Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1986 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

citata

  • art. 3legge 689/1981
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 590 del codice

penale e art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 ("Testo unico delle

norme sulla circolazione stradale") e dell'art. 92 legge 24 novembre

1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) due ordinanze emesse il 16 marzo e l'11 maggio 1984 dal Pretore

di Bassano del Grappa nei procedimenti penali a carico di Civiero

Piergiorgio e Bargellini Romano iscritte ai nn. 823 e 1017 del registro

ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 321 dell'anno 1984 e n. 34 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1984 dal Pretore di Città di

Castello nel procedimento penale a carico di Podrini Sante iscritta al

n. 1132 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 56 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa, con le due ordinanze

del 16 marzo 1984 e dell'11 maggio 1984 indicate in epigrafe, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 590 codice penale e 91 d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale),

nella parte in cui prevedono che nel caso di reato di lesioni colpose a

seguito di incidente stradale il giudice possa procedere, e quindi

giungere anche a disporre la sospensione o la revoca della patente di

guida, soltanto a querela di parte, con disparità di trattamento pur

in presenza di identici fatti;

che il Pretore di Città di Castello, con l'ordinanza del 26 giugno

1984 indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

comma primo, e 32 Cost., analoga questione di legittimità

costituzionale degli artt. 92 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche

al sistema penale) e 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in

cui, in caso di incidente stradale, prevedono la perseguibilità a

querela di parte anche per i delitti di lesioni gravi e gravissime ed

escludono, per ciò stesso, la possibilità per il giudice di

sospendere o revocare la patente di guida;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per la non fondatezza.

Considerato che i giudizi, riguardando questioni identiche o

analoghe, debbono essere riuniti per essere definiti con unica

pronunzia;

che in tutti e tre i giudizi - come emerge, per i primi due, dalle

stesse ordinanze di rinvio, e, per l'ultimo, dagli atti di causa - la

querela risulta in effetti ritualmente presentata, e non rimessa, per

cui i giudici a quibus risultano pienamente investiti di quei poteri di

cui censurano la carenza nell'ipotesi di mancata attivazione della

persona offesa;

che pertanto le questioni proposte sono palesemente irrilevanti per

cui vanno dichiarate manifestamente inammissibili (cfr. anche ordd. n.

302 del 1984 e nn. 27 e 111 del 1985).

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 590 codice penale,

91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla

circolazione stradale) e 92 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche

al sistema penale), sollevate dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE

- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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