Corte costituzionale

Ordinanza n. 190/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 28 maggio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di

Scardino Antonio ed altri, iscritta al n. 581 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 406, primo e secondo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa

prorogare il termine di cui all'art. 405 dello stesso codice, o

concedere ulteriori proroghe, anche se la richiesta di proroga sia

formulata dal pubblico ministero dopo la scadenza del termine stesso

o di quello prorogato, deducendo la violazione:

a) dell'art. 112 della Costituzione, in quanto la disposizione

impugnata limita "con previsioni di decadenza l'attività del P.M.

nell'esecuzione dell'esercizio dell'azione" penale;

b) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, giacché "la

posizione di limiti al potere autorizzatorio del Giudice per il caso

di scadenza del termine" finisce "col sottoporre a disparità di

trattamento casi identici, laddove un P.M. sia rispettoso del termine

in parola ed altro non lo sia"; e ciò, aggiunge il rimettente, a

prescindere dalla circostanza che si sottrae "al sindacato del GIP la

mancata effettuazione di ulteriori atti di indagine laddove

artatamente fosse stato fatto decorrere inutilmente il termine di cui

all'art. 406 c.p.p. e fosse inevitabile lo sbocco

dell'archiviazione";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la previsione di specifici limiti temporali per lo

svolgimento delle indagini preliminari è frutto di una precisa

scelta del legislatore vòlta a soddisfare, da un lato, la

"necessità di imprimere tempestività alle investigazioni" e,

dall'altro, "di contenere in un lasso di tempo predeterminato la

condizione di chi a tali indagini è assoggettato" (v. sentenza n.

174 del 1992 e ordinanza n. 222 del 1992);

che, essendo l'attività di indagine destinata unicamente a

consentire al pubblico ministero di assumere le determinazioni

inerenti all'esercizio dell'azione penale, non v'è contraddizione

alcuna "tra la previsione di un termine entro il quale deve essere

portata a compimento l'attività di indagine e il precetto sancito

dall'art. 112 della Costituzione, non essendo quel termine, in sé e

per sé considerato, un fattore che sempre e comunque è

astrattamente idoneo a turbare le determinazioni che il pubblico

ministero è chiamato ad assumere al suo spirare, cosicché

l'eventuale necessità di svolgere ulteriori atti di investigazione

viene a profilarsi unicamente come ipotesi di mero fatto" (v.

ordinanza n. 48 del 1993), che, per di più, ammette soluzioni

complementari all'interno del sistema;

che alla stregua delle riferite considerazioni, le censure del

giudice a quo si rivelano, dunque, palesemente prive di fondamento,

non sottacendosi il rilievo che la soluzione additiva che il

rimettente mostra di perseguire genererebbe la paradossale

conseguenza di affidare alle incontrollate scelte del pubblico

ministero il potere di stabilire il momento in cui formulare la

richiesta di proroga del termine, così determinando, da un lato, la

sostanziale vanificazione dell'intera disciplina e, dall'altro, la

possibile stasi del procedimento per un tempo indefinito;

e che, di conseguenza la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 406, primo e secondo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 112 e 3 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte