Sentenza n. 19/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/01/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 233/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo,
del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 ("Norme urgenti sulla
liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle
società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di
gestione fiduciaria"), convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430, e
successive modifiche,
promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1990 dal Tribunale di
Torino nel procedimento civile vertente tra Cerri Pietro Angelo,
Commissario liquidatore della S.p.a. Fidingrup ed il fallimento della
S.r.l. Istituto Servizi Fiduciari, iscritta al n. 501 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso dal Commissario liquidatore
della S.p.a. Fidingrup contro il Fallimento della S.r.l. Istituto
servizi fiduciari per fare accertare che quest'ultima, essendo
controllata dalla società (Velafin) controllante della Fidingrup, è
soggetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, il
Tribunale di Torino, con ordinanza del 18 maggio 1990, ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.-l. 5
giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430,
"nella parte in cui consente la conversione in liquidazione coatta
amministrativa dei soli fallimenti già dichiarati (in capo alle
società di cui agli artt. 1 e 2) al momento dell'entrata in vigore
del decreto medesimo".
La norma impugnata, nel testo sostituito dall'art. 4- bis del
d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27, convertito in legge 13 aprile 1987, n.
148, prevede che "dalla data di entrata in vigore del decreto (5
giugno 1986) le procedure di fallimento alle quali siano già
assoggettate le società di cui agli artt. 1 e 2 (società
fiduciarie, società fiduciarie di revisione, loro controllanti o
controllate, società sottoposte alla medesima direzione di quelle o
da esse finanziate) sono convertite in procedure di liquidazione
coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata
dall'autorità giudiziaria". Secondo il giudice remittente, la
differenza di trattamento delle società dichiarate fallite dopo
l'entrata in vigore del decreto, quando risultino collegate, in uno
dei modi previsti dall'art. 2, a una società fiduciaria
successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa,
contrasta con l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo del principio di
eguaglianza, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza.
Come termine di confronto è indicato l'art. 4 del d.-l. 30 gennaio
1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, che ammette
la conversione dei fallimenti dichiarati "dopo l'entrata in vigore
del presente decreto-legge".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Contrariamente all'interpretazione letterale assunta dal giudice
a quo, l'Avvocatura ritiene che l'interpretazione genetica e logica
della norma impongano di intendere le parole "già assoggettate" come
mera espressione del presupposto di precedenza temporale della
dichiarazione di fallimento, della cui conversione si tratta,
rispetto al provvedimento di liquidazione della società fiduciaria,
mentre sarebbe indifferente che la sentenza di fallimento sia stata
pronunciata prima o dopo la data di entrata in vigore del decreto n.
233 del 1986. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Torino contesta la legittimità
costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.-l. 5 giugno 1986, n.
233, convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430, nella parte in cui
non prevede la conversione del fallimento di società collegate con
società fiduciarie (in senso lato) successivamente poste in
liquidazione coatta amministrativa anche nel caso che pure la
dichiarazione di fallimento delle prime sia posteriore alla data di
entrata in vigore del decreto medesimo.
L'interpretazione "adeguatrice" prospettata dall'Avvocatura dello
Stato, alla stregua della quale non si verificherebbe la lamentata
discriminazione tra società dichiarate fallite prima e società
dichiarate fallite dopo l'entrata in vigore del decreto, comporta una
forzatura della lettera legislativa tale da escludere che questa
Corte possa indursi a disattendere l'interpretazione stretta posta a
base della sollevata questione. Invero, il nesso sintattico che lega
all'inciso iniziale dell'enunciato normativo - "dalla data di entrata
in vigore del presente decreto" - la qualificazione temporale con cui
sono poi individuate le procedure di fallimento convertibili
conferisce alle parole "già assoggettate" un significato pregnante,
equivalente a "assoggettate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto". Se la detta qualificazione fosse una mera
espressione ripetitiva del presupposto (argomentabile dall'art. 2,
primo comma) di anteriorità della dichiarazione di fallimento della
società collegata rispetto al provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria,
l'inciso iniziale del comma non avrebbe alcun valore normativo e si
ridurrebbe a dire, del tutto superfluamente, che la conversione del
fallimento si produce dopo l'entrata in vigore della legge che la
prevede. Lo strumento ermeneutico dell'interpretazione estensiva,
fondata sull'identità di ratio, può anche superare la portata
semantica dell'enunciato normativo, ma non al punto di stravolgerne
la struttura logico-sintattica complessiva.
2. - Pertanto la questione è fondata.
Il giudice remittente si riferisce all'art. 3 Cost. principalmente
sotto il profilo del principio di eguaglianza. Ma, pure ammessa
l'applicabilità di tale principio anche alle persone giuridiche, il
tertium comparationis proposto non è adeguato: l'art. 4, primo
comma, del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3
aprile 1979, n. 95, non già "estende" la conversione ai fallimenti
dichiarati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ma, al
contrario della norma in esame, la prevede solo per questi, e
comunque regola una fattispecie diversa.
Pertinente è, invece, il riferimento al principio di
razionalità. La norma denunciata, nel testo sostituito dall'art. 4-bis del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27, convertito in legge 13 aprile
1987, n. 148, applica la conversione del fallimento - prevista dal
testo originario soltanto per le società fiduciarie, di cui all'art.
1 del d.-l. n. 233 del 1986, dichiarate fallite prima dell'entrata in
vigore del decreto - anche alle società controllate, a direzione
unica o finanziate di cui all'art. 2 (società collegate in senso
ampio), eliminando l'incongruenza di assoggettare a procedure
concorsuali diverse le società finanziarie messe in liquidazione
coatta amministrativa a norma del decreto n. 233 e le società da
esse controllate o loro controllanti che fossero state
precedentemente dichiarate fallite. Il legislatore non ha avvertito
che la medesima esigenza di unificazione delle procedure si manifesta
anche nel caso di dichiarazione di fallimento di società collegate
posteriore all'entrata in vigore del decreto, ma pur sempre anteriore
al provvedimento di liquidazione della società finanziaria, cioè
intervenuta ancora in un momento in cui non è operante la vis
attractiva attribuita dall'art. 2, primo comma, alla pubblicazione
del provvedimento. Anche in questo caso la sopravvenuta messa in
liquidazione della società finanziaria non può fondare una domanda
di revoca della dichiarazione di fallimento della società collegata,
del resto soggetta al breve termine di decadenza indicato dall'art.
18 l. fall., di guisa che l'esigenza di unificazione delle procedure
concorsuali non può essere soddisfatta se non mediante la
conversione del fallimento.
Nei confronti delle società collegate, delle quali sia stato
dichiarato il fallimento anteriormente alla data di pubblicazione del
provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa di una
società finanziaria, la discriminazione operata dall'art. 3, primo
comma, del decreto-legge n. 233 tra società dichiarate fallite prima
e quelle dichiarate fallite dopo la data di entrata in vigore del
decreto medesimo è priva di giustificazione razionale e perciò deve
essere rimossa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 ("Norme urgenti sulla
liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle
società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di
gestione fiduciaria"), convertito in legge 1° agosto 1986, n. 430,
nella parte in cui - per le società indicate nell'art. 2, primo
comma, fallite anteriormente alla data di pubblicazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della società
fiduciaria o della società fiduciaria e di revisione con la quale
sono collegate - non prevede la conversione del fallimento dichiarato
dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte