Sentenza n. 190/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 4
maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori"), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 aprile 1986 dalla
Corte d'appello di Milano sui ricorsi proposti da Marfoni Roberto ed
altra e Consorti Mauro ed altra, iscritte ai nn. 656 e 657 del
registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 55, prima Serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione di Consorti Mauro ed altra, nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avvocato Bruno de Julio per Consorti Mauro ed altra e
l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze del 4 aprile 1986 (R. O. nn. 656 e 657 del
1986) la Corte d'appello di Milano solleva questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui si
esclude che alle procedure di adozione di minori stranieri in corso
al momento dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983 possa
applicarsi la nuova disciplina dell'adozione internazionale.
Dubita il giudice a quo che tale disposizione determini una
irrazionale disparità di trattamento sulla base di un mero dato
cronologico: a) tra minori stranieri da adottare, ammettendo a godere
della nuova maggiore tutela soltanto alcuni ed escludendone altri,
per i quali il procedimento sia già iniziato all'entrata in vigore
della legge n. 184 del 1983; b) tra i cittadini italiani adottanti,
sottoponendoli alla predetta discriminazione; c) tra minori italiani
e minori stranieri, escludendo solo per questi ultimi
l'applicabilità alle procedure in corso della nuova normativa.
I due giudizi de quibus erano stati introdotti rispettivamente dai
coniugi Roberto Marfoni e Lucia Bigaran e dai coniugi Mauro Consorti
e Rosamaria Roncaglio per ottenere la declaratoria di efficacia in
Italia, con gli effetti dell'adozione speciale, di due provvedimenti
stranieri; il primo dei quali, emesso dal Tribunale per i minorenni
di La Paz (Bolivia) il 7 maggio 1984, aveva concesso ai coniugi
Marfoni l'affidamento preadottivo del bambino Ruperto Portales; il
secondo, emesso dal Tribunale Terzo della Famiglia di Guatemala il 25
ottobre 1985, aveva dichiarato la validità dell'adozione da parte
dei coniugi Consorti dei minori Rosa Antonia Garcia e Mauro Antonio
Chavez.
In entrambe le fattispecie i ricorrenti erano stati dichiarati
idonei all'adozione speciale con provvedimenti del Tribunale per i
minorenni di Milano per i coniugi Marfoni e del Tribunale per i
minorenni de L'Aquila per i coniugi Consorti.
Assume il giudice a quo che, conseguendo la richiesta
dichiarazione di efficacia in Italia dei due provvedimenti stranieri
dall'applicazione della previgente disciplina in materia di adozione
di minori stranieri, diventa rilevante la questione sollevata, in
quanto dalla sua soluzione discende se debba applicarsi la vecchia
normativa oppure quella introdotta dalla legge n. 184 del 1983,
ritenuta più favorevole.
2. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità, per difetto di
rilevanza, della questione sollevata, in quanto nelle sue ordinanze
il giudice a quo si limita ad osservare che la richiesta di
dichiarazione di efficacia dei provvedimenti stranieri è stata
effettuata ai sensi della previgente normativa, senza nulla precisare
in ordine alla accoglibilità o meno dell'istanza alla stregua di
detta normativa e comunque senza nulla dedurre in ordine al
pregiudizio concreto che deriverebbe dall'applicabilità alle
fattispecie dell'ordinamento previgente anziché del nuovo.
Nel merito l'Avvocatura deduce l'infondatezza della questione,
richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 199 del 1986, ove si
afferma che la scelta del legislatore di non fare retroagire l'intera
normativa della nuova legge rappresenta una scelta razionale e
comunque rientrante nella discrezionalità legislativa, "che incontra
il solo limite dei valori costituzionalmente garantiti". Tra questi,
la citata sentenza indica quello della tutela del minore straniero in
stato di abbandono, cui sarebbe irragionevole non estendere
retroattivamente la tutela giurisdizionale concessa dall'art. 37
della legge n. 184 del 1983, che prevede nelle ipotesi di abbandono
l'applicazione della legge italiana. Ma ciò, secondo l'Avvocatura,
non è invocabile nella specie, essendo pacifica in causa la
giurisdizione del magistrato italiano, anche alla stregua della
normativa previgente.
3. - Si sono costituiti in giudizio i coniugi Mauro Consorti e
Rosamaria Roncaglio, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio
d'Episcopo e Bruno De Julio, eccependo anch'essi in via preliminare
l'irrilevanza della questione e contestando l'interpretazione data
dalla Corte d'appello di Milano circa la successione nel tempo delle
leggi in materia di adozione di minori stranieri.
Sottolinea in particolare la difesa delle parti come l'art. 76
impugnato rappresenti in realtà una salvaguardia degli interessi del
minore e degli adottandi rispetto agli "inconvenienti che sarebbero
derivati dalla immediata applicazione della nuova legge, quali
l'eventuale rimpatrio dei minori, il loro ricovero presso un istituto
in attesa dei provvedimenti di cui all'art. 37".
Senza la disposizione dell'art. 76, tra l'altro, il Tribunale per
i minorenni sarebbe stato costretto - secondo le parti - a respingere
tutte le istanze dirette ad ottenere l'attribuzione di efficacia ai
provvedimenti stranieri emessi prima della nuova legge.
Nel merito le parti assumono l'infondatezza della questione, non
ravvisando nella disposizione impugnata alcuna delle lamentate
violazioni al dettato costituzionale. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Milano, con due ordinanze del 4 aprile
1986 (R.O. nn. 656 e 657/1986), chiede a questa Corte verifica di
costituzionalità dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui
esclude che la nuova normativa possa applicarsi alla procedura
relativa all'adozione di minori stranieri 'in corso' al momento della
entrata in vigore della legge stessa".
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte, con sentenza n. 199 del 1986, ha statuito: "La
scelta del legislatore, di non fare retroagire la intera normativa
della legge n. 184 del 1983, per salvaguardare la sollecita
definizione o la definitività delle procedure di adozione in corso o
concluse sotto l'impero della precedente legge n. 431 del 1967, è
una scelta razionale e comunque rientrante nella discrezionalità
legislativa. Anche in questo caso la Corte non può che ribadire il
proprio insegnamento (sent. n. 118 del 1957 e sent. n. 36 del 1985)
che 'nel nostro ordinamento il principio della irretroattività della
legge non assurge, nella sua assolutezza, a principio
costituzionale'", salva sempre la statuizione dell'art. 25, secondo
comma, della Costituzione. Pertanto è rimessa alla valutazione del
legislatore la scelta tra retroattività e irretroattività in ordine
ai fini che intende raggiungere, con il solo limite che non siano
contraddetti princìpi e valori costituzionali".
Nella specie tale contraddizione non sussiste, né si rileva in
concreto pregiudizio derivante dall'applicabilità della normativa
previgente rispetto alla successiva, né emergono dalle ordinanze
nuovi profili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 76 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori"), sollevata dalla Corte d'appello di
Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte