Corte costituzionale

Ordinanza n. 191/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte dirette),

promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dal Pretore di

Francavilla Fontana nel procedimento civile vertente tra Passiatore

Vita e l'Esattoria Imposte Dirette di Francavilla Fontana, iscritta

al n. 474 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno

1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Francavilla Fontana, nel procedimento

civile tra Passiatore Vita ed Esattoria Comunale Imposte Dirette di

Francavilla Fontana, con ordinanza del 3 maggio 1988 (R.O. n. 474 del

1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52, comma secondo, lettera b), del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602, nella parte in cui non prevede la legittimazione del

coniuge del contribuente a proporre opposizione all'esecuzione sui

mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, se non

costituiti in dote con atto anteriore alla dichiarazione annuale e

alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la disparità

di trattamento che si verifica tra coniugi e per il diniego del

diritto di difesa;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso perché la questione sia dichiarata manifestamente

infondata, non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi da quelli

che sono stati posti a base della questione di legittimità

costituzionale della stessa norma dichiarata infondata (sentenza n.

42 del 1964) e, successivamente, manifestamente infondata (ordinanze

283 del 1984; n. 36 del 1974; n. 51 del 1971; n. 106 e 105 del 1964).

Considerato che questa Corte, con le suddette decisioni, ha

dichiarato prima infondata e poi manifestamente infondata la stessa

questione di legittimità costituzionale;

che non vi è ragione di mutare le decisioni, non essendo stati

dedotti motivi nuovi e diversi;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della

questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b) del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte dirette), in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Francavilla Fontana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte