Sentenza n. 190/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2-terlegge 575/1965
- art. 14legge 646/1982
- art. 2-terlegge 646/1982
- art. 4legge 575/1965
usata come parametro
citata
- art. 4legge 282/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, quinto
comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la
mafia), integrata dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
dell'art. 2-ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
dell'art. 4, primo comma, del decreto- legge 14 giugno 1989, n. 230,
convertito in legge 4 agosto 1989, n. 282 (Disposizioni urgenti per
l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi
della legge 1965 n. 575), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno
1993 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento civile
vertente tra il fallimento della S.r.l. "Salone Mobile del 2000" e
l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 683 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio di opposizione a provvedimento del giudice
delegato al fallimento della Società "Salone del Mobile 2000",
promosso dall'Amministrazione finanziaria dello Stato per far valere
il proprio diritto alla separazione e restituzione di beni della
predetta società in virtù di precedente loro confisca disposta ex
art. 2- ter legge 1965 n. 575 (come integrato dall'art. 14 legge 1982
n. 646), la corte di appello di Palermo - adita su gravame della
curatela avverso la sentenza del Tribunale fallimentare che aveva
accolto la domanda restitutoria della Finanza (dopo che, con
ordinanza 455/88 di questa Corte, era stata dichiarata manifestamente
inammissibile la questione di legittimità di quella normativa,
sollevata dallo stesso tribunale) - ha riproposto a sua volta, con
ordinanza del 4 giugno 1993, questione di costituzionalità del
medesimo art. 2- ter legge 575/65 per contrasto con l'art. 24 della
Costituzione; nonché del combinato contesto di detta norma e del
successivo art. 4 legge 1989 n. 282, in riferimento agli artt. 27
primo comma, 25 terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione.
2. - Sottolineato, in premessa, che l'inammissibilità della
precedente ordinanza del Tribunale era stata (tra l'altro) motivata
da questa Corte in ragione della genericità del suo oggetto, per
l'approssimativa indicazione dei "terzi incolpevoli" di cui si
lamentava l'omessa tutela, la Corte di Palermo ha precisato che la
denuncia, in particolare, coinvolge l'art. 2- ter, quinto comma,
legge 575/65 "nella parte in cui non prevede che i terzi creditori
chirografari o privilegiati del prevenuto (o i soggetti di diritti di
natura obbligatoria sulle cose del prevenuto) per titoli anteriori al
procedimento di prevenzione, abbiano, sia all'interno del processo di
prevenzione sia all'esterno del medesimo, in sede di giudizio civile
di cognizione o di esecuzione (individuale o concorsuale),
possibilità di ottenere tutela giuridica satisfattoria delle loro
pretese sui beni del prevenuto assoggettati al procedimento di
confisca o comunque definitivamente confiscati, attraverso tecniche
di tutela che, spossessando il prevenuto, facciano salve le pretese
creditorie dei terzi medesimi, purché non soddisfatte sui beni non
sequestrati"; nonché lo stesso art. 2- ter, terzo comma, legge
575/65 cit. e l'art. 4, primo comma, della successiva legge 282/1989
"nella parte in cui non prevedono che gli effetti della confisca e
della devoluzione allo Stato, non eccedano l'ambito personale e
patrimoniale dell'indiziato mafioso, ma coinvolgono i terzi di cui
sopra, sottraendo loro la possibilità di soddisfare i propri crediti
(e le proprie pretese) sulle cose del prevenuto confiscate alle
condizioni chiarite".
3. - Ed infatti - ha poi considerato la Corte rimettente in punto
di non manifesta infondatezza della impugnativa così riproposta - se
la confisca deve essere ablativa di qualsiasi concorrente pretesa di
terzi creditori sui beni del prevenuto, viene, per l'effetto, ad
attuarsi una espansione dell'intervento sanzionatorio nei confronti
di soggetti che non hanno meritato di subirlo.
Ciò in quanto se è pur vero che i diritti di credito restano
integri, così come il debitore prevenuto resta gravato dei suoi
debiti, vero è altresì che "da un lato il prevenuto sconta la
sanzione con beni che sostanzialmente avrebbero dovuto essere
liquidati per il soddisfacimento dei terzi creditori e che egli
avrebbe comunque perduto, mentre, dall'altro, quelli, pur mantenendo
integri i propri diritti, vedono sfumare, di fatto spesso
definitivamente, la possibilità di soddisfarli".
Di modo che, nel caso (come quello di specie) di incapienza del
patrimonio del debitore, "a fronte della totale inefficienza della
sanzione nei confronti del prevenuto (tranne la mancata liberazione
dai debiti), destinatari indiretti o di riflesso di questa restano i
terzi creditori, che (in conseguenza dell'accoglimento
dell'opposizione, imposto dalla disciplina positiva della confisca),
vengono privati della possibilità attuale di soddisfacimento".
Per cui appunto emergerebbero - sempre secondo la Corte di appello
- i profili di incostituzionalità (già rilevati dal Tribunale) di
siffatto meccanismo normativo, sia in relazione all'art. 27, primo
comma, della Costituzione sia in relazione all'art. 25, terzo comma,
della stessa "perché è certo che i terzi creditori non hanno
meritato di subire alcuna sanzione o alcun sacrificio, spesso
notevole ed irreversibile"), sia ancora in relazione all'art. 24,
primo comma, della Costituzione "poiché al terzo creditore non
titolare di diritti reali di garanzia, non è consentito, né
all'interno del processo di prevenzione né all'interno del processo
esecutivo concorsuale o individuale, l'esercizio del diritto di
soddisfare i propri crediti sulle cose oggetto della procedura di
prevenzione").
4. - È intervenuto, nel giudizio innanzi a questa Corte, il
Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire: in linea
preliminare, l'inammissibilità delle questioni per la natura
additiva dell'intervento richiesto e per l'inapplicabilità della
normativa denunciata al giudizio a quo; e, in subordine,
l'infondatezza del merito di ogni censura di legittimità. A suo
avviso, infatti, si dovrebbe escludere sia la prospettata violazione
dell'art. 24 della Costitutizone, perché "rientra nel potere
discrezionale del legislatore (che nella specie risulta
ragionevolmente esercitato) accordare la prevalenza alle esigenze di
tutela della collettività dall'aggressione della criminalità
organizzata, rispetto alle esigenze di tutela dei creditori privati
della persona sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale"; sia
il preteso contrasto con gli artt. 25 e 27 della Costituzione, per la
duplice ragione che detti precetti si riferiscono, rispettivamente,
alle misure di sicurezza ed alla pena quali misure conseguenti alla
consumazione di reati e non già alle misure di prevenzione; sia
perché non sarebbe giuridicamente esatto che le norme sul sequestro
vengano applicate nei confronti di terzi estranei (creditori)
all'attività illecita del prevenuto, "giacché tali terzi,
semplicemente, sopportano gli effetti indiretti di misure di
prevenzione applicate direttamente in danno del soggetto responsabile
delle attività illecite". Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo
denuncia testualmente "l'art. 2- ter, quinto comma, legge 1965 n.
375, integrato dall'art. 14 legge 1982 n. 646, in relazione all'art.
24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede
che i terzi creditori chirografari o privilegiati del prevenuto (o i
soggetti di diritti di natura obbligatoria sulle cose del prevenuto)
per titoli anteriori al procedimento di prevenzione, abbiano sia
all'interno del processo di prevenzione sia all'esterno del medesimo,
in sede di giudizio civile di cognizione o di esecuzione (individuale
o concorsuale), possibilità di ottenere tutela giuridica
satisfattoria delle loro pretese sui beni del prevenuto assoggettati
al procedimento di confisca o comunque definitivamente confiscati,
attraverso tecniche di tutela che, spossessando il prevenuto,
facciano salve le pretese creditorie dei terzi medesimi, purché non
soddisfatte sui beni non sequestrati; e comunque lo stesso art. 2-ter citato, terzo comma, e l'art. 4, primo comma, d.-l. n. 230 del
1989 conv. in legge 282/1989 in relazione agli artt. 27, primo comma,
e/o 25, terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, laddove
non prevedono che gli effetti della confisca e della devoluzione
dello Stato, non eccedano l'ambito personale e patrimoniale
dell'indiziato mafioso, ma coinvolgono i terzi di cui sopra,
sottraendo loro la possibilità di soddisfare i propri crediti (e le
proprie pretese) sulle cose del prevenuto confiscate, alle condizioni
anzi chiarite".
2. - L'impugnativa sembra articolata su due capi distinti, aventi
per oggetto, il primo, il quinto comma, dell'art. 2- ter, come
attualmente vigente, della legge 646/1982 e, il secondo, il terzo
comma, dello stesso art. 2- ter e l'art. 4 del d.-l. n. 230/1989,
convertito con legge 282/1989.
Ma al di là della testuale formulazione, apparentemente duplice,
la questione sollevata è in realtà unica, prospettata sotto due
profili concorrenti e reciprocamente integrantisi.
Sotto il primo profilo, infatti, è posto l'accento sul momento
processuale, pur sempre, però, al fine di pervenire al risultato di
diritto sostanziale di consentire ai terzi creditori di poter
soddisfare le loro pretese sui beni del debitore anche se
"definitivamente confiscati", cioè anche nel caso che il
procedimento di prevenzione pervenga alla definitiva confisca. Sotto
il secondo profilo, invece, l'accento è posto direttamente sul
predetto risultato di diritto sostanziale, peraltro necessariamente
presupponendo il momento processuale attraverso il quale farlo
valere.
In sostanza, il giudice a quo denunzia il "combinato disposto"
normativo complessivamente individuato nelle disposizioni da lui indicate in dispositivo, cioè proprio quello che - se applicato - lo
condurrebbe a dichiarare la procedura fallimentare tenuta a
restituire allo Stato i beni confiscati, che verrebbero così
sottratti alla esecuzione concorsuale senza possibilità per i
creditori (per titoli anteriori al procedimento di prevenzione e per
la parte di crediti che non trovino capienza sugli altri beni del
fallito) di esperire alcuna tutela giurisdizionale che consenta di
conservare su tali beni la garanzia patrimoniale dei loro crediti.
E conseguentemente chiede alla Corte un intervento additivo che
introduca nell'ordinamento strumenti di tutela che lascino i terzi
creditori - alle condizioni e nei limiti precisati - indenni dagli
effetti della confisca in favore dello Stato dei beni del loro
debitore.
3. - La questione così sollevata sfugge pertanto sia ai rilievi
di indeterminatezza dell'oggetto e di genericità nella indicazione
delle situazioni pregiudicate e dei rimedi auspicati - che avevano
condotto, per tali profili, alla declaratoria di inammissibilità,
con ordinanza 455/1988, della analoga questione in precedenza
sollevata dal tribunale di Palermo nel medesimo giudizio a quo - sia
all'eccezione di irrilevanza in questa sede adombrata dall'Avvocatura
dello Stato in ragione dell'asserita inapplicabilità alla specie
dell'art. 2- ter cit., per essere invece tale norma componente
essenziale - per quanto detto - del combinato disposto di cui il
giudice a quo deve fare applicazione.
4. - Ciò non toglie, peraltro, che la questione stessa, alla
stregua della sua prospettazione, sia comunque inammissibile, sotto
il diverso profilo dei limiti del potere decisorio di questa Corte,
rispetto alla discrezionalità del legislatore, in relazione al tipo
di intervento additivo richiesto.
In principio, il risultato cui il giudice a quo tende sarebbe
infatti astrattamente realizzabile attraverso una pluralità di
interventi normativi variamente articolati.
Sul piano più strettamente processuale, potrebbe ai creditori
concedersi azione all'interno dello stesso procedimento di
prevenzione per impedirne il prodursi degli effetti nei loro
confronti, o invece all'interno della procedura fallimentare per
rimuoverli da sé; ovvero indifferentemente nell'una o nell'altra
procedura fino a che la prima non si sia conclusa con provvedimento
definitivo; o ancora all'interno della prima fino a che sia non
definita e, successivamente, all'interno dell'altra.
Sul piano sostanziale poi, a parte la pluralità delle possibili
variabili del tipo di inopponibilità - inefficacia della confisca
(ex lege, con pronunzia dichiarativa; su domanda, con pronunzia
costitutiva) nei confronti dei terzi creditori, potrebbe inoltre
essere diversamente individuato - ad esempio: o nella formazione del
titolo costitutivo del credito, o nel vincolo di indisponibilità
scaturente dalla apertura della procedura concorsuale - il fatto
giuridico da contrapporre alla misura di prevenzione, ed in relazione
all'uno o all'altro potrebbe essere diversamente ordinata la
rilevanza della sequenza temporale di essi rispetto allo svolgimento
del procedimento di prevenzione: ad esempio anteriorità del titolo o
del vincolo rispetto al sequestro, rispetto alla confisca, rispetto
alla acquisizione dell'attributo di definitività da parte della
confisca.
Mentre, anche con riguardo alla provenienza dei beni, è stata
adombrata in dottrina l'ipotesi di una possibile sua rilevanza al
fine di escludere l'operatività della confisca, limitatamente a quei
beni che risultino acquisiti o realizzati dal debitore con il
concorso di attribuzioni o prestazioni di terzi in buona fede
eseguite con certezza prima della comminatoria della misura
patrimoniale.
Mai, dunque, potrebbe configurarsi una soluzione obbligata, ma
sarebbe per contro ipotizzabile una pluralità di interventi,
variamente articolati, sicché destinatario della richiesta avanzata
dal giudice a quo non potrebbe essere altri che il legislatore, non
certo questa Corte.
Del resto lo stesso giudice a quo, che pur mostra di essere
consapevole della molteplicità delle variabili processuali e
sostanziali come sopra enunciate, si limita poi ad indicare come
oggetto dell'auspicato intervento additivo l'introduzione di
"tecniche di tutela" non altrimenti identificate che per il fine cui
dovrebbero tendere di "far salve le pretese creditorie dei terzi".
E ciò appunto comporta l'inammissibilità della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 2-ter, quinto comma, della legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni
contro la mafia) come modificato ed integrato dell'art. 14 della
legge 13 settembre 1982 n. 646, nonché dello stesso art. 2-ter, terzo comma, legge 1965 n. 575 e dell'art. 4 del d.-l. 1989 n.
230 convertito in legge 4 agosto 1989 n. 282 (Disposizioni urgenti
per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi
della legge 1965 n. 575), sollevata, in riferimento agli artt. 27,
primo comma, 25, terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione,
dalla Corte di Appello di Palermo, con l'ordinanza in epigrafe
indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte