Sentenza n. 191/1987
Altra decisione · depositata il 25/05/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei
ministri notificati il 5 agosto 1980, 29 aprile 1981 e 24 agosto
1982, depositati in cancelleria il 14 agosto 1980, 16 maggio 1981 e
31 agosto 1982 ed iscritti al n. 24 del Registro 1980, al n. 17 del
registro 1981 e al n. 13 del registro 1982 per conflitti di
attribuzione sorti a seguito dei decreti del Presidente della giunta
Provinciale di Bolzano del 4 marzo 1980, n. 72/V/LS, del 16 dicembre
1980 n. 85/V/LS e del 22 dicembre 1981, n. 103/V/1981 concernenti i
vincoli paesistici del "Parco naturale di Fanes-Sennes e Braies" del
"Parco naturale Monte Corno" e del "Parco naturale Dolomiti di
Sesto", nonché gli atti conseguenziali della Provincia Autonoma di
Bolzano;
Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di
Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1987 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Udito l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avv.Giuseppe Guarino per la Provincia
autonoma di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso n. 24 del 31 luglio 1980 il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato ha impugnato per conflitto di attribuzione il
decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 4 marzo
1980 n. 72/V/LS (pubbl. nel Boll. uff. Regione Trentino-Alto Adige
suppl. n. 2 al n. 31 del 10 giugno 1980) con il quale, ai sensi delle
leggi prov. Bolzano 25 luglio 1970 n.16 e 19 settembre 1973 n. 37, è
stato approvato il vincolo paesistico "Parco naturale di Fanes-Sennes
e Braies" e sono state determinate le "prescrizioni" di cui all'art.
5 della l. n. 16 del 1970.
Viene lamentata in primo luogo l'invasione della sfera di
competenza assegnata allo Stato da norme costituzionali poiché le
"prescrizioni" contenute in tale decreto, "ove fossero operanti anche
nei confronti dell'amministrazione militare", sarebbero "gravemente
limitative delle attività militari e pregiudizievoli degli interessi
della difesa nazionale".
Tali prescrizioni consistono:
1) nel divieto di costruire impianti ed infrastrutture, di
provocare esplosioni e usare armi, di installare campeggi ed eseguire
esercitazioni militari (art. 2);
2) nel divieto di costruzione di strade e di linee elettriche
(artt. 6 e 8) nonché di "alterazione" dei sentieri (art. 15);
3) nel divieto di circolazione con veicoli a motore (art. 7) e
di atterraggio o decollo di aeroplani o elicotteri (art. 10).
L'impugnato provvedimento in quanto incidente, con tali
prescrizioni, sulle attribuzioni dello Stato porrebbe quindi in atto
"un superamento dei limiti delle attribuzioni provinciali".
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, in
persona del Vice Presidente della Giunta provinciale, rappresentato e
difeso dall'avv. Giuseppe Guarino, deducendo l'infondatezza del
ricorso.
Sarebbe conforme ai principi generali il sacrificio di un
interesse generico, quale appunto quello connesso ad attività
militari, suscettibile di essere soddisfatto indifferentemente in una
o in diversa zona.
2. - Con ricorso n. 17 del 27 aprile 1981 il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato, altresì, per conflitto di
attribuzione il decreto del Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano n. 85/V/LS del 16 dicembre 1980 (pubbl. nel Boll. Uff. Reg.
Trentino-Alto Adige n. 12 del 3 marzo 1981) istitutivo del "Parco
naturale di Monte Corno", nella parte in cui vieta in tale territorio
"i campeggi e le esercitazioni militari" (art. 2, lett. e) nonché,
"salvo che per operazioni di soccorso o per necessità di trasporto
di materiali", "l'atterraggio e il decollo di aeroplani o elicotteri"
(art. 11, secondo comma), in contrasto con "il superiore interesse
della difesa e sicurezza del territorio nazionale".
A seguito della camera di consiglio del 2 luglio 1981 la Corte ha
accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei suddetti divieti
(ord. n. 115 stesso anno).
3. - Con ricorso n. 13, di contenuto identico al precedente di cui
al punto 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato,
infine, per conflitto di attribuzione il decreto del Presidente della
Giunta Provinciale di Bolzano del 22 dicembre 1981 n. 103/V/81
(pubbl. nel Boll. Uff. Reg. Trentino-Alto Adige n. 30 del 30 giugno
1982), istitutivo del "Parco naturale Dolomiti di Sesto",
limitatamente alle disposizioni di cui agli artt. 2 lett. e) e 11,
secondo comma, relative (come nel caso di cui al ric. n. 17/1981) ai
divieti di campeggi ed esercitazioni militari nonché di atterraggio
e decollo di aeroplani o elicotteri, salvo che per operazioni di
soccorso o per necessità di trasporto materiali.
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, in
persona del vice Presidente, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Guarino, deducendo, intanto, l'inammissibilità del ricorso,
poiché viene rilevata la genericità delle censure.
Nel merito, le prerogative assicurate dalla normativa provinciale
all'Amministrazione militare riguarderebbero solo le opere pubbliche
e non gli usi occasionali che potrebbero senza pregiudizio trovare
soddisfazione altrove. Considerato in diritto
1. - I ricorsi in epigrafe concernono questioni identiche ovvero
connesse. Possono essere riuniti per formare oggetto di un'unica
pronuncia.
2. - Con tre successivi decreti del 4 marzo 1980, 16 dicembre
stesso anno e 22 dicembre 1981, la Provincia autonoma di Bolzano ha
rispettivamente approvato il vincolo paesistico denominato "Parco
naturale Fanes-Sennes e Braies", l'altro "Parco naturale di Monte
Corno" e infine un terzo denominato "Dolomiti di Sesto", ivi
determinandosi le relative prescrizioni e divieti ai sensi dell'art.
5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive
modifiche.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato i menzionati
decreti con i tre separati ricorsi di cui in narrativa, per conflitto
di attribuzione e conseguente regolamento di competenza, lamentando:
- quanto al primo decreto, la grave limitazione delle attività
militari e dei conseguenti interessi della difesa nazionale per i
generali divieti posti al costruire impianti e infrastrutture,
provocare esplosioni e usare armi, installare campeggi ed eseguire
esercitazioni militari (art. 2); alla costruzione, inoltre, di strade
(art. 6) e di linee elettriche (art. 8), nonché di alterazione di
sentieri (art. 15); alla circolazione, infine, con veicoli a motore e
atterraggio o decollo di aeromobili (artt. 7 e 10);
- quanto al secondo e al terzo, il divieto di campeggi ed
esercitazioni militari e di atterraggio e decollo di aeromobili (art.
2, secondo comma, lett. e), e rispettivamente art. 11, secondo
comma).
Viene considerato, in definitiva, che da parte della Provincia
siasi inciso direttamente sulle attività militari, con
regolamentazione ad essa non spettante.
Deduce, per contro, la Provincia di Bolzano la inammissibilità
dei proposti conflitti, in quanto generici e privi di puntuali
riferimenti; nel merito si contestano gli asserti del ricorrente
Presidente del Consiglio, poiché - si assume - le prerogative di
salvaguardia assicurate dalla normazione provinciale
all'amministrazione militare riguarderebbero soltanto - art. 15 legge
25 luglio 1970, n. 16 - le opere per la difesa militare e non gli usi
"occasionali" del territorio.
3. - L'eccezione di inammissibilità non ha fondamento: i ricorsi
puntualmente elencano il contesto di limitazioni che si ravvisa
lesivo dell'amministrazione militare e conseguentemente della difesa
nazionale ai sensi degli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il
Trentino Alto-Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Nel merito, la Corte ha già avuto modo di considerare - e di
recente - che le attività militari nel loro complesso, per i
contenuti strumentali di addestramento che necessariamente le
richiedono, costituiscono attribuzione esclusiva delle formazioni
armate dello Stato (sentenza n. 167 del 1987). Se è vero, pertanto,
che la normativa della Provincia di Bolzano testualmente riconosce
esorbitare dalle competenze provinciali, perché di spettanza dello
Stato, le opere destinate alla difesa (citata legge n. 16/1970: artt.
12 e 15) a queste ultime vanno indissolubilmente collegate - in
identità di competenze - le anzidette attività (sentenza n.
216/1986). A ciò consegue la carenza di legittimazione per la
Provincia al porre limiti al riguardo.
Va ribadito, tuttavia, quanto è già occorso più volte di
considerare: che cioè le attività addestrative di cui si discorre
con le installazioni che ne sono il presupposto tecnico non possono
indiscriminatamente venir intraprese e situate in qualsiasi zona o
territorio. Tenuto conto degli essenziali compiti addestrativi delle
forze armate della Nazione nonché dell'eminente valore del
patrimonio paesaggistico e ambientale, si tratta, dunque, della
necessità di comporre le diverse esigenze di carattere e di
interesse unitario con le istanze e relative pari esigenze delle
autonomie.
Va ricordato (cit. sentenza n. 167 del 1987) che a realizzare tale
indeclinabile bilanciamento soccorre l'art. 3 della legge 24 dicembre
1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) con i
suoi meccanismi di consultazione paritetica dalla Provincia stessa
nelle sue deduzioni definiti garantisti delle autonomie locali e che
non possono essere unilateralmente disattesi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi in epigrafe:
a) dichiara che non spetta alla Provincia autonoma di Bolzano la
competenza a porre vincoli paesistici e conseguenti prescrizioni che
comportino per l'amministrazione militare il divieto:
1) di costruire impianti ed infrastrutture, nonché di
provocare esplosioni, usare armi, installare campeggi ed eseguire
esercitazioni militari;
2) costruire strade (con possibili alterazioni di sentieri) e
linee elettriche;
3) circolare con veicoli a motore ovvero atterrare o decollare
con aeromobili;
b) annulla, limitatamente alla parte in cui non fanno salva la
competenza dello Stato per le attribuzioni di cui al precedente punto
a), le disposizioni contenute:
1a) nel decreto del Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano 4 marzo 1980 n. 72/V/IS (Approvazione del vincolo paesistico
"Parco naturale Fanes-Sennes e Braies": artt. 2, 6, 7, 8, 10, 15;
2a) nel decreto del Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano 16 dicembre 1980 n. 85/V/LS (Approvazione del piano
paesistico "Parco naturale Monte Corno"): artt. 2, secondo comma,
lett. e) ed 11, comma secondo dell'elenco dei vincoli e delle
relative prescrizioni;
3a) nel decreto del Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano 22 dicembre 1981 n. 103/V/81 (Approvazione del vincolo
paesistico "Parco naturale Dolomiti di Sesto nei Comuni di Dobbiaco,
Sesto e S.Candido"): artt. 2 e 11.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte