Sentenza n. 19/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 990/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1973
dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Corino
Giorgio e Zama Gino, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14
novembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 1974 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un procedimento civile promosso da Giorgio Corino contro
Gino Zama ed avente per oggetto il risarcimento di danni in dipendenza
di incidente stradale, essendo stata eccepita dal convenuto la
improponibilità dell'azione per mancata ottemperanza al disposto
dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (il quale statuisce
che l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione
dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione,
può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da
quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento
all'assicuratore ovvero, nella ipotesi prevista dall'art. 19, comma
primo, lettere a e b, all'impresa o all'istituto indicato nello stesso
articolo), il pretore di Torino, con ordinanza del 19 giugno 1973, -
premesso che la norma va interpretata nel senso della sua
applicabilità soltanto all'azione diretta ex art. 18 legge 1969 cit.,
e non anche alla concorrente azione contro il civilmente responsabile
ex artt. 2043 e 2054 cod. civ. - ne ha prospettato, appunto, per
siffatta limitazione, la illegittimità costituzionale per contrasto
con l'art. 3 della Costituzione.
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione di parti, né intervento della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Considerato in diritto :
1. - È devoluta a questa Corte la questione se l'art. 22 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui assoggetta
all'adempimento dell'onere dell'invio di richiesta per lettera
raccomandata all'assicuratore ed all'osservanza del termine di sessanta
giorni la proponibilità dell'azione diretta ex art. 18 legge 1969
cit., e non anche della concorrente azione contro il civilmente
responsabile ex artt. 2043 e 2054 cod. civ., contrasti con l'art. 3
della Costituzione: sembrando incongruo che il responsabile
dell'incidente stradale, che è soggetto economicamente più debole
rispetto all'impresa assicuratrice, non debba fruire della dilazione
accordata a quest'ultima, una volta che "la condizione oggettiva cui la
norma si riferisce è eguale per entrambi i soggetti, mentre le
condizioni soggettive, sia dal punto di vista patrimoniale sia
organizzativo, sono più favorevoli per la compagnia di assicurazioni".
2. - La questione non è fondata.
Il giudice a quo, nel prospettare il dubbio di legittimità
costituzionale della norma denunziata, muove - come si è detto - dal
presupposto della sua applicabilità soltanto all'azione diretta
disciplinata dall'art. 18 della legge 1969, n. 990, e non anche alla
azione contro il civilmente responsabile.
Tale presupposto è, tuttavia, erroneo.
Questa Corte, con sentenza n. 24 del 1973 - nel dichiarare non
fondata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 22 sopraindicato, allora
sollevata sulla base dell'interpretazione della applicabilità di tale
disposizione anche all'azione risarcitoria contro il civilmente
responsabile - ha posto in rilievo che "lo scopo perseguito dalla
norma, di rendere possibile, mediante gli accertamenti da parte
dell'impresa assicuratrice, la composizione stragiudiziale sulla
pretesa del danneggiato, evitandosi che il costo di gestione del
servizio assicurativo subisca l'aggravio di spese giudiziali superflue,
sarebbe frustrato se il danneggiato potesse liberamente convenire in
giudizio il responsabile, posto che questi potrebbe chiamare senz'altro
in causa l'assicuratore ex art. 1917, ultimo comma, del codice
civile".
Alla stregua di siffatta ratio l'interpretazione corretta della
norma deve ritenersi - in conformità, per altro, del pensiero espresso
nei lavori preparatori e del prevalente indirizzo dottrinale e
giurisprudenziale - nel senso della sua applicabilità all'azione per
risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli o
natanti per i quali sussista l'obbligo dell'assicurazione anche se
proposta contro il civilmente responsabile secondo le norme di diritto
comune.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti) sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI- LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte