Corte costituzionale

Ordinanza n. 190/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22,

del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal giudice per le

indagini preliminari presso la pretura circondariale di Cremona nel

procedimento penale a carico di Gabriella Bertoli, iscritta al n.

1374 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 nel corso di

un procedimento penale promosso con l'imputazione di contravvenzione

al divieto di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle

rampe o sugli svincoli delle autostrade, il giudice per le indagini

preliminari presso la pretura circondariale di Cremona, in sede di

applicazione della pena su richiesta delle parti, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada

(approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), nella parte in cui

prevede che all'accertamento del reato segua la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida

per un periodo da sei a ventiquattro mesi, anche quando il fatto sia

commesso senza che si determini alcuna situazione di pericolo, mentre

la sospensione della patente è prevista per un periodo inferiore per

la violazione, nelle stesse aree, di altre norme che disciplinano la

circolazione stradale (art. 222 del codice della strada), quando

derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio

colposo);

che il giudice rimettente ritiene che la durata minima della

sospensione della patente (sei mesi) sia eccessiva e palesemente

arbitraria, giacché non sarebbe giustificato il differente

trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto per condotte

che, violando altre norme della circolazione, pur cagionando la

lesione di beni costituzionalmente protetti (la salute o la vita

della persona) sono sanzionate con la sospensione della patente per

una durata più breve (minimo quindici giorni, nel caso di lesione

personale colposa lieve, due mesi per omicidio colposo);

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che, richiamando una precedente decisione di

non fondatezza per un'identica questione (sentenza n. 373 del 1996),

ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile.

Considerato che una identica questione è stata dichiarata non

fondata con la sentenza n. 373 del 1996 e manifestamente infondata

con l'ordinanza n. 89 del 1997;

che, difatti, non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive

del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni

(sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995);

che, in ogni caso, il raffronto tra trattamenti sanzionatori

diversi, per verificare se sia rispettato il limite della

ragionevolezza, non può essere compiuto considerando, quale termine

di comparazione nelle fattispecie indicate dal giudice rimettente,

esclusivamente uno degli elementi sanzionatori (la sanzione

amministrativa della sospensione della patente) separato dalla pena

principale cui accede;

che l'ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte, sicché la

questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada

(approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le

indagini preliminari presso la pretura circondariale di Cremona con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte