Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/02/1984 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 102

del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 24 gennaio 1983, il

10 febbraio 1983, il 23 febbraio 1983, il 26 marzo 1983 dal Magistrato

di sorveglianza presso il tribunale di Roma nei procedimenti di

sicurezza instaurati nei confronti di Proietti Enrico, Arena Benito,

Clemeno Gerardo, Guadagnoli Rocco, Senegaglia Roberto, Wiecek Giorgio,

Rippa Orlando, Battistelli Ezio, Giuliani Italo, Alessandri Giuseppe,

iscritte ai nn. da 396 a 402, 409, 423, 424 del registro ordinanze

1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253

dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di

Roma, con le dieci ordinanze - di identico tenore - indicate in

epigrafe dubita che l'art. 102 c.p., in quanto non prevede che la

declaratoria di abitualità (presunta) nel delitto sia subordinata al

previo accertamento giudiziale della pericolosità sociale del

soggetto, contrasti con l'art. 27, terzo comma, Cost.: sostenendo, al

riguardo, che ove tale pericolosità manchi e sia percio

anticipatamente revocata (in ipotesi, a breve distanza di tempo dalla

sua applicazione) la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad

una colonia agricola o a una casa di lavoro conseguente alla

declaratoria di abitualità, quest'ultima produrrebbe solo effetti

"desocializzanti" (quali l'impossibilità di guidare autoveicoli, o di

esercitare il commercio o di godere dei benefici previsti da

provvedimenti di amnistia o di condono: artt. 82 cod. strada, 11

T.U.L.P.S., 151 e 174, ult. cpv., c.p.);

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata la

questione di costituzionalità dell'art. 102 del codice penale

sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. (sent. n. 168

del 1972) ed ha espressamente riconosciuto "il fondamento razionale

della qualificata presunzione di pericolosità criminale che si esprime

nella abitualità nel delitto (sent. n. 140 del 1982; cfr. anche sent.

n. 139 del 1982);

che il giudice a quo censura l'art. 102 del codice penale, in

riferimento all'art. 27, terzo comma Cost., unicamente per gli effetti

che ne derivano anche quando venga esclusa la persistente pericolosità

criminale del delinquente abituale, con conseguente revoca della misura

di sicurezza; eletti peraltro previsti da disposizioni di legge (artt.

151, ultimo comma e 174 ultimo comma del codice penale; art. 82, primo

comma del codice della strada; art. 11 T.U.L.P.S.) non ricomprese nella

denuncia in esame:

che pertanto la questione, anche a ritenerla ammissibile, deve

essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata, in riferimento all'art.

27, terzo comma, Cost., dal magistrato di sorveglianza presso il

Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte