Corte costituzionale

Ordinanza n. 191/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/06/1996 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 324, sesto

comma, e 309, decimo comma, del codice di procedura penale promosso

con ordinanza emessa il 13 maggio 1995 dal Tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Angelo Micozzi, iscritta al n. 482

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, giudice di rinvio nel

procedimento di riesame del sequestro probatorio di un immobile in

danno di Angelo Micozzi, indagato per violazioni edilizie, con

ordinanza del 13 maggio 1995, ha sollevato questione di

costituzionalità dell'art. 324, sesto comma, del codice di procedura

penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, interpretato

dalla Cassazione nel senso che non è consentito al tribunale, in

sede di riesame, integrare mediante ulteriore termine quello

inferiore a tre giorni liberi dalla notifica dell'avviso, nonché,

dell'art. 309, primo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella

parte in cui non prevede che la Corte di cassazione dichiari la

perdita di efficacia della misura coercitiva quando annulla, perché

emanata all'esito di giudizio affetto da nullità, l'ordinanza di

conferma della stessa misura da parte del tribunale in sede di

riesame;

che, rispetto all'art. 324, sesto comma, il giudice rimettente

premette che la Cassazione ha annullato, con rinvio, l'ordinanza

confermativa del sequestro per violazione del termine libero di tre

giorni e che, secondo il principio di diritto cui è vincolato, è

necessaria la decorrenza ex novo del termine libero ed è

insufficiente la sua integrazione;

che, secondo il giudice a quo l'interpretazione vincolante

fornita dalla Cassazione, diversa da quella prevalente,

contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della

ragionevolezza, apparendo irrazionale che un termine effettivo

superiore a tre giorni, per effetto della proroga, sia ritenuto

lesivo del diritto di difesa;

che, rispetto all'art. 309, decimo comma, il giudice rimettente,

premesso che - secondo le Sezioni Unite della Cassazione - la perdita

di efficacia della misura coercitiva si verifica solo in caso di

mancata decisione e non anche in caso di decisione affetta da

nullità, osserva che, potendosi evitare la decadenza mediante

l'emanazione di un provvedimento nullo, sarebbero lesi i diritti

della difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità di entrambe

le questioni;

Considerato, con riferimento alla prima questione, che la norma

impugnata prevede che l'avviso della data fissata per l'udienza in

camera di consiglio è comunicato al pubblico ministero e notificato

al difensore e a chi ha proposto la richiesta almeno tre giorni

prima;

che il giudice, in esito all'udienza camerale, dubita della

costituzionalità dell'interpretazione adottata dalla Cassazione,

nonostante che, come emerge dagli atti, la prescrizione di cui

all'art. 324, sesto comma, sia stata di fatto rispettata, essendo

stato assicurato il termine di tre giorni tra la notifica dell'avviso

e la data dell'udienza, mentre non si sono verificate le condizioni

per l'applicazione del principio di diritto affermato dalla

Cassazione;

che, pertanto, la questione sollevata non appare rilevante nel

giudizio a quo e, di conseguenza, va dichiarata manifestamente

inammissibile;

che, inoltre, con riferimento all'art. 309, decimo comma, la

norma impugnata prevede la perdita di efficacia della misura

coercitiva ove la decisione del tribunale sulla richiesta di riesame

non intervenga entro il termine di dieci giorni prescritto dal nono

comma dello stesso articolo;

che la norma censurata non attribuisce al tribunale del riesame

alcuna cognizione sulla perdita di efficacia della misura coercitiva,

competente a verificare la quale è il giudice che procede e non il

giudice del riesame dei provvedimenti applicativi delle misure

coercitive;

che, pertanto, anche la seconda questione sollevata deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto priva del

requisito della rilevanza nel giudizio a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 324, sesto comma, del codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e

dell'art. 309, decimo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevate dal Tribunale

di Roma, sezione per il riesame, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte