a decorrere dall'entrata in vigore di
quest'ultima, ma sempre con riferimento al trattamento goduto al
momento della cessazione dal servizio. Viceversa la legge impugnata,
estendendo ai cessati prima della predetta data del 1 gennaio 1962 il
nuovo beneficio, ha altresì consentito che esso fosse commisurato agli
stipendi vigenti a quest'ultima data, anche se non effettivamente
attribuiti al personale allora non più in servizio, e sui quali quindi
non sono state effettuate le maggiori ritenute che si sarebbero dovute
corrispondere in proporzione.
La giustificazione fornita dalla difesa della Regione secondo cui
la norma denunciata ha inteso evitare la disparità di trattamento fra
i dipendenti collocati a riposo prima o dopo del 1 gennaio 1962 non ha
fondamento poiché tale disparità, sotto l'aspetto considerato,
risultava necessaria in virtù del diverso trattamento retributivo
goduto all'atto della cessazione dal servizio: ed è chiaro che a
situazioni fra loro differenti non può applicarsi una stessa
disciplina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12 novembre 1969
(di modifica alla legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11, concernente
conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale
dell'amministrazione regionale) nella parte in cui, disponendo la
rivalutazione dell'indennità di buonuscita a favore del personale
predetto cessato dal servizio prima del 1 gennaio 1962, la commisura
agli stipendi in vigore alla data sopra indicata, anziché agli
stipendi in vigore all'atto del collocamento a riposo dei singoli
dipendenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE -
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte