Corte costituzionale

Ordinanza n. 191/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/06/2000 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 477legge 146/1990
  • art. 2legge 146/1990
  • art. 8legge 146/1990

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 477, comma 2,

del codice di procedura penale e degli artt. 2 e 8 della legge

12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero

nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti

della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con

ordinanza emessa il 9 novembre 1998 dal pretore di Varese nel

procedimento penale a carico di Passini Ivano, iscritta al n. 102 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica - prima serie speciale - n. 10 dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale i difensori

proponevano istanze di rinvio, intendendo astenersi dalle udienze in

ottemperanza a una delibera dell'Unione delle camere penali italiane;

che dette istanze erano rigettate, non essendo stata

deliberata la protesta con l'osservanza delle regole in materia di

preavviso;

che il pretore di Varese - invitato da altro difensore a

"prendere atto" dell'astensione dall'udienza ai sensi dell'art. 40

della Costituzione - sollevava, in riferimento agli artt. 3, secondo

comma, 40 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 477, comma 2, del codice di procedura

penale, e degli artt. 2 e 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme

sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona

costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di

garanzia dell'attuazione della legge);

che, ad avviso del rimettente, questa seconda iniziativa si

porrebbe su un piano diverso rispetto a quello considerato dalla

Corte costituzionale nella sentenza n. 171 del 1996 per

l'impossibilità di applicare d'ufficio l'art. 486, comma 5, del

codice di procedura penale, integrando la richiesta di "presa d'atto"

dell'astensione, nella sua materialità, una eccezionale ipotesi di

sospensione del processo, direttamente fondata sull'esercizio d'un

diritto tutelato dalla Costituzione, onde l'applicabilità del citato

art. 477;

che, tuttavia, questa disposizione lederebbe l'art. 40 della

Costituzione, affidando soltanto agli avvocati il potere di

valutazione discrezionale, volto a contemperare il principio della

concentrazione del dibattimento con l'esigenza di permettere

sospensioni di breve durata per motivi non codificati;

che si può parlare, secondo il pretore, di diritto di

sciopero anche alla luce della sentenza n. 222 del 1975 di questa

Corte, la quale, con riguardo alla legittimità dell'art. 506 del

codice penale, definì "sciopero" l'astensione dal lavoro compiuta da

una pluralità di lavoratori che agiscono d'accordo per il

perseguimento di un comune interesse, indipendentemente da rapporti

di subordinazione o parasubordinazione;

che allo stesso modo sarebbe ascrivibile allo sciopero

l'astensione dal lavoro di liberi professionisti, nella specie

avvocati, che ritengano di dover interrompere le loro prestazioni (in

tutto o in parte) per motivi politici;

che simili comportamenti - per i quali deve comunque operare

il bilanciamento dei valori in gioco - non risultano regolati, e

producono quindi effetti lesivi del principio di buon andamento

dell'amministrazione e dei diritti delle vittime dei reati,

allungandosi i tempi di celebrazione dei processi;

che è soltanto il ripristino della legalità ad assicurare

il diritto all'uguaglianza di cui all'art. 3, secondo comma, della

Costituzione;

che diventa necessario - stando alla prospettazione del

giudice a quo - sottoporre a esame di costituzionalità tutti quegli

articoli della legge n. 146 del 1990, ove si prevede il minimo

assoluto di garanzia dei servizi elencati nell'art. 1, comma 2, di

essa;

che, in particolare, gli artt. 2 e 8 si riferiscono

esclusivamente alle "amministrazioni" e alle "imprese" erogatrici dei

servizi essenziali e non a tutti gli altri "soggetti" ai quali è

riconosciuto il diritto di sciopero e che, pertanto, sfuggono alle

previsioni della legge, potendolo esercitare con modalità non

regolate e, in conseguenza, contrastanti con la Costituzione;

che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con le sentenze

del 20 maggio 1998 (Schopfer c. Svizzera) e 22 ottobre 1997

(Papageorgiou c. Grecia), qualifica gli avvocati come gli

intermediari fra i cittadini sottoposti a giudizio e i tribunali,

giustificando l'esistenza di una normativa di condotta imposta nei

loro confronti: onde la censura per quei comportamenti

controproducenti, quali gli scioperi di lunga durata;

che, in conclusione, lo "sciopero" degli avvocati può

assumere una duplice configurazione: impedimento di natura

processuale, la cui efficacia sospensiva è rimessa alla valutazione

del giudice, o mero fatto giuridico, che è manifestazione di un

diritto costituzionalmente tutelato e non è dunque riconducibile a

valutazione processuale; fatto giuridico che, però, si palesa

"potenzialmente lesivo di altre norme costituzionali, in difetto di

tutela - mediante un'applicazione diretta agli avvocati delle norme

della legge n. 146 del 1990 - dei diritti da esse garantiti";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dell'Avvocatura dello Stato, che - rifacendosi

alla sentenza n. 171 - ha concluso per l'inammissibilità o per

l'infondatezza della questione.

Considerato che la prospettazione del giudice a quo investe

l'art. 477, comma 2, del codice di procedura penale, che è

disposizione palesemente estranea rispetto all'adesione alla protesta

proclamata dalle organizzazioni forensi e alla conseguente astensione

dall'udienza;

che la richiesta di "presa d'atto" rivolta al giudice non

costituisce istanza processualmente apprezzabile e tanto meno

sussumibile sotto la disposizione censurata;

che l'astensione dalle udienze comporta - ove sussistano i

presupposti - l'applicazione dell'art. 486, comma 5, del codice di

procedura penale, nei limiti di quanto questa Corte ha già affermato

con la sentenza n. 171 del 1996 e con le ordinanze nn. 175, 106 e 105

del 1998, nonché 318 e 273 del 1996;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 477, comma 2, del codice di

procedura penale, nonché degli artt. 2 e 8 della legge 12 giugno

1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei

servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della

persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di

garanzia dell'attuazione della legge), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, secondo comma, 40 e 97 della Costituzione, dal pretore di

Varese con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte