Sentenza n. 191/1976
Altra decisione · depositata il 22/07/1976 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
citata
- art. 18d.l. 264/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi dei Presidenti delle
Regioni Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna, notificati il 10 e 9
settembre 1975, depositati in cancelleria il 19 e 23 settembre 1975 ed
iscritti ai nn. 31, 32 e 33 del registro 1975, per conflitti di
attribuzione sorti a seguito dei decreto del Ministro per la sanità 30
giugno 1975 recante "Approvazione degli schemi di convenzione tra le
Regioni e le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura
riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza
ospedaliera, gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973,
n. 817 e le case di cura private".
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore
Guido Astuti
uditi. l'avv. Umberto Pototschnig, per la Regione Lombardia, l'avv.
Enzo Cheli, per le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 9 settembre 1975 la Regione Toscana ha
sollevato conflitto di attribuzione in riferimento al decreto del
Ministro per la sanità, 30 giugno 1975 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 1975, n. 184), con il quale sono stati emanati gli
schemi di convenzione tra le Regioni e gli istituti, enti, cliniche e
case di cura che esercitano l'assistenza ospedaliera.
Il decreto impugnato violerebbe, in primo luogo, l'art. 17, primo
comma, lett. a, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e l'art. 8, d.P.R.
14 gennaio 1972, n. 4. Esso, infatti, sarebbe stato emesso,
nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, con la
forma di un decreto ministeriale, non emanato in base a preventiva
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ciò, nonostante che le norme
citate prevedano, per l'esercizio da parte dello Stato della funzione
di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza sanitaria
ospedaliera, una delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del
Presidente del Consiglio, di intesa con il Ministro o i Ministri
competenti. Del resto, anche a voler ritenere applicabile alla
fattispecie l'art. 18, terzo e quarto comma, della legge n. 386 del
1974, ove si parla di schemi di convenzione emanati dal Ministro della
sanità, sarebbe stata pur sempre necessaria una preventiva
approvazione degli schemi di convenzione da parte del Consiglio dei
Ministri, mentre, essendo intervenuta l'approvazione solo
successivamente, questa avrebbe assunto il valore di mero controllo
posteriore della volontà del Ministro per la sanità. Tale
declassamento della funzione statale di indirizzo e di coordinamento
dal livello politico voluto dalla legge ad un livello meramente
amministrativo avrebbe menomato la sfera delle attribuzioni regionali.
Il decreto impugnato si porrebbe inoltre in contrasto con gli artt.
117 e 118 Cost., con l'art. 17 legge 16 maggio 1970, n. 281, con gli
artt. 1, 2 ed 8 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, con gli artt. 12 e 18
legge 17 agosto 1974, n. 386.
La sfera della competenza amministrativa regionale in materia di
assistenza ospedaliera, risultante dalla indicata normativa, sarebbe
indebitamente declassata ad una attività di natura meramente esecutiva
dal carattere degli schemi di convenzione emanati con il decreto
impugnato, integranti una normativa estremamente minuziosa, dettagliata
e rigida.
Un corretto esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento
spettante allo Stato dovrebbe, invece, attuarsi mediante l'emanazione
di direttive di carattere generale, idonee ad orientare l'attività
delle Regioni verso i fini fondamentali da perseguire.
Il decreto impugnato contrasterebbe infine con la legge regionale
Toscana 3 febbraio 1975, n. 10, relativa alla erogazione
dell'assistenza ospedaliera, con grave compromissione di un organico
programma di interventi della Regione nel settore.
In riferimento al medesimo decreto ha sollevato conflitto di
attribuzione, con ricorso notificato il 9 settembre 1975, anche la
Regione Emilia-Romagna, adducendo gli stessi motivi indicati dalla
Regione Toscana ed invocando, altresì, il contrasto del provvedimento
impugnato con la propria legge regionale 14 maggio 1975, n. 30.
Analogo conflitto di attribuzione, in relazione allo stesso
decreto, ha sollevato, con ricorso notificato il 10 settembre 1975,
anche la Regione Lombardia. Si lamenta nel ricorso la violazione degli
artt. 117 e 118 Cost., in riferimento all'art. 17, lett. a, della legge
16 maggio 1970, n. 281, all'art. 8 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, e
all'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, per aver il decreto
impugnato preteso di esplicare la funzione di indirizzo e coordinamento
in forme diverse da quelle prescritte, essendo stato emesso senza la
previa deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri e senza che la
proposta sia stata fatta dal Presidente del Consiglio stesso. Gli
schemi di convenzione eccederebbero, poi, dai limiti della funzione di
indirizzo e di coordinamento, contenendo una disciplina estremamente
minuziosa e dettagliata, di conseguenza in contrasto con gli artt. 117
e 118 Cost., in relazione agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 14 gennaio 1972,
n. 4, 1 legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 12 e 18 legge 17 agosto 1974,
n. 386. Infine, il decreto impugnato si sovrapporrebbe,
illegittimamente, alle leggi regionali 15 gennaio 1975, nn. 5 e 6, già
operanti e provviste del visto governativo. La sfera delle attribuzioni
regionali sarebbe, tra l'altro, violata dalla classificazione,
presupposta dallo schema di convenzione, delle case di cura private in
fasce funzionali, con la conseguenza di addossare alle Regioni costi
differenziati per il medesimo tipo di prestazione, a seconda della
fascia di appartenenza della casa di cura, in contrasto con la citata
legislazione regionale, per la quale ad ogni prestazione dello stesso
tipo dovrebbe corrispondere una spesa uguale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, ha dedotto la infondatezza dei
tre ricorsi.
Sarebbero, in primo luogo, inammissibili le censure volte non già
al contenuto del provvedimento impugnato, bensì al procedimento
seguito per la sua emanazione, e comunque non riferibili alle sfere di
competenza direttamente determinate dalla Costituzione e dalle leggi
costituzionali. Inoltre, non potrebbe ravvisarsi alcun declassamento
dall'attività di indirizzo e coordinamento, ove questa sia esercitata
dal Ministro della sanità, con l'approvazione del Consiglio dei
Ministri, e, in ogni caso, sarebbero state esattamente osservate le
regole del procedimento e delle competenze, fissate nell'art. 18 della
legge n. 386 del 1974.
Il decreto impugnato, poi, sarebbe legittima espressione del potere
dello Stato di assicurare l'unità di indirizzo richiesta dal prevalere
di esigenze unitarie, coordinate e non sacrificate agli interessi
regionali, potere che non potrebbe essere limitato dalle leggi
regionali eventualmente esistenti. Considerato in diritto :
1. - Con i ricorsi indicati in epigrafe le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Toscana hanno sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro per la
sanità in data 30 giugno 1975, con il quale, in esecuzione del
disposto degli articoli 12 e 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n.
264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386,
sono stati emanati quattro schemi di convenzione tra le regioni e le
cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a
carattere scientifico, gli istituti ed enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, gli istituti ed
enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e le case di cura
private; schemi approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1
luglio 1975.
Secondo l'assunto delle Regioni ricorrenti, con l'emanazione di
detto decreto lo Stato avrebbe violato le attribuzioni regionali, quali
risultano dalle disposizioni degli artt. 117 e 118 della Costituzione,
in relazione agli artt. 17, primo comma, lett. a, della legge 16 maggio
1970, n. 281; 1, 2, 8 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4; 1 e seguenti
della legge 12 febbraio 1968, n. 132; 12 e 18 del decreto-legge 8
luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Si
osserva nei ricorsi che il decreto ministeriale impugnato sarebbe stato
emanato con procedura difforme da quella prescritta per l'esercizio
della funzione di indirizzo e coordinamento, con declassamento di detta
funzione statale dal livello politico voluto dalla legge ad un livello
meramente amministrativo; che il decreto stesso, anziché limitarsi
alla formulazione di direttive, avrebbe stabilito una disciplina
dettagliata delle convenzioni di assistenza ospedaliera, esorbitante
dai limiti della funzione statale e preclusiva di ogni scelta delle
Regioni in ordine ai mezzi ed alle modalità operative di attuazione;
che infine il decreto sarebbe in contrasto con le norme già dettate in
materia dalla Regione Emilia-Romagna con legge 14 maggio 1975, n. 30,
dalla Regione Lombardia con leggi 15 gennaio 1975, n. 5 e n. 6, dalla
Regione Toscana con legge 3 febbraio 1975, n. 10, ed avrebbe invaso la
competenza regionale sull'ordinamento delle case di cura private,
trasferita dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.
Stante la sostanziale identità delle questioni sollevate, i
giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Secondo un primo motivo, comune ai tre ricorsi, rispetto alle
funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera, trasferite alle regioni a statuto ordinario, la residua
funzione di indirizzo e coordinamento delle attività attinenti ad
esigenze di carattere unitario, riservata allo Stato dall'art. 17,
primo comma, lett. a, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarebbe
disciplinata in via generale dalla disposizione dell'art. 8 del d.P.R.
14 gennaio 1972, n. 4, comune ai decreti delegati di trasferimento, in
base alla quale detta funzione deve essere esercitata, fuori dei casi
in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
"mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro o i
Ministri competenti". L'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386,
richiedendo per gli schemi di convenzione ivi previsti l'approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri ai sensi del ricordato art. 8 del
d.P.R. n. 4 del 1972, avrebbe esplicitamente ricondotto tale
approvazione alla funzione di indirizzo e di coordinamento, ed
implicitamente riconosciuto che le convenzioni da stipularsi dalle
regioni ricadono nella competenza regionale di esercizio delle funzioni
trasferite a norma dell'art. 17, lett. a, della legge n. 281 del 1970.
Nel caso di specie, il Consiglio dei Ministri sarebbe stato invece
chiamato solo ad aggiungere la propria approvazione ad un atto già
emanato dal Ministro per la sanità, senza previa proposta da parte del
Presidente del Consiglio, con aperta violazione delle forme richieste
per l'esercizio da parte dello Stato della funzione di indirizzo e
coordinamento in materia di sicura spettanza regionale in base all'art.
117 Cost., con illegittima invasione della sfera di competenza
amministrativa garantita alle Regioni ricorrenti.
La difesa dello Stato ha eccepito l'inammissibilità di questo
motivo dei ricorsi, osservando che esso concerne una pretesa violazione
di norme regolanti il procedimento e la competenza degli organi
statali, e non già il contenuto del provvedimento impugnato, che si
assume lesivo delle competenze proprie delle regioni. Ma l'eccezione
non è fondata, perché anche l'illegittimo esercizio d'un potere, per
violazione di norme di legge sulla competenza o sul procedimento che
risultino poste a tutela dell'autonomia costituzionalmente garantita
alle regioni, come quelle dell'art. 8 del d.P.R. n. 4 del 1972, ben
potrebbe dar luogo a conflitto di attribuzione.
3. - Peraltro, nella specie la denunziata violazione non sussiste.
Occorre, infatti, ricordare che la delega legislativa contenuta
nell'art. 17, primo comma, lett. a, della legge n. 281 del 1970, e il
d.P.R. n. 4 del 1972 emanato in base a tale delega, concernono
espressamente il trasferimento alle regioni delle funzioni
amministrative già esercitate in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera "dagli organi centrali e periferici dello Stato", rispetto
alle quali l'art. 8 del d.P.R. n. 4, (ora abrogato e sostituito
dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382), disciplinava
l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello
Stato. Il decreto ministeriale di cui è causa non ha ad oggetto
funzioni statali già trasferite alle regioni, bensì attribuzioni che
erano proprie di una serie di istituti ed enti nazionali, ai quali la
legislazione previgente affidava compiti di assistenza contro le
malattie, e che solo il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito
nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ha assegnato alle regioni. Giova
precisare al riguardo che il legislatore, in vista della riforma
sanitaria generale che dovrà attuare un sistema di sicurezza sociale
secondo le previsioni programmatiche della legge 27 luglio 1967, n.
685, (cap. VII, artt. 70 e seguenti), dopo avere emanato la legge 12
febbraio 1968, n. 132, sull'assistenza ospedaliera pubblica, affidata
alle regioni sotto l'alta sorveglianza del Ministero della sanità per
la tutela degli interessi generali dello Stato (art. 15), e dopo aver
provveduto con il d.P.R. n. 4 del 1972 a trasferire alle regioni le
funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera, (mantenendo ferme, tra l'altro, all'art. 4, le
attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti ed istituti
pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti in detta
materia), con il provvedimento legislativo del 1974, dianzi ricordato,
ha dettato un complesso di "norme per l'estinzione dei debiti degli
enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il
finanziamento della spesa ospedaliera, e l'avvio della riforma
sanitaria". Con queste norme, mentre si provvedeva al ripianamento
dell'esposizione debitoria per assistenza ospedaliera dell'INAM,
dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPALS, delle Federazioni nazionali delle
casse mutue di malattia degli artigiani, commercianti e coltivatori
diretti, e degli altri enti elencati all'art. 2, nonché allo
scioglimento dei rispettivi consigli di amministrazione, regolandone la
temporanea gestione commissariale, è stato disposto (art. 12) il
trasferimento alle regioni a statuto ordinario e speciale dei "compiti
in materia di assistenza ospedaliera degli enti anche previdenziali che
gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonché delle casse
mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati". Lo stesso
art. 12 disciplina l'adempimento di questi nuovi compiti assegnati alle
regioni, disponendo che esse "erogano le relative prestazioni in forma
diretta e senza limiti di durata agli iscritti e rispettivi familiari
che ne abbiano titolo, avvalendosi degli enti ospedalieri, nonché a
seguito di convenzioni stipulate a norma del successivo art. 18"; e
che inoltre, "sino alla data di entrata in vigore della legge di
riforma sanitaria le regioni erogano altresì l'assistenza ospedaliera
in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne
abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o
casse mutue di malattia".
Conseguentemente, l'art. 18 ha stabilito che: a) le regioni. con
idonei atti deliberativi stipulano convenzioni con le cliniche
universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere
scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1 della legge 12
febbraio 1968, n. 132, nonché quelli di cui alla legge 26 novembre
1973, n. 817, e, qualora sia necessario per esigenze del servizio
ospedaliero, anche con case di cura private in possesso dei requisiti
previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 (primo comma); b) "le
convenzioni devono essere conformi a schemi, predisposti dal Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro, del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le regioni, ed approvati dal
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 14 gennaio 1972,
n. 4" (secondo comma); c) rimangono temporaneamente in vigore le
convenzioni in atto con gli enti mutualistici, intendendosi sostituire
le regioni agli enti stipulanti, e ciò fino alla stipula delle nuove
convenzioni, in conformità agli schemi da emanarsi "dal Ministero
della sanità entro e non oltre il primo semestre del 1975" (terzo e
quarto comma).
È chiaro che il legislatore, nell'atto con cui trasferiva alle
regioni i compiti in materia di assistenza ospedaliera già pertinenti
all'INAM, all'ENPAS ed altri istituti ed enti previdenziali, oltre a
mantenere temporaneamente in vita le convenzioni stipulate da detti
istituti ed enti, ha espressamente disposto che le nuove convenzioni
dovessero essere stipulate dalle regioni sulla base di schemi emanati
nel modo previsto dal secondo comma dell'art. 18. Il procedimento ivi
stabilito è bensì parzialmente diverso da quello previsto dall'art. 8
del d.P.R. n. 4 del 1972 per l'esercizio della funzione di indirizzo e
coordinamento, ma sembra ovvio rilevare che trattasi di compiti diversi
dalle attribuzioni amministrative già trasferite alle regioni a
statuto ordinario con detto decreto legislativo. Soprattutto, la
differenza del procedimento è giustificata dalla speciale natura
dell'atto: trattandosi di emanare schemi di convenzione, opportunamente
è stato stabilito ch'essi fossero predisposti ed emanati dal Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e
previdenza sociale, sentite le regioni, e quindi sottoposti
all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Anche il richiamo
dell'art. 18, secondo comma, all'art. 8 del d.P.R. n. 4 del 1972,
valido come riferimento alla funzione statale di indirizzo e
coordinamento per esigenze di carattere unitario, non può essere
considerato vincolante quanto al modo di esercizio di detta funzione,
oggetto nello stesso articolo della nuova legge di espressa disciplina
difforme in relazione a quel particolare tipo di provvedimento.
Queste considerazioni consentono di concludere che il decreto
ministeriale di cui si contende non è viziato da violazione di norme
sul procedimento o sulla competenza, idonea a determinare lesione
della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita alle regioni
dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.
4. - Con un secondo motivo, anch'esso comune ai tre ricorsi, si
osserva che gli schemi di convenzione previsti dal ricordato art. 18,
essendo emanati nell'esercizio della funzione statale di indirizzo e
coordinamento, avrebbero dovuto contenere soltanto le direttive o i
criteri generali necessari per coordinare ed uniformare, quanto al
regime delle nuove convenzioni di assistenza ospedaliera, le attività
amministrative delle regioni attinenti ad esigenze di carattere
unitario; mentre gli schemi ministeriali, con una disciplina minuziosa
delle clausole delle convenzioni avrebbero praticamente vanificato la
competenza regionale, imponendo alle regioni di stipulare convenzioni
già interamente predeterminate nel loro contenuto dispositivo.
Anche questo motivo non è fondato. Come già si è dianzi
avvertito, la legge 17 agosto 1974, n. 386, con le disposizioni degli
artt. 12-18 ha attuato e disciplinato il trasferimento alle regioni, a
statuto ordinario come a statuto speciale, dei compiti anteriormente
svolti in materia di assistenza ospedaliera dagli enti
mutuo-previdenziali, disponendo che le relative prestazioni vengano
erogate dalle regioni sia avvalendosi degli enti ospedalieri, sia
ricorrendo, mediante convenzioni, ad altri istituti o presidi di
ricovero e cura pubblici e privati appartenenti alle categorie elencate
nel primo comma dell'art. 18. Lo stesso art. 18 ha stabilito che dette
convenzioni debbono essere conformi agli schemi predisposti dal
Ministro della sanità ed approvati con il procedimento previsto nel
secondo comma: la emanazione di questi schemi di convenzione a cui
tutte le regioni sono tenute ad uniformarsi è stata dunque voluta dal
legislatore non già come limitazione delle funzioni amministrative
già spettanti alle regioni, bensì come specifico limite contestuale
al trasferimento dei compiti di assistenza ospedaliera degli istituti
ed enti previdenziali o mutualistici di cui all'art. 2, a carattere
nazionale o pluriregionale; istituti ed enti rispetto ai quali l'art. 4
del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, aveva mantenuto ferme, in attesa del
loro riordinamento con legge dello Stato, le attribuzioni degli organi
statali, e solo l'art. 1, primo comma, lett. b), della legge 22 luglio
1975, n. 382, prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni non
ancora trasferite, inerenti alle materie indicate nell'art. 117 della
Costituzione.
Imponendo alle regioni il temporaneo rispetto delle convenzioni
preesistenti e la stipula di nuove convenzioni in conformità agli
schemi ministeriali, la legge non ha certamente determinato lesione
delle competenze legislative ed amministrative attribuite alle regioni
in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera dagli artt. 117 e 118
della Costituzione; di fatto, né le regioni ricorrenti né altre
regioni promossero a suo tempo questione di legittimità del
decreto-legge n. 264 e della relativa legge di conversione n. 386 del
1974, ai sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1, dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Solo ora, nella memoria prodotta in causa dalla Regione
Emilia-Romagna, si asserisce che, ove la disciplina posta nel decreto
impugnato dovesse essere considerata una corretta attuazione del
disposto dell'art. 18, occorrerebbe allora sollevare la questione di
legittimità costituzionale di questa norma, per violazione degli artt.
117 e 118 Cost., con riferimento all'art. 17, lett. a, della legge n.
281 del 1970 e all'art. 8 del d.P.R. n. 4 del 1972; questione che viene
prospettata sotto un triplice profilo, per pretesa incompatibilità tra
la funzione di indirizzo e coordinamento e la previsione di schemi di
convenzione dettagliati e vincolanti, per la conseguente
espropriazione del potere amministrativo regionale, per violazione del
principio di legalità, non essendo state preliminarmente indicate in
sede legislativa le esigenze di carattere unitario giustificative del
provvedimento ministeriale. Questione peraltro di cui si rileva la
manifesta infondatezza, perché le esigenze di carattere unitario
idonee a legittimare le disposizioni degli artt. 12 e 18 della legge n.
386 del 1974 non avevano certo necessità di una espressa declaratoria
da parte del legislatore, dato che trattavasi di sostituire le regioni
nei compiti di assistenza ospedaliera dell'INAM e dell'ENPAS, per
tacere degli altri istituti ed enti a carattere nazionale o
interregionale, e quindi di assicurare nelle diverse regioni alla
generalità dei lavoratori, dipendenti pubblici o privati, le medesime
forme di assistenza, sulla base di una effettiva eguaglianza di
trattamento, e di stabilire altresì criteri uniformi per la
determinazione e ripartizione dei costi ed oneri diretti e indiretti
relativi al ricovero, all'assistenza, ad eventuali prestazioni
integrative a carico degli assistiti.
Come questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare, quando con
gli interessi regionali concorrano o possono confliggere interessi di
dimensione ultra-regionale o, come nel caso presente, di carattere
generale, nazionale, in piena coerenza con il disegno costituzionale e
senza lesione delle competenze regionali "il rispetto delle esigenze
unitarie è garantito dai principi fondamentali stabiliti nelle leggi
dello Stato per quanto riguarda la potestà legislativa, dalla funzione
statale di indirizzo e coordinamento per quanto riguarda la potestà
amministrativa" (sentenze n. 39 del 1971, n. 138 e 140 del 1972).
Anche l'asserita incompatibilità obbiettiva tra la funzione di
indirizzo e coordinamento e la emanazione di schemi di convenzione a
contenuto vincolante, per cui verrebbe sottratto alle regioni
l'effettivo esercizio della loro potestà amministrativa, non sussiste
di fatto nel caso particolare di cui qui si discute. Senza indugiare
sulle varie concezioni prospettate dalla dottrina circa il fondamento e
contenuto dei poteri riservati allo Stato in ordine all'esercizio della
funzione di indirizzo e coordinamento delle attività regionali
attinenti ad esigenze di carattere unitario, sembra incontestabile che
questa funzione - la cui riserva allo Stato rappresenta "il risvolto
positivo di quel limite generale del rispetto dell'interesse nazionale
o di altre regioni, che l'art. 117 prescrive alla legislazione
regionale" (sentenza n. 39 del 1971) - possa essere attuata in concreto
con varie forme di esercizio, in relazione alla diversità delle
esigenze cui lo Stato deve soddisfare, per la tutela degli interessi
generali.
Nella concreta fattispecie in esame, risulta evidente la
opportunità, riconosciuta dal legislatore, di evitare che nella
stipula delle convenzioni per l'assistenza ospedaliera le singole
regioni, anche a statuto speciale, potessero adottare criteri o
perseguire scopi suscettibili di ledere le esigenze unitarie già
ricordate. Ciò tanto più considerando che trattasi d'un regime a
carattere temporaneo e transitorio, di avvio alla riforma sanitaria
generale, in vista della quale la stessa legge n. 386 del 1974 ha
predisposto la possibilità di estensione dell'assistenza ospedaliera
anche ai soggetti non assistibili dagli istituti ed enti
mutuo-previdenziali, mediante la facoltativa iscrizione in appositi
ruoli, secondo le modalità stabilite dall'art. 13.
5. - Riconosciuta l'infondatezza del dubbio circa la legittimità
della previsione normativa contenuta negli artt. 12 e 18 della legge n.
386 del 1974, si deve obbiettivamente escludere che il Ministro della
sanità ed il Governo, nel predisporre ed approvare gli schemi di
convenzione emanati con l'impugnato decreto 30 giugno 1975, abbiano
violato le disposizioni dell'art. 18, primo comma, o ecceduto rispetto
al potere loro conferito dalla legge, nella formulazione del contenuto
di detti schemi. In ossequio al dettato legislativo, sono stati
formati, in relazione al tipo di assistenza erogata, quattro distinti
schemi di convenzione, per regolare, rispettivamente, i rapporti tra
regioni ed università; tra regioni ed istituti di ricovero e cura
riconosciuti a carattere scientifico, distinguendo tra quelli aventi
personalità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato; tra
regioni ed istituti o enti di cui alle leggi 12 febbraio 1968, n. 132
(art. 1, penultimo comma), e 26 novembre 1973, n. 817, per i
dipendenti ospedali classificati; tra regioni e case di cura private, o
presidi di ricovero e cura non classificati, dipendenti dagli istituti
ed enti di cui alle citate leggi n. 132 del 1968 e 817 del 1973.
Questi diversi schemi di convenzione presentano un contenuto
variamente articolato in relazione alle diverse caratteristiche degli
istituti clinici, ospedali, presidi di ricovero e cura. Alle clausole
comuni di rinvio alle leggi statali circa l'ammissione e dimissione dei
malati, le spese per prestazioni accessorie a carico degli assistiti o
degli enti assicurativi, il rispetto della personalità dei pazienti
nelle attività di insegnamento e di ricerca, si accompagnano clausole
diverse a seconda dei tipi di rapporto, per l'individuazione dei costi
dell'assistenza ospedaliera in ordine al relativo finanziamento a
carico delle regioni, (imponendo tra l'altro la formazione di bilanci
distinti per gli stabilimenti di diagnosi e cura degli istituti a
carattere interregionale), ovvero per la determinazione della misura e
del numero delle diarie onnicomprensive da corrispondersi dalle
regioni. Gli schemi contengono dunque le condizioni essenziali del
regolamento dei rapporti convenzionali, per quanto attiene da un canto
alle eguali esigenze di cura e tutela degli assistiti, e dall'altro
alla fissazione di criteri uniformi per l'accertamento e
l'attribuzione degli oneri finanziari dell'assistenza ospedaliera. Più
complesso risulta lo schema di convenzione con le case di cura private,
al quale sono allegati criteri di classificazione per la loro
attribuzione, in base ai servizi, impianti, attrezzature di cui sono
dotate, a quattro distinte fasce funzionali, ai fini della
corresponsione delle diarie di degenza e dell'eventuale compenso ai
sanitari. Ma anche questa particolare disciplina, nella quale le
regioni ricorrenti ravvisano una indebita invasione della loro
competenza sull'ordinamento delle case di cura private, trova puntuale
giustificazione nell'intento di assicurare uniformità di assistenza e
corrispondenza dei relativi oneri alle effettive prestazioni, anche
quando le regioni ravvisino la necessità, per esigenze del servizio
ospedaliero, di ricorrere a convenzioni con case di cura private in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132,
come espressamente è loro consentito dall'art. 18, primo comma, della
legge n. 386 del 1974. Né può dirsi che la statuizione di criteri per
l'attribuzione delle case di cura alle quattro fasce funzionali sia
lesiva della competenza trasferita alle regioni dagli artt. 1 e 2 del
d.P.R. n. 4 del 1972, dato che in base all'art. 6, n. 6, dello stesso
decreto è rimasta ferma la competenza degli organi statali "in ordine
alla normativa tecnica relativa alle case di cura private".
Poiché la legge aveva disposto l'emanazione di schemi di
convenzione, a cui le regioni debbono uniformarsi nel regolamento dei
rapporti di assistenza ospedaliera, si deve riconoscere che questi
schemi non avrebbero potuto essere formulati in modo sostanzialmente
diverso: le regioni ricorrenti assumono che gli schemi "avrebbero
dovuto contenere soltanto indirizzi o direttive generali", per
"orientare l'azione regionale in ordine ai fini fondamentali da
perseguire", ma sembra ovvio osservare che una siffatta limitazione
palesemente contrasta con il normale contenuto tipico d'uno schema di
convenzione.
D'altra parte, nella stipula delle convenzioni in conformità agli
schemi ministeriali, le regioni, fermo il rispetto delle clausole
essenziali rispondenti alle esigenze di uniformità di criteri che sono
state qui sopra ricordate, potranno discrezionalmente integrarne il
contenuto normativo con ulteriori e non incompatibili clausole
regolatrici dei diversi rapporti, secondo le particolarità delle
singole situazioni concrete.
Anche sotto questo profilo si deve dunque escludere che
l'emanazione degli schemi di convenzione previsti dagli artt. 12 e 18
della legge n. 386 del 1974 abbia determinato illegittima lesione delle
attribuzioni amministrative delle regioni
6. - Conseguentemente a quanto già si è osservato, deve
riconoscersi l'infondatezza anche dell'ultimo motivo dei ricorsi, con
il quale si assume che il decreto ministeriale impugnato contrasterebbe
con le leggi regionali già in vigore, perché gli schemi di
convenzione contengono una normativa parzialmente difforme, e ciò
proprio laddove "le regioni hanno provveduto, per quanto di loro
competenza, a dare attuazione alla 386".
Deve rilevarsi al riguardo che le tre regioni ricorrenti hanno
fatto nelle loro leggi espresso riferimento alle disposizioni degli
artt. 12 e 18 di detta legge (contro la quale non avevano promosso
giudizi di impugnazione diretta), proprio in vista della loro puntuale
applicazione anche per quanto concerne il subingresso nelle convenzioni
in atto e la stipula delle nuove convenzioni in conformità agli schemi
ministeriali. Così, la legge 14 maggio 1975, n. 30, della Regione
Emilia-Romagna dispone che la giunta regionale stipula le convenzioni
per l'assistenza ospedaliera da erogare agli aventi diritto "in
conformità ai principi stabiliti dalla presente legge e agli schemi di
cui all'art. 18, secondo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264,
convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386" (art.
31: e si v. anche gli artt. 1, 2, 9, 11, 15, 32); la legge 15 gennaio
1975, n. 5 della Regione Lombardia dichiara che "la giunta regionale si
conforma al disposto dell'art. 35 della legge regionale 3 settembre
1974, n. 55, e agli schemi di cui al secondo comma dell'art. 18, etc."
(art. 26: e si v. anche gli artt. 1, 27, nonché l'art. 4, lett. b,
della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6); la legge 3 febbraio 1975,
n. 10, della Regione Toscana prevede anch'essa la stipula delle
convenzioni "in applicazione dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974,
n. 386" (art. 1: e si v. anche gli artt. 11, 12, 13).
Esorbita dall'oggetto di questo giudizio una indagine sulla
compatibilità delle ricordate leggi regionali con gli schemi
ministeriali in questione, dal momento che le stesse leggi hanno
formalmente recepito il disposto dell'art. 18 della legge statale n.
386 circa la conformità delle convenzioni agli schemi predisposti dal
Ministro per la sanità ed approvati, previa audizione delle regioni,
dal Consiglio dei Ministri. Nel caso di specie ogni eventuale
difformità delle leggi regionali anteriormente emanate, rispetto agli
schemi di convenzione dalle leggi stesse richiamati - e ciò in
ossequio ad una espressa norma della legge statale -, non può
integrare illegittima invasione da parte dello Stato nella sfera delle
competenze delle Regioni.
I ricorsi debbono pertanto essere respinti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato emanare gli schemi di convenzione
previsti dall'art. 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386,
schemi emanati con il decreto ministeriale 30 giugno 1975 ed approvati
dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1 luglio 1975.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte