Sentenza n. 190/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 223/1991
- art. 6d.l. 148/1993
- art. 7legge 542/1996
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4-bis
prima proposizione, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive
modificazioni (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della
comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il
10 novembre 1998 dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti da
Giunti Fortunato ed altri contro la Curatela del Fallimento della
Compagnia di autolinee tiberine S.p.a. e dalla Curatela del
Fallimento della Compagnia di autolinee tiberine S.p.a. contro Giunti
Fortunato ed altri, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - primaserie
speciale - n. 25 dell'anno 1999.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza in
data 20 febbraio 1999, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 11 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 4-bis prima proposizione, della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro), aggiunto dall'art. 6 del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148 (convertito in legge 19 luglio 1993,
n. 236), nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 7
del d.-l. 23 ottobre 1996, n.542 (convertito in legge 23 dicembre
1996, n. 649).
La Corte rimettente premette che il 5 ottobre 1992 la Compagnia
autolinee tiberine (CAT) S.p.a. licenziava taluni dipendenti ed il
successivo 13 ottobre veniva dichiarata fallita; che alcuni
lavoratori licenziati agivano dinanzi al pretore di Arezzo, ritenendo
trattarsi di licenziamento collettivo nullo per mancato espletamento
della procedura prevista dagli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223 del
1991, e chiedendo la conseguente condanna della società a
reintegrarli nel posto di lavoro ed a corrispondere loro le
retribuzioni nel frattempo maturate; che la domanda veniva accolta
dal Pretore, ma - su appello della curatela - la sentenza veniva
riformata dal tribunale di Arezzo, secondo il quale la disciplina sui
licenziamenti collettivi posta dalla legge n. 223 del 1991 non era
applicabile al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, soggetto
invece alla regolamentazione prevista dall'art. 26 del r.d. 8 gennaio
1931, n. 148; pronuncia questa gravata del ricorso per cassazione
sulla base (tra l'altro) della contestazione in diritto di tale
affermazione.
Osserva poi la Corte rimettente che - se è vero che la legge
n. 223 del 1991 (che ha dato attuazione alla direttiva n. 75/129/CEE
del 17 febbraio 1975, recante norme per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti
collettivi) non ha operato alcuna distinzione quanto ai soggetti
destinatari della normativa e quindi non ha escluso gli
autoferrotranvieri - il successivo art. 6, comma 17-bis, del d.-l.
n. 148 del 1993, convertito in legge n. 236 del 1993, ha però
introdotto nell'art. 3 della legge n. 223 del 1991 un comma 4-bis
secondo cui "Le disposizioni in materia di mobilità ed il
trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto
sia disciplinato dal r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che sia stato
licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione,
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
In seguito il medesimo comma 4-bis è stato modificato dall'art. 7,
comma 1, del d.-l. n. 542 del 1996, convertito in legge n. 649 del
1996, che alle parole "data di entrata in vigore della presente
legge" ha sostituito le parole "data del 1° gennaio 1993".
Conseguentemente le disposizioni in materia di mobilità della legge
n. 223 del 1991 (fra le quali - secondo la Corte rimettente -
rientrano anche le norme procedimentali di cui i lavoratori colpiti
dal licenziamento collettivo lamentano la violazione) si applicano -
per quanto concerne gli autoferrotranvieri - solo al personale
licenziato da imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione dopo
il 1° gennaio 1993.
Si sarebbe determinata così una disparità di trattamento fra
gli autoferrotranvieri (i quali fruiscono della regolamentazione di
cui alla direttiva europea ed alla legge di attuazione n. 223 del
1991 solo se licenziati da imprese fallite o poste in liquidazione
dopo il 1° gennaio 1993) e i dipendenti di tutte le altre imprese
(per i quali siffatta regolamentazione trova attuazione anticipata a
partire dall'entrata in vigore della legge di attuazione), mentre
un'ulteriore ingiustificata disparità di trattamento si avrebbe fra
gli stessi autoferrotranvieri, secondo la data in cui sia intervenuta
la dichiarazione di fallimento o la messa in liquidazione
dell'impresa. Questa disciplina differenziata contrasterebbe poi
anche con la menzionata direttiva che intende tutelare
indistintamente tutti i lavoratori dipendenti da imprese con
determinate dimensioni per i quali sia configurabile licenziamento
collettivo.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata manifestamente infondata: a suo avviso - per soddisfare
inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica - il
legislatore ordinario dispone di ampia discrezionalità nella scelta
di un dato temporale cui ricollegare la decorrenza di taluni effetti
economici, ove tale scelta sia - come nella specie - funzionale alla
salvaguardia dell'equilibrio del bilancio dello Stato e del
perseguimento degli obiettivi della programmazione finanziaria. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale proposta dalla
Corte di cassazione riguarda la disciplina dei licenziamenti
collettivi intimati a lavoratori autoferrotranvieri da imprese
dichiarate fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa.
E specificamente concerne il comma 4-bis prima proposizione,
dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dall'art. 6,
comma 17-bis del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge
19 luglio 1993, n. 236, e poi modificato dall'art. 7, comma 1, del
d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996,
n. 649.
La questione è proposta sotto il profilo che tale comma - in
quanto esclude gli autoferrotranvieri licenziati da imprese
dichiarate fallite, o poste in liquidazione, anteriormente alla data
del 1° gennaio 1993 dalle garanzie procedimentali previste dalla
direttiva europea n. 75/129/CEE e dalla stessa legge n. 223 del 1991
(segnatamente con l'art. 24) - si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3, primo comma, e 11 della Costituzione violando - oltre che
l'obbligo dello Stato di adeguare la propria legislazione alla
normativa comunitaria - il principio di eguaglianza, per
l'ingiustificata disparità di trattamento fra gli autoferrotranvieri
(tutelati da quelle garanzie procedimentali solo a partire dal
1° gennaio 1993) e tutti gli altri dipendenti (per i quali esse
trovano anticipata applicazione fin dall'entrata in vigore della
legge di attuazione della direttiva), mentre un'ulteriore
ingiustificata disparità di trattamento si avrebbe fra gli stessi
autoferrotranvieri, secondo la data della dichiarazione di fallimento
o della messa in liquidazione dell'impresa che li ha licenziati.
2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito indicati.
Alla materia dei licenziamenti collettivi è dedicata la
direttiva comunitaria n. 75/129/CEE (successivamente modificata ed
integrata dalle direttive n. 95/56/CEE e 98/5/CE), che (all'art. 1)
fornisce la definizione di licenziamento collettivo - ancorata a
presupposti esclusivamente dimensionali (dell'azienda) e numerici
(quale rapporto tra lavoratori licenziati e lavoratori occupati) - e
delinea (ai successivi artt. 2 e 3) il campo di applicazione delle
garanzie procedimentali; il quale è tendenzialmente generale perché
le ipotesi escluse sono tipizzate ed elencate (rapporti di lavoro a
termine; rapporti di impiego pubblico; rapporti di lavoro degli
equipaggi di navi marittime), onde risulta esaltata l'ampia portata
delle garanzie così introdotte.
Alla direttiva è stata data attuazione nell'ordinamento interno
con la legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui art. 24 regola il
licenziamento collettivo conseguente a riduzione o trasformazione di
attività o di lavoro, o cessazione dell'attività.
La disciplina si pone in palese simmetria con la normativa
comunitaria, in quanto è ancorata a presupposti dimensionali e
numerici, e si applica a tutte le imprese che occupino più di
quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno
cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni in ciascuna
unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito del
territorio della stessa provincia.
Nella medesima prospettiva l'art. 24 esclude dal campo di
applicazione della disciplina soltanto i rapporti di lavoro a termine
che cessino alla prevista data di scadenza, mentre l'art. 35 del
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, detta per il lavoro pubblico una
disciplina specifica, facendo salva comunque la generale
applicabilità della legge n. 223 del 1991.
Ai licenziamenti così identificati il citato art. 24 dichiara
applicabili "le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
15-bis e all'art. 5, commi da 1 a 5"; disposizioni queste che
disciplinano l'istituto parallelo della "mobilità" cui possono
ricorrere le imprese ammesse al trattamento straordinario di
integrazione salariale previsto dalla medesima legge.
A seguito di tale richiamo, la disciplina dei licenziamenti
collettivi, per quanto riguarda l'aspetto procedimentale, è perciò
quasi interamente modellata su quella della messa in mobilità
collegata con il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Ma la confluenza delle due fattispecie di riduzione del personale
verso discipline sostanzialmente analoghe, benché non perfettamente
sovrapponibili, non toglie che esse rimangano pur sempre diverse ed
autonome, e che in particolare l'istituto del licenziamento
collettivo - nel quadro della legge di attuazione della direttiva -
non sia necessariamente legato al trattamento straordinario di
integrazione salariale ed al trattamento di mobilità che ne può
conseguire (sentenza n. 6 del 1999); come del resto risulta dal terzo
comma dell'art. 24 che limita alle sole imprese rientranti nel campo
di applicazione dell'intervento stesso l'onere della contribuzione
previdenziale aggiuntiva, destinato a finanziare (in tutto od in
parte) il peso economico dell'ente previdenziale correlato
all'erogazione del beneficio.
Deve quindi ritenersi che le garanzie procedimentali in questione
si applicano anche ai licenziamenti collettivi intimati da imprese i
cui dipendenti non beneficino dell'intervento straordinario di
integrazione salariale.
3. - Tra le imprese escluse dall'intervento straordinario di
integrazione salariale - e tuttavia assoggettate alla disciplina
procedimentale dei licenziamenti collettivi di cui alla legge n. 223
del 1991 - si annoverano le aziende autoferrotranviarie.
Quanto al primo aspetto, la legge 12 luglio 1988, n. 270 - che ha
introdotto una peculiare delegificazione del rapporto di lavoro di
questo personale, superando la rigida specialità conseguente al
sistema chiuso delle disposizioni del regolamento allegato A al r.d.
8 gennaio 1931, n. 148 (sentenza n.160 del 2000) ha espressamente
previsto all'art. 4 - modificando il primo comma dell'art. 3 del
decreto legislativo c.p.s. 12 agosto 1947, n. 869 - che "sono escluse
dall'applicazione delle norme sull'integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o
ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di
navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi
pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952,
n. 628, e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il
personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto [...]".
Quanto al secondo aspetto, è decisivo il già rilevato carattere
assolutamente generale della disciplina dettata dal citato art. 24,
in tema di garanzie procedimentali dei licenziamenti collettivi.
Ai fini dell'applicabilità agli autoferrotranvieri delle
medesime garanzie, deve escludersi poi ogni incompatibilità con la
regolamentazione posta dall'art. 26 dell'allegato A al r.d. n. 148
del 1931 che - nel disciplinare l'esonero del personale in caso di
riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di
servizi - autorizza l'eccezionale assegnazione dei dipendenti
eccedenti a mansioni inferiori alla qualifica, così configurando
un'alternativa al licenziamento: ma si tratta di profilo del tutto
diverso dalle garanzie procedimentali, che coinvolgono anche le
rappresentanze sindacali.
Del resto questa Corte (sentenza n. 226 del 1990) - con
riferimento ad un istituto parimenti generale quale quello del
pensionamento posticipato - ha già affermato che "poiché la nuova
disciplina legislativa ha una portata amplissima [...] non si
giustifica che essa non trovi applicazione anche agli
autoferrotranvieri".
4. - Su questo assetto normativo hanno inciso le modifiche
apportate alla legge n. 223 del 1991 dal d.-l. 20 maggio 1993,
n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, e dal d.-l.
23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996,
n. 649.
Il primo di essi, con il comma 17-bis dell'art. 6, ha introdotto
nell'art. 3 della legge del 1991 un comma 4-bis, secondo cui "Le
disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si
applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal
r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che sia stato licenziato da imprese
dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge".
Si tratta di una norma di favore, che estende alle imprese
autoferrotranviarie il campo di applicazione delle "disposizioni in
materia di mobilità ed il trattamento relativo" che sarebbero, tanto
le une quanto l'altro, altrimenti condizionati all'idoneità
dell'impresa ad essere ammessa al trattamento straordinario di
integrazione salariale.
Con riferimento a questa novella la giurisprudenza di
legittimità (sentenza n. 7463 del 1998) ha ritenuto che la formula
"successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"
si riferisse all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 (ma
con il limite della necessità dell'intervenuto fallimento o della
liquidazione dell'impresa). E ne ha desunto che il legislatore aveva
non solo esteso al personale autoferrotranviario l'ambito di
applicazione della disciplina dell'indennità di mobilità (e della
relativa procedura di dichiarazione della mobilità), da cui le
imprese autoferrotranviarie erano in precedenza escluse, in ragione
della testuale inapplicabilità dell'intervento della cassa
integrazione guadagni, ma aveva anche esteso (retroattivamente)
l'ambito di operatività delle garanzie procedimentali per i
licenziamenti collettivi, pur in mancanza di alcuna precedente
testuale esclusione ed anzi in presenza di una normativa di carattere
assolutamente generale che, per i rilievi sopra espressi, già doveva
ritenersi applicabile a queste imprese.
È poi intervenuto l'art. 7 del d.-l. n. 542 del 1996, che ha
modificato il testo prima ricordato del comma 4-bis sostituendo alle
parole "successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge" le parole "successivamente alla data del 1° gennaio 1993";
disposizione questa che non ha natura di interpretazione autentica
posto che essa non ha optato per una delle due soluzioni
astrattamente sostenibili in base alla lettera della disposizione
precedente (data di entrata in vigore della legge del 1991 o della
legge del 1993), ma ha introdotto una terza soluzione, indicando la
data del 1° gennaio 1993, così inequivocamente dimostrando di essere
norma innovativa.
Facendo venir meno la saldatura cronologica con la legge n. 223
del 1991, il d.-l. in esame ha avuto l'effetto di dimensionare
diversamente il beneficio (ed il costo finanziario) dell'estensione
dell'indennità di mobilità, ma anche - nella prospettazione
dell'ordinanza di rimessione - di determinare uno iato temporale
(dall'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 al 1° gennaio
1993) in cui le garanzie procedimentali del citato art. 24 non si
applicherebbero in nessun caso al personale autoferrotranviario.
In sostanza la Corte di cassazione rimettente interpreta il
riferimento testuale alle "disposizioni in materia di mobilità"
contenuto nella disposizione censurata, come comprensivo - non solo
delle prescrizioni dettate dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991
regolante la procedura per la dichiarazione di mobilità attivata
dalle imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione
salariale e propedeutica al collocamento dei lavoratori eccedenti in
mobilità (con conseguente diritto alla percezione della relativa
indennità, di cui al successivo art. 7) - ma anche della procedura
per l'intimazione del licenziamento collettivo, che il citato art. 24
disciplina (parallelamente ed in piena simmetria) proprio richiamando
i precedenti artt. 4 e 5.
5. - Questa interpretazione però non considera significativi
rilievi esegetici e non tiene conto del canone preferenziale
dell'interpretazione conforme a Costituzione, in questo caso
rinforzato dal concorrente canone dell'interpretazione non
contrastante con la normativa comunitaria vincolante per
l'ordinamento giuridico italiano.
In questa prospettiva adeguatrice, può invece fondatamente
ritenersi che - adoperando l'espressione "disposizioni in materia di
mobilità" il comma 4-bis abbia inteso estendere agli
autoferrotranvieri (in determinati casi) soltanto le norme
concernenti l'istituto della mobilità ed il complesso delle
conseguenze di carattere patrimoniale derivanti dalla "messa in
mobilità" (ed in particolare il diritto di percepire la relativa
indennità), senza toccare la disciplina dei licenziamenti collettivi
e segnatamente la procedura finalizzata alla loro rituale
intimazione.
5.1. - Siffatta conclusione è suggerita dalla stessa
formulazione testuale del d.-l. n. 148 del 1993, che ha introdotto
nell'art. 3 della legge n. 223 del 1991 il comma 4-bis nella sua
prima formulazione.
L'inserimento del comma in esame è stato operato dall'art. 6
(comma 17-bis), contenente "Misure per la tutela del reddito" onde è
agevole ravvisare nella novella un contenuto attinente alla
salvaguardia della situazione economica dei lavoratori. Una
disposizione che avesse inteso disciplinare il procedimento dei
licenziamenti collettivi degli autoferrotranvieri avrebbe trovato
posto nell'art. 8, contenente appunto "Norme in materia di
licenziamenti collettivi": è proprio in tale articolo infatti che si
rinvengono norme in tema di applicabilità delle garanzie
procedimentali in questione, come il comma 2, secondo cui
l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 4 e 24 della
legge n. 223 del 1991 ai soci lavoratori di cooperative di produzione
e lavoro deve avvenire nell'osservanza dei princìpi di non
discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile
1991, n. 125.
Del resto le "misure per la tutela del reddito" sono fuori dalla
direttiva comunitaria e - comportando l'erogazione di prestazioni a
carico del sistema previdenziale - implicano l'esigenza di valutare
le compatibilità finanziarie. Perciò la norma in esame - disponendo
che gli autoferrotranvieri licenziati da imprese sottoposte a
procedure concorsuali hanno diritto all'indennità spettante ai
lavoratori collocati in mobilità solo se il fallimento o la
liquidazione siano successivi al 1° gennaio 1993 - rivela palesemente
la ratio di collegare ad esigenze di contenimento della spesa
pubblica la scelta del momento da cui taluni effetti economici
decorrano.
Orbene il legislatore del 1996 - fissando retroattivamente uno
spartiacque temporale tra l'entrata in vigore della legge n. 223 del
1991 e quella della legge n. 236 del 1993 (di conversione del
precedente d.-l. n. 148 del 1993) - ha mostrato di aver operato una
ponderazione dell'onere economico conseguente all'estensione del
beneficio dell'indennità di mobilità (e della procedura di
mobilità, che di norma la presuppone).
Sarebbe per contro intrinsecamente irragionevole ritenere che nel
1996 si sia voluto - con efficacia retroattiva - stabilire le
modalità procedimentali di licenziamenti collettivi ormai già
intimati, quali sicuramente erano quelli comunicati anteriormente al
1° gennaio 1993.
5.2. - L'interpretazione accolta dalla Corte rimettente
confliggerebbe poi con il principio di eguaglianza perché i pur
ancora residuali elementi di specialità del rapporto di lavoro dei
dipendenti di aziende autoferrotranviarie non giustificherebbero -
come già affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 226 del
1990 - una disciplina differenziata quanto alle mere garanzie
procedimentali di intimazione del licenziamento collettivo, che non
hanno implicazioni finanziarie per tali aziende, né interferiscono
sulla funzionalità ed efficienza del servizio pubblico che le stesse
assicurano.
La prevista delegificazione della disciplina di tale rapporto
(art. 1 della legge n. 270 del 1988) ha da una parte reso cedevole
rispetto alla contrattazione collettiva il plesso normativo
rappresentato dal r.d. 8 gennaio 1931, n. 148; d'altra parte ha
affievolito la specialità del rapporto stesso dovendo la
contrattazione collettiva - autorizzata a sostituire la disciplina
speciale - essere comunque rispettosa della disciplina generale del
rapporto di lavoro subordinato.
5.3. - Del resto - come l'interpretazione conforme a Costituzione
deve essere privilegiata per evitare il vizio di incostituzionalità
della norma interpretata - analogamente l'interpretazione non
contrastante con le norme comunitarie vincolanti per l'ordinamento
interno deve essere preferita, dovendosi evitare che lo Stato
italiano si ritrovi inadempiente agli obblighi comunitari. Quindi
sotto questo profilo rileva che la normativa comunitaria non include
le imprese autoferrotranviarie tra quelle (espressamente elencate)
alle quali non si applicano le garanzie procedimentali per i
licenziamenti collettivi.
6. - Conclusivamente la novella realizzata con l'introduzione del
comma 4-bis va interpretata nel senso che - con il richiamo alle
"disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo" -
essa ha disciplinato la situazione degli autoferrotranvieri colpiti
da licenziamenti collettivi intimati da imprese assoggettate a
procedure concorsuali, soltanto per quanto concerne l'istituto della
mobilità ed il loro diritto a fruire degli effetti derivanti dalle
richiamate norme sulla mobilità, ed in particolare della relativa
indennità, stabilendo che a tali fini la dichiarazione di fallimento
o la messa in liquidazione dell'impresa deve essere successiva al
1° gennaio 1993. Invece per quanto concerne la disciplina del
procedimento preordinato al licenziamento collettivo nulla è mutato
rispetto al sistema previgente, la cui individuazione ai fini della
decisione della controversia spetta naturalmente al giudice a quo.
Pertanto - così interpretato - il comma 4-bis non determina
alcuna disparità di trattamento fra autoferrotranvieri ed altre
categorie di lavoratori, proprio perché non riguarda il profilo
procedimentale del licenziamento collettivo, il solo considerato dal
giudice a quo.
La questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte
di cassazione deve quindi essere dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4-bis
prima proposizione, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto
dall'art. 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in
legge 19 luglio 1993, n. 236, nel testo risultante dalla modifica
introdotta dall'art. 7 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito
in legge 23 dicembre 1996, n. 649, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 11 della Costituzione, dalla Corte di
cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:190 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte