Sentenza n. 191/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1986 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 7 luglio 1977 e riapprovata il 18 ottobre 1977 dal Consiglio
regionale del Trentino - Alto Adige, recante "Modificazioni ed
integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente
disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle
concessioni non governative"; promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 9 novembre 1977, depositato in
cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi
1977.
Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino - Alto Adige;
udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il Giudice relatore
Antonio La Pergola; _
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e
l'avv. Sergio Panunzio, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna il testo
della Regione Trentino - Alto Adige riapprovato dal Consiglio regionale
il 18 ottobre 1977, e recante "Modificazioni ed integrazioni alla legge
regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente disciplina delle tasse
regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non
governative".
Rileva anzitutto l'Avvocatura dello Stato che il disegno di legge
impugnato prevede che siano sottoposte a tasse regionali sulle
concessioni non governative le licenze di cui agli artt. 111 e 115 del
Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, ora rilasciate dai
Presidenti delle giunte provinciali sulla base dell'art. 20 dello
statuto speciale di autonomia e relative alle arti tipografiche ed alle
agenzie pubbliche e di affari. Tali provvedimenti sono stati soggetti a
tassa sulle concessioni governative dai nn. 62 - 64 della tariffa
allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
Già in sede di rinvio del disegno in questione il Governo aveva
osservato che le tasse in oggetto non possono colpire gli atti dei
Presidenti delle Province autonome, che in base all'art. 20 dello
statuto ineriscano ad attività statali decentrate.
L'Avvocatura rileva ancora che l'art. 1 del disegno impugnato
prevede che i ricorsi gerarchici alla Giunta regionale contro le
decisioni adottate dal capo dell'ispettorato generale delle finanze,
devono intendersi accolti in caso di silenzio della Giunta stessa.
Ad avviso del Governo era stato già rilevato in sede di rinvio che
non è ammissibile l'applicazione alla fattispecie dell'istituto del
silenzo - accoglimento: il perseguimento di interessi pubblici non può
trovare pregiudizio per causa dell'attribuzione di rilievo positivo al
comportamento inerte dell'amministrazione.
L'Avvocatura ricorda che la prima questione ora sollevata davanti
alla Corte era già stata posta dal Governo in sede di approvazione
della legge regionale n. 14 del 1975. In quell'occasione la Regione
aveva tentato di sottoporre a imposta regionale le licenze in discorso;
ma il Governo rilevava tuttavia che l'art. 20 dello statuto non ha
previsto - in materia - alcun trasferimento di competenza dallo Stato
alle Province.
Ora, la Regione obietta che si tratta di due funzioni, le quali, in
quanto attribuite ai Presidenti delle Province, devono ritenersi
trasferite a queste ultime e così esercitabili anche dai loro
Presidenti, anziché, come di solito avviene, dalle giunte. Ci
troveremmo allora di fronte a concessioni che, prima governative, sono
divenute provinciali. Replica in proposito l'Avvocatura che questa
Corte, con la sentenza n. 14 del 1956, ha escluso che la norma del
previgente statuto, in tutto analoga a quella attualmente in vigore,
abbia operato alcun "decentramento istituzionale" per quel che concerne
l'attuale controversia. Le norme di attuazione dello statuto speciale
approvate con il d.P.R. n. 686 del 1973 attribuiscono al Presidente
della Provincia, quale autorità locale di pubblica sicurezza, una
figura giuridica non diversa da quella rivestita dal Sindaco, quando è
considerato come organo dello Stato.
Dovendo le licenze in oggetto ancora ritenersi governative, il
disegno legislativo impugnato offenderebbe l'art. 73 dello statuto di
autonomia.
Tale ultima norma, nell'attribuire alla Regione la facoltà di
istituire tributi propri, pone infatti il limite costituito
dall'armonia "con i principi del sistema tributario dello Stato"; fra
tali principi, secondo l'Avvocatura dello Stato, vi sarebbe quello
ricavabile dagli artt. 1 - 3 della legge n. 281 del 1970 e dallo stesso
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in base al quale va riconosciuta allo
Stato la potestà impositiva, con riguardo alle concessioni di propria
competenza, potestà riaffermata dall'art. 77 lett. b) dello stesso
statuto.
Del pari decisiva, ai fini del rigetto della tesi regionale,
sarebbe la considerazione che gli stessi atti che la Regione vuol
sottoporre a tassa di concessione, sono già soggetti a tassa di
concessione governativa, sulla base dei n. 62, 63 e 64 della tariffa
allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.
Il Presidente del Consiglio, per tramite dell'Avvocatura dello
Stato, insiste altresì sull'illegittimità della previsione da parte
del disegno di legge impugnato del silenzio - accoglimento, in
relazione ai ricorsi presentati alla Giunta regionale, contro le
decisioni dell'ispettorato generale delle imposte.
Anche se, osserva l'Avvocatura, vanno aumentando i casi di silenzio
- accoglimento previsti dal legislatore, essi rappresentano pur sempre
deroghe al principio generale operante nella nostra giustizia
amministrativa, che attribuisce normalmente al silenzio della pubblica
amministrazione il significato di rigetto delle istanze o dei ricorsi
del privato.
All'inerzia dell'amministrazione può talora attribuirsi valore
equivalente ad un provvedimento di visto o di approvazione ma non si è
mai riconosciuto al suddetto silenzio valore di accoglimento del
ricorso del privato contro un atto amministrativo e quindi valore di
annullamento dell'atto impugnato.
L'Avvocatura conclude che gli artt. 6 del d.P.R. 24 novembre 1,971,
n. 1199 e 11 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, rappresentano appunto
la manifestazione ed applicazione "di un principio generale
dell'ordinamento e del sistema di giustizia tributaria".
Per i suddetti motivi si chiede che questa Corte dichiari
incostituzionale il disegno di legge regionale impugnato in relazione
alla violazione degli artt. 73 e 77 dello statuto speciale del Trentino
- Alto Adige.
2. - Si costituisce nel presente giudizio di costituzionalità la
Regione Trentino - Alto Adige, la cui difesa osserva anzitutto che
l'esercizio dei poteri amministrativi in oggetto è demandato,
nell'a'mbito della Regione, ai Presidenti delle due Province autonome,
e ciò sulla base dell'art. 20 dello statuto di autonomia e delle
relative norme di attuazione.
Alla tesi del Presidente del Consiglio secondo cui le suddette
disposizioni non avrebbero operato alcun "trasferimento istituzionale"
in materia di pubblica sicurezza alle Province di Trento e Bolzano è
opposto che se le attribuzioni in oggetto costituiscano espressione di
una competenza propria, o invece di una competenza delegata, è
questione del tutto irrilevante; in ogni caso ci troveremmo di fronte a
funzioni esercitate da un organo della Provincia ed in quanto tali
provinciali.
Pertanto, continua la difesa della Regione, deve escludersi che il
disegno impugnato violi il principio secondo il quale deve riconoscersi
allo Stato la potestà impositiva con riferimento alle "concessioni di
propria competenza", in quanto le licenze in oggetto sono di competenza
delle Province autonome.
Comunque, soggiunge la difesa regionale, la competenza vantata
dalle Province non deriva da una delega' non essendo l'onere delle
relative spese a carico dello Stato (come previsto per il caso opposto
dall'art. 16, terzo comma, dello statuto). Tutte le spese relative alle
funzioni in oggetto sono viceversa a carico delle Province. Il che si
assume debba comportare la legittimità dell'istituzione di un tributo
da parte della Regione, nel rispetto del principio di corrispondenza
tra titolarità delle funzioni e potestà impositiva.
Inoltre non sarebbe conferente l'argomento secondo il quale le
licenze in questione sarebbero già sottoposte ad un tributo statale
sulla base di quanto previsto dalla tabella allegata al d.P.R. n. 641
del 1972.
Infatti, il disegno di legge impugnato tenderebbe solo ad
introdurre, nell'a'mbito regionale, forme di imposizione sostitutive
della tassa di concessione governativa, fine questo pienamente
legittimo, in considerazione dell'assetto delle competenze delle
Province nella materia in oggetto.
Quanto, poi, al secondo motivo di impugnazione, la difesa regionale
osserva che la disciplina dettata dal legislatore statale in materia di
silenzio - rigetto e di contenzioso amministrativo nel settore delle
tasse sulle concessioni governative non può rappresentare
l'espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento, ma il
risultato della scelta di una determinata soluzione normativa, che
ammetterebbe ampie possibilità di deroga. Al riguardo vengono
richiamate varie norme legislative.
Per i suddetti motivi la Regione confida nel rigetto del ricorso.
3. - All'udienza del 20 maggio 1986 tanto l'Avvocatura dello Stato
quanto la difesa della Regione Trentino - Alto Adige hanno insistito
sulle rispettive tesi.
Inoltre, la difesa della Regione Trentino - Alto Adige ha fatto
notare come il quadro della normativa concernente l'oggetto della
controversia sia parzialmente mutato in base all'art. 8 del d.1. 10
novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni nella legge 8
gennaio 1979, n. 3 e al decreto del Ministro delle Finanze 29 novembre
1978 (pubblicato nella G. U. 14 dicembre 1978, n. 348).
Dalla predetta normativa, applicativa dell'art. 19 del d.P.R.
n.616/77, si ricava che la tassa di cui al n. 62 della tabella allegata
al d.P.R. n. 641/72 è divenuta, al pari di altre, un tributo comunale. Considerato in diritto :
1. - La presente questione, promossa dal Presidente del Consiglio,
concerne il testo della legge riapprovata dal Consiglio regionale del
Trentino - Alto Adige il 18 ottobre 1977, dopo il rinvio disposto dal
Governo.
Il testo normativo impugnato reca integrazioni e modifiche alla
legge regionale del 29 dicembre 1975, n. 14, concernente la disciplina
delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni
non governative. Nel ricorso dello Stato si deduce un duplice ordine
di censure.
a) In primo luogo, la Regione avrebbe ecceduto le proprie
competenze con il sottoporre alle tasse regionali sulle concessioni non
governative le licenze previste agli artt. 111 e 115 del Testo Unico
delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931). Tali
provvedimenti sono, rispettivamente, la licenza per l'arte tipografica
e quella per l'apertura e conduzione delle agenzie (*) di affari. Ai
sensi dell'art. 20 dello statuto del Trentino - Alto Adige (e dell'art.
3 delle norme di attuazione poste nel d.P.R. n. 686/73), il relativo
rilascio compete ai Presidenti delle giunte provinciali (di Trento e
Bolzano), i quali esercitano, infatti, le attribuzioni spettanti alle
autorità di pubblica sicurezza in varie materie, incluse le due in
considerazione. L'Avvocatura dello Stato ritiene che, alla stregua di
una precedente pronunzia della Corte (14/56), resa in merito all'art.
16 del previgente testo dello statuto speciale (cfr. art. 47 delle
norme di attuazione del d.P.R. n. 574/51), di identico contenuto
rispetto all'art. 20 dell'attuale statuto, non si debba ravvisare nel
caso in esame alcun istituzionale decentramento delle attribuzioni di
pubblica sicurezza a favore della Provincia: il Presidente della Giunta
provinciale emanerebbe le licenze sopra menzionate in una veste
giuridica, che, sostanzialmente, non differisce da quella assunta dal
Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza. Del resto,
soggiunge l'Avvocatura, la vigente legislazione dello Stato include i
provvedimenti che vengono in rilievo nella specie fra gli atti soggetti
alle tasse sulle concessioni governative (cfr. le rispettive voci della
tabella annessa al d.P.R. n. 641/72: Disciplina delle tasse sulle
concessioni governative). Il che comproverebbe che difetta il
presupposto giustificativo delle norme regionali dedotte in giudizio.
Di qui il necessario risultato della violazione degli artt. 73 e 77
dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, dai quali trae
fondamento la potestà legislativa ed impositiva della Regione, il cui
esercizio è qui contestato.
b) L'altro rilievo formulato nel ricorso investe, come il
corrispondente motivo di rinvio in seguito alla prima approvazione
della legge, l'art. 1 del testo censurato. Ivi è posta la disposizione
che sostituisce il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale n.
14/75. Quest'ultima disposizione concerne i ricorsi (inerenti
all'applicazione delle tasse in questione, prodotti avanti
all'ispettorato generale delle finanze e del patrimonio) e contempla
che, decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del
ricorso, senza che sia stata comunicata al ricorrente la relativa
decisione, il ricorso s'intende respinto. La modifica introdotta dalla
norma impugnata sta in ciò, che, decorso il termine anzidetto, il
ricorso deve invece ritenersi accolto. Ad avviso dell'Avvocatura,
sarebbe stata così configurata un'ingiustificata deroga - e perciò
un'infrazione - al principio generale vigente nel sistema della
giustizia amministrativa, che, di regola, al silenzio
dell'amministrazione conferisce l'opposto significato: quello, cioè,
del diniego di accoglimento dell'istanza ovvero di rigetto del ricorso
del privato.
2. - Quanto alla censura sopra richiamata sub 1 a) s'impongono le
seguenti conclusioni. Essa è fondata, per le ragioni dedotte dallo
Stato, con riguardo alla licenza che attiene alle agenzie (*) di
affari. Si tratta di un atto ancora soggetto alla tassa sulle
concessioni governative con d.P.R. n. 641/72,(**) 64, della tabella
allegata, ed emesso dal Presidente della Giunta provinciale quale
autorità locale di pubblica sicurezza, senza che le relative funzioni
siano istituzionalmente passate in capo all'ente autonomo. Diverso
avviso va accolto con riferimento alla licenza concernente le arti
tipografiche. A proposito di quest'ultimo provvedimento, è infatti da
osservare che la competenza ad emanarlo è stata trasferita ai comuni,
in forza dell'art. 19 del d.P.R. n. 616/77, n. 11. La funzione di
polizia amministrativa, che si concreta nel rilascio della licenza in
questione, è attribuita al comune, come le altre elencate nell'art.
19, nel quadro del seguente regime: il consiglio comunale determina
procedure e competenze in ordine all'esercizio di detta funzione; il
Ministro dell'Interno può impartire, per il tramite del Commissario
del Governo, direttive vincolanti ai sindaci, sempre con riguardo alla
funzione attribuita al comune; per esigenze di pubblica sicurezza i
provvedimenti, incluso quello qui considerato, sono adottati previa
comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati
per motivata richiesta dello stesso; il relativo diniego è efficace
solo se il prefetto esprime parere conforme.
Ora, non occorre indagare se così si abbia decentramento
istituzionale della funzione e di quale tipo o grado esso sia. Ai fini
fiscali, che rilevano per l'attuale giudizio è, infatti, decisiva
quest'altra considerazione. A norma dell'art. 8 del d.1. 10 novembre
1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli atti e
provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni,
comprese quelle attribuite dal d.P.R. n. 616/77 e per le quali sia
dovuta la tassa sulle concessioni governative, sono assoggettati, a
decorrere dal 1 gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali.
L'individuazione degli atti soggetti a tale ultima tassa è rimessa,
nel quinto comma dello stesso articolo, ad un decreto del Ministro
delle Finanze, da emanarsi secondo le modalità ivi prescritte; quello
adottato nella specie (d.m. 29 novembre 1978) prevede, infatti, al n.
16 dell'annessa tabella, fra gli atti gravati dalla tassa sulle
concessioni comunali, la licenza per l'esercizio dell'arte tipografica.
La licenza prevista nell'art. 111 del T. U. di pubblica sicurezza è
dunque esclusa dai provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni
governative nell'àmbito in cui opera il regime fiscale dettato dalla
legge statale in conformità ed attuazione dell'art. 19 del d.P.R. n.
616. Non si vede, allora, perché la Regione del Trentino - Alto Adige
non possa adottare il trattamento tributario disposto dalla norma
impugnata; il contestato onere fiscale è fatto gravare su un atto che
non figura più tra le concessioni governative; ed esso è stato
imposto, occorre concludere, sul razionale e legittimo presupposto che
la licenza rilasciata dal comune equivale, per quanto concerne la
presente controversia, a quella rimessa al Presidente della Giunta
provinciale.
3. - Il secondo motivo di ricorso dello Stato è fondato. Il
principio al quale la legge regionale doveva nella specie adeguarsi,
secondo il primo comma dell'art. 73 dello statuto, discende, come
osserva l'Avvocatura, dall'art. 6 del d.P.R. n. 1199/71 e dall'art. 11
del d.P.R. 641/72. L'una e l'altra delle anzidette disposizioni
riguardano, ciascuna nel proprio àmbito, puntualmente il settore in
cui la Regione ha preteso di esercitare la sua potestà impositiva e
legislativa. L'art. 6 del d.P.R. n. 1199/71 statuisce, in materia di
ricorsi amministrativi, che, decorso il termine di novanta giorni dalla
data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia
comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli
effetti. Analogo criterio è sancito, con specifico riferimento alla
disciplina delle tasse sulle concessioni governative, nel terzo comma
dell'art. 11 del d.P.R. n. 641/1972. La normativa invocata in giudizio
dallo Stato costituisce, secondo statuto, un limite della sfera
attribuita al legislatore del Trentino - Alto Adige; limite che il
censurato regime delle tasse sulle concessioni regionali ha mancato di
rispettare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
della Regione Trentino - Alto Adige, riapprovata dal Consiglio
regionale il 18 ottobre 1977 e recante "Modificazioni ed integrazioni
alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente: Disciplina
delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni
non governative", nella parte in cui comprende - ad integrazione della
tabella allegata alla legge regionale n. 14 del 1975 - fra le tasse di
spettanza regionale, al numero 67 (*), quella per la licenza prescritta
dall'art. 115 del Testo Unico di pubblica sicurezza per aprire o
condurre agenzie (**) di affari;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
della Regione Trentino - Alto Adige, riapprovata dal Consiglio
regionale il 18 ottobre 1977 di cui al n. 1);
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge della Regione Trentino - Alto Adige di cui al
n. 1), nella parte in cui - ad integrazione della tabella allegata alla
legge regionale n. 14 del 1975 - comprende fra le tasse regionali, al
numero 66, quella relativa alla licenza per l'esercizio delle arti
tipografiche di cui all'art. 111 del Testo Unico di pubblica sicurezza,
sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento
agli artt. 73 e 77 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige,
con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE
- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte