Sentenza n. 19/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 4, comma 2,
limitatamente alle parole "non" e "se non previa intesa con il
Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento
di cui al comma precedente", del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), iscritto al n. 87 del
registro referendum;
Vista l'ordinanza del 26-27 novembre 1996 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Uditi gli avvocati Stefano Grassi e Beniamino Caravita di Toritto
per i delegati dei Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte,
della Valle d'Aosta, della Calabria, del Veneto, della Puglia e della
Toscana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di
referendum popolare, presentata dai Consigli regionali delle Regioni
Valle d'Aosta, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte, Calabria e
Puglia, sul seguente quesito: Volete voi che sia abrogato l'art. 4,
secondo comma, limitatamente alle parole "non" e "se non previa
intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di
coordinamento di cui al comma precedente" del d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382)?".
2. - Con ordinanza depositata in data 27 novembre 1996, l'Ufficio
centrale per il referendum ha dichiarato la legittimità della
richiesta, stabilendo come denominazione del referendum: Abolizione
dei limiti statali alle attività promozionali all'estero delle
Regioni.
3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dall'Ufficio
centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giudizio di
ammissibilità della richiesta referendaria per la camera di
consiglio dell'8 gennaio 1997, disponendo altresì le comunicazioni
previste dall'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.
4. - Nell'imminenza della camera di consiglio, i delegati dei
Consigli regionali delle Regioni promotrici del referendum hanno
depositato una memoria, con la quale insistono perché sia dichiarata
l'ammissibilità della richiesta e chiariscono che la stessa
mirerebbe ad attribuire alle Regioni la possibilità di svolgere
attività promozionali all'estero nelle materie di propria
competenza, senza limitazioni di provenienza governativa.
La richiesta di referendum, secondo i delegati dei Consigli
regionali, non solo rappresenterebbe il risultato dell'evoluzione
dell'ordinamento nazionale e comunitario, ma non porrebbe nemmeno in
discussione il potere estero dello Stato, in quanto si riferirebbe
esclusivamente allo svolgimento di attività che costituirebbero
espressione piena della capacità giuridica e dell'autonomia
regionale.
In relazione agli altri temi generali dell'ammissibilità
referendaria, le Regioni promotrici rilevano che il quesito, pur se
di tipo "parziale", non avrebbe natura manipolativa e, essendo
ispirato ad una matrice razionalmente unitaria, rispetterebbe anche
le condizioni di omogeneità, chiarezza, coerenza e univocità poste
dalla giurisprudenza costituzionale.
Né, ad avviso dei delegati dei Consigli regionali,
all'inammissibilità del referendum condurrebbe la considerazione che
l'esito favorevole della consultazione referendaria darebbe luogo ad
una situazione normativa incostituzionale. E ciò sia perché, a
fronte di attività promozionali delle Regioni all'estero
interferenti con la sfera dei rapporti internazionali riservata allo
Stato, sarebbe pur sempre esperibile il conflitto di attribuzione,
sia perché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
nessun rilievo potrebbe avere in sede di giudizio di ammissibilità
delle richieste di referendum abrogativo la eventuale illegittimità
costituzionale delle norme legislative residue. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo sulla quale questa
Corte è chiamata a pronunciarsi investe l'art. 4, secondo comma, del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, secondo il quale le Regioni "non
possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle
materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e
nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento" menzionati
nel primo comma dello stesso articolo, che ne affida l'adozione allo
Stato. A causa del modo in cui è formulato (si propone
l'eliminazione delle parole "non" e "se non previa intesa etc."), la
ratio che il quesito referendario obiettivamente incorpora consiste,
come del resto risulta anche dalla denominazione impostagli
dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione,
nella rimozione di ogni limite statale all'attività promozionale
all'estero delle Regioni, così che queste possano liberamente
autodeterminarsi senza dover soggiacere all'onere di intese previe o
di osservare indirizzi governativi procedimentali o di contenuto.
2. - La richiesta, nel suo oggettivo ed evidente significato, è
inammissibile.
Lo svolgimento all'estero di attività promozionale spetta
indubbiamente alle Regioni come attività loro propria, comprendente
ogni comportamento legato da un nesso di strumentalità con le
materie di competenza regionale, diretto allo sviluppo economico,
sociale e culturale del proprio territorio (sentenza n. 179 del
1987). E tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalle Regioni
promotrici, si tratta di attività non solo contigua, ma anche
potenzialmente interferente con la politica estera riservata allo
Stato; essa postula pertanto strumenti giuridici di coordinamento
onde evitare che si determinino riflessi negativi sugli indirizzi di
politica internazionale assunti dal Parlamento e dal Governo.
3. - Questa Corte ha più volte ricordato come il peculiare,
reciproco atteggiarsi delle competenze statali e regionali in materia
internazionale ed il loro inevitabile interferire chiamino in causa
il principio di leale cooperazione (sentenze n. 425 del 1995, n. 212
del 1994, n. 250 del 1993), il quale impone, quale vero e proprio
vincolo costituzionale, in primo luogo la preventiva conoscenza da
parte dello Stato delle attività che le singole Regioni intendano di
volta in volta promuovere (quindi, un dovere di informazione
preventivo in capo alle Regioni: sentenze n. 425 del 1995, n. 204
del 1993, n. 472 del 1992); e, secondariamente, quale indefettibile
strumento di tutela dell'esclusività degli indirizzi statali di
politica internazionale, che vanno salvaguardati ovviamente prima che
l'attività delle Regioni venga intrapresa, la possibilità dello
Stato di opporre tempestivamente il proprio motivato diniego,
peraltro sindacabile da questa Corte in sede di conflitto (sentenza
n. 204 del 1993).
L'ipotesi, avanzata dalle Regioni promotrici, che lo Stato debba
far valere solo successivamente e in via repressiva la contrarietà
dell'attività regionale ai propri indirizzi di politica
internazionale equivarrebbe a vanificare il principio costituzionale
di leale cooperazione, sul quale si fondano sia l'esigenza
dell'obbligo di informazione preventiva da parte delle Regioni, sia
la possibilità di un preventivo motivato diniego da parte dello
Stato.
Poiché la ratio ispiratrice del quesito non è la sostituzione di
un modello di coordinamento con altro diverso ed equivalente dal
punto di vista della concretizzazione del principio di leale
cooperazione, bensì l'eliminazione in radice di ogni forma di
coordinamento fra Stato e Regioni in materia di attività
promozionali all'estero, si deve concludere che la richiesta
referendaria, per il tramite dell'abrogazione delle parole "non" e
"se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e
degli atti di coordinamento di cui al comma precedente" contenute
nell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è
tesa a colpire inammissibilmente il principio costituzionale di leale
cooperazione che trova il suo diretto fondamento nell'art. 5 della
Costituzione.
In conclusione, è qui operante il limite "gerarchico" del
referendum abrogativo, reso esplicito da questa Corte fin dalla
sentenza n. 16 del 1978.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per la
abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382), richiesta dichiarata legittima, con
ordinanza del 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il
referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte