Sentenza n. 190/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3d.l. 726/1984
applicata al caso
- art. 8d.l. 351/1978
- art. 13d.l. 351/1978
- art. 14d.l. 351/1978
- art. 4d.l. 726/1984
- art. 21d.l. 351/1978
usata come parametro
citata
- art. 8legge 479/1978
- art. 16-terlegge 479/1978
- art. 2legge 863/1984
- art. 26-bislegge 479/1978
- art. 26-bisd.l. 351/1978
- art. 16-terd.l. 351/1978
- art. 16-quaterd.l. 351/1978
- art. 13d.l. 726/1984
- art. 14d.l. 726/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale:
a) della legge 4 agosto 1978 n. 479, recante: "Conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 6 luglio 1978, n. 351, recante
modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione
giovanile", per la parte in cui: 1) introduce un nuovo terzo comma
all'art. 8 della legge 1° giugno 1977 n. 285; 2) converte in legge
l'ultimo comma dell'art. 26- bis della stessa legge, inserito
dell'art. 21 del d.l. 6 luglio 1978 n. 351; 3) sostituisce gli artt.
16- ter e 16-quater della medesima legge, inseriti dagli artt. 13 e
14 del d.l. n. 351 del 1978;
b) degli artt. 3 e 4 d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 nel testo
sostituito con legge di conversione 19 dicembre 1984 n. 863 (Misure
urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali), promossi
con ricorsi della regione Lombardia (n. 3 ricorsi), della regione
Liguria e della regione Valle d'Aosta (n. 2 ricorsi) contro il
Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 22 settembre
1978, il 28 e 29 novembre 1984, il 28 novembre 1984 e il 19 gennaio
1985, depositati in cancelleria il 5 ottobre 1978, il 5, 6 e 7
dicembre 1984 ed il 25 gennaio 1985 ed iscritti al n. 27 del registro
ricorsi del 1978, ai nn. 41, 45 e 46 del registro ricorsi del 1984 ed
ai nn. 3 e 4 del registro ricorsi del 1985;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi gli avv.ti Umberto Pototschnig per la regione Lombardia,
Ludovico Villani per la regione Ligura, Enrico Romanelli per la
regione Valle d'Aosta e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il
Presidente del Consigio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 22 settembre 1978 (Reg. Ric. n. 27/1978)
la regione Lombardia ha promosso in via principale la questione di
legittimità costituzionale di talune disposizioni della legge 4
agosto 1978 n. 479 (di conversione con modificazioni del d.l. 6
luglio 1978 n. 351), le quali hanno inserito nella legge 1 giugno
1977 n. 285, sull'occupazione giovanile, un nuovo terzo comma
dell'art. 8, nonché gli artt. 26- bis, 16- ter e 16-quater.
Ad avviso della ricorrente tali disposizioni violano gli artt.
117, 118 e 119 Cost., in relazione anche agli artt. 35, 36 e 40 del
d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in quanto in materia di "istruzione
artigiana e professionale" rimessa alla competenza regionale,
affidano agli organi statali funzioni amministrative ulteriori e
diverse rispetto a quelle loro riservate in sede di definizione della
materia stessa e fissano criteri di utilizzazione da parte delle
regioni dei fondi ad esse assegnati per l'esercizio di funzioni di
loro competenza. In particolare:
a) il nuovo terzo comma dell'art. 8 riserva alla commissione
regionale per l'impiego la competenza a stabilire durata e modalità
di svolgimento dell'attività di formazione professionale dei giovani
che abbiano stipulato l'apposito contratto. Tali commissioni (che
coincidono con quelle di cui all'art. 3- bis della legge e non con
altre di cui all'art 3, che, ad avviso della ricorrente, risulta
formalmente richiamato per un mero difetto tecnico di coordinamento,
proprio della legge di conversione) erano già previste dall'art. 22
della legge n. 675/1977 con la vecchia denominazione di commissioni
regionali per la mobilità. Si tratta di organi statali la cui
composizione è interamente definita con la legge dello Stato (art.
22 cit.), che conferisce al Ministro per il lavoro il potere di
procedere alle relative nomine. Si crea cosi, in violazione degli
esposti principi costituzionali, un sistema di formazione
professionale divaricato in due tronconi privi di reciproco
collegamento: quello per i giovani che abbiano stipulato il contratto
suddetto, voluto e gestito da organi statali e quello voluto ed
attuato dalla Regione nell'esercizio della propria competenza
generale in materia. D'altra parte, anche a voler ritenere corretto
il richiamo all'art. 3 e non all'art. 3- bis, ne risulterebbe
comunque lesa l'autonomia organizzativa della Regione, che verrebbe
costretta ad esercitare funzioni di sua competenza non attraverso i
propri organi ordinari, ma tramite un organo speciale previsto e
disciplinato dalla legge statale;
b) l'art. 23- bis, obbligando le regioni a destinare in via
primaria a determinate attività (connesse ai contratti di formazione
ed ai cicli formativi di cui all'art. 16- bis) la quota di
finanziamenti del Fondo per l'Addestramento professionale dei
lavoratori ad esse spettante, viola l'art. 119 Cost. perché
l'utilizzazione delle relative somme è compito esclusivo delle
regioni medesime, quale strumento di esercizio della loro potestà
amministrativa in materia, implicante la libertà di assegnare le
risorse finanziarie disponibili all'una o all'altra delle attività
pertinenti a tale materia, senza vincoli di predeterminazione ab
estrinsico;
c) gli artt. 16- ter e quater affidano ad altra commissione,
istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro ed avente, a
sua volta natura di organo statale, l'accertamento della qualifica
professionale, ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento,
dei giovani che abbiano stipulato contratti di formazione, nonché il
duplice compito di effettuare le prove di idoneità di cui all'art.
18 legge 19 gennaio 1955 n. 25 e successive modificazioni e
l'accertamento della professionalità, agli stessi fini di cui sopra,
nei casi in cui i lavoratori non possono documentare il possesso
della qualifica dichiarata. Ad avviso della ricorrente, tali
attribuzioni, dopo il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 non possono più
ritenersi di competenza statale: invero l'art. 35 di tale decreto
prevede il trasferimento alle regioni di tutti i servizi e le
attività destinate alla formazione, al perfezionamento e alla
riqualificazione, con esclusione soltanto di quelle dirette al
conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria
superiore, universitaria o post-universitaria. Il trasferimento,
inoltre, riguarda (art. 36) anche le attività relative alla
formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti
disciplinati dalla legge 19 gennaio 1949 n. 25 e successive
modificazioni. È, pertanto, da ritenere caducata la riserva allo
Stato, già prevista dall'art. 7 lettera a) del d.P.R. 15 gennaio
1972 n. 10, relativamente alla disciplina dell'attribuzione delle
qualifiche professionali a fini di collocamento: ed infatti l'art. 40
del d.P.R. n. 616/1977, nell'elencare in modo tassativo le attività
riservate allo Stato non ripete tale riserva. In materia, del resto,
la ricorrente Regione ha già legiferato (art. 8 l. reg. Lombardia 16
giugno 1975 n. 93) recependo appunto il criterio di ripartizione cui
si informa il d.P.R. da ultimo citato.
La materia del riconoscimento delle diverse qualifiche
professionali, quand'anche investisse interessi di dimensioni
nazionali, si sarebbe prestata ad un intervento statale inteso a
fissare in apposita legge-quadro principi generali di uniforme
applicazione sul territorio, senza riservare, come è invece
accaduto, ad un organo dello Stato l'esercizio concreto delle
implicate funzioni amministrative.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per
il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso nel
senso dell'infondatezza dell'avversa pretesa.
Secondo la difesa dell'autorità intervenuta la competenza di
organi statali, quali sono le commissioni regionali per l'impiego, si
giustifica, con riferimento alla materia dei contratti di formazione,
in quanto questi non hanno soltanto funzione di addestramento
professionale ma anche di costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato. In relazione appunto a tale ultima funzione, ritenuta di
precipuo rilievo, è istituita una competenza degli organi suddetti
rispondente allo scopo di attuare compiutamente la regolamentazione
giuridica dei rapporti contrattuali in questione.
La predeterminazione dei criteri di utilizzazione dei
finanziamenti è poi in linea con le previsioni dell'art. 3 legge 22
luglio 1975, n. 382 che prevede l'esercizio da parte dello Stato
della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative delle regioni a statuto ordinario pertinenti ad
esigenze di carattere unitario. Invero i problemi dell'occupazione
giovanile hanno una dimensione che trascende l'ambito di interesse
regionale onde si giustifica una norma che, come l'impugnato art. 26-bis, detti una direttiva di massima intesa a dare effettività allo
strumento addestrativo al fine dello sperato incremento
dell'occupazione giovanile.
Infine, quanto alla materia dell'attribuzione delle qualifiche
professionali, si rileva che questa si riverbera direttamente sul
collocamento e sulla disciplina degli instaurandi rapporti di lavoro,
cioè su materie in ordine alle quali non compete alle regioni
potestà alcuna.
Detta attribuzione costituisce l'atto finale dell'attività
addestrativa, ma, per tali implicazioni con materie di sicura
competenza statale, se ne giustifica ampiamente la disciplina dettata
con le norme censurate.
Proprio per tale considerazione deve anzi ritenersi tuttora
operante la riserva in favore dello Stato risultante dall'art. 7
lettera a) del d.P.R. n. 10/1972: ma se anche si volesse considerarla
caducata in forza di norme successive, nessun principio
costituzionale impedirebbe di ritenerla legittimamente ripristinata
con atto successivo avente valore formale di legge ordinaria dello
Stato.
3. - Con successivo ricorso notificato il 28 novembre 1984, (Reg.
ric. n. 41/1984) la stessa regione Lombardia ha proposto analoghe
censure relativamente all'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726,
concernente la disciplina dei "contratti di formazione e lavoro" e
segnatamente quelle parti di essa in cui si prevede che i tempi e le
modalità di svolgimento dell'attività di lavoro e formazione siano
stabiliti mediante progetti predisposti dalle imprese o dagli enti
pubblici economici e loro consorzi ed approvati dalla commissione
regionale per l'impiego e dal Ministro del lavoro e che sono
possibili, per le realizzazioni conseguenti, convenzioni di detti
soggetti con le regioni (comma 2); che i progetti possono essere
finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 legge 21
dicembre 1978 n. 845, dovendo a tal fine, le regioni determinare
annualmente la quota del limite massimo di spesa necessaria per il
finanziamento stesso, e che nell'accesso a questo hanno precedenza i
progetti predisposti con i sindacati maggiormente rappresentativi
(comma 3); che sull'attuazione dei progetti siano possibili controlli
da parte delle commissioni suddette, cui compete anche di disporre
che le regioni, con le proprie strutture, accertino il livello di
formazione conseguito dai lavoratori (comma 4); che il datore di
lavoro attesti sul libretto di lavoro il risultato formativo ottenuto
dal lavoratore e l'attività svolta (comma 5); che la disciplina di
cui sopra sia applicabile anche ai datori di lavoro iscritti in albi
professionali allorché il progetto di formazione venga predisposto
dai competenti organi e collegi professionali, in conformità a
quanto previsto nel comma 2 (comma 10); che competente
all'approvazione dei progetti sia il Ministro per il coordinamento
della ricerca scientifica di concerto con quello del lavoro allorché
ineriscano direttamente alla ricerca scientifica e tecnologica (comma
11).
Ribadisce la Regione che queste disposizioni la privano del
proprio ruolo normativo e programmatorio in materia di formazione
professionale, riconosciutale invece, sulla base dei ricordati
precetti costituzionali, con gli artt. 3, 4 e 5 della legge quadro n.
845/1978; che pretesto per questa compressione di competenze non può
trarsi dalla causa mista (cioè non soltanto di formazione, ma anche
di lavoro) dei contratti in questione, posto che le competenze
stesse, in materia di istruzione artigiana e professionale, vincolano
costituzionalmente il legislatore a tener separati i due aspetti
confluenti nella causa contrattuale o a trovare opportune forme di
coordinamento che facciano salve le prerogative regionali; che
illegittimamente viene intaccato il ruolo regionale nella
programmazione delle risorse finanziarie destinate alla formazione
professionale; che anche là dove si mostra di tenere presente le
competenze regionali in materia (comma 13: autorizzazione alle
regioni ad organizzare, d'intesa con le organizzazioni sindacali,
attività di formazione professionale svolte presso le aziende) si
rinviene un'indiretta conferma della sancita estraneità della
Regione rispetto ai progetti formativi di cui ai contratti di
formazione e lavoro ex secondo comma; che, più in generale, ogni
altra previsione di intervento della Regione a proposito di tali
progetti si sviluppa nel presupposto di un ruolo assolutamente
gregario e marginale di quest'ultima rispetto a quello degli organi
statali e perfino delle aziende o degli enti che si rendono promotori
dei progetti stessi cui è data mera facoltà di richiedere
interventi regionali, quasi che la Regione fosse una sorta di agenzia
di erogazione di servizi e non l'ente preposto al governo del
settore.
4. - Anche la regione Liguria, con ricorso notificato il 29
novembre 1984, (Reg. ric. n. 45/1984) ha impugnato l'art. 3 del d.l.
30 ottobre 1984 n. 726, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle
fin qui esposte. Ha, peraltro, esteso l'impugnazione all'art. 4 del
citato d.l. n. 726/1984, in quanto norma di previsione dell'organo
statale (commissione regionale per l'impiego) cui sono rimesse le
competenze che si assumono illegittimamente sottratte alla regione.
5. - Ulteriore impugnazione, di analogo tenore, dell'art. 3 citato
è stata poi proposta dalla regione autonoma Valle d'Aosta, con
ricorso notificato il 28 novembre 1984, (Reg. ric. n. 46/1984) per
dedotta violazione degli artt. 2 e 4 del proprio statuto speciale di
cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4. Ha rilevato la
ricorrente che tali norme statutarie riservano alla sua potestà
legislativa primaria la materia dell' "istruzione
tecnico-professionale" nella quale non può non rientrare quella
della formazione professionale. Detta potestà, del resto, era stata
riconosciuta dallo stesso legislatore statale con la legge quadro n.
845/1978, il cui art. 3 stabiliva che le regioni a statuto ordinario
esercitano, sia pure con l'osservanza dei principi posti con la legge
stessa, la potestà legislativa in materia di orientamento e di
formazione professionale e che quelle a statuto speciale sono
affrancate anche da tali limiti, svolgendosi le loro competenze
secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Rispetto a siffatta competenza normativa primaria gli unici limiti
operanti sono quelli consueti dell'armonia con la costituzione, dei
principi dell'ordinamento giuridico e del rispetto degli interessi
internazionali, nazionali e delle norme fondamentali di riforma
economico-sociale.
La norma impugnata, invece, interviene a scompaginare l'assetto
ripartitorio delle competenze in materia, così delineato a livello
costituzionale e sostanzialmente recepito con la citata legge-quadro,
in quanto, pur nella sua strumentalità alla disciplina di un
istituto di sicura appartenenza alla competenza statale (quale è
quello dell'assunzione a tempo indeterminato con richiesta
nominativa, susseguente all'attività formativa) provvede, in
realtà, a disciplinare direttamente e dettagliatamente il
presupposto di tale istituto e cioè appunto la fase di formazione
professionale, la cui regolamentazione appartiene invece alla
competenza normativa primaria della ricorrente.
Può in ipotesi assumersi che siffatta disciplina sia stata
dettata nel presupposto implicito della salvaguardia di detta
competenza e cioè con riserva di essa, specie alla luce di quanto
risultante al riguardo dal citato art. 3 della legge- quadro: ma
l'effettiva sussistenza di una simile riserva potrà produrre i
propri effetti operativi solo a seguito di una pronunzia in tal senso
di questa Corte, che rimuova gli ostacoli nascenti dalla mancanza di
esplicita previsione al riguardo nella norma impugnata.
La norma impugnata, inoltre, appare alla regione ricorrente
violativa delle proprie competenze amministrative in materia
specialmente là dove prevede che siano le imprese o gli enti
pubblici economici ad assumere l'iniziativa di progetti di formazione
e di stipulazione di convenzioni con la Regione e non viceversa (come
è invece previsto dalla legge della Regione Valle d'Aosta 5 maggio
1983 n. 28), non riconosce alla Regione nessun autonomo potere di
approvazione dei progetti o di autorizzazione dei medesimi al fine di
poterne valutare la conformità ai propri programmi; attribuisce ad
organi statali il potere di controllo sull'attuazione dei progetti e
di accertamento sul livello di formazione acquisito dai lavoratori;
impone alla Regione di determinare ogni anno la quota del limite
massimo di spesa da destinare al finanziamento dei progetti
formativi, stabilendo in proposito determinate precedenze.
La violazione delle competenze regionali sarebbe palese anche alla
luce dei principi sanciti da questa Corte con le sentenze nn.
307/1983 e 14/1983, che hanno, pur nella peculiarità della specie,
riconosciuto in via generale la spettanza alle regioni dei poteri
attinenti alla formazione professionale.
6. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri per
il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha sollecitato la
declaratoria di infondatezza delle esposte questioni.
Ha, in particolare, osservato che i progetti di formazione di cui
alla norma impugnata rilevano sia come presupposto legittimante
l'assunzione nominativa di lavoratori di età compresa fra i 15 ed i
19 anni, sia ai fini dell'accesso al finanziamento ex artt. 25 e 27
legge 21 dicembre 1978 n. 845. Per ciò che concerne il primo aspetto
la norma impugnata si ricollega all'art. 8 legge 1° giugno 1977 n.
285, come sostituito dall'art. 6 del d.l. 6 luglio 1978 n. 351 (a sua
volta modificato, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 1978
n. 479). La Commissione Regionale per l'impiego di cui all'art. 34
legge n. 285/1977 era competente a stabilire durata e modalità di
svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale,
in coerenza con le intese raggiunte localmente dalle contrapposte
organizzazioni sindacali (art. 8 comma 3); mentre i cicli formativi
erano promossi ed autorizzati dalla Regione (art. 8 comma 2). Veniva
così disciplinato il particolare collocamento dei giovani iscritti
nelle liste speciali di cui all'art. 4 della stessa legge n.
285/1977, al fine dell'assunzione con contratti di formazione, previa
richiesta numerica o nominativa (artt. 5 e 7 poi sostituiti dai
corrispondenti artt. 5 e 7 del d.l. n. 351/1978, come modificati in
sede di conversione).
Successivamente l'art. 8 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17,
convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983 n. 79 ha
previsto la possibilità di assumere giovani dell'età suddetta con
contratto di lavoro a termine, avente finalità formativa, e con
richiesta nominativa, sempre che all'atto di questa i datori di
lavoro potessero specificare il programma formativo perseguito e le
sue modalità di svolgimento.
In tali previsioni direttamente si innestano quelle oggetto delle
esposte impugnative, che hanno coerentemente spostato dalla pubblica
amministrazione alle aziende la sede di elaborazione dei progetti di
formazione, salva l'approvazione dei medesimi.
La norma impugnata, dunque, non ha quale oggetto la disciplina
della formazione professionale ma solo quella dei presupposti di
esercizio di una facoltà attinente alla fase di costituzione del
rapporto di lavoro, cioè ad una materia esorbitante dalla competenza
regionale, anche della Valle d'Aosta.
Per ciò che concerne il proplema del finanziamento deduce
l'Avvocatura dello Stato che il richiamo alla normativa della
legge-quadro n. 845/1978 (art. 3, comma 4: "...possono essere
finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25....secondo le
modalità di cui all'art. 27") è di per sé significativo della
piena conservazione delle prerogative regionali in materia: detta
legge, invero, prevede (art. 24, richiamato dall'art. 27) la
competenza delle Regioni ad autorizzare la presentazione di progetti
di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego,
suscettibili di accedere ai contributi del fondo sociale europeo ed
elaborabili anche da privati imprenditori o da enti pubblici
economici. Ed allora la previsione del finanziamento a carico del
fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 845/1975 (con
espressa conservazione delle relative modalità) non può non
implicare che i progetti predisposti da imprenditori pubblici o
privati devono essere approvati da organi statali solo per quanto
concerne la peculiarità del collocamento (assunzione con richiesta
nominativa) mentre, ai fini dell'accesso ai contributi del fondo
sociale europeo ed all'integrazione del suddetto fondo di rotazione
soggiacciono all'autorizzazione della Regione. Questa trova cosi
occasione per raccordare detti progetti con la propria
programmazione, che si esprime, del resto, anche nella
predeterminazione della quota di fondi attribuibile ai progetti
stessi.
7. - La Regione Valle d'Aosta e la Regione Lombardia hanno già
impugnato con nuovi ricorsi, notificati entrambi il 18 gennaio 1985,
(Reg. Ric. nn. 3 e 4 del 1985) anche l'art. 3 del d.l. n. 726/1984
nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 19 dicembre
1984 n. 863, sostanzialmente riproducendo le censure già svolte
riguardo alla norma non ancora convertita. Nei susseguenti giudizi è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite
dell'Avvocatura dello Stato, che, a sua volta, ha riprodotto le
conclusioni relative ai precedenti giudizi.
8. - Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie la
Regione Liguria, fuori termine, e le Regioni Lombardia e Valle
d'Aosta le quali hanno ribadito la proprie doglianze e proposto
argomenti per confutare gli assunti difensivi dell'Avvocatura dello
Stato. Considerato in diritto
1. - La Regione Lombardia ha impugnato (Reg. Ric. n. 27/1978) del
d.l. 6 luglio 1978 n. 351 (recante modifiche alla legge 1° giugno
1977 n. 285 sull'occupazione giovanile), convertito in legge 4 agosto
1978 n. 479, gli articoli:
a) 8, nella parte in cui introduce un terzo comma all'art. 8
della legge 1° giugno 1977 n. 285, il quale demanda la determinazione
della durata, delle modalità di svolgimento dell'attività
lavorativa e di formazione professionale e del rapporto tra attività
lavorativa e formazione alla commissione regionale per l'impiego, in
coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le
organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative;
b) 13, che introduce l'art. 16- ter della legge n. 285 del
1977, secondo cui l'accertamento della qualifica professionale, a
seguito di richiesta dei giovani che hanno stipulato contratti di
formazione o hanno partecipato a cicli di formazione, ai fini
dell'iscrizione nelle liste di collocamento, e demandato a una
commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e
composta da quattro esperti, in rappresentanza del Ministero del
lavoro, della Regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori;
c) 14 che introduce l'art. 16-quater della legge n. 285 del
1977, il quale dispone che la detta commissione accerta la qualifica
professionale a mezzo di una prova tecnico-pratica, avvalendosi anche
delle attrezzature dei centri di formazione professionale
riconosciuti dalla Regione o dalle aziende;
d) 21, nella parte in cui detta l'ultimo comma dell'art. 26-bis
della legge n. 285 del 1977, il quale stabilisce che la quota di
finanziamento del fondo per l'addestramento professionale dei
lavoratori, spettante alle Regioni, deve essere destinato, in via
primaria, alle iniziative connesse a contratti di formazione ed a
cicli formativi.
La ricorrente sostiene che le norme impugnate ai capi a), b), c),
violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 35,
36 e 40 del d.P.R. n. 616/1977, i quali attribuiscono la materia
dell'istruzione artigiana e professionale alla competenza regionale,
mentre esse la demanderebbero ad un organo statale, quale è la
Commissione Regionale per l'impiego, e per giunta scinderebbero il
sistema di formazione professionale in due tronconi, privi di
collegamento:
a) quello dei giovani che hanno stipulato il contratto di
formazione gestito da organi statali;
b) quello dei giovani che partecipano ai corsi gestiti dalla
Regione.
Alla Regione sono stati trasferiti tutti i servizi e le attività
destinate alla formazione, al perfezionamento e alla riqualificazione
eccettuato il rilascio di titoli di studio (art. 35 d.P.R. n.
616/1977) nonché le attività relative alla formazione professionale
degli artigiani (art. 36 d.P.R. n. 616/1977), mentre risulta caducata
la riserva statale dell'attribuzione di qualifica ai fini del
collocamento, non avendola espressamente prevista l'art. 40 del
d.P.R. n. 616/1977.
La norma sub d) violerebbe l'art. 119 Cost. perché è compito
esclusivo delle Regioni l'utilizzazione delle somme del fondo di
addestramento professionale quale strumento di esercizio della
potestà amministrativa nelle materie di cui trattasi,
nell'attuazione della libertà, di cui esse godono, di assegnare le
risorse finanziarie disponibili all'una o all'altra delle attività
pertinenti alla materia dell'istruzione professionale senza vincoli
di predeterminazione.
2. - La Regione Lombardia ha poi impugnato (Reg. Ric. n. 41/1984)
i commi, 2, 3, 4, 5, 10 e 11, dell'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984 n.
726 sostenendo che tali disposizioni la privano del ruolo normativo e
programmatico riconosciutole dagli artt. 117, 118, 119 Cost., i
quali, peraltro, vincolano costituzionalmente il legislatore a tenere
distinti la formazione e il lavoro oppure a trovare opportune forme
di coordinamento che facciano salve le prerogative regionali; che
illegittimamente sarebbe stato intaccato il ruolo regionale nella
programmazione delle risorse finanziarie destinate alla formazione
professionale.
La regione, in definitiva, o risulterebbe estraniata del tutto o
avrebbe un ruolo gregario e marginale rispetto agli organi statali o
addirittura alle aziende e agli enti che si rendono promotori dei
progetti di formazione e lavoro perché essi hanno solo la mera
facoltà di richiedere interventi delle Regioni, ridotte quindi al
ruolo di agenzie di erogazione di servizi e non più enti preposti al
governo del settore.
3. - La Regione Liguria ha impugnato (Reg. Ric. n. 45/1984) gli
artt. 3 e 4 del d.l. n. 726 del 1984 per ragioni sostanzialmente
analoghe a quelle della Regione Lombardia. Ha specificato che l'art.
4 cit. rimette le competenze ad essa illegittimamente sottratte ad un
organo statale (la Commissione Regionale per l'impiego).
4. - La Regione Valle d'Aosta ha impugnato (Reg. Ric. n. 46/1984)
l'art. 3 dello stesso d.l. n. 726 del 1984. Ha dedotto la violazione
degli artt. 2 e 4 del proprio statuto speciale, di cui alla legge
costituzionale del 26 febbraio 1948 n. 4 rilevando che essi riservano
alla sua competenza primaria la materia "dell'istruzione
tecnico-professionale" nella quale rientra la formazione
professionale. Aggiunge che l'attribuzione della potestà legislativa
in materia è stata ribadita dall'art. 3 della legge quadro sulla
formazione professionale n. 845 del 1978, senza alcun limite per le
Regioni a statuto speciale, tranne quelli ordinari.
4.1. - Le Regioni Valle d'Aosta (Reg. Ric. n. 3/1985) e Lombardia
(Reg. Ric. n. 4/1985) hanno impugnato anche l'art. 3 del d.l. n.
726/1984, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863 riproducendo
sostanzialmente le censure già svolte contro le norme del decreto
legge.
5. - I giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica
sentenza in quanto prospettano questioni in parte identiche ed in
parte connesse.
6. - Si rileva anzitutto per la censura la quale ha per oggetto
l'art. 26- bis della legge n. 748 del 1978 che, in accoglimento della
richiesta della stessa ricorrente, va dichiarata cessata la materia
del contendere perché la norma impugnata è stata espressamente
abrogata dall'art. 23 della legge n. 845 del 1978.
7. - Le censure che hanno per oggetto gli artt. 8, comma terzo, 16
ter e quater della legge n. 285 del 1977 nel testo introdotto dal
d.l. n. 351 del 1978, convertito in legge n. 479 del 1978, sono
infondate.
Si premette che le leggi di cui fanno parte le norme impugnate
hanno avuto natura temporanea e contingente: è ormai ampiamente
maturato il termine finale di vigenza che esse avevano. L'esame delle
censure avviene solamente per la eventualità di effetti ancora
possibili.
Si premette ancora che esse fanno parte di un sistema di leggi
emanate nel periodo 1977/1978, che hanno recepito il loro contenuto
sostanziale da accordi intervenuti tra Governo e Organizzazioni
Sindacali in attuazione della politica economico-sociale dell'epoca,
con la finalità precipua del superamento della crisi economica che
attanagliava il paese.
Esse hanno realizzato interventi sul mercato del lavoro; hanno
attuato un coordinamento della politica industriale con interventi di
ristrutturazione, di riconversione e di sviluppo dei vari settori
(legge 12 agosto 1977 n. 675), agevolando la mobilità dei lavoratori
e disciplinando gli interventi della Cassa integrazione guadagni
(d.l. 30 marzo 1978 convertito in legge 26 maggio 1978 n. 215, d.l.
13 dicembre 1978 n. 795 convertito in legge 9 febbraio 1979 n. 36).
Hanno concesso provvidenze a favore dei lavoratori appartenenti alle
aree meridionali (d.l. 10 giugno 1977 n. 291 convertito in legge 8
agosto 1977 n. 501). Hanno previsto misure per il contenimento del
costo del lavoro (d.l.
1° febbraio 1977 n. 15 convertito in legge 31 marzo 1977 n. 91; legge
7 aprile 1977 n. 102; legge 8 agosto 1977 n. 573; legge 22 marzo 1978
n. 75; legge 26 maggio 1978 n. 221; legge 5 agosto 1978 n. 502; legge
5 marzo 1977 n. 54 sulle festività).
Hanno realizzato una maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro
introducendo nuove forme di contratti per favorire l'occupazione ed
in ispecie quella giovanile, (legge 23 maggio 1977 n. 266; legge 3
febbraio 1978 n. 18; legge 24 novembre 1978 n. 737; oltre alle leggi
in esame).
Il sistema instaurato dalla precedente legge n. 285 del 1977
sull'occupazione giovanile è stato perfezionato dal d.l. n. 351 del
1978 convertito in legge n. 479 del 1978.
Si sono lasciati pressoché invariati i principi generali fissati
negli artt. 1 e 2 della detta legge; si è affidata alle Regioni la
predisposizione annuale dei programmi delle attività di formazione
professionale, articolati per settori produttivi e per livelli di
professionalità, secondo i propri indirizzi programmatici e con il
finanziamento del fondo sociale europeo, al fine di orientare i
giovani verso le attività che presentavano concrete prospettive
occupazionali e rispondevano alle esigenze dei piani di sviluppo.
Inoltre in attuazione di un coordinamento con la disciplina
legislativa della politica industriale diretta alla ristrutturazione,
riconversione e allo sviluppo dei vari settori, nonché a favorire la
mobilità dei lavoratori e a garantirne l'occupazione, si è estesa
anche al settore dell'occupazione giovanile la competenza degli
organi statali che operavano a quei fini e cioè la Commissione
Centrale e le Commissioni Regionali per la mobilità cui è stata
data la denominazione, rispettivamente, di Commissione Centrale e di
Commissioni Regionali per l'impiego. La Commissione Centrale composta
da rappresentanti dello Stato, delle forze sociali e delle Regioni,
ha avuto il compito di determinare annualmente, a livello nazionale,
gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito
dei lavoratori in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa
del mercato del lavoro ed al quadro di riferimento economico per lo
svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione
professionale. Essa oltre a rappresentare l'organo di direzione
centrale delle politiche del lavoro in generale e della mobilità in
particolare, costituisce il momento centrale di coordinamento delle
attività conoscitive delle proposte delle Commissioni regionali.
Le Commissioni regionali attuavano nel proprio ambito territoriale
i compiti e gli indirizzi della Commissione Centrale e, nella
situazione locale di mercato, svolgevano compiti di iniziativa e di
coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per
favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative.
Una volta l'anno, di intesa con il Presidente della Giunta
Regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in
materia di politica attiva del lavoro impostavano il programma
annuale di attività e di iniziative, in relazione alle esperienze
compiute e alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a
quella giovanile.
Per quanto riguarda più specificamente l'occupazione dei giovani,
la legge n. 285/1977 (come successivamente
modificata e integrata) prevedeva l'iscrizione dei giovani tra i 15 e
i 29 anni, ai fini del collocamento, in una lista
speciale, oltre che nelle liste ordinarie (art. 4); la formazione di
apposite graduatorie (art. 5) con raggruppamenti in
fasce professionali secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in
sede contrattuale oppure, in mancanza, per categorie
professionali e in, ciascuna categoria, per qualifica o
specializzazione; la richiesta numerica o nominativa del datore di
lavoro che intendeva assumere detti giovani per il periodo di
applicazione della legge; l'assunzione per giovani iscritti
nella lista speciale di età compresa tra i 15 ed i 22 anni, o 24
anni se donne o diplomati; o 29 anni se laureati) con
contratto di formazione di durata non superiore a 12 mesi, non
rinnovabili, ma trasformabili in contratti a tempo indeterminato; la
determinazione della durata, delle modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa e di formazione e del rapporto tra le due
attività da parte della Commissione regionale per l'impiego, in
coerenza con le intese raggiunte in sede locale tra le organizzazioni
dei datori e quelle dei lavoratori.
Alle Regioni era demandata la promozione o l'autorizzazione alla
effettuazione, anche presso le aziende, di cicli di formazione intesi
ad assicurare ai giovani il raggiungimento di adeguati livelli di
formazione in rapporto alle fasce professionali.
Particolari benefici erano previsti per datori di lavoro che
effettuavano le assunzioni (art. 9).
Dal canto loro (art. 16- bis) le Regioni, nel quadro dei programmi
annuali da esse redatti, ed in relazione a concrete prospettive
occupazionali, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e lavoratori, potevano organizzare attività di formazione
professionale con la eventuale previsione anche di periodi di
formazione sul lavoro presso aziende singole o associate dei vari
settori produttivi, con la durata massima di sei mesi e per un
massimo di 40 ore settimanale. I giovani non potevano essere adibiti
ad attività direttamente produttive se non per tempi limitati, da
determinarsi nei programmi di addestramento e in relazione alle
esigenze formative.
Le Regioni potevano altresì organizzare e, mediante convenzioni e
mediante incentivi con le imprese, anche convenienti periodi di
formazione teorica in materia il cui insegnamento fosse strettamente
collegato al conseguimento del ruolo professionale cui tendeva la
formazione.
I giovani che avevano stipulato il contratto di formazione o
avevano frequentato i corsi di formazione potevano chiedere
l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione
nelle liste di collocamento; l'accertamento era effettuato da una
apposita commissione costituita da quattro esperti: rispettivamente
designati dal Ministero del lavoro, o dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori e dalla Regione.
L'accertamento avveniva attraverso una prova tecnico-pratica con
la possibile utilizzazione delle attrezzature dei centri di
formazione professionale riconosciuti dalla Regione o messe
eventualmente a disposizione dalle aziende.
8. - Da tale quadro normativo si desume anzitutto che in questa
fase l'attività di formazione, sia pure finalizzata alla
costituzione di un rapporto di lavoro, in attuazione dello scopo
precipuo della legge, cioè l'occupazione dei giovani, è stata
inserita in un contesto di programmazione regionale e di esecuzione
facente capo, direttamente o indirettamente, alle Regioni.
Inoltre v'è stata la coesistenza dei contratti di formazione e
lavoro con i corsi di formazione professionale direttamente
organizzati dalle Regioni (art. 16- bis). L'attività di formazione
professionale svolta dalle Regioni è rimasta ed ha avuto la sua
specifica disciplina con la legge quadro del 21 dicembre 1978 n. 845.
L'intervento di organi statali quali le Commissioni Regionali per
l'impiego, per le attività che riguardavano anche la formazione
professionale, inserita nel rapporto di lavoro che si costituiva,
trovava adeguata giustificazione nelle finalità che tale tipo di
contratto realizzava e che interessavano settori di specifica
competenza statale, e cioè il collocamento e i rapporti di lavoro, a
parte le più ampie finalità di ordine politico, economico e
sociale, che la materia disciplinata era diretta a realizzare (il
superamento della crisi delle aziende e della occupazione, il
contenimento del costo del lavoro ecc.).
Trattavasi comunque di organi a composizione mista di cui facevano
parte rappresentanti dello Stato, delle Regioni e delle forze sociali
coinvolte nell'attuazione dei predetti fini ed obiettivi.
La Commissione valutava nel loro complesso situazioni che
presentavano elementi di competenza statale (collocamento e rapporto
di lavoro) e di competenza regionale (formazione professionale), in
una visione unitaria del fenomeno nel quadro di un indirizzo
unitario. Essa svolgeva anche compiti di coordinamento.
Non va trascurato il rilievo che le dette Commissioni regionali
per l'impiego erano organi periferici della Commissione Centrale per
l'impiego la quale fissava gli indirizzi unitari di politica
economica, in attuazione anche di specifici regolamenti comunitari e
con l'impiego di somme del fondo sociale europeo oltre che dei fondi
del bilancio statale.
L'accertamento dei risultati della formazione riguardava ipotesi
molto limitate in quanto avveniva a richiesta dei giovani
interessati, occupati con il contratto di formazione e lavoro ed
aveva una propria precipua finalità: quella cioè della iscrizione
nelle liste di collocamento per eventuali futuri impieghi.
Esso inoltre era demandato a una Commissione costituita da esperti
che rappresentavano tutti gli interessi specifici in materia ed i
vari enti che li tutelavano e li realizzavano (Stato, Regione) e
rappresentanze delle forze sociali.
9. - Le censure sollevate contro l'art. 3 del d.l. 726/1984,
convertito in legge n. 863 del 1984, sono in parte fondate.
Si premette che la disciplina della materia è mutata
profondamente. Già l'art. 8 del d.l. n. 17 del 1983 convertito in
legge n. 79 del 1983 prevedeva la facoltà dei datori di lavoro di
assumere, con richiesta nominativa, i giovani tra i 15 ed i 29 anni
(il limite di età è esteso per tutti) con contratti di durata non
superiore a dodici mesi aventi finalità formative e suscettibili di
trasformazione in contratti a tempo indeterminato.
L'attività di formazione è ridotta a mera finalità del
contratto che assume la prevalente natura di contratto di lavoro
subordinato diretto a realizzare finalità occupazionale.
Successivamente la situazione muta ancora. Le ragioni del
mutamento sono variamente individuate.
L'esperienza è stata nel complesso insoddisfacente sotto vari
aspetti. Non è stata sanata la diversità di situazioni tra Regioni,
che aveva fondamento nella diversità delle condizioni economiche; ed
un pressoché totale disinteressamento delle forze imprenditoriali e
delle forze sociali aveva rischiato di fare fallire la finalità di
politica occupazionale.
Si erano notate varie carenze e rigidità; l'assoluta mancanza del
coordinamento tra i sistemi formativi pubblici e quelli privati.
L'eccesso di spese non aveva trovato compenso in un effettivo
miglioramento qualitativo della formazione e in effettivi aumenti
quantitativi dell'occupazione.
Inoltre si erano avvertite varie altre esigenze e necessità e
cioè: quelle della modifica della professionalità richiesta dal
mondo produttivo, anche in relazione ai processi di innovazione
tecnologica, e della domanda, da parte del mercato del lavoro, di
tipi di prestazioni lavorative nuove sia per contenuto che per
qualità e di nuove forme contrattuali (più flessibili e, comunque,
parziali).
In altri termini vi era una domanda di formazione più
specificamente professionalizzante e più strettamente collegata alle
dinamiche del mercato del lavoro, con la eliminazione di interventi
formativi non collegati alle offerte di lavoro.
Onde la necessità di riconoscere alle imprese un autonomo ruolo
formativo e l'affidamento ad esse della diretta responsabilità della
qualificazione professionale nell'ambito dei rapporti contrattuali;
la necessità di coinvolgere nella elaborazione e nella gestione dei
programmi di formazione professionale i soggetti portatori delle
offerte di occupazione; ed anche la necessità di consultazioni e di
intese con le forze sociali per attuare diverse finalità: quella di
soddisfare l'interesse dei lavoratori a una formazione retribuita;
quella di realizzare l'interesse degli imprenditori all'aumento e al
miglioramento della produzione; quella di realizzare l'incremento
dell'occupazione e la riduzione, se non la eliminazione della
disoccupazione giovanile, anche nell'intento di ridurre al massimo le
tensioni sociali esistenti nel mondo del lavoro.
10. - La nuova disciplina normativa ha previsto la predisposizione
da parte di imprese, enti economici e loro consorzi, nonché di
organizzazioni nazionali a livello locale, di progetti formativi
indicanti tempi e modalità di svolgimento delle relative attività e
la loro approvazione, in coerenza con la legislazione statale e
regionale e con le intese eventualmente raggiunte con le
organizzazioni sindacali, da parte della Commissione Regionale per
l'impiego.
La composizione di questa è mutata. Secondo l'art. 4, comma
primo, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19
dicembre 1984 n. 863, di essa fanno parte: il Ministro del lavoro o
un suo delegato che la presiede, un membro della Giunta regionale con
funzioni di Vice Presidente; due membri designati dal consiglio
regionale con voto limitato a uno; sei membri designati
dall'associazione sindacali dei lavoratori; quattro dalle
associazioni dei datori di lavoro. Dei detti membri rappresentativi
del mondo del lavoro uno deve essere designato dalle associazioni di
imprese a partecipazione statale, uno dalle associazioni di imprese
cooperative; due membri dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative sul piano nazionale purché rappresentate nel CNEL.
I progetti che interessano più regioni o che non siano stati
approvati entro 30 giorni dalla presentazione, sono sottoposti
all'approvazione del Ministro del lavoro, il quale delibera con il
parere della Commissione Centrale per l'impiego. L'approvazione
preventiva non è richiesta per i progetti redatti secondo le
regolamentazioni del contratto di formazione concordate con le
organizzazioni sindacali nazionali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative e per quelli per i quali non è
richiesto il finanziamento pubblico.
I progetti per i quali è richiesto il finanziamento pubblico
devono essere redatti conformemente ai regolamenti comunitari.
Essi possono essere finanziati sul fondo di rotazione istituito a
carico del bilancio dello Stato o sul fondo sociale europeo,
parti-quote dei quali sono destinate alle Regioni.
Alla Regione a tal fine è demandata la determinazione della quota
di limite massimo di spesa da destinarsi al finanziamento dei
progetti.
I contratti di formazione sono soggetti alle norme che
disciplinano i rapporti di lavoro subordinato. E sono anche possibili
convenzioni tra le Regioni e gli enti abilitati a redigere i progetti
al fine della realizzazione di programmi formativi.
Particolari benefici continuano ad essere concessi ai datori di
lavoro che stipulano i contratti di cui trattasi (art. 3, commi 6 e
10).
È fatto obbligo ai datori di lavoro di attestare al termine del
contratto, l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore e di provvedere alla relativa comunicazione all'ufficio di
collocamento territorialmente competente (comma 7).
Sono previsti controlli nell'attuazione dei progetti da parte
della Commissione regionale per l'impiego tramite l'Ispettorato del
lavoro territorialmente competente (comma 8).
È consentito alle Regioni (art. 3, comma 13) l'organizzazione,
d'intesa con i sindacati, di attività di formazione che prevedano
periodi di formazioni in azienda, con facoltà per le imprese di
assumere, entro sei mesi dal termine dell'attività, stessa,
nominativamente coloro che l'abbiano svolta.
La legge 28 febbraio 1987 n. 56 ha modificato (art. 4) la
composizione della Commissione Centrale (aggiungendovi un membro con
voto consultivo e con funzioni di consigliere per l'attuazione della
parità uomo-donna) e di quella regionale per l'impiego (prevedendo
che la stessa sia presieduta dal Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale o da un Sottosegretario di Stato allo stesso
dicastero da lui delegato) ed ha precisato (art. 5) i compiti di
quest'ultima disponendo, fra l'altro, che essa esprime parere sui
programmi di formazione professionale predisposti
dall'amministrazione regionale e propone l'istituzione di corsi di
qualificazione professionale o di riqualificazione per i lavoratori
iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità,
per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate.
Ha, poi, stabilito (art. 17), nel disciplinare le convenzioni
stipulabili fra imprese o loro gruppi e la Commissione Regionale per
l'impiego, per la realizzazione di specifici programmi di assunzione
di lavoratori, che i corsi di formazione professionale, reputati a
tal fine necessari, siano organizzati d'intesa con la Regione, che ne
assume l'onere finanziario ai sensi dell'art. 22 della legge 21
dicembre 1978 n. 845.
11. - Dalla legge in esame risulta ancora di più accentuato che
il tipo di contratto in esame è strumentale alla finalità
socio-politica di favorire la costituzione di rapporti di lavoro
subordinato per i giovani e che tale finalità è nettamente
prevalente a quella meramente formativa ed, infine, che questa ultima
è più strettamente collegata alle attività imprenditoriali nella
loro varietà operativa.
Il che, appunto, giustifica l'intervento del datore di lavoro.
Egli assicura la realizzazione pratica della formazione professionale
e, nel contempo, l'inserimento dei giovani nell'impresa con
possibilità di instaurare contratti a tempo indeterminato in
sostituzione di quelli di formazione e lavoro di durata limitata. La
formazione quindi ha un contenuto concreto e una finalità pratica
effettuale attestata poi dallo stesso datore di lavoro sempre ai fini
di altro eventuale collocamento futuro. Anche nella nuova
composizione, sempre mista con rappresentanti dello Stato, delle
Regioni e delle forze sociali, la Commissione Regionale per l'impiego
assicura il coordinamento tra le varie attività, interessi e
competenze e l'esecuzione nelle varie sedi periferiche degli
indirizzi unitari formulati dalla commissione Centrale per l'impiego
a livello nazionale. Non è nemmeno lesa l'autonomia finanziaria
della Regione, in quanto trattasi in definitiva di disporre dei fondi
a carico del bilancio dello Stato e della Comunità Europea con
destinazione specifica e vincolata (formazione professionale
giovanile).
Peraltro è rimasta integra la competenza della Regione a
promuovere e a svolgere attività di formazione professionale in
ambito aziendale, ma anche essa con finalità occupazionali, sebbene
la possibile ed eventuale realizzazione di questa sia comunque
successiva (art. 3, comma 13, d.l. n. 726 del 1984, conv. in legge n.
863 del 1984; art. 17 legge n. 57 del 1987).
Sicché è fatta salva anche la specifica competenza della Regione
Valle d'Aosta prevista in materia di istruzione
"tecnico-professionale" dallo statuto speciale (artt. 2 e 4 legge
costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4).
12. - Sotto altro riguardo il ruolo e la competenza della Regione
in materia non sembrano sufficientemente tutelati e garantiti.
Invero, in sede di conversione del d.l. n. 726/1984 è stato
soppressa la seconda parte del quarto comma dell'art. 3, la quale
prevedeva la possibilità che le regioni accertassero attraverso
proprie strutture il livello di formazione professionale acquisito
dai lavoratori.
Ne discende un'illegittima compressione del ruolo riservato
all'autonomia regionale nella materia della formazione professionale
e conseguentemente va dichiarata l'illegittimità costituzionale
della suddetta norma nel testo emendato con la legge di conversione
n. 863/1984 nella parte in cui (comma 8) non prevede che le
competenti strutture regionali possano accertare il livello di
formazione professionale acquisito dai lavoratori.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi (nn. 27/1978; 41, 45, 46/1984; 3, 4/1985:
A) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma
8, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed
incremento dei livelli occupazionali), convertito in legge 19
dicembre 1984 n. 863, nella parte in cui non prevede che le
competenti strutture regionali possano accertare il livello di
formazione acquisito dai lavoratori;
B) dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8,
13 e 14 del d.l. 6 luglio 1978 n. 351 (recante modificazioni alla
legge 1° giugno 1977 n. 285, sull'occupazione giovanile), convertito
in legge 4 agosto 1978 n. 479, nella parte in cui rispettivamente
introducono un nuovo terzo comma dell'art. 8 nonché gli artt. 16-ter
e quater della legge 1° giugno 1977 n. 285, sollevata, in riferimento
agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (Reg. Ric. n.
27/1978);
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
commi 2, 3, 4, 5, 10 e 11, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726,
convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, sollevata, in
riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (Reg.
Ric. n. 41/1984);
c) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e
4 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre
1984 n. 863, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119
Cost. dalla Regione Liguria (Reg. Ric. n. 45/1984);
d) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l.
30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863,
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 4 dello Statuto Speciale
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, dalla
Regione Valle d'Aosta (Reg. Ric. n. 46/1984);
C) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.l. 6
luglio 1978 n. 351, convertito in legge 4 agosto 1978 n. 479, nella
parte in cui introduce l'ultimo comma dell'art. 26- bis della legge
1° giugno 1977 n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost.,
dalla Regione Lombardia (Reg. Ric. n. 27/1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte