Sentenza n. 190/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1986 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della
legge Regionale Siciliana 30 dicembre 1976 n. 90 (Interventi per gli
enti economici regionali) promosso con ordinanza emessa il 23 novembre
1977 dal T.A.R. per la Sicilia sui ricorsi riuniti proposti da Coniglio
Francesco ed altro c. il Presidente della Regione Siciliana ed altri
iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 dell'anno 1978;
visti gli atti di costituzione di Coniglio Francesco e della
Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
uditi l'Avvocato Federico Sorrentino per Coniglio Francesco e
l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente della Regione
Sicilia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ord. 13 novembre 1977, il T.A.R. per la Sicilia sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della 1. 30
dicembre 1976 n. 90 (Interventi per gli enti economici regionali) per
contrasto con gli artt. 24, 25 e 113 Cost., nonché con l'art. 20 Stat.
spec. siciliano.
Riferiva l'ordinanza che l'on. Avv. Francesco Coniglio e l'Avv.
Elio La Tassa, nella loro rispettiva qualità di Presidente e
Vicepresidente dell'Ente Siciliano per la promozione industriale
(E.S.P.I.), tali nominati con d. P.Reg. 12 giugno 1974 n. 55/A per la
durata di un quadriennio, avevano impugnato il d. P.Reg. 17 gennaio
1977 n. 1/A con il quale era stata dichiarata la decadenza dell'intero
Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in esecuzione a quanto disposto
dall'art. 10 della citata legge: con lo stesso decreto era stato
nominato un Commissario per la straordinaria gestione, in attesa della
ricostituzione dell'organo ordinario.
Ricordava, tuttavia, l'ordinanza che, quando veniva emanato il
provvedimento ora impugnato, erano già pendenti innanzi allo stesso
Tribunale altri due ricorsi interposti dalle stesse parti contro altro
decreto 20 ottobre 1976 n. 155 A dello stesso Presidente, pure di
scioglimento del Consiglio in parola, con riferimento alla 1. reg. n.
74/1976 che aveva dettato una nuova disciplina in tema di procedimento
di formazione dei Consigli, e di titoli di legittimazione e di
partecipazione dei singoli componenti negli Enti economici regionali.
Quei precedenti ricorsi, peraltro, già debitamente istruiti, erano
pervenuti alla stessa udienza di discussione di quelli attuali, e con
questi contestualmente assunti in decisione e poscia riuniti.
Il contestato art. 10 della legge impugnata sostanzialmente dispone
che i Consigli di Amministrazione degli enti di cui all'art. 2 della 1.
reg. 21 dicembre 1973 n. 50 (fra cui, appunto, l'E.S.P.I.) "tuttora in
carica, ed ancorché siano stati adottati provvedimenti di scioglimento
dei medesimi, decadono ipso jure con decorrenza dalla data di entrata
in vigore della presente legge". Dopodiché la norma fa obbligo al
Presidente della Regione di dichiarare la predetta decadenza con suo
decreto entro il mese di gennaio 1977, disciplinando il procedimento di
ricostituzione e i provvedimenti transitori.
Sulla base della considerazione che il tenore della legge non
lasciava al Presidente della Regione alcun margine di discrezionalità,
sì che il suo decreto, così come emanato, doveva considerarsi atto
obbligato e dovuto, il T.A.R. giudicava che avrebbe dovuto disattendere
le censure mosse al decreto per violazione di legge ed eccesso di
potere, mentre riteneva non manifestamente infondata l'eccezione
d'illegittimità costituzionale subordinatamente formulata dalle parti
nei sensi sopra ricordati.
Rilevava, infatti, l'ordinanza innanzitutto che il provvedimento
impugnato aveva avuto come effetto immediato la vanificazione del
procedimento giurisdizionale in corso avverso il precedente
provvedimento di scioglimento, impedendo l'eventuale ripristino della
situazione giuridica precorsa, qualora la sentenza, che stava per
essere emanata, avesse accertato l'illegittimità del provvedimento
originario: tant'è vero che, con separata pronunzia di pari data, il
Tribunale non aveva potuto fare altro che prendere atto della
situazione che era venuta così a determinarsi dichiarando
l'improcedibilità.
Si sarebbe, per tal modo, verificato ad avviso dei giudici
amministrativi un contrasto della norma con i principi costituzionali
di garanzia della tutela giurisdizionale del cittadino proclamati,
sotto diversi profili, dagli artt. 24, 25 e 113 della Costituzione. E
ciò in quanto la volontà del legislatore, intesa a disciplinare un
caso concreto, mediante una cosidetta "legge - provvedimento", era
venuta a sostituirsi all'apprezzamento discrezionale
dell'Amministrazione nell'applicazione della legge, privando il
destinatario di una siffatta determinazione del riesame inerente al
sindacato di legittimità in sede giurisdizionale. Fra l'altro, da
tutto ciò discendeva anche una compressione dei diritti fondamentali
dell'interessato, quale nella specie lo "jus ad officium >>, pure
costituzionalmente garentito (art. 51 Cost.).
D'altra parte - continuava l'ordinanza - anche alla stregua di
significativi orientamenti di questa Corte (di cui viene citata la
sent. 2 marzo 1962 n. 13), lo strumento della legge - provvedimento, se
è riconosciuto ammissibile per il legislatore ordinario, altrettanto
non sembra potersi ritenere per quello regionale. E ciò sia perché,
ai sensi dell'art. 117 Cost. (principio statuito bensì per le regioni
di diritto comune, ma valido anche per quelle a statuto speciale
essendo espressione di principio generale e regioni emanano "norme" e
non "provvedimenti legislativi", sia perché soltanto il legislatore
ordinario, titolare della posizione dei princìpi generali
dell'ordinamento, ha il potere di derogarvi in taluni casi eccezionali.
Comunque sia, le eventuali limitazioni a diritti fondamentali del
cittadino devono discendere dalla legge generale, enunciante ipotesi
astratte, in guisa da essere successivamente concretate nel
provvedimento applicativo dell'Amministrazione, contro il quale
l'interessato possa esperire i rimedi giurisdizionali. Altrimenti, nei
confronti della legge non resterebbe al cittadino che la tutela
costituzionale, cui egli peraltro può accedere solo attraverso
un'eventuale ed incerta mediazione dell'autorità giudiziaria.
Trascurando siffatti princìpi, il legislatore regionale si è
appropriato di un atto sostanzialmente amministrativo, che ha sottratto
alle attribuzioni istituzionali proprie degli organi della Regione, con
conseguente violazione anche dell'art. 20 dello Statuto reg. della
Sicilia.
2. - L'ordinanza veniva regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Innanzi a questa Corte si
costituivano l'avv. Francesco Coniglio, rappresentato e difeso
dall'avv. Antonio Sorrentino, ed il Presidente della Regione Sicilia,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Nelle deduzioni di costituzione 12 giugno 1978, la parte privata
precisava alcuni particolari del fatto che non risultavano
esplicitamente dall'ordinanza di rimessione. Veniva spiegato, infatti,
che i due precedenti ricorsi, cui l'ordinanza aveva effettivamente
fatto cenno, erano stati interposti l'uno avverso il decreto 5 marzo
1976 del Presidente della Regione che, appena a 18 mesi dalla nomina,
aveva sciolto il Consiglio (destinato a durare in carica quattro anni)
sotto il pretesto di scarsa funzionalità: il T.A.R., però, aveva
concesso la sospensione dell'esecuzione. L'altro ricorso era stato
proposto contro successivo provvedimento di scioglimento pronunziato
dallo stesso Presidente sulla base della legge regionale n. 74/ 1976,
per i motivi indicati dall'ordinanza.
Nel diritto, la parte ribadiva e sviluppava gli argomenti
dell'ordinanza.
L'Avvocatura Generale dello Stato chiedeva, invece, che la
questione venisse dichiarata infondata.
Premesso che i tre Enti economici (A.Z.A.S.I. - E.M.S. ed
E.S.P.I.), istituiti a partire dal 1960, rappresentano gli strumenti di
intervento della Regione nei settori della produzione mineraria e
industriale, e che si tratta di interventi di importante dimensione
(molti miliardi erogati per raggiungere finalità pubbliche di alto
rilievo), si spiega lo scrupoloso interesse dell'Assemblea Regionale.
La quale è dovuta intervenire con leggi successive che ne hanno via
via determinato in astratto la composizione dei Consigli di
Amministrazione, rendendone indifferenziata la struttura, ed hanno
dettato precetti vincolanti, intesi ad imporre agli amministratori
determinazioni a contenuto vincolato.
Alla fine l'Assemblea ha ritenuto che per i tre Enti fosse
necessaria una gestione improntata a criteri nuovi: da qui la
determinazione impugnata che, provenendo da organo legislativo, non
poteva non assumere la veste della legge.
D'altra parte, secondo l'Avvocatura, tutta la costruzione
dell'ordinanza di rimessione si fonda sul rilievo che la norma
impugnata avrebbe natura di indebita legge regionale - provvedimento,
in quanto il suo contenuto concernerebbe unicamente il Consiglio di
Amministrazione dell'E.S.P.I.
Ebbene, ciò sarebbe contraddetto dalla realtà documentale
perché, sulla base della legge impugnata, provvedimenti di identico
contenuto sarebbero stati adottati per l'E.M.S. (Ente minerario
siciliano) e per l'A.Z.A.S.I. (Azienda asfalti siciliana) per cui
sarebbe da escludersi che la legge regionale impugnata costituisca
provvedimento ad hominem.
Una volta che essa appare applicabile ad una generalità di Enti,
non importa quanto vasta, vanno riconosciuti alla volontà del
legislatore quei caratteri di astrattezza e di generalità che appunto
contraddistinguono la legge generale. Ne conseguirebbe che tutte le
mosse censure perdono il necessario presupposto logico.
Né può parlarsi di confisca da parte del legislatore dei poteri
istituzionalmente spettanti agli organi dell'Amministrazione attiva
della Regione, perché qui l'Amministrazione aveva già deliberato
nella sua competenza, e il legislatore si è mostrato dello stesso
avviso. Oltre tutto, osserva l'Avvocatura che tali ragioni sarebbero,
comunque, proprie ed esclusive del soggetto pubblico che avrebbe
subi'to la confisca e non certo dei privati proponenti, visto che non
esiste nell'ordinamento un'azione popolare.
Quanto poi all'art. 51 Cost., rileva l'Avvocatura che la garenzia
dell'accesso agli uffici ed alle cariche pubbliche non è anche
garenzia di permanenza: certamente quest'ultima non è
costituzionalmente tutelata. La legge ordinaria, perciò, può
liberamente disporre soppressione di uffici e cessazioni dalle funzioni
di corpi collegiali che, giusta il suo responsabile apprezzamento,
debbano essere costituiti in modo diverso.
Infine, la tutela giurisdizionale non può avere per effetto
l'invariabilità delle strutture che il progresso impone di aggiornare.
Anche se fosse vittoriosamente sperimentata, la tutela giurisdizionale
non comporterebbe, nella specie, un adempimento in forma specifica, ma
semmai, in ipotesi, in forma generica, attraverso un'azione
risarcitoria qualora fosse accertata l'illeceità del fatto. Perciò,
non è vero che la norma abbia privato i ricorrenti della tutela
giurisdizionale.
Per tacere - dice l'Avvocatura - del rilievo che viene definito
"sbadataggine", secondo cui le regioni a Statuto speciale non
potrebbero emanare provvedimenti legislativi, ma soltanto "norme". Considerato in diritto :
1. - Come esposto in narrativa, il T.A.R. per la Sicilia denunzia
l'art. 10 della legge regionale siciliana 30 dicembre 1976, n. 90, che
dispone la decadenza ipso jure dei consigli di amministrazione degli
Enti di cui all'art. 2 della precedente legge regionale 21 dicembre
1973, n. 50 (Ente siciliano per la promozione industriale, Ente
minerario siciliano, Azienda asfalti siciliana), ancorché siano stati
adottati provvedimenti di scioglimento dei medesimi.
A motivo dell'impugnazione si sostiene l'incompetenza del
legislatore regionale ad emanare leggi - provvedimento - e tale sarebbe
quella in questione - con riferimento all'art. 20 dello Statuto
siciliano, che attribuirebbe in via esclusiva alla Giunta regionale
funzioni esecutive ed amministrative, nonché agli artt. 24, 25 e 113
della Costituzione che imporrebbero alla Regione l'adozione di
provvedimenti amministrativi per limitare diritti dei cittadini (come
nella specie lo jus ad odicium) a conclusione di un procedimento nel
corso del quale i privati siano posti in condizione di esprimere le
proprie ragioni: provvedimenti e procedimento a loro volta passibili di
riesame di legittimità in sede giurisdizionale.
2. - La legge denunziata, nonostante sia suscettibile di
applicazione ad un intero complesso di enti, è certo priva dei
requisiti dell'astrattezza e della ripetibilità.
Del primo, in quanto essa, sovrapponendosi a precedenti decreti di
scioglimento dei consigli di amministrazione per confermarne
sostanzialmente il tenore, esegue in definitiva la legge regionale 14
maggio 1976, n. 74, che modificava l'originaria composizione degli
organi degli enti in esame. Del secondo, in quanto il precetto da essa
recato si esaurisce in un unico contesto.
Ma, pur potendo il contenuto dell'atto in questione assumere la
forma propria dei provvedimenti, la Corte non accede alla tesi di una
riserva a favore dell'esecutivo regionale siciliano della potestà
amministrativa quand'anche esercitata nella forma della legge, così
risultando non fondate le censure mosse dal giudice a quo.
3. - Infatti, in tutte le precedenti occasioni in cui sono state
sottoposte a sindacato leggi regionali siciliane prive di astrattezza o
della ripetibilità (Sent. n. 61 del 1958 in materia di istituzione di
borgate, Sent. n. 29 del 1966 in materia di commissione di inchiesta,
Sent. n. 90 del 1966 in materia di espropriazione delle aree necessarie
al costruendo palazzo della Regione, Sent. n. 95 del 1966 ancora in
materia di espropriazione, Sent. n. 80 del 1969 in materia di proroga
di contratto di esercizio di miniera), la Corte non ha mai enunziato un
divieto generalizzato di leggi - provvedimento, ma con diversi esiti ha
sempre esercitato un controllo sostanziale sull'atto, sia pure con le
particolarità richieste dal suo specifico oggetto.
È quindi da escludere che l'art. 20 dello Statuto della Regione
Sicilia, oltre a prevedere l'ordinaria attribuzione delle funzioni
amministrative, crei altresì una riserva a favore dell'esecutivo nei
confronti delle stesse leggi - provvedimento adottate dall'Assemblea;
riserva che irrigidirebbe ingiustificatamente solo per la Sicilia, la
forma di governo delle regioni
4. - Consentita così dallo Statuto, l'adozione della legge
regionale, per disporre la decadenza dei Consigli di ammistrazione,
rende estraneo al giudizio il parametro costituito dall'art. 113 della
Costituzione, il quale, a tutto ammettere, riguarda il procedimento
amministrativo regionale (cfr. sent. nn. 13 del 1962 e 23/1978) ma non
quello legislativo, né incide sul riparto di competenze. Del pari
deve dirsi delle garenzie di cui agli artt. 24 e 25 della Costituzione,
apprestate per l'impugnazione di atti diversi da quelli legislativi, il
sindacato sui quali è riservato alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 della legge regionale siciliana 30 dicembre 1976, n. 90 in
riferimento all'art. 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 24, 25 e
113 della Costituzione, promossa dal T.A.R. per la Sicilia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte