Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 4

maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei

minori"), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 aprile 1986 dalla

Corte d'appello di Milano sui ricorsi proposti da Marfoni Roberto ed

altra e Consorti Mauro ed altra, iscritte ai nn. 656 e 657 del

registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 55, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Consorti Mauro ed altra, nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Bruno de Julio per Consorti Mauro ed altra e

l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze del 4 aprile 1986 (R. O. nn. 656 e 657 del

1986) la Corte d'appello di Milano solleva questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui si

esclude che alle procedure di adozione di minori stranieri in corso

al momento dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983 possa

applicarsi la nuova disciplina dell'adozione internazionale.

Dubita il giudice a quo che tale disposizione determini una

irrazionale disparità di trattamento sulla base di un mero dato

cronologico: a) tra minori stranieri da adottare, ammettendo a godere

della nuova maggiore tutela soltanto alcuni ed escludendone altri,

per i quali il procedimento sia già iniziato all'entrata in vigore

della legge n. 184 del 1983; b) tra i cittadini italiani adottanti,

sottoponendoli alla predetta discriminazione; c) tra minori italiani

e minori stranieri, escludendo solo per questi ultimi

l'applicabilità alle procedure in corso della nuova normativa.

I due giudizi de quibus erano stati introdotti rispettivamente dai

coniugi Roberto Marfoni e Lucia Bigaran e dai coniugi Mauro Consorti

e Rosamaria Roncaglio per ottenere la declaratoria di efficacia in

Italia, con gli effetti dell'adozione speciale, di due provvedimenti

stranieri; il primo dei quali, emesso dal Tribunale per i minorenni

di La Paz (Bolivia) il 7 maggio 1984, aveva concesso ai coniugi

Marfoni l'affidamento preadottivo del bambino Ruperto Portales; il

secondo, emesso dal Tribunale Terzo della Famiglia di Guatemala il 25

ottobre 1985, aveva dichiarato la validità dell'adozione da parte

dei coniugi Consorti dei minori Rosa Antonia Garcia e Mauro Antonio

Chavez.

In entrambe le fattispecie i ricorrenti erano stati dichiarati

idonei all'adozione speciale con provvedimenti del Tribunale per i

minorenni di Milano per i coniugi Marfoni e del Tribunale per i

minorenni de L'Aquila per i coniugi Consorti.

Assume il giudice a quo che, conseguendo la richiesta

dichiarazione di efficacia in Italia dei due provvedimenti stranieri

dall'applicazione della previgente disciplina in materia di adozione

di minori stranieri, diventa rilevante la questione sollevata, in

quanto dalla sua soluzione discende se debba applicarsi la vecchia

normativa oppure quella introdotta dalla legge n. 184 del 1983,

ritenuta più favorevole.

2. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità, per difetto di

rilevanza, della questione sollevata, in quanto nelle sue ordinanze

il giudice a quo si limita ad osservare che la richiesta di

dichiarazione di efficacia dei provvedimenti stranieri è stata

effettuata ai sensi della previgente normativa, senza nulla precisare

in ordine alla accoglibilità o meno dell'istanza alla stregua di

detta normativa e comunque senza nulla dedurre in ordine al

pregiudizio concreto che deriverebbe dall'applicabilità alle

fattispecie dell'ordinamento previgente anziché del nuovo.

Nel merito l'Avvocatura deduce l'infondatezza della questione,

richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 199 del 1986, ove si

afferma che la scelta del legislatore di non fare retroagire l'intera

normativa della nuova legge rappresenta una scelta razionale e

comunque rientrante nella discrezionalità legislativa, "che incontra

il solo limite dei valori costituzionalmente garantiti". Tra questi,

la citata sentenza indica quello della tutela del minore straniero in

stato di abbandono, cui sarebbe irragionevole non estendere

retroattivamente la tutela giurisdizionale concessa dall'art. 37

della legge n. 184 del 1983, che prevede nelle ipotesi di abbandono

l'applicazione della legge italiana. Ma ciò, secondo l'Avvocatura,

non è invocabile nella specie, essendo pacifica in causa la

giurisdizione del magistrato italiano, anche alla stregua della

normativa previgente.

3. - Si sono costituiti in giudizio i coniugi Mauro Consorti e

Rosamaria Roncaglio, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio

d'Episcopo e Bruno De Julio, eccependo anch'essi in via preliminare

l'irrilevanza della questione e contestando l'interpretazione data

dalla Corte d'appello di Milano circa la successione nel tempo delle

leggi in materia di adozione di minori stranieri.

Sottolinea in particolare la difesa delle parti come l'art. 76

impugnato rappresenti in realtà una salvaguardia degli interessi del

minore e degli adottandi rispetto agli "inconvenienti che sarebbero

derivati dalla immediata applicazione della nuova legge, quali

l'eventuale rimpatrio dei minori, il loro ricovero presso un istituto

in attesa dei provvedimenti di cui all'art. 37".

Senza la disposizione dell'art. 76, tra l'altro, il Tribunale per

i minorenni sarebbe stato costretto - secondo le parti - a respingere

tutte le istanze dirette ad ottenere l'attribuzione di efficacia ai

provvedimenti stranieri emessi prima della nuova legge.

Nel merito le parti assumono l'infondatezza della questione, non

ravvisando nella disposizione impugnata alcuna delle lamentate

violazioni al dettato costituzionale. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Milano, con due ordinanze del 4 aprile

1986 (R.O. nn. 656 e 657/1986), chiede a questa Corte verifica di

costituzionalità dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui

esclude che la nuova normativa possa applicarsi alla procedura

relativa all'adozione di minori stranieri 'in corso' al momento della

entrata in vigore della legge stessa".

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte, con sentenza n. 199 del 1986, ha statuito: "La

scelta del legislatore, di non fare retroagire la intera normativa

della legge n. 184 del 1983, per salvaguardare la sollecita

definizione o la definitività delle procedure di adozione in corso o

concluse sotto l'impero della precedente legge n. 431 del 1967, è

una scelta razionale e comunque rientrante nella discrezionalità

legislativa. Anche in questo caso la Corte non può che ribadire il

proprio insegnamento (sent. n. 118 del 1957 e sent. n. 36 del 1985)

che 'nel nostro ordinamento il principio della irretroattività della

legge non assurge, nella sua assolutezza, a principio

costituzionale'", salva sempre la statuizione dell'art. 25, secondo

comma, della Costituzione. Pertanto è rimessa alla valutazione del

legislatore la scelta tra retroattività e irretroattività in ordine

ai fini che intende raggiungere, con il solo limite che non siano

contraddetti princìpi e valori costituzionali".

Nella specie tale contraddizione non sussiste, né si rileva in

concreto pregiudizio derivante dall'applicabilità della normativa

previgente rispetto alla successiva, né emergono dalle ordinanze

nuovi profili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 76 della

legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori"), sollevata dalla Corte d'appello di

Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte