Sentenza n. 192/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4Codice di procedura civile
- art. 2697Codice civile
- art. 1legge 1369/1960
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di
intermediazione, ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova
disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di
servizi), 414, n. 4, cod. proc. civ. (controversie individuali di
lavoro - forma della domanda) e 2697 cod. civ. (onere della prova)
promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1978 dal Pretore di Torino
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Astore Albino ed altro e
Policheni Vincenzo ed altro, iscritta al n. 649 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del
1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Pretore di Torino con ordinanza del 17 ottobre 1978 (r.o. n.
649/1978) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, cpv., e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre
1960, n. 1369, 414, n. 4 c.p.c. e 2697 cod. civ. nella parte in cui non
prevedono per il lavoratore, che agisce in giudizio per la
dichiarazione di interposizione di mano d'opera, una deroga al
principio generale dell'onere dell'allegazione dei fatti e della prova
dei medesimi.
Assume il giudice a quo che tale onere impedirebbe la tutela
giurisdizionale di un diritto del lavoratore, considerata la
difficoltà per quest'ultimo di conoscere fatti a lui estranei, in
quanto inerenti in pratica ai rapporti tra il suo datore di lavoro ed
il committente.
È intervenuto in giudizio con atto 14 marzo 1979 il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione proposta.
Se infatti - argomenta l'Avvocatura dello Stato - si può convenire che
in simili casi l'assolvimento da parte dell'attore dell'onere della
prova presenti notevoli difficoltà, non può vedersi tuttavia in tale
prescrizione un ostacolo assoluto alla tutela giurisdizionale del
diritto del lavoratore, tanto che la prova può essere offerta con
tutti i mezzi previsti dalla legge, comprese le presunzioni, e che al
giudice sono concessi ampi poteri istruttori (art. 421 c.p.c.). Considerato in diritto :
Il giudice a quo in sostanza lamenta che la normativa non abbia
previsto - nell'ipotesi in cui il prestatore di lavoro agisca in
giudizio per far dichiarare, ai sensi dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, l'esistenza di una interposizione di mano
d'opera - un'eccezione al principio generale sull'onere della prova
posto dall'art. 2697 c.c. ed applicato in materia di lavoro dall'art.
414 c.p.c., novellato dalla legge n. 533 del 1973, il quale ultimo
impone all'attore, fin dal momento della proposizione del ricorso, di
esporre i fatti che sono a fondamento della domanda e di indicarne
specificamente i mezzi di prova (nn. 4 e 5 della norma citata).
La mancata previsione di tale eccezione - secondo l'ordinanza di
rimessione - porrebbe il lavoratore in una situazione di inferiorità
rispetto al suo datore di lavoro, violando il principio di uguaglianza
(art. 3 Cost.) e impedendogli di azionare un proprio diritto (art. 24
Cost., primo e secondo comma).
La questione non è fondata.
L'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, sulla traccia
dell'art. 2127 c.c., che sancisce il divieto di interposizione nel
lavoro a cottimo, pone a disposizione del lavoratore un'azione intesa a
modificare il rapporto di lavoro sostituendo al datore di lavoro
originario colui che dà vita all'interposizione; azione che,
rientrando nella categoria generale delle azioni costitutive
disciplinate nell'art. 2908 c.c., non può - in base al principio
"actore non probante reus absolvitur" - non gravare il lavoratore
attore dell'onere della prova.
Pertanto il porre a carico del datore di lavoro originario - come
si richiede nella ordinanza di rimessione - l'onere della prova
dell'inesistenza dell'interposizione sgravando il lavoratore attore
dell'onere di provare l'esistenza dei fatti di interposizione, lungi
dal collocare la specie nella regola generale, suonerebbe eccezione ad
essa: eccezione che non è giustificata dalla difficoltà in cui
verrebbe a trovarsi il lavoratore nel fornire la prova di fatti
estranei alle sue conoscenze tanto più perché il novellato art. 421
c.p.c. munisce il giudice del lavoro - competente a conoscere la
domanda de quo - di ampi poteri istruttori.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di
Torino indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte