Sentenza n. 191/1988
Altra decisione · depositata il 18/02/1988 · relatore Mauro Ferri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera regionale,
riapprovata il 12 marzo 1987 dal Consiglio regionale con la
maggioranza assoluta dei componenti e comunicata al Rappresentante
del Governo il 14 marzo 1987, recante "Istituzione della Commissione
speciale di indagine sulla ripresa della criminalità in Sardegna",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 30 marzo 1987, depositato in cancelleria il 3 aprile
successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1987;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e
l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 30 marzo 1987, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Sardegna approvata il 3
febbraio 1987, riapprovata il 12 marzo 1987 e comunicata il 14 marzo
successivo, concernente "Istituzione della Commissione speciale di
indagine sulla ripresa della criminalità in Sardegna".
Premette il ricorrente che la legge attribuisce (art. 2) alla
Commissione speciale il compito di verificare l'attuazione delle
conclusioni espresse dalla Commissione parlamentare d'inchiesta
istituita con legge 27 ottobre 1969, n. 755, nonché lo stato di
attuazione degli interventi proposti da detta Commissione
parlamentare, e di formulare proposte di intervento per prevenire e
reprimere manifestazioni di criminalità. L'art. 3 attribuisce poi
alla Commissione consiliare talune facoltà nei confronti della
giunta regionale e il potere di predisporre audizioni di
amministratori di enti locali, di operatori pubblici e privati e di
altre persone che riterrà opportune sentire.
Il ricorrente deduce che il potere di inchiesta non si configura
come funzione autonoma, bensì strumentale rispetto all'esercizio
delle funzioni istituzionalmente spettanti al Consiglio regionale:
pertanto, l'inchiesta può essere disposta soltanto in quelle materie
per le quali l'organo che la dispone è attributario di specifiche
competenze e potestà decisionali.
Nella fattispecie, l'inchiesta riguarda argomenti - ordine
pubblico, criminalità, operato degli organi chiamati eventualmente a
dar seguito alle conclusioni dell'inchiesta parlamentare chiaramente
esulanti dalle competenze regionali, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5
dello Statuto speciale.
2. - La Regione Sardegna, costituitasi oltre il termine indicato
nell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, conclude per l'infondatezza della questione.
3. - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 32 del 4
agosto 1987 è stata pubblicata la legge regionale 27 luglio 1987, n.
33 (concernente "Istituzione di una commissione speciale per una
indagine conoscitiva sulla condizione economica e sociale delle zone
della Sardegna interessate da particolari fenomeni di criminalità e
di violenza"), la quale, ai sensi dell'art. 5, sostituisce quella
impugnata. Considerato in diritto Come detto in narrativa, la legge della Regione Sardegna 27 luglio
1987, n. 33, recante "Istituzione di una commissione speciale per una
indagine conoscitiva sulla condizione economica e sociale delle zone
della Sardegna interessate da particolari fenomeni di criminalità e
di violenza", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 32
del 4 agosto 1987, ha sostituito la legge impugnata (art. 5).
Ne deriva che deve essere dichiarata cessata la materia del
contendere del presente giudizio (da ult., sent. n. 434 del 1987).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte