Corte costituzionale

Ordinanza n. 191/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 582, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 luglio

1992 dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone nel

procedimento penale a carico di Guerini Alessandro, iscritta al n.

727 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 582, secondo comma, del codice penale, in

quanto, prevedendo la perseguibilità a querela "per un delitto

commesso con dolo", irragionevolmente stabilisce una disciplina

diversa rispetto a quella dettata dall'art. 590, quinto comma, dello

stesso codice che, riferendosi ad un delitto colposo e per il quale

la colpa resta integrata dalla "violazione di norme che configurano

una situazione di pericolo e non necessariamente di danno", prevede

invece la relativa procedibilità d'ufficio;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in

quanto il giudice a quo sollecita una pronuncia vòlta ad introdurre

un regime penale deteriore rispetto a quello vigente per il reato in

ordine al quale procede, o infondata;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata

dall'Avvocatura Generale dello Stato non può essere accolta in

quanto l'accoglimento presupporrebbe la soluzione del problema,

tuttora controverso nell'interpretazione della giurisprudenza e della

dottrina, circa la natura processuale o sostanziale della querela ed

in particolare circa gli effetti della sopravvenuta procedibilità a

querela sui procedimenti penali in corso;

che nel merito i rilievi del giudice a quo sono privi di

qualsiasi fondamento giacché, come puntualmente rilevato

dall'Avvocatura, il rimettente, nell'evocare a raffronto la

disciplina della procedibilità stabilita per il reato previsto

dall'art. 590 del codice penale, ha omesso di considerare che anche

le lesioni personali colpose lievi o lievissime, ancorché

conseguenti a violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro, sono punibili a querela della persona offesa;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 582, secondo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte