Corte costituzionale

Sentenza n. 192/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/06/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 56legge 429/1907

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del

codice penale e dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429 (che

attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale a tutti gli addetti alle

ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1972

dal pretore di Avigliana nel procedimento penale a carico di Mule'

Carmelo, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 15 giugno 1972 emessa nel corso del procedimento

penale a carico di Mule' Carmelo imputato, tra l'altro, del reato di

oltraggio ai sensi dell'art. 341 c.p. in danno di Bredariol Italia,

addetta alla sorveglianza di un passaggio a livello delle ferrovie

dello Stato, il pretore di Avigliana ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale di detto articolo, in riferimento all'art.

3 Cost., rinviando per i motivi a quelli esposti nella sua precedente

ordinanza 1 marzo 1972 pronunciata nel procedimento contro Musso

Adelmo.

In via subordinata, per l'ipotesi in cui detta questione fosse

ritenuta infondata, ha sollevato, sempre in riferimento all'art. 3

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della

legge 7 luglio 1907, n. 429, che attribuisce la qualifica di pubblico

ufficiale a tutti gli addetti alle ferrovie dello Stato.

Ad avviso del pretore con tale norma il legislatore, in deroga ai

principi generali secondo cui condizione indispensabile per

l'applicabilità dell'art. 341 c.p. è che il soggetto offeso esplichi

una funzione amministrativa, qualifica come oltraggio l'offesa diretta

al dipendente delle ferrovie, anche se questi non esplichi in concreto

una pubblica funzione, a differenza di ogni altro caso analogo in cui

la persona offesa non sia un "dipendente" dell'amministrazione

ferroviaria. Si sarebbe così introdotta una discriminazione

nell'ambito delle varie categorie degli organi amministrativi

consentendo che la semplice appartenenza ad uno o ad altro ramo

dell'amministrazione sia elemento sufficiente a determinare una tutela

differenziata del medesimo bene qual'è appunto il "prestigio" della

pubblica amministrazione.

Questa disparità di trattamento normativo per ipotesi

sostanzialmente identiche non sarebbe sorretta da idonee motivazioni

logico-giuridiche donde il contrasto della norma impugnata con il

principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

1. - La prima questione sollevata con l'ordinanza indicata in

epigrafe ha ad oggetto l'art. 341 del codice penale (oltraggio a

pubblico ufficiale) che il pretore di Avigliana ritiene

costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

Trattasi di questione già esaminata e decisa, nel senso della non

fondatezza, da questa Corte con sentenza n. 165 del 1972. La medesima

questione, sollevata dallo stesso pretore nel procedimento penale

contro Musso Adelmo è stata decisa con ordinanza di manifesta

infondatezza n. 61 del 1973. I principi enunciati nelle citate pronunce

vanno confermati non essendo state prospettate nuove e diverse

argomentazioni che inducano la Corte a mutare avviso.

2. - Fondata è, invece, la seconda questione di legittimità

costituzionale proposta subordinatamente al mancato accoglimento della

prima, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei

confronti dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, concernente

l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a

imprese private, a termini del quale "tutti gli addetti alle ferrovie

esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono

considerati pubblici ufficiali".

Non è dubbio che a fronte di una disposizione così formulata

l'offesa rivolta ad un dipendente qualsiasi delle ferrovie statali

integri la fattispecie criminosa dell'oltraggio prevista e punita

dall'art. 341 del codice penale precludendo ogni indagine e valutazione

da parte del giudice diretta a stabilire se l'attività in concreto

affidata al dipendente abbia le caratteristiche tipiche di una pubblica

funzione o non piuttosto quelle diverse di un pubblico servizio.

Ora è evidente che la norma in esame contrasta col principio di

uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto pone in

essere una ingiustificata disparità di trattamento tra gli addetti

alle ferrovie dello Stato, la cui offesa, a prescindere dal genere di

attività svolta, è sempre più severamente punita ai sensi dell'art.

341 del codice penale e i dipendenti delle altre amministrazioni la cui

offesa è diversamente punita a seconda che l'attività da essi

esercitata si qualifichi come pubblica funzione o pubblico servizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 7

luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle

ferrovie non concesse a imprese private;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata dal pretore

di Avigliana con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte