Sentenza n. 19/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/01/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio
1962, n. 538 (norme sul trattamento economico e normativo per i
lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia
di Caserta), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1973 dal
tribunale di S. Maria Capua Vetere nella causa di lavoro vertente tra
Addonisio lolanda e la società SAGIS - Istituto sanatoriale l'Abetaia,
iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Uffciale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
nel giudizio civile in materia di lavoro vertente tra Iolanda
Addonisio e la società SAGIS - Istituto sanatoriale "l'Abetaia", il
tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza 30 ottobre 1973,
premesso che per quanto concerne alcune domande avanzate dall'attrice
dovrebbe applicarsi il contratto collettivo integrativo 8 febbraio 1960
relativo ai dipendenti degli istituti di cura privati della provincia
di Caserta, ha proposto, in riferimento agli artt. 76 e 39 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538 (norme sul trattamento
economico e normativo per lavoratori dipendenti dagli istituti di cura
privati della provincia di Caserta), che ha reso obbligatorio erga
omnes il detto contratto collettivo, perché emanato in forza dell'art.
1 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, dichiarato costituzionalmente
illegittimo da questa Corte.
Nel presente giudizio le parti non si sono costituite e non ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; e
pertanto la causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi
dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
Con la sentenza n. 106 del 1962, ricordata nell'ordinanza, questa
Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 1 ottobre 1960, n. 1027, con il quale era stato esteso il campo
di applicazione della delega legislativa, contenuta nella legge 14
luglio 1959, n. 741, oltre la data di entrata in vigore di quest'ultima
(3 ottobre 1959), e si era allargata l'efficacia di essa agli accordi e
contratti collettivi stipulati dopo tale data, con una reiterazione
della delega non consentita dall'art. 77 della Costituzione.
Per effetto della predetta sentenza vengono ad essere colpiti da
illegittimità costituzionale i decreti presidenziali emessi in base
all'art. 1 della legge n. 1027 del 1960, dichiarato illegittimo.
Nel caso in esame, l'impugnato decreto del Presidente della
Repubblica, che attribuì efficacia erga omnes a un contratto
collettivo integrativo stipulato l'8 febbraio 1960, fu emanato in forza
dell'art. 1 della detta legge, e ne va, pertanto, dichiarata
l'illegittimità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 538, recante "Norme sul trattamento economico
e normativo per i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati
della provincia di Caserta".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte