Sentenza n. 190/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 140/1988
- art. 17legge 140/1988
- art. 8-bislegge 246/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 17,
primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti
per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella
legge 4 luglio 1988, n. 246;
dell'art. 8- bis della (rectius, del decreto-legge 6 agosto 1988, n.
323, convertito, con modificazioni, nella) legge 6 ottobre 1988, n.
426 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
agosto 1988, n. 323, recante finanziamento del contratto del
personale della scuola, per il triennio 1988-1990, e norme per la
razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della
pubblica istruzione), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1989
dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso
proposto da Leo Maria Luisa ed altri contro il Ministero della
pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 653 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Leo Maria Luisa e Ruffo Dorotea,
di Mariani Alba ed altri, di Fasciani Mirvana Agata, di Costantini
Maria e Cirigliano Margherita, nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avv. Franco Carrozzo per Leo Maria Luisa e Ruffo Dorotea,
Ernani D'Agostino per Mariani Alba ed altri, Carlo Rienzi per
Fasciani Mirvana Agata, Corrado Mauceri per Costantini Maria e
Cirigliano Margherita e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con
ordinanza del 10 aprile 1989, emessa sui ricorsi proposti da Leo
Maria Luisa ed altri, Ruffo Dorotea ed altri, Menna Rosanna, Fasciani
Mirvana Agata, Spampinato Rosaria ed altri, Costantini Maria ed
altre, Mura Maria Luisella ed altri contro il Ministero della
pubblica istruzione ed altri e nei confronti di Gualtieri Antonietta
in Caruso, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11
e 17, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure
urgenti per il personale della scuola), convertito, con
modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e dell'art. 8- bis
della (rectius, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito,
con modificazioni, nella) legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
recante finanziamento del contratto del personale della scuola, per
il triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la
riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione),
nella parte in cui, prescrivono: 1) che le immissioni in ruolo degli
insegnanti precari della scuola materna, elementare e secondaria sono
disposte nei limiti della disponibilità dei posti; 2) che le nomine
effettuate durante l'anno scolastico hanno decorrenza giuridica
dall'inizio dell'anno scolastico in corso e non già le decorrenze
previste dalle leggi n. 270 del 1982 o n. 246 del 1988.
Tali disposizioni, secondo il giudice a quo, hanno sovrapposto,
con conseguenze peggiorative per i ricorrenti, al regime giuridico
della legge 20 maggio 1982, n. 270, un regime nuovo, espressione di
una diversa scelta storica: infatti, mentre la legge n. 270 del 1982
prevedeva immissioni in ruolo anche in soprannumero, la legge n. 246
del 1988 le ha subordinate alla effettiva disponibilità di posti e,
accentuando le discriminazioni tra docenti in condizioni del tutto
identiche, ha così vanificato gli scopi perseguiti dal legislatore
del 1982. Quest'ultimo, ricorda il giudice rimettente, completando
una manovra tendente alla globale revisione del reclutamento dei
docenti che prevedesse, per il futuro, quello concorsuale come unico
sistema di selezione, ha ritenuto di sanare le situazioni pregresse
da un lato col prevedere l'immissione in ruolo dei docenti titolari
dei vari tipi di incarico fino all'anno scolastico 1980-81 (ultimo
anno utile per il conferimento di tali tipi di nomina), dall'altro
col consentire, a chi fosse sprovvisto di abilitazione, di
conseguirla in apposita sessione riservata; infine, perché non
nascessero nuove aspettative, per i supplenti ha individuato nel
momento di entrata in vigore della legge una delimitazione temporale
tra vecchio e nuovo regime. A seguito della tardiva entrata in vigore
della legge n. 270, si è reso necessario - essendosi intanto
maturati per il personale docente supplente i 180 giorni di servizio
che, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima, dovevano ritenersi
sufficienti per considerare utile, ai fini della immissione in ruolo,
anche l'anno scolastico 1981-82 - prorogare di un anno il termine
ultimo per la valutazione dei servizi prestati: a ciò ha provveduto
la legge 16 luglio 1984, n. 326, riconoscendo il servizio prestato
nell'anno 1981-82 come utile ai fini della immissione in ruolo.
Sul descritto sistema di sanatoria del precariato della legge n.
270 del 1982 era intervenuta la Corte costituzionale che, con
sentenza n. 249 del 25 novembre 1986, dichiarava l'illegittimità
delle disposizioni della legge medesima nella parte (artt. 35, quarto
comma, 37 e 57) in cui non era prevista l'estensione, agli insegnanti
in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico
1981-82, dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con
titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81, nonché nella parte
(artt. 35, 37, 38 e 57) in cui non si consentiva ai supplenti in
servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto
a favore dei supplenti nei corsi CRACIS dall'art. 46, secondo comma,
della legge stessa. La Corte costituzionale, pur rilevando la
disparità di trattamento introdotta con queste norme, limitava
tuttavia gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità ai
soli articoli esplicitamente indicati e con riferimento alla materia
del contendere dei giudizi in cui erano state sollevate le relative
questioni. Osserva al riguardo il giudice a quo che in tal modo nei
confronti di determinate categorie di personale, pur in possesso dei
medesimi requisiti o addirittura di requisiti più qualificanti
rispetto a quelli posseduti dai docenti diretti destinatari della
decisione della Corte costituzionale, è stata operata una
irrazionale disparità di trattamento, e ciò "non solo per l'ovvio
parallelismo con le situazioni considerate dalla sentenza medesima,
ma con l'ulteriore aggravamento derivante dagli effetti stessi della
decisione in questione".
L'Amministrazione scolastica, aderendo al parere n. 439 del 25
febbraio 1987 - con cui il Consiglio di Stato, in risposta a
specifici quesiti del Ministero della pubblica istruzione, aveva
precisato che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale
dovevano essere circoscritti ai soli docenti non abilitati della
scuola secondaria - diede appunto esecuzione a detta sentenza solo
nei confronti dei docenti non abilitati della scuola secondaria che
avevano tempestivamente impugnato la loro esclusione dai benefici
della legge n. 270 del 1982, con esclusione quindi delle categorie
ivi non espressamente contemplate (insegnanti della scuola materna,
elementare, di istruzione artistica e insegnanti abilitati della
scuola secondaria) e di coloro che, pur trovandosi nelle stesse
condizioni dei docenti espressamente considerati, avendo fatto
affidamento sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione, non
avevano proposto tempestivo ricorso.
Pertanto non appare infondato al giudice a quo il contrasto delle
disposizioni censurate con il principio di eguaglianza, dal momento
che molti dei destinatari del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
che, in applicazione dei princip/' sanciti dalla Corte costituzionale
avrebbero avuto diritto all'immissione in ruolo immediata, anche in
soprannumero, conseguiranno tale immissione in ruolo tra anni e
alcuni forse mai.
2. - Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato osserva che il
decreto-legge n. 140 del 1988 ha esteso l'applicazione del criterio
di graduale immissione in ruolo a tutto personale precario rimasto ai
margini dell'ambito temporale considerato dalla legge n. 270 del
1982, "sulla base di una sistematica ricognizione di esse, che ne
dovrebbe assicurare una compiuta ed articolata riconsiderazione, tale
da esaurire equilibratamente tutte le situazioni pregresse di
precariato nella scuola". Inoltre, col successivo decreto-legge n.
323 del 1988 (convertito in legge n. 426 del 1988) il legislatore,
volendo rendere più razionale e scorrevole l'utilizzazione delle
graduatorie previste dal decreto-legge n. 140, attraverso una
gestione coordinata di tutte le disponibilità emergenti dagli
organici relativi all'insieme delle province, per evitare le
strozzature derivanti da una diseguale distribuzione di tali
disponibilità, ha trasformato le graduatorie provinciali in
nazionali.
Questa attenzione del legislatore all'evoluzione delle esigenze
connesse col mutamento delle condizioni organizzative generali della
scuola e con l'interesse fondamentale della collettività ad avere
una scuola rispondente all'effettiva dimensione ed articolazione
della domanda d'istruzione non ha una rilevanza solo fattuale (come
sostiene il giudice a quo) ma è motivata dalla necessità di
contemperare valori costituzionali diversi, quali quello
dell'eguaglianza (art. 3) e quello del buon andamento
dell'Amministrazione (art. 97) in questo caso con riferimento ad una
istituzione che riceve, per il suo rilievo sociale, particolare
tutela in altre norme (artt. 33 e 34) della Costituzione. Né può,
ad avviso dell'Avvocatura, trascurarsi l'altro aspetto, concernente
l'esigenza di dare tutela anche a coloro che nel frattempo hanno
superato i normali concorsi per titoli ed esami e che vedrebbero
pregiudicate le loro aspettative da una immissione in ruolo non
graduata e anche in soprannumero di personale precario. Pertanto,
escludendo che le norme denunciate esorbitino dalla discrezionalità
del legislatore nel disciplinare situazioni non omogenee in
connessione con circostanze obbiettivamente diversificate,
l'Avvocatura chiede che venga dichiarata l'infondatezza della
questione sollevata.
3. - Si sono costituite in giudizio le parti private sviluppando,
anche in memorie presentate nell'imminenza dell'udienza, le
argomentazioni del giudice rimettente e insistendo per la fondatezza
della questione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con
ordinanza del 10 aprile 1989 (R.O. n. 653/1989), solleva, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11 e 17, primo comma, del decreto-legge 3
maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola),
convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e
dell'art. 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito
con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
recante finanziamento del contratto del personale della scuola, per
il triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la
riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione),
nella parte in cui, rispettivamente, prescrivono: a) che le
immissioni in ruolo degli insegnanti precari della scuola materna,
elementare e secondaria sono disposte gradualmente nei limiti della
disponibilità dei posti; b) che le nomine effettuate durante l'anno
scolastico hanno decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno
scolastico in corso, e non già le decorrenze previste dalle leggi n.
270 del 1982 o n. 246 del 1988.
2. - La questione non è fondata.
È insegnamento costante di questa Corte che "non può contrastare
con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento
applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi
nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé
un elemento diversificatore" (sentenze 209/1988, 618/1987, 169/1986,
322/1985, 238 e 38/1984, 122/1980, 138 e 65/1979, 138/1977, 92/1975 e
57/1973; ordinanze 602, 367, 322, 171, 159 e 101/1987).
Deve pertanto affermarsi che il decorso del tempo, unito al
sopraggiungere di nuove normative, rende dissimili, e perciò non
comparabili ai fini della verifica della violazione del principio di
eguaglianza, situazioni giuridiche soggettive in precedenza omogenee.
Le figure di insegnanti precari, non raggiunte dagli effetti della
decisione di questa Corte in sentenza n. 249 del 1986, sono state
oggetto di successiva disciplina da parte del legislatore in un
contesto tutt'affatto mutato.
Tra i presupposti dell'attività legislativa vanno annoverati: a)
l'intervento della contrattazione collettiva con conseguente
necessità di commisurazione delle risorse finanziarie all'aumentato
carico della spesa; b) la diminuzione della popolazione scolastica a
seguito del decremento demografico, con esito di esubero del
personale insegnante e relativa previsione di mobilità verso altri
comparti della pubblica Amministrazione; c) l'esigenza di riordino
del reclutamento del personale insegnante tenendo aperte entrambe le
vie dell'assorbimento del precariato e della selezione mediante
concorso.
È da considerarsi l'intrinseca eccezionalità della normativa sul
precariato, di fronte alla quale trova giustificazione un programma
legislativo ispirato al ripristino delle procedure concorsuali,
richieste dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione, come regola
di accesso, salvo eccezioni, agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni. Pertanto il legislatore - col disporre l'immissione
in ruolo di insegnanti precari su posti effettivamente disponibili e
non in soprannumero, corrispondendo al doveroso principio di buon
andamento della pubblica Amministrazione inscritto in Costituzione
all'art. 97, primo comma, nonché in razionale coerenza con i
sopravvenuti dati di contesto innanzi indicati - non può incorrere
nella censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il
profilo del principio di ragionevolezza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 11 e 17, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n.
140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito con
modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e dell'art. 8-bis
del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni
nella legge 6 ottobre 1988, n. 426 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, recante
finanziamento del contratto del personale della scuola, per il
triennio 1988-1990, e norme per la razionalizzazione e la
riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte