Sentenza n. 191/2001
Altra decisione · depositata il 14/06/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del
21 aprile 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dal sen. Roberto Avogadro nei confronti del dott. Alberto
Landolfi, promosso con ricorso del tribunale civile di Savona, in
composizione monocratica, notificato il 19 giugno 2000, depositato in
cancelleria il 11 luglio 2000 ed iscritto al n. 33 del
registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale civile di Savona, in composizione monocratica,
con atto in data 19 novembre 1999, haproposto conflitto di
attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione
alla delibera in data 21 aprile 1999, con la quale l'Assemblea - in
parziale difformità dalle proposte della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari - ha dichiarato che le affermazioni per
le quali il senatore Avogadro è stato chiamato a rispondere in sede
civile concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di
parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
I fatti per i quali si procede civilmente innanzi al predetto
tribunale riguardano alcune affermazioni del senatore Avogadro che il
dott. Alberto Landolfi, titolare, tra il 1996 e il 1997, delle
attività di indagine che vedevano coinvolte persone vicine al
partito della Lega Nord, ritiene diffamatorie. Tali dichiarazioni
erano contenute in un articolo pubblicato sul quotidiano "La Stampa"
del 28 novembre 1996, con il titolo "Attentato Rai - Interpellanza di
Avogadro"; in un comunicato stampa del 23 ottobre 1997, intitolato
"Elezioni padane di domenica 26 ottobre", nonché nella "Nota per le
redazioni", integrativa di tale comunicato stampa. Mentre l'articolo
pubblicato sul quotidiano "La Stampa" si limitava a riferire di una
interrogazione parlamentare presentata dal senatore Avogadro in
merito al sabotaggio ad un ripetitore Rai e a riprodurne parzialmente
il contenuto, in tutti gli altri interventi l'anzidetto senatore
poneva l'accento sul carattere strumentale della iniziativa
giudiziaria, con la quale il dott. Landolfi avrebbe inteso colpire la
Lega "per acquisire meriti nei ministeri romani" e concludeva, nella
nota per le redazioni, rivolgendo alla stampa l'invito a corredare
l'articolo da pubblicare di "una foto del procuratore che risulta non
sopportare articoli in cui si parla di sue iniziative corredate da
altre foto".
La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con atto
comunicato alla Presidenza il 13 aprile 1999, aveva considerato
applicabile la garanzia della insindacabilità di cui all'art. 68,
primo comma, della Costituzione, alle sole affermazioni riprodotte
nell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Stampa". L'Assemblea, con
deliberazione del 21 aprile 1999, riteneva invece coperte da tale
garanzia anche le dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del
23 ottobre 1997 e nella relativa nota per le redazioni. Tale
delibera, secondo la prospettazione del ricorrente, non darebbe
adeguata motivazione delle ragioni che hanno indotto l'Assemblea a
disattendere la proposta della Giunta delle elezioni e inoltre non
fornirebbe alcun elemento utile a dimostrare l'esistenza di un
collegamento funzionale tra le affermazioni rese dal parlamentare e
l'esercizio del mandato rappresentativo, con ciò ledendo
attribuzioni costituzionalmente spettanti all'autorità giudiziaria
ricorrente.
2. - Si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa del Senato ha rilevato come nella motivazione della
delibera impugnata si faccia riferimento alla circostanza che il
senatore Avogadro, con le dichiarazioni diffuse nel comunicato stampa
e nella nota per le redazioni, abbia replicato a indagini giudiziarie
che il dott. Landolfi stava svolgendo sull'attività della Lega Nord
tra il 1996 e il 1997. Correttamente, dunque, l'Assemblea avrebbe
considerato tali dichiarazioni quali espressioni non già di mera
critica politica, ma di una attività propria del parlamentare, in
difesa del movimento politico di appartenenza. Ne risulterebbe
conseguentemente comprovata, ad avviso della difesa del Senato, la
sussistenza di un collegamento funzionale tra le opinioni espresse e
l'esercizio delle funzioni di parlamentare.
3. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte
con ordinanza n. 141 dell'11-16 maggio 2000. A seguito di tale
pronuncia il ricorrente ha notificato al Senato della Repubblica, in
data 19 giugno 2000, il ricorso e l'ordinanza che lo ha dichiarato
ammissibile. Entrambi gli atti, con la prova dell'avvenuta
notificazione, sono stati depositati presso la cancelleria della
Corte costituzionale in data 11 luglio 2000. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
proposto dal tribunale civile di Savona, in composizione monocratica,
investe la deliberazione del 21 aprile 1999, con la quale l'Assemblea
del Senato - in parziale difformità dalle proposte della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari - ha dichiarato che le
affermazioni per le quali il senatore Avogadro è stato chiamato a
rispondere in un procedimento civile concernono opinioni espresse
nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, insindacabili ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il tribunale ricorrente, concordando con le valutazioni espresse
dalla Giunta delle elezioni, ritiene che possano essere ricondotte
all'esercizio delle funzioni di parlamentare le sole affermazioni del
senatore Avogadro contenute nell'articolo pubblicato sul quotidiano
"La Stampa" del 28 novembre 1996, con il titolo "Attentato Rai -
Interpellanza di Avogadro", non anche quelle diffuse attraverso il
comunicato stampa del 23 ottobre 1997, intitolato "Elezioni padane di
domenica 26 ottobre" e la relativa "Nota per le redazioni".
2. - Il ricorso, unitamente alla ordinanza n. 141 del 2000, con
cui questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, è stato
notificato al Senato della Repubblica, a cura del ricorrente, in data
19 giugno 2000; il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'eseguita
notificazione, sono stati depositati nella cancelleria della Corte
costituzionale in data 11 luglio 2000, e cioè quando erano trascorsi
ventidue giorni dalla data della notificazione.
3. - Il ricorso è improcedibile.
Il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
si articola in due distinte fasi, che devono essere avviate ad
iniziativa della parte interessata. Quando la prima fase si sia
conclusa con la delibazione sommaria sulla ammissibilità del
conflitto, è necessario che il ricorrente notifichi il ricorso e
l'ordinanza che lo dichiara ammissibile agli organi interessati e che
depositi gli atti notificati presso la cancelleria della Corte nel
termine di venti giorni dall'ultima notificazione, come prescrive
l'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale. Questa Corte ha ripetutamente affermato
che il predetto deposito costituisce un adempimento necessario
perché si apra ritualmente la seconda fase del giudizio sul
conflitto, e che il prescritto termine di venti giorni ha carattere
perentorio, in quanto da esso decorrono gli ulteriori termini
stabiliti per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, comma
quarto, delle richiamate norme integrative (v. sentenze n. 35, n. 50
e n. 203 del 1999; n. 274 e n. 342 del 1998; e n. 449 del 1997).
Non essendo stato rispettato il termine perentorio per il
deposito del ricorso, non è possibile procedere alla ulteriore fase
del giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dal tribunale civile di Savona, in composizione
monocratica, nei confronti del Senato della Repubblica, con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte