Corte costituzionale

Ordinanza n. 191/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1999 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo

1998 dal tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra

Cecchetto Pietro e Cecchetto Roberto, iscritta al n. 355 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, prima serie speciale, n. 21 dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione di Cecchetto Pietro nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore

Annibale Marini;

Udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il tribunale di Padova, sezione specializzata agraria,

con ordinanza emessa il 3 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 415 e 416 del codice di procedura civile

nella parte in cui non prevedono - diversamente da quanto stabilito

per l'ordinario giudizio di cognizione - l'invito al convenuto a

costituirsi nei termini di legge con l'espresso avvertimento che la

costituzione oltre i suddetti termini importa la decadenza dalle

eventuali domande riconvenzionali e dalle chiamate di terzo in causa;

che, a parere del rimettente, la mancata previsione di siffatto

avviso nelle norme che regolano il processo del lavoro e quello

agrario determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento -

con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione - tra le

parti convenute nel giudizio ordinario di cognizione e quelle,

parimenti convenute, nello speciale rito del lavoro ove, tra l'altro,

il regime delle preclusioni risulterebbe più grave;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata

l'infondatezza della questione, per aver questa Corte già escluso la

possibilità di raffronti tra rito speciale del lavoro e rito

ordinario (sentenza n. 65 del 1980);

che, inoltre, sempre ad avviso dell'Avvocatura, esigere che

l'irrogazione della decadenza posta dall'art. 416 del cod. proc. civ.

sia condizionata all'espressa riproduzione della relativa

comminatoria di legge nel ricorso introduttivo o nel decreto di

fissazione dell'udienza di discussione si risolverebbe, come

affermato da questa Corte, nella disapplicazione del principio della

legale conoscenza delle norme legislative che nulla ha da vedere con

il principio costituzionale di eguaglianza (sentenze n. 61 del 1980 e

n. 347 del 1987);

che si è costituita la parte privata, attrice nel giudizio a quo

la quale, nel concludere anch'essa per l'infondatezza della

questione, ha sottolineato, oltre la diversità tra rito ordinario e

rito del lavoro, come l'avvertimento di cui all'art. 163 del codice

di procedura civile sia stato previsto dal legislatore -

limitatamente al processo ordinario di ricognizione - con la novella

del 1990 a seguito dell'introduzione di nuovi termini per la

costituzione del convenuto e, soprattutto, di nuove decadenze per

costui;

che tale avvertimento, ad avviso della stessa parte, giustificato

dal passaggio dal previgente sistema processuale a quello attuale,

costituirebbe una disapplicazione del principio della legale

conoscenza delle norme legislative ed, in quanto tale, non potrebbe

essere assunto a regola generale.

Considerato che questa Corte ha già affermato come le

caratteristiche strutturali e procedimentali che distinguono il rito

ordinario e quello speciale del lavoro (applicabile, quest'ultimo,

alle controversie agrarie), siano tali da non consentire

l'istituzione di raffronti nei quali sia ragionevole assumere il

primo a modello di perfezione cui l'altro, pena

l'incostituzionalità, sia tenuto ad adeguarsi, e viceversa (sentenza

n. 65 del 1980, ordinanza n. 104 del 1988);

che alla stregua di tale affermazione, che si ritiene in questa

sede di ribadire, la questione, prospettata dal rimettente sotto

l'esclusivo profilo della violazione del principio di eguaglianza,

deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli articoli 415 e 416 del codice di procedura

civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

tribunale di Padova, sezione specializzata agraria, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte