Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/1971

Altra decisione · depositata il 30/11/1971 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 207,

lettera c, e 131 del testo unico sulle imposte dirette approvato con

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 14

novembre 1969 dal tribunale di Torino nel procedimento civile Durbiano

Esterina contro l'Esattoria comunale di Torino e l'Amministrazione

delle finanze, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11

marzo 1970.

Visti gli atti di costituzione di Durbiano Esterina, dell'Esattoria

comunale di Torino e dell'Amministrazione delle finanze e l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore

Michele Fragali;

uditi l'avv. Salvatore Prestipino Giarritta, per la Durbiano,

l'avv. Enrico Zola, per l'Esattoria, ed il sostituto avvocato generale

dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei

ministri e per l'Amministrazione delle finanze.

Ritenuto che con ordinanza 14 novembre 1969 pronunciata nella causa

Durbiano Esterina contro Esattoria comunale di Torino e Amministrazione

delle finanze, il tribunale di Torino ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 207, lett. c, e 131 del testo

unico 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette.

Considerato che, come risulta dalla citazione introduttiva del

giudizio la Durbiano chiedeva dichiararsi l'illegittimità di alcuni

avvisi di intimazione ai contribuenti morosi a lei notificati

dall'Esattore di Torino, e la sua estraneità ai rapporti di imposta di

cui agli avvisi stessi, l'illegittimità e la carenza di titolo di

qualsiasi espropriazione nei confronti di lei per l'imposta stessa;

chiedeva altresì inibirsi qualsiasi atto esecutivo e condannarsi i

convenuti al risarcimento dei danni;

che l'attrice ha in sostanza proposto un'azione di accertamento

negativo del debito d'imposta portato dagli avvisi a lei notificati;

che il tribunale ha invece impostato la sua ordinanza unicamente

sulla asserita mancanza di tutela giurisdizionale nel terzo che

pretende di avere la proprietà o altro diritto reale su beni

pignorati;

che non ha esaminato quale rilevanza possa avere il vizio

denunziato nella causa di cui si tratta, in cui si controverte non

sull'appartenenza di beni pignorati, ma soltanto sull'esistenza di un

debito di imposta a carico dell'attrice; contro la quale non risulta

eseguito pignoramento alcuno;

che occorre ovviare alla carenza di un congruo esame della

rilevanza della sollevata questione di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971.

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte