Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/1980

Altra decisione · depositata il 15/02/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

citata

  • art. 4legge 253/1950
  • art. 3legge 93/1979
  • art. 1d.l. 21/1979
  • art. 6d.l. 629/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili

urbani) promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1978 dal pretore

di Carpi, nel procedimento civile vertente tra Vigo Giuseppina e

Caramaschi Carlo, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 dell'11

luglio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con sentenza 20 dicembre 1978 - 15 gennaio 1979,

dichiarata provvisoriamente esecutiva, il Pretore di Carpi,

pronunciando nel giudizio promosso, con atto notificato il 23 marzo

1977, da Giuseppina Vigo per conseguire il rilascio dell'appartamento,

sito in Carpi, via Mazzini 13, locato a Carlo Caramaschi, per urgente e

improrogabile necessità, verificatasi successivamente al sorgere del

rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad abitazione propria (art.

4 n. 1 legge 23 maggio 1950 n. 253), ha dichiarato la cessazione della

proroga legale del contratto di locazione, lo ha risolto e ha

condannato il Caramaschi al rilascio immediato dell'appartamento

compensando le spese; che con separata ordinanza di pari date,

regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 189 dell'11 luglio 1979 (n. 402 reg. ord. 1979), ha lo

stesso giudice sollevato d'ufficio la questione di costituzionalità

dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli

artt. 3,24,102,103,111, 113 della Costituzione; che avanti la Corte

nessuna delle parti si è costituita, ma ha spiegato intervento la

Presidenza del Consiglio dei ministri con atto depositato il 21 luglio

1979, in cui ha chiesto dichiararsi infondata la proposta questione di

costituzionalità;

che secondo il Pretore di Carpi l'art. 56 della legge n. 392/1978

contrasta con l'art. 24 Cost. perché, ponendo da parte gli istituti

della graduazione e della proroga degli sfratti e assegnando al giudice

della cognizione la fissazione della data del rilascio nel limite di

sei e, al massimo, di dodici mesi, priverebbe di tutela giurisdizionale

le situazioni che, contrastando con la pronuncia del giudice di

cognizione, richiedono l'accertamento di un organo imparziale e

indipendente come il giudice; contrasta poi con gli artt. 102 e 103

Cost. perché, comportando che di fatto differimenti delle operazioni

di rilascio avvengano ad opera dell'ufficiale giudiziario e della forza

pubblica, finisce con attentare alla riserva della funzione

giurisdizionale ai magistrati ordinari e ai rapporti tra giurisdizione

e amministrazione; contrasta con gli artt. 111 e 113 Cost.,

all'applicazione dei quali si sottraggono le iniziative di fatto

dell'ufficiale giudiziario e della forza pubblica, nonché con l'art. 3

Cost. perché l'art. 56 rende eseguibili, nel termine fissato dal

giudice della cognizione, soltanto operazioni di rilascio, per cui non

sorgono difficoltà in relazione al mutamento delle condizioni

soggettive ed oggettive, mentre negli altri casi sono condizionate a

varie accidentalità, insuscettibili di controllo giurisdizionale;

che l'Avvocatura generale dello Stato, nell'atto di intervento

comune ad altro procedimento iscritto al n. 409 reg. ord. 1979, obietta

che non esistono diritti alla graduazione e alla proroga degli sfratti

che la normativa impugnata priverebbe di tutela giurisdizionale, che il

potere giurisdizionale è sullo stesso piano del potere legislativo e

del potere esecutivo, ciascuno nell'ambito delle sue attribuzioni,

delle quali è giudice supremo la Corte costituzionale e, in certi

limiti, la Corte di cassazione, che la norma impugnata demanda al

giudice del rilascio di fissarne la data dell'esecuzione tenuto conto

delle condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le

quali viene disposto il rilascio entro il termine di sei mesi e, in

casi eccezionali, di dodici mesi dalla data di provvedimento, e prende

in considerazione quelle situazioni, che, ad avviso del Pretore di

Carpi, sarebbero, a seguito della eliminazione della procedura di

graduazione e di proroga degli sfratti, private di tutela

giurisdizionale. Né infine l'ipotizzato contrasto tra operazioni di

sfratto funestate da intralci e procedure che non sarebbero funestate

può somministrare materia a controllo di legittimità della norma

impugnata a stregua dell'art. 3.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, con

legge 31 marzo 1979, n. 93, nella quale è stato convertito il d.l. 30

gennaio 1979, n. 21 (concernente dilazione dell'esecuzione dei

provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione),

è stato aggiunto all'art. 1, con cui l'esecuzione di detti

provvedimenti, se divenuti esecutivi tra il 1 gennaio 1976 e il 29

luglio 1978, non può avvenire prima del 1 maggio 1979, un comma a

tenor del quale "l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti

esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima

di tale data, è fissata 15 mesi dopo la data di esecutorietà del

provvedimento stesso";

che l'art. 6 d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, ha mantenuto ferme tali

date;

che, pertanto, s'impone la restituzione degli atti al giudice a quo

onde scrutini la incidenza delle or menzionate norme sulla proposta

questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Carpi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte